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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Luca Venditto Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
Controparte_1 Controparte_1 visto il ricorso depositato il 26.05.2025 con il quale (con l'Avv. Clemente Controparte_2
Iannaccone come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico il
26.05.2025) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd.
“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs.
n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal
30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”; il Collegio è presieduto come
1 P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
in intestazione giusti anche i provvedimenti organizzativi generali del Presidente f.f. dell'intestato
Tribunale n. 42/2025 s.m.i. e n. 98/2025 s.m.i. nonché giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato Tribunale n.102/2025 s.m.i, per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.12.2025 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 04-06.06.2025 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Latina in
Via Bassianese n. 9 da oltre un anno (cfr. anche la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
12.06.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII, in atti); risulta avere la propria residenza/il proprio domicilio in Latina in Controparte_1
Strada Bassianese n. 275 e già in Latina in Via dei Cappuccini n. 119, per completezza (cfr., in dettaglio, la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 12.06.2025 e la documentazione afferente la notifica degli atti introduttivi di causa depositata da parte ricorrente/attrice in telematico il
05.12.2025, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 09.06.2025 in relazione al provvedimento del
07.06.2025 per l'udienza (prima udienza celebrata e tenuta in forma cd. “in presenza”) del
16.09.2025 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII) per quanto concerne Controparte_1 in persona del l.r.p.t. nonché con notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 27.10.2025
(compiuta giacenza) in relazione al provvedimento del 16.09.2025 per l'udienza (seconda ed ultima udienza celebrata e tenuta in forma cd. “in presenza”) del 09.12.2025 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII) per quanto concerne in proprio cfr. la documentazione afferente la notifica degli Controparte_1 atti introduttivi di causa depositata da parte ricorrente/attrice in telematico il 05.12.2025, in
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atti; si ricordi che “La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 40 e 41 CCII: Cass., n. 16864/2018 – e che “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 40 e 41 CCII: Cass., n.
30538/2018 – nonché che “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art.
147, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento;
ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 40 e 41 CCII ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie:
Cass., n. 1105/2016); del resto, fermo tutto ciò, sia Controparte_3
3
[...] P.U. n. 93/2025-Trib.
[...]
[...]
in persona del l.r.p.t. sia in proprio risultano essersi CP_4 Controparte_1 costituiti a mezzo memoria difensiva del 02.12.2025 (con gli Avv.ti Lucia Pacini e Roberto
Pacini come da procura alle liti allegata alla propria memoria di costituzione e difensiva del
02.12.2025) ed aver così aderito alle richieste di controparte nonché essere comparsi in sede di udienza di trattazione del 09.12.2025 come da verbale ex art. 126 c.p.c., in atti;
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. il decreto ingiuntivo n.185/2024-Trib. Latina definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. come da decreto cron.
n.12729/2024-Trib. Latina (come tale coperto da giudicato – cfr., tra le altre: Cass.,
n.25180/2024) e/o atti correlati allegati ai nn. da 01 a 13 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 26.05.2025, in atti;
si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII: Cass., SS.UU., n.
1521/2013 e Cass., n. 11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di installazione, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici per centrali e/o simili (cfr., in dettaglio, anche la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 12.06.2025, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (non risultano essere stati depositati/regolarmente depositati i bilanci d'esercizio ad opera di parte odierna convenuta/resistente come da detta visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
12.06.2025 e come più in generale da documentazione istruttoria di rito acquisita presso il
Registro delle Imprese il 12-17.06.2025 ex artt. 41/42/367 CCII, in atti;
i bilanci d'esercizio prodotti dai convenuti/resistenti con la propria memoria del 02.12.2025 risultano atteggiarsi alla stregua di (meri) prospetti di bilancio d'esercizio, privi fra l'altro della nota integrativa e/o di prova dell'eventuale intervenuto loro tempestivo e rituale deposito presso il Registro delle Imprese, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche dal punto di vista della loro eventuale attendibilità e/o completezza;
si ricordi, altresì, che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435
c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può
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motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall'imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese)” – cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass.,
33091/2018 – e, per altro verso ed a ben vedere, che “In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento (ndr: nel caso di specie i convenuti non risultano aver prodotto documenti ovvero idonei e compiuti documenti contabili e/o societari con la propria costituzione del 02.12.2025 ed allegati, come detto), anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”
– cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Cass., n.25025/2020 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del
2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore"” – cfr., mutatis mutandis: Cass., n.5480/2023);
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi:
- mancato deposito dei bilanci d'esercizio e/o di documenti contabili/societari, come detto;
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €71.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 10.06.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €7.000,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali, ivi comprese le posizioni presso l'agente della riscossione (cfr. la certificazione INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 17-19.06.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- assenza di beni immobili e/o di beni mobili e/o altro in capo alla società debitrice pur a fronte dei detti debiti complessivi per quanto allo stato emergente dagli atti, oltre a quelli per complessivi €16.000,00 circa oltre accessori ed oneri di legge nei riguardi dell'odierna parte ricorrente di cui innanzi (cfr. anche la certificazione ex art. 492 bis c.p.c. nonché gli atti e
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verbali di pignoramento allegati al ricorso introduttivo di causa del 26.05.2025-allegati nn. da
08 a 13, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr. il verbale di pignoramento mobiliare negativo del
25.07.2024-Trib. Latina allegato al ricorso introduttivo del 26.05.2025-allegato n. 09);
- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente, come detto;
- stato sostanzialmente inattivo – pur a fronte di tutto quanto precede - dell'impresa convenuta/resistente per quanto emergente dagli atti nel complesso (cfr. anche la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 12.06.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII nonché il verbale d'udienza telematico del 09.12.2025 di cui si è data lettura anche ex art. 126 c.p.c., in atti), come detto;
circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
6 P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
21.07.2021-RG n. 50091/2021; cfr. altresì, tra le altre ed in tale prospettiva: Corte App. Roma, sentenza ex art. 50 CCII n. 6345/2025 pubbl. il 01/11/2025-R.G. n. 2948/2025-cron. n.6854/2025 del 01/11/2025); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII (cfr. anche la visura della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 12.06.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII, in atti); rilevato che alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di persone odierna convenuta/resistente deve seguire quella del socio illimitatamente responsabile in proprio ex 256 comma 1 CCII (cfr. altresì, mutatis mutandis: Corte Costit., n. 87/2025); Controparte_1 rilevato che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
considerato che
non occorre statuire sulle spese di lite e ciò tenuto conto anche del fatto che con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale si apre il concorso ed è inoltre autorizzata la prenotazione a debito delle spese del procedimento comprese quelle della comunicazione e pubblicazione della sentenza stessa (cfr., tra le altre ed in tale prospettiva: Corte App. Roma, sentenza ex art. 50 CCII n. 6345/2025 pubbl. il 01/11/2025-R.G. n. 2948/2025-cron. n.6854/2025 del 01/11/2025); quanto alle valutazioni di legge circa eventuali responsabilità degli organi amministrativi e/o di controllo dell'impresa in Controparte_1 persona del l.r.p.t., esse esulano del presente procedimento e verranno eventualmente poste in essere dagli organi preposti ex artt. 254/255 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 256 CCII;
7 P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di di Controparte_1 Controparte_5 con sede in Latina in Via Bassianese n. 9 nonché socio con residenza/dimora/domicilio in
[...]
Latina in Strada Bassianese n. 275 e già in Latina in Via dei Cappuccini n. 119;
C.F.-P. IVA: e rispettivamente P.IVA_1 C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore la Dott.ssa (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Persona_1 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota prot. Controparte_6
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 05.05.2026 alle ore 09.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII,
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avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 18/12/2025
Il Giudice Relatore/Estensore (Dott. Marco Pietricola) Il Presidente
(Dott. Luca Venditto)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Luca Venditto Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
Controparte_1 Controparte_1 visto il ricorso depositato il 26.05.2025 con il quale (con l'Avv. Clemente Controparte_2
Iannaccone come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico il
26.05.2025) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd.
“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs.
n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal
30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”; il Collegio è presieduto come
1 P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
in intestazione giusti anche i provvedimenti organizzativi generali del Presidente f.f. dell'intestato
Tribunale n. 42/2025 s.m.i. e n. 98/2025 s.m.i. nonché giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato Tribunale n.102/2025 s.m.i, per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.12.2025 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 04-06.06.2025 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Latina in
Via Bassianese n. 9 da oltre un anno (cfr. anche la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
12.06.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII, in atti); risulta avere la propria residenza/il proprio domicilio in Latina in Controparte_1
Strada Bassianese n. 275 e già in Latina in Via dei Cappuccini n. 119, per completezza (cfr., in dettaglio, la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 12.06.2025 e la documentazione afferente la notifica degli atti introduttivi di causa depositata da parte ricorrente/attrice in telematico il
05.12.2025, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 09.06.2025 in relazione al provvedimento del
07.06.2025 per l'udienza (prima udienza celebrata e tenuta in forma cd. “in presenza”) del
16.09.2025 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII) per quanto concerne Controparte_1 in persona del l.r.p.t. nonché con notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 27.10.2025
(compiuta giacenza) in relazione al provvedimento del 16.09.2025 per l'udienza (seconda ed ultima udienza celebrata e tenuta in forma cd. “in presenza”) del 09.12.2025 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII) per quanto concerne in proprio cfr. la documentazione afferente la notifica degli Controparte_1 atti introduttivi di causa depositata da parte ricorrente/attrice in telematico il 05.12.2025, in
2 P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
atti; si ricordi che “La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica - cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 40 e 41 CCII: Cass., n. 16864/2018 – e che “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 40 e 41 CCII: Cass., n.
30538/2018 – nonché che “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art.
147, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento;
ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 40 e 41 CCII ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie:
Cass., n. 1105/2016); del resto, fermo tutto ciò, sia Controparte_3
3
[...] P.U. n. 93/2025-Trib.
[...]
[...]
in persona del l.r.p.t. sia in proprio risultano essersi CP_4 Controparte_1 costituiti a mezzo memoria difensiva del 02.12.2025 (con gli Avv.ti Lucia Pacini e Roberto
Pacini come da procura alle liti allegata alla propria memoria di costituzione e difensiva del
02.12.2025) ed aver così aderito alle richieste di controparte nonché essere comparsi in sede di udienza di trattazione del 09.12.2025 come da verbale ex art. 126 c.p.c., in atti;
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. il decreto ingiuntivo n.185/2024-Trib. Latina definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. come da decreto cron.
n.12729/2024-Trib. Latina (come tale coperto da giudicato – cfr., tra le altre: Cass.,
n.25180/2024) e/o atti correlati allegati ai nn. da 01 a 13 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 26.05.2025, in atti;
si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII: Cass., SS.UU., n.
1521/2013 e Cass., n. 11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di installazione, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici per centrali e/o simili (cfr., in dettaglio, anche la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 12.06.2025, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (non risultano essere stati depositati/regolarmente depositati i bilanci d'esercizio ad opera di parte odierna convenuta/resistente come da detta visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
12.06.2025 e come più in generale da documentazione istruttoria di rito acquisita presso il
Registro delle Imprese il 12-17.06.2025 ex artt. 41/42/367 CCII, in atti;
i bilanci d'esercizio prodotti dai convenuti/resistenti con la propria memoria del 02.12.2025 risultano atteggiarsi alla stregua di (meri) prospetti di bilancio d'esercizio, privi fra l'altro della nota integrativa e/o di prova dell'eventuale intervenuto loro tempestivo e rituale deposito presso il Registro delle Imprese, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche dal punto di vista della loro eventuale attendibilità e/o completezza;
si ricordi, altresì, che “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435
c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può
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motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall'imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese)” – cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass.,
33091/2018 – e, per altro verso ed a ben vedere, che “In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento (ndr: nel caso di specie i convenuti non risultano aver prodotto documenti ovvero idonei e compiuti documenti contabili e/o societari con la propria costituzione del 02.12.2025 ed allegati, come detto), anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”
– cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Cass., n.25025/2020 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del
2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore"” – cfr., mutatis mutandis: Cass., n.5480/2023);
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi:
- mancato deposito dei bilanci d'esercizio e/o di documenti contabili/societari, come detto;
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €71.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 10.06.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €7.000,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali, ivi comprese le posizioni presso l'agente della riscossione (cfr. la certificazione INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 17-19.06.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- assenza di beni immobili e/o di beni mobili e/o altro in capo alla società debitrice pur a fronte dei detti debiti complessivi per quanto allo stato emergente dagli atti, oltre a quelli per complessivi €16.000,00 circa oltre accessori ed oneri di legge nei riguardi dell'odierna parte ricorrente di cui innanzi (cfr. anche la certificazione ex art. 492 bis c.p.c. nonché gli atti e
5 P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
verbali di pignoramento allegati al ricorso introduttivo di causa del 26.05.2025-allegati nn. da
08 a 13, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr. il verbale di pignoramento mobiliare negativo del
25.07.2024-Trib. Latina allegato al ricorso introduttivo del 26.05.2025-allegato n. 09);
- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente, come detto;
- stato sostanzialmente inattivo – pur a fronte di tutto quanto precede - dell'impresa convenuta/resistente per quanto emergente dagli atti nel complesso (cfr. anche la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 12.06.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII nonché il verbale d'udienza telematico del 09.12.2025 di cui si è data lettura anche ex art. 126 c.p.c., in atti), come detto;
circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
6 P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
21.07.2021-RG n. 50091/2021; cfr. altresì, tra le altre ed in tale prospettiva: Corte App. Roma, sentenza ex art. 50 CCII n. 6345/2025 pubbl. il 01/11/2025-R.G. n. 2948/2025-cron. n.6854/2025 del 01/11/2025); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII (cfr. anche la visura della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 12.06.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII, in atti); rilevato che alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di persone odierna convenuta/resistente deve seguire quella del socio illimitatamente responsabile in proprio ex 256 comma 1 CCII (cfr. altresì, mutatis mutandis: Corte Costit., n. 87/2025); Controparte_1 rilevato che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
considerato che
non occorre statuire sulle spese di lite e ciò tenuto conto anche del fatto che con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale si apre il concorso ed è inoltre autorizzata la prenotazione a debito delle spese del procedimento comprese quelle della comunicazione e pubblicazione della sentenza stessa (cfr., tra le altre ed in tale prospettiva: Corte App. Roma, sentenza ex art. 50 CCII n. 6345/2025 pubbl. il 01/11/2025-R.G. n. 2948/2025-cron. n.6854/2025 del 01/11/2025); quanto alle valutazioni di legge circa eventuali responsabilità degli organi amministrativi e/o di controllo dell'impresa in Controparte_1 persona del l.r.p.t., esse esulano del presente procedimento e verranno eventualmente poste in essere dagli organi preposti ex artt. 254/255 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 256 CCII;
7 P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di di Controparte_1 Controparte_5 con sede in Latina in Via Bassianese n. 9 nonché socio con residenza/dimora/domicilio in
[...]
Latina in Strada Bassianese n. 275 e già in Latina in Via dei Cappuccini n. 119;
C.F.-P. IVA: e rispettivamente P.IVA_1 C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore la Dott.ssa (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Persona_1 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota prot. Controparte_6
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 05.05.2026 alle ore 09.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII,
8 P.U. n. 93/2025-Trib. Latina
avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 18/12/2025
Il Giudice Relatore/Estensore (Dott. Marco Pietricola) Il Presidente
(Dott. Luca Venditto)
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