Art. 10.
Per gli agenti gia' iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell' art. 5 della legge 14 maggio 1949, n. 269 , si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell'art. 3 o dell'art. 4 della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di eta' e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del Fondo.
Per gli agenti gia' iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell' art. 5 della legge 14 maggio 1949, n. 269 , si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell'art. 3 o dell'art. 4 della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di eta' e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del Fondo.