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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LELLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorreva contro l'Agenzia Delle Entrate Dir.Provinciale di Massa Carrara avverso il silenzio /rigetto di un'istanza di rimborso IRPEF per indennita'aggiuntiva di buonuscita dal
Assistenza finanzieri (FAF).
Tale diniego derivava dal fatto che tutti gli ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza,avevano percepito l'indennita' aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza concessa in aggiunta a quella liquidata dal Fondo assistenza per i Finanzieri successivamente al loro congedo.
Tale indennita' era stata interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del MEF del 5/2/1986 n.2.
Tale circolare aveva fornito al FAF,in qualita' di sostituto d'imposta,le direttive per la tassazione dell'indennita di buonuscita,qualificandola come soggetta a tassazione separata senza applicare alcuna riduzione della base imponibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,in composizione Monocratica,dalla visione degli atti rileva che in data
07/02/2025 e' pervenuta in atti,da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara, costituzione in giudizio e richiesta di estinzione del Giudizio per cessata materia del contendere.In tale comunicazione, l'Ufficio ,ha convalidato il rimborso richiesto dal contribuente pari ad euro 2.993,34.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,in composizione Monocratica,a seguito delle evidenze sopracitate dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La Corte ,ritiene altresi',che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art 1 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n.546 ,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Massa 16/02/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LELLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorreva contro l'Agenzia Delle Entrate Dir.Provinciale di Massa Carrara avverso il silenzio /rigetto di un'istanza di rimborso IRPEF per indennita'aggiuntiva di buonuscita dal
Assistenza finanzieri (FAF).
Tale diniego derivava dal fatto che tutti gli ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza,avevano percepito l'indennita' aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza concessa in aggiunta a quella liquidata dal Fondo assistenza per i Finanzieri successivamente al loro congedo.
Tale indennita' era stata interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del MEF del 5/2/1986 n.2.
Tale circolare aveva fornito al FAF,in qualita' di sostituto d'imposta,le direttive per la tassazione dell'indennita di buonuscita,qualificandola come soggetta a tassazione separata senza applicare alcuna riduzione della base imponibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,in composizione Monocratica,dalla visione degli atti rileva che in data
07/02/2025 e' pervenuta in atti,da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara, costituzione in giudizio e richiesta di estinzione del Giudizio per cessata materia del contendere.In tale comunicazione, l'Ufficio ,ha convalidato il rimborso richiesto dal contribuente pari ad euro 2.993,34.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,in composizione Monocratica,a seguito delle evidenze sopracitate dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La Corte ,ritiene altresi',che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art 1 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n.546 ,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Massa 16/02/2026