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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 4 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL OD è comparsa l'avv. Emanuela Novelli per parte appellante Nessuno è Parte_1 comparso per la parte appellata che è rimasta contuma
L'Avv. Novelli, per la parte appellante, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 702 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 vv. E Roma via Marc'Antonio Cesti n. 25, il quale lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(CF ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio orre appello Controparte_1 contro la n. 1946/2023. Deduceva, in particolare: -Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1 aveva evocato in giudizio l' di Roma
[...] Controparte_2 vi sentir “dichiarare l'avve ivo di cui al fascicolo n. 2013/000307650 illegittima e per l'effetto condannare l
[...]
, in persona del suo legale rappresentan Controparte_2 cancellare tale iscrizione a propria cura e spese”; -che aveva anche chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno subito, quantificato nella CP_1 somma di eur per non aver potuto disporre del proprio veicolo dal 7 ottobre 2015 sino ad oggi;
-che, a sostegno della domanda aveva documentato di aver ricevuto nel mese di dicembre 2014 il piego raccomandato con cui l'Agente di Riscossione gli aveva comunicato l'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sulla propria autovettura;
-che aveva unicamente opposto tale formalità ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 c. 537-543 L. 228/12, ma che non aveva ricevuto alcun riscontro nei successivi 220 giorni dalla proposta contestazione;
-che con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio l'Amministrazione resistente depositando il proprio fascicolo contenete, peraltro, la comprovata illegittimità dell'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo in danno di chiedendo addirittura, lei stessa, Parte_1
l'effettivo annullamento del credito eccependo la “cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione annullata ed estinzione del giudizio a spese compensate”; -che, tuttavia, la sentenza n. 1946/2023 del 27.01.2023, il Giudice di Pace di Civitavecchia aveva deciso nel seguente modo “rigetta la domanda e condanna la parte opponente a pagare le spese di lite, che liquida in
€ 250,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CA come per legge”. Censurava la sentenza di primo grado, sostenendo con un primo motivo di appello: -che il Giudice di Pace aveva deciso con motivazione extra petita non avendo valutato il motivo dell'azione di accertamento negativo dei presupposti per il fermo, ossia fondata sul contenuto normativo di cui dell'art. 1 c. 537-543 L. 228/12; -che, infatti, “il signor ha documentato di Parte_1 aver avviato la procedura prescritta ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 c. da 537 a 543 L. 228/12 con la raccomandata a r del 7 marzo 2015 ( Cfr. doc. 3 in produzione nel fascicolo di parte attrice) dichiarando espressamente di non aver ricevuto, prima di essere stato notiziato dell' avvenuta iscrizione del fermo in questione, né il verbale di contestazione risalente all' anno 2009 sotteso alla cartella di pagamento da cui sembra trarre origine la misura adottata dalla PA né, tantomeno, alcun atto con cui lo si preavvisava di siffatta misura”; -che a tale dichiarazione non vi era stata risposta entro il termine di 220 giorni e quindi le partite oggetto di dichiarazione dovevano ritenersi annullate di diritto;
-che, in ogni caso, la sentenza era erronea laddove non aveva annullato l'iscrizione del fermo amministrativo anche a fronte della richiesta di cessazione della materia del contendere con spese compensate contenuta nella comparsa di costituzione di (del giudizio di primo grado) Controparte_1 per effetto della sospensione e dell'annullamento del credito sottostante. Con un secondo motivo di appello deduceva: -che era errata la sentenza laddove aveva ritenuto che “Infatti, l' ente di riscossione ha prodotto in atti le cartoline postali attestanti la rituale notificazione, a mani proprie del destinatario, della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo amministrativo, rispettivamente in data 25.08.2013 ed in data 31.12.2014; in mancanza di notifica del verbale di contravvenzione l'opponente avrebbe dovuto impugnare, entro il termine di 30 giorni, in funzione recuperatoria dell' azione di cui all' art.7 D.L.vo 150/2011, la cartella di pagamento, ed appare oramai decaduta dall' azione”; -che infatti la parte non era decaduta dall'eccezione di mancanza della notifica del verbale presupposto e del preavviso di fermo. Infine, con l'ultimo motivo di appello contestava il governo delle spese di lite che andavano poste in capo ad . Controparte_1
Sulla scorta delle considerazi el seguente modo: “dichiarare l'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo di cui al fascicolo n. 2013/000307650 illegittima e, per l'effetto, condannare l
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. a Controparte_2 roprie cure e spese. Accertato il danno subito dal signor nella misura di € 500,00 per come provato in atti condannare Parte_1 parte l risarcimento relativo, o a quella somma minore o maggiore ritenuta più giusta ed equa da contenersi nei limiti del contributo unificato versato. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio come da notule che si depositeranno nel prefiggendo termine”.
2.Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
che rimaneva contumace.
[...]
3.La causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Con l'atto di citazione in primo grado ha chiesto “dichiarare Parte_1
l'avvenuta iscrizione del fermo ammin i cui al fascicolo n. 2013/000307650 illegittima e per l'effetto condannare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a cancellare tale CP_2 opria cura e spese” oltre al risarcimento del danno. Ha contestato l'illegittimità del fermo amministrativo, in particolare, 1) per l'annullamento della pretesa creditoria per effetto del meccanismo di cui agli artt. 537-543 della L. n. 228/2012, 2) per l'omessa notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa e del preavviso di fermo, 3) per la rottamazione ter. La sentenza di primo grado ha così motivato il rigetto della domanda attorea
“Infatti, l' ente di riscossione ha prodotto in atti le cartoline postali attestanti la rituale notificazione, a mani proprie del destinatario, della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo amministrativo, rispettivamente in data 25.08.2013 ed in data 31.12.2014; in mancanza di notifica del verbale di contravvenzione l'opponente avrebbe dovuto impugnare, entro il termine di 30 giorni, in funzione recuperatoria dell' azione di cui all' art.7 D.L.vo 150/2011, la cartella di pagamento, ed appare oramai decaduta dall' azione. Né appare possibile considerare estinto il credito della PA per effetto della c.d. di cui all' art. 4 D.L. n. 119 del 23.10.2018, convertito in L. n. Controparte_3
136 del 17.12.2018. Tale norma, infatti, ha cancellato solo le cartelle e il fermo amministrativo sotto i mille euro per debiti (fiscali e non) nei confronti dell'Agente di Riscossione, iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010. Nel caso di specie invece il credito della PA è superiore ai mille euro, mentre la cartella appare essere stata iscritta a ruolo dopo il 2010”. Con l'appello sono stati riproposti i primi due motivi di doglianza ma non il terzo relativo alla rottamazione ter.
5.Il primo appello è infondato laddove denuncia l'omessa valutazione dell'annullamento di diritto in seguito al meccanismo di cui agli artt. 537-543 della L. n. 228/2012. Secondo l'art. 1 comma 538 è previsto che “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”. Per quanto la formulazione della norma si contenga un'elencazione casistica che si chiude con una clausola generale (quella relativa alla causa di non esigibilità del credito sotteso) l'effetto di annullamento di diritto delle partite
- così come la loro eliminazione dai ruoli affidati all'agente della riscossione ex art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 (quale conseguenza del mancato riscontro dell'ente creditore all'istanza del contribuente) - è legato alle ipotesi espressamente tipizzate nell'art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 e non a ogni e qualsivoglia istanza presentata dal contribuente. Nel caso di specie, la lettura della istanza ex art. L. n. 228/2012, inviata in data 7.03.2015, contiene la sola denuncia dell'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione, l'omessa notifica della cartella e del preavviso di fermo. Non facendosi questione sulla regolare notifica delle cartelle di pagamento, va ricordato che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che
“l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, n.14266; Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, (ud. 19/06/2024, dep. 11/07/2024), n.19132; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 09/10/2024) 20/11/2024, n. 29884). Pertanto, le contestazioni relative a profili afferenti la notifica del verbale di accertamento erano da impugnare al più tardi entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella. Ne consegue, quindi, che la mera deduzione della carenza della notifica del verbale di accertamento -in sede di istanza ex L. n. 228/2012, quando era ormai avvenuta da tempo (in data 8.08.2012) la regolare notifica della cartella di pagamento- non rientrava nei casi tipici della norma e nemmeno nella clausola generale di “altra causa di non esigibilità del credito”, con l'ulteriore conseguenza che non poteva operare il meccanismo del silenzio assenso previsto dalla norma per l'annullamento e il discarico delle pretese. E', invece, fondato il motivo di appello laddove contesta l'omessa considerazione che proprio l' con la comparsa Controparte_1 di costituzione nel primo gra ll'annullamento del credito, tuttavia, per effetto dell'art. 4 del DL n. 41/2021. Dall'annullamento del credito deriva la caducazione anche del fermo amministrativo iscritto sul veicolo dell'attore, benché sulla scorta di altro presupposto normativo (ossia art. 4 DL n. 41/2021) rispetto a quello invocato con la citazione e fondato nelle disposizioni di cui alla L. n. 228/2012.
6.E' infondato il secondo motivo di appello laddove censura l'omessa notifica del verbale di accertamento e del preavviso di fermo. Quanto alla notifica del verbale di accertamento la contestazione era inammissibile per le ragioni già esposte al capo della motivazione che precede. Quanto alla carenza della notifica del preavviso di fermo, va evidenziato che nel giudizio di primo grado l' aveva dedotto Controparte_1
e allegata documentazione a mani della cartella di pagamento in data 8.08.2012 e poi del preavviso di fermo in data 25.08.2013. A fronte di tale specifica deduzione e produzione documentale, nel corso del successivo giudizio di primo grado non vi è stata specifica contestazione da parte dell'attore in ordine al contenuto e valenza probatoria della documentazione medesima, sicché per la non contestazione è da ritenersi raggiunta la prova della avvenuta notifica -con l'avviso di ricevimento del 28.08.2013 ricevuto a mani- del preavviso del fermo amministrativo.
7.L'accoglimento del primo motivo di appello per le ragioni sopra spiegate comporta la riforma della sentenza con l'ordine alla appellata di cancellare il fermo amministrativo oggetto del giudizio. La domanda di risarcimento del danno va respinta, sia perché allegata genericamente, sia perché non provata anche alla luce del fatto che il presupposto della cancellazione del fermo si è verificato non in base alla normativa richiamata con la citazione contenuta nella L. n. 228/2012, ma sulla base della normativa contenuta nel DL n. 41/2021, successiva all'introduzione del giudizio.
8.Le spese di lite vanno compensate per il primo grado di giudizio sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni emerse dalla motivazione sopra esposta, in quanto il presupposto per la cancellazione del fermo è emerso successivamente alla introduzione del giudizio per presupposto diverso da quello invocato con la citazione. Le spese di lite del grado di appello, invece, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta (senza fase istruttoria). Per il secondo grado di giudizio non ricorrono le ragioni per la compensazione delle spese di lite, in quanto pur ammettendo nel corso del primo grado di giudizio CP_4 dell'annullamento del credito per via del DL n. 41/2021 non ha dato corso alla cancellazione del fermo, così rendendo necessario il giudizio di appello.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
-ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1946/2023, DISPONE la cancellazione del fermo amministrativo n. 09781201400001094000 (fascicolo n. 2013/000307650) sul veicolo Audi A4 Tg CK838SL; RIGETTA per il resto la domanda di risarcimento;
-COMPENSA le spese di lite del primo grado di giudizio;
CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 di ello da liquidarsi nella Parte_1 so 91,50, di cui euro 91,50 per spese vive ed euro 300,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
EL OD
All'udienza del giorno 4 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL OD è comparsa l'avv. Emanuela Novelli per parte appellante Nessuno è Parte_1 comparso per la parte appellata che è rimasta contuma
L'Avv. Novelli, per la parte appellante, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 702 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 vv. E Roma via Marc'Antonio Cesti n. 25, il quale lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(CF ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio orre appello Controparte_1 contro la n. 1946/2023. Deduceva, in particolare: -Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1 aveva evocato in giudizio l' di Roma
[...] Controparte_2 vi sentir “dichiarare l'avve ivo di cui al fascicolo n. 2013/000307650 illegittima e per l'effetto condannare l
[...]
, in persona del suo legale rappresentan Controparte_2 cancellare tale iscrizione a propria cura e spese”; -che aveva anche chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno subito, quantificato nella CP_1 somma di eur per non aver potuto disporre del proprio veicolo dal 7 ottobre 2015 sino ad oggi;
-che, a sostegno della domanda aveva documentato di aver ricevuto nel mese di dicembre 2014 il piego raccomandato con cui l'Agente di Riscossione gli aveva comunicato l'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sulla propria autovettura;
-che aveva unicamente opposto tale formalità ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 c. 537-543 L. 228/12, ma che non aveva ricevuto alcun riscontro nei successivi 220 giorni dalla proposta contestazione;
-che con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio l'Amministrazione resistente depositando il proprio fascicolo contenete, peraltro, la comprovata illegittimità dell'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo in danno di chiedendo addirittura, lei stessa, Parte_1
l'effettivo annullamento del credito eccependo la “cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione annullata ed estinzione del giudizio a spese compensate”; -che, tuttavia, la sentenza n. 1946/2023 del 27.01.2023, il Giudice di Pace di Civitavecchia aveva deciso nel seguente modo “rigetta la domanda e condanna la parte opponente a pagare le spese di lite, che liquida in
€ 250,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CA come per legge”. Censurava la sentenza di primo grado, sostenendo con un primo motivo di appello: -che il Giudice di Pace aveva deciso con motivazione extra petita non avendo valutato il motivo dell'azione di accertamento negativo dei presupposti per il fermo, ossia fondata sul contenuto normativo di cui dell'art. 1 c. 537-543 L. 228/12; -che, infatti, “il signor ha documentato di Parte_1 aver avviato la procedura prescritta ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 c. da 537 a 543 L. 228/12 con la raccomandata a r del 7 marzo 2015 ( Cfr. doc. 3 in produzione nel fascicolo di parte attrice) dichiarando espressamente di non aver ricevuto, prima di essere stato notiziato dell' avvenuta iscrizione del fermo in questione, né il verbale di contestazione risalente all' anno 2009 sotteso alla cartella di pagamento da cui sembra trarre origine la misura adottata dalla PA né, tantomeno, alcun atto con cui lo si preavvisava di siffatta misura”; -che a tale dichiarazione non vi era stata risposta entro il termine di 220 giorni e quindi le partite oggetto di dichiarazione dovevano ritenersi annullate di diritto;
-che, in ogni caso, la sentenza era erronea laddove non aveva annullato l'iscrizione del fermo amministrativo anche a fronte della richiesta di cessazione della materia del contendere con spese compensate contenuta nella comparsa di costituzione di (del giudizio di primo grado) Controparte_1 per effetto della sospensione e dell'annullamento del credito sottostante. Con un secondo motivo di appello deduceva: -che era errata la sentenza laddove aveva ritenuto che “Infatti, l' ente di riscossione ha prodotto in atti le cartoline postali attestanti la rituale notificazione, a mani proprie del destinatario, della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo amministrativo, rispettivamente in data 25.08.2013 ed in data 31.12.2014; in mancanza di notifica del verbale di contravvenzione l'opponente avrebbe dovuto impugnare, entro il termine di 30 giorni, in funzione recuperatoria dell' azione di cui all' art.7 D.L.vo 150/2011, la cartella di pagamento, ed appare oramai decaduta dall' azione”; -che infatti la parte non era decaduta dall'eccezione di mancanza della notifica del verbale presupposto e del preavviso di fermo. Infine, con l'ultimo motivo di appello contestava il governo delle spese di lite che andavano poste in capo ad . Controparte_1
Sulla scorta delle considerazi el seguente modo: “dichiarare l'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo di cui al fascicolo n. 2013/000307650 illegittima e, per l'effetto, condannare l
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. a Controparte_2 roprie cure e spese. Accertato il danno subito dal signor nella misura di € 500,00 per come provato in atti condannare Parte_1 parte l risarcimento relativo, o a quella somma minore o maggiore ritenuta più giusta ed equa da contenersi nei limiti del contributo unificato versato. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio come da notule che si depositeranno nel prefiggendo termine”.
2.Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
che rimaneva contumace.
[...]
3.La causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Con l'atto di citazione in primo grado ha chiesto “dichiarare Parte_1
l'avvenuta iscrizione del fermo ammin i cui al fascicolo n. 2013/000307650 illegittima e per l'effetto condannare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a cancellare tale CP_2 opria cura e spese” oltre al risarcimento del danno. Ha contestato l'illegittimità del fermo amministrativo, in particolare, 1) per l'annullamento della pretesa creditoria per effetto del meccanismo di cui agli artt. 537-543 della L. n. 228/2012, 2) per l'omessa notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa e del preavviso di fermo, 3) per la rottamazione ter. La sentenza di primo grado ha così motivato il rigetto della domanda attorea
“Infatti, l' ente di riscossione ha prodotto in atti le cartoline postali attestanti la rituale notificazione, a mani proprie del destinatario, della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo amministrativo, rispettivamente in data 25.08.2013 ed in data 31.12.2014; in mancanza di notifica del verbale di contravvenzione l'opponente avrebbe dovuto impugnare, entro il termine di 30 giorni, in funzione recuperatoria dell' azione di cui all' art.7 D.L.vo 150/2011, la cartella di pagamento, ed appare oramai decaduta dall' azione. Né appare possibile considerare estinto il credito della PA per effetto della c.d. di cui all' art. 4 D.L. n. 119 del 23.10.2018, convertito in L. n. Controparte_3
136 del 17.12.2018. Tale norma, infatti, ha cancellato solo le cartelle e il fermo amministrativo sotto i mille euro per debiti (fiscali e non) nei confronti dell'Agente di Riscossione, iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010. Nel caso di specie invece il credito della PA è superiore ai mille euro, mentre la cartella appare essere stata iscritta a ruolo dopo il 2010”. Con l'appello sono stati riproposti i primi due motivi di doglianza ma non il terzo relativo alla rottamazione ter.
5.Il primo appello è infondato laddove denuncia l'omessa valutazione dell'annullamento di diritto in seguito al meccanismo di cui agli artt. 537-543 della L. n. 228/2012. Secondo l'art. 1 comma 538 è previsto che “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”. Per quanto la formulazione della norma si contenga un'elencazione casistica che si chiude con una clausola generale (quella relativa alla causa di non esigibilità del credito sotteso) l'effetto di annullamento di diritto delle partite
- così come la loro eliminazione dai ruoli affidati all'agente della riscossione ex art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 (quale conseguenza del mancato riscontro dell'ente creditore all'istanza del contribuente) - è legato alle ipotesi espressamente tipizzate nell'art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012 e non a ogni e qualsivoglia istanza presentata dal contribuente. Nel caso di specie, la lettura della istanza ex art. L. n. 228/2012, inviata in data 7.03.2015, contiene la sola denuncia dell'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione, l'omessa notifica della cartella e del preavviso di fermo. Non facendosi questione sulla regolare notifica delle cartelle di pagamento, va ricordato che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che
“l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, n.14266; Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, (ud. 19/06/2024, dep. 11/07/2024), n.19132; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 09/10/2024) 20/11/2024, n. 29884). Pertanto, le contestazioni relative a profili afferenti la notifica del verbale di accertamento erano da impugnare al più tardi entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella. Ne consegue, quindi, che la mera deduzione della carenza della notifica del verbale di accertamento -in sede di istanza ex L. n. 228/2012, quando era ormai avvenuta da tempo (in data 8.08.2012) la regolare notifica della cartella di pagamento- non rientrava nei casi tipici della norma e nemmeno nella clausola generale di “altra causa di non esigibilità del credito”, con l'ulteriore conseguenza che non poteva operare il meccanismo del silenzio assenso previsto dalla norma per l'annullamento e il discarico delle pretese. E', invece, fondato il motivo di appello laddove contesta l'omessa considerazione che proprio l' con la comparsa Controparte_1 di costituzione nel primo gra ll'annullamento del credito, tuttavia, per effetto dell'art. 4 del DL n. 41/2021. Dall'annullamento del credito deriva la caducazione anche del fermo amministrativo iscritto sul veicolo dell'attore, benché sulla scorta di altro presupposto normativo (ossia art. 4 DL n. 41/2021) rispetto a quello invocato con la citazione e fondato nelle disposizioni di cui alla L. n. 228/2012.
6.E' infondato il secondo motivo di appello laddove censura l'omessa notifica del verbale di accertamento e del preavviso di fermo. Quanto alla notifica del verbale di accertamento la contestazione era inammissibile per le ragioni già esposte al capo della motivazione che precede. Quanto alla carenza della notifica del preavviso di fermo, va evidenziato che nel giudizio di primo grado l' aveva dedotto Controparte_1
e allegata documentazione a mani della cartella di pagamento in data 8.08.2012 e poi del preavviso di fermo in data 25.08.2013. A fronte di tale specifica deduzione e produzione documentale, nel corso del successivo giudizio di primo grado non vi è stata specifica contestazione da parte dell'attore in ordine al contenuto e valenza probatoria della documentazione medesima, sicché per la non contestazione è da ritenersi raggiunta la prova della avvenuta notifica -con l'avviso di ricevimento del 28.08.2013 ricevuto a mani- del preavviso del fermo amministrativo.
7.L'accoglimento del primo motivo di appello per le ragioni sopra spiegate comporta la riforma della sentenza con l'ordine alla appellata di cancellare il fermo amministrativo oggetto del giudizio. La domanda di risarcimento del danno va respinta, sia perché allegata genericamente, sia perché non provata anche alla luce del fatto che il presupposto della cancellazione del fermo si è verificato non in base alla normativa richiamata con la citazione contenuta nella L. n. 228/2012, ma sulla base della normativa contenuta nel DL n. 41/2021, successiva all'introduzione del giudizio.
8.Le spese di lite vanno compensate per il primo grado di giudizio sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni emerse dalla motivazione sopra esposta, in quanto il presupposto per la cancellazione del fermo è emerso successivamente alla introduzione del giudizio per presupposto diverso da quello invocato con la citazione. Le spese di lite del grado di appello, invece, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta (senza fase istruttoria). Per il secondo grado di giudizio non ricorrono le ragioni per la compensazione delle spese di lite, in quanto pur ammettendo nel corso del primo grado di giudizio CP_4 dell'annullamento del credito per via del DL n. 41/2021 non ha dato corso alla cancellazione del fermo, così rendendo necessario il giudizio di appello.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
-ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 1946/2023, DISPONE la cancellazione del fermo amministrativo n. 09781201400001094000 (fascicolo n. 2013/000307650) sul veicolo Audi A4 Tg CK838SL; RIGETTA per il resto la domanda di risarcimento;
-COMPENSA le spese di lite del primo grado di giudizio;
CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 di ello da liquidarsi nella Parte_1 so 91,50, di cui euro 91,50 per spese vive ed euro 300,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
EL OD