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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/08/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Nr. 493/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 20/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
(C.F. nata ad Enna il 15/09/1970, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIARDINA GIUSEPPE (C.F. ), con CodiceFiscale_2 domicilio eletto in Canicattì, Corso Umberto I° n. 100 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_1
(c.f. , con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ) e CARMELO RUSSO C.F._3 (c.f. , con domicilio elett vocatura distrettuale C.F._4 dell'Istituto in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistenti CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «1.1 Preliminarmente sospendere con decreto inaudita altera la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata unitamente ai ruoli ed agli avvisi di addebito impugnati stante l'evidente fumus boni iuris ed il periculum in mora;
Sia in Via preliminare e Nel merito Ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati e degli atti presupposti, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; NEL MERITO ANCORA Ritenere e dichiarare la nullità, l'annullabilità di tutti gli atti impugnati per l'assoluta inesistenza della Pretesa Contributiva stante che la ricorrente contesta di dovere alcunché agli Enti resistenti per gli anni in contestazione e conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare il suddetto atto nonché i ruoli e gli avvisi di addebito presupposti ovvero disporne la definitiva archiviazione. In subordine dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali ove maturata. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore»
Per parte resistente: «in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. n. 46/1999; - in subordine, sempre in via preliminare e senza recesso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine di venti giorni;
- inoltre, ritenere e dichiarare che non è maturata prescrizione alcuna dei crediti di cui agli avvisi di addebito opposti e, per l'effetto, confermare in toto i predetti avvisi (in
1 CP_ subordine, in parte) e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio»
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 31/03/2022, ha impugnato il Parte_1 preavviso di ipoteca n. 292 76 2021 00000196, notificato a mezzo il servizio postale in data 16/03/2022, limitatamente alla somma di € 18.047,25 per contributi IVS fissi e somme agg. di competenza del Giudice del Lavoro adito, e con riferimento alle cartelle di pagamento, avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n. 592 2013 0000595549 000 per l'anno 2013;
2) Avviso di addebito n. 592 2014 0000715927 000 per gli anni 2013 e 2014;
3) Avviso di addebito n. 592 2016 0000923927 000 per gli anni 2015 e 2016;
4) Avviso di addebito n. 592 2017 0000033635 000 per gli anni 2016 e 2017;
5) Avviso di addebito n. 592 2017 0000185162 per il 2016;
6) Avviso di addebito n. 592 2017 0000553930 000 2016;
7) Avviso di addebito n. 592 2018 0000563819 000 per il 2017;
8) Avviso di addebito n. 592 2018 00001401627 000 per il 2017;
9) Avviso di addebito n. 592 2019 0000432079 000 per il 2018 e il 2019;
10) Avviso di addebito n. 592 2019 0000795587 000 per il 2015;
11) Avviso di addebito n. 592 2019 0001309216 000 per gli anni 2018 e 2019.
Ha dunque concluso per la nullità della procedura di riscossione stante l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa motivazione, ed infine la prescrizione. CP_ Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito eccependo l'inammissibilità dell'opposizione stante la notifica degli avvisi di addebito, nel merito l'infondatezza della prescrizione stante l'applicazione delle disposizioni emergenziali Covid: l'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, ai sensi del quale «
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020», l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, che ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1.1.2021 al
30.6.2021.
La causa è stata rinviata all'udienza del 20/06/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
2 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell che ha ritualmente CP_4 ricevuto con notifica a mezzo pec il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 05/05/2022 alle ore 10:11:21.
La disamina dei motivi del ricorso deve essere preceduta da quella delle notifiche degli avvisi di addebito oggetto del preavviso di ipoteca.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59220130000595549000 che sarebbe stato notificato il 22/11/2013 e a quello contraddistinto dal n. 59220140000715927000 che sarebbe stato notificato il 17/10/2014, la riproduzione della relata è tagliata nella parte relativa alla data.
Ad ogni modo successivamente alle date di notifica riportate nell'atto impugnato non risultano atti interruttivi della prescrizione quinquennale, pertanto i contributi sono comunque prescritti.
Infatti il diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996, ai sensi dell'art. 3 co. X, della legge 8 agosto
1995 n. 335 è quinquennale a meno che non intervenga la denuncia del lavoratore per la contribuzione dovuta per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 («Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria» (si vedano sulla prescrizione Cass. Sez. U., 04/07/2014, n. 15296, Cass. Sez. L., 10/01/2025, n.
602; con specifico riferimento ai contributi previdenziali oggetto di procedura di riscossione coattiva Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Cass. Sez. 6, 27/01/2020, n.
1826; con riguardo agli effetti della denuncia del lavoratore Sez. L, Sentenza n. 5820 del
03/03/2021; in materia di contributi Cass. Sez. L., 26/04/2024, n. 11218). CP_5
I restanti avvisi di addebito sono stati notificati con pec, ma la relata è stata depositata in formato «.pdf». Con riguardo a tale produzione l'opponente ha contestato l'idoneità a dimostrare la notifica.
3 CP_ L con ordinanza del 5.3.2025, all'esito di trattazione scritta, è stato onerato della produzione ma non vi ha provveduto.
In mancanza delle relate di notifica degli avvisi di addebito in formato «.eml» o «.msg» deve concludersi che non è stata dimostrata la notifica.
Al riguardo si osserva che l'avviso di consegna in estensione «.pdf» può al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC, ma non prova che a quel messaggio è stato allegato uno specifico documento. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico
«.eml» o «.msg», perché tali formati o estensioni dei documenti informatici permettono la verifica dei dati inseriti o più semplicemente il controllo di cosa sia stato portato a conoscenza del destinatario.
Ai sensi dell'art. 19 bis, comma 5, del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011) «La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.».
L'art. 9 l. n. 53/94 e succ. modif. testualmente stabilisce per le relate di notifica dei ricorsi che solo qualora «non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». In tal caso la disposizione presuppone l'impossibilità del deposito telematico e che il difensore, per dimostrare l'avvenuta notifica, provveda alla stampa su supporto analogico la relata di notifica pec in modo completo, in altri termini includendo il messaggio di avvenuta accettazione e quello di consegna, oltre alla stampa degli allegati portati a conoscenza del destinatario e soprattutto l'attestazione del difensore della conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.
Questo Giudicante aderisce alla più avveduta giurisprudenza, di merito e successivamente anche di legittimità, per cui la dimostrazione della notifica con pec non può prescindere dalla allegazione delle ricevute di consegna ed accettazione nei formati
«.eml» o «.msg», tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma
1 e 1 bis, 11 L. 53/1994 e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento
4 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della
Giustizia.
La Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali ed è estensibile ad avviso di questo giudicante anche agli atti recettizi. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato «.eml» o «.msg» consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf” (sulla questione v. Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del
08/06/2023, Sez. 1, Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024, Sez. U, Sentenza n. 23620 del
28/09/2018).
Orbene l'avviso di addebito n. 59220160000923927000 ha ad oggetto contributi del
2015, 2014 e del 2013, il n. 59220170000033635000 contributi del 2016, il n.
59220170000185162000 contributi del 2016, il n. 59220170000553930000 contributi del
2016, il n. 59220190000795587000 contributi del 2015 i cui termini di prescrizione, mancando la prova della notifica dell'atto interruttivo, sono spirati al più tardi nel 2021.
Non è applicabile al caso di specie la disposizione contenuta nell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, ai sensi del quale «
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020», l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, che ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-
1-2021 al 30-6-2021, per l'evidente ragione che i contributi oggetto di causa erano già dovuti e non in corso di versamento.
Infine deve rilevarsi la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che presuppone la notifica del titolo esecutivo. In mancanza di tale prova il preavviso di ipoteca è nullo con riferimento agli avvisi di addebito n. 59220180000563819000 per contributi del 2017, n. 59220180001401627000 per contributi del 2017 e del 2018, n.
59220190000432079000 per contributi del 2018, n. 59220190001309216000 per contributi del 2018 e del 2019.
Essendo stato eccepito un vizio della procedura esecutiva per effetto del richiamo dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, si applica l'art. 617 c.p.c. il cui termine decorre
5 dalla notifica del preavviso di ipoteca. Il preavviso è il primo atto che ha consentito alla ricorrente di avere contezza delle iscrizioni a ruolo e per tale ragione il ricorso proposto il
31.3.2022 è stato tempestivamente proposto nel termine di 20 giorni.
Quindi la censura è fondata e per tale ragione deve essere rilevata la nullità del preavviso di ipoteca n. 292 76 2021 00000196 con riferimento agli avvisi di addebito n.
59220180000563819000, n. 59220180001401627000, n. 59220190000432079000, n.
59220190001309216000.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022 per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria, con distrazione in favore del procuratore di parte, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara la prescrizione dei contributi previdenziali dal 2013 al 2016 oggetto dei seguenti avvisi di addebito: n. 59220130000595549000, n. 59220140000715927000, n.
59220160000923927000, n. 59220170000033635000, n. 59220170000185162000 n.
59220170000553930000, n. 59220190000795587000.
Accerta e dichiara la nullità del preavviso di ipoteca n. 292 76 2021 00000196 con riferimento agli avvisi di addebito n. 59220180000563819000, n.
59220180001401627000, n. 59220190000432079000, n. 59220190001309216000. CP_ Condanna l e l alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da che vengono liquidate nella complessiva Parte_1 somma di € 1864,00, oltre spese forfettarie, CU versato, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 26 agosto 2025 Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 20/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
(C.F. nata ad Enna il 15/09/1970, Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIARDINA GIUSEPPE (C.F. ), con CodiceFiscale_2 domicilio eletto in Canicattì, Corso Umberto I° n. 100 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_1
(c.f. , con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ) e CARMELO RUSSO C.F._3 (c.f. , con domicilio elett vocatura distrettuale C.F._4 dell'Istituto in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistenti CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «1.1 Preliminarmente sospendere con decreto inaudita altera la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata unitamente ai ruoli ed agli avvisi di addebito impugnati stante l'evidente fumus boni iuris ed il periculum in mora;
Sia in Via preliminare e Nel merito Ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati e degli atti presupposti, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; NEL MERITO ANCORA Ritenere e dichiarare la nullità, l'annullabilità di tutti gli atti impugnati per l'assoluta inesistenza della Pretesa Contributiva stante che la ricorrente contesta di dovere alcunché agli Enti resistenti per gli anni in contestazione e conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare il suddetto atto nonché i ruoli e gli avvisi di addebito presupposti ovvero disporne la definitiva archiviazione. In subordine dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali ove maturata. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore»
Per parte resistente: «in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. n. 46/1999; - in subordine, sempre in via preliminare e senza recesso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine di venti giorni;
- inoltre, ritenere e dichiarare che non è maturata prescrizione alcuna dei crediti di cui agli avvisi di addebito opposti e, per l'effetto, confermare in toto i predetti avvisi (in
1 CP_ subordine, in parte) e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio»
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 31/03/2022, ha impugnato il Parte_1 preavviso di ipoteca n. 292 76 2021 00000196, notificato a mezzo il servizio postale in data 16/03/2022, limitatamente alla somma di € 18.047,25 per contributi IVS fissi e somme agg. di competenza del Giudice del Lavoro adito, e con riferimento alle cartelle di pagamento, avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n. 592 2013 0000595549 000 per l'anno 2013;
2) Avviso di addebito n. 592 2014 0000715927 000 per gli anni 2013 e 2014;
3) Avviso di addebito n. 592 2016 0000923927 000 per gli anni 2015 e 2016;
4) Avviso di addebito n. 592 2017 0000033635 000 per gli anni 2016 e 2017;
5) Avviso di addebito n. 592 2017 0000185162 per il 2016;
6) Avviso di addebito n. 592 2017 0000553930 000 2016;
7) Avviso di addebito n. 592 2018 0000563819 000 per il 2017;
8) Avviso di addebito n. 592 2018 00001401627 000 per il 2017;
9) Avviso di addebito n. 592 2019 0000432079 000 per il 2018 e il 2019;
10) Avviso di addebito n. 592 2019 0000795587 000 per il 2015;
11) Avviso di addebito n. 592 2019 0001309216 000 per gli anni 2018 e 2019.
Ha dunque concluso per la nullità della procedura di riscossione stante l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa motivazione, ed infine la prescrizione. CP_ Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito eccependo l'inammissibilità dell'opposizione stante la notifica degli avvisi di addebito, nel merito l'infondatezza della prescrizione stante l'applicazione delle disposizioni emergenziali Covid: l'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, ai sensi del quale «
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020», l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, che ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1.1.2021 al
30.6.2021.
La causa è stata rinviata all'udienza del 20/06/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
2 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell che ha ritualmente CP_4 ricevuto con notifica a mezzo pec il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 05/05/2022 alle ore 10:11:21.
La disamina dei motivi del ricorso deve essere preceduta da quella delle notifiche degli avvisi di addebito oggetto del preavviso di ipoteca.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59220130000595549000 che sarebbe stato notificato il 22/11/2013 e a quello contraddistinto dal n. 59220140000715927000 che sarebbe stato notificato il 17/10/2014, la riproduzione della relata è tagliata nella parte relativa alla data.
Ad ogni modo successivamente alle date di notifica riportate nell'atto impugnato non risultano atti interruttivi della prescrizione quinquennale, pertanto i contributi sono comunque prescritti.
Infatti il diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996, ai sensi dell'art. 3 co. X, della legge 8 agosto
1995 n. 335 è quinquennale a meno che non intervenga la denuncia del lavoratore per la contribuzione dovuta per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 («Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria» (si vedano sulla prescrizione Cass. Sez. U., 04/07/2014, n. 15296, Cass. Sez. L., 10/01/2025, n.
602; con specifico riferimento ai contributi previdenziali oggetto di procedura di riscossione coattiva Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Cass. Sez. 6, 27/01/2020, n.
1826; con riguardo agli effetti della denuncia del lavoratore Sez. L, Sentenza n. 5820 del
03/03/2021; in materia di contributi Cass. Sez. L., 26/04/2024, n. 11218). CP_5
I restanti avvisi di addebito sono stati notificati con pec, ma la relata è stata depositata in formato «.pdf». Con riguardo a tale produzione l'opponente ha contestato l'idoneità a dimostrare la notifica.
3 CP_ L con ordinanza del 5.3.2025, all'esito di trattazione scritta, è stato onerato della produzione ma non vi ha provveduto.
In mancanza delle relate di notifica degli avvisi di addebito in formato «.eml» o «.msg» deve concludersi che non è stata dimostrata la notifica.
Al riguardo si osserva che l'avviso di consegna in estensione «.pdf» può al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC, ma non prova che a quel messaggio è stato allegato uno specifico documento. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico
«.eml» o «.msg», perché tali formati o estensioni dei documenti informatici permettono la verifica dei dati inseriti o più semplicemente il controllo di cosa sia stato portato a conoscenza del destinatario.
Ai sensi dell'art. 19 bis, comma 5, del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011) «La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.».
L'art. 9 l. n. 53/94 e succ. modif. testualmente stabilisce per le relate di notifica dei ricorsi che solo qualora «non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». In tal caso la disposizione presuppone l'impossibilità del deposito telematico e che il difensore, per dimostrare l'avvenuta notifica, provveda alla stampa su supporto analogico la relata di notifica pec in modo completo, in altri termini includendo il messaggio di avvenuta accettazione e quello di consegna, oltre alla stampa degli allegati portati a conoscenza del destinatario e soprattutto l'attestazione del difensore della conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.
Questo Giudicante aderisce alla più avveduta giurisprudenza, di merito e successivamente anche di legittimità, per cui la dimostrazione della notifica con pec non può prescindere dalla allegazione delle ricevute di consegna ed accettazione nei formati
«.eml» o «.msg», tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma
1 e 1 bis, 11 L. 53/1994 e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento
4 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della
Giustizia.
La Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali ed è estensibile ad avviso di questo giudicante anche agli atti recettizi. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato «.eml» o «.msg» consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf” (sulla questione v. Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del
08/06/2023, Sez. 1, Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024, Sez. U, Sentenza n. 23620 del
28/09/2018).
Orbene l'avviso di addebito n. 59220160000923927000 ha ad oggetto contributi del
2015, 2014 e del 2013, il n. 59220170000033635000 contributi del 2016, il n.
59220170000185162000 contributi del 2016, il n. 59220170000553930000 contributi del
2016, il n. 59220190000795587000 contributi del 2015 i cui termini di prescrizione, mancando la prova della notifica dell'atto interruttivo, sono spirati al più tardi nel 2021.
Non è applicabile al caso di specie la disposizione contenuta nell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, ai sensi del quale «
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020», l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, che ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-
1-2021 al 30-6-2021, per l'evidente ragione che i contributi oggetto di causa erano già dovuti e non in corso di versamento.
Infine deve rilevarsi la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che presuppone la notifica del titolo esecutivo. In mancanza di tale prova il preavviso di ipoteca è nullo con riferimento agli avvisi di addebito n. 59220180000563819000 per contributi del 2017, n. 59220180001401627000 per contributi del 2017 e del 2018, n.
59220190000432079000 per contributi del 2018, n. 59220190001309216000 per contributi del 2018 e del 2019.
Essendo stato eccepito un vizio della procedura esecutiva per effetto del richiamo dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, si applica l'art. 617 c.p.c. il cui termine decorre
5 dalla notifica del preavviso di ipoteca. Il preavviso è il primo atto che ha consentito alla ricorrente di avere contezza delle iscrizioni a ruolo e per tale ragione il ricorso proposto il
31.3.2022 è stato tempestivamente proposto nel termine di 20 giorni.
Quindi la censura è fondata e per tale ragione deve essere rilevata la nullità del preavviso di ipoteca n. 292 76 2021 00000196 con riferimento agli avvisi di addebito n.
59220180000563819000, n. 59220180001401627000, n. 59220190000432079000, n.
59220190001309216000.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022 per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria, con distrazione in favore del procuratore di parte, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara la prescrizione dei contributi previdenziali dal 2013 al 2016 oggetto dei seguenti avvisi di addebito: n. 59220130000595549000, n. 59220140000715927000, n.
59220160000923927000, n. 59220170000033635000, n. 59220170000185162000 n.
59220170000553930000, n. 59220190000795587000.
Accerta e dichiara la nullità del preavviso di ipoteca n. 292 76 2021 00000196 con riferimento agli avvisi di addebito n. 59220180000563819000, n.
59220180001401627000, n. 59220190000432079000, n. 59220190001309216000. CP_ Condanna l e l alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da che vengono liquidate nella complessiva Parte_1 somma di € 1864,00, oltre spese forfettarie, CU versato, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 26 agosto 2025 Il Giudice Angela Latorre
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