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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10891 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19900/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 19900/2025 promossa da:
Parte_1
Avv.ti LARATRO MASSIMO e PACE MATTEO ricorrente contro
CP_1
Avv. ti PATERNO' FEDERICA e TIZIANA LA VERGHETTA resistente
OGGETTO: retribuzione feriale.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 29.5.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia – per violazione e/o contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e/o con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia e/o con i principi dalla stessa Corte affermati in materia, così come sopra riportati e richiamati – degli artt. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei
Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 e/o € 4,50, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016
pagina 1 di 10 nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2) previa, se del caso, disapplicazione – per le suddette ragioni, ovvero di quelle diverse ragioni che dovessero per ciò sussistere in corso di causa – degli artt. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e
31, punto 5, dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del
16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.01.2008 al 31.12.2024 (ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa) con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività
Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016 e/o dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt. 34 del Contratto
Aziendale del 16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016 e/o dell'indennità per scorta vetture eccedenti prevista dagli artt. 35 del Contratto Aziendale del 2003 e 32 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016 e/o delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno prevista dagli artt. 41, punto 1.3, del Contratto Aziendale del 16.04.2003
e 36 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016, e quindi la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 18.562,25 lordi, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto:
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 al ricorrente l'importo di € 18.562,25 lordi, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
4) il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
”.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha esposto: di lavorare alle dipendenze di e di aver ricoperto mansioni e qualifica di macchinista Controparte_1 da giugno 2008 a giugno 2009 e da luglio 2009 in poi mansioni e qualifica di capotreno;
che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003,
2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), compenso per assenza dalla residenza;
indennità scorta vetture eccedenti, provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno.
pagina 2 di 10 che in occasione della fruizione di ferie il ricorrente subisce un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base mensile e non anche il compenso per assenza da residenza, provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno, indennità scorta vetture eccedenti e le componenti dell'indennità di utilizzazione professionale diverse da quella giornaliera;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione; che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile, il compenso per assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno, contrastano con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti.
2.- Si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati. Controparte_1
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo: che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto); che il trattamento retributivo riconosciuto dal Gruppo FS ai propri dipendenti durante i periodi di ferie, in applicazione delle previsioni dettate al riguardo dal CCNL e dai contratti collettivi aziendali succedutisi nel tempo, è risultato tale da garantire nei giorni di ferie una percentuale tra il 99,5% ed il
97% della retribuzione media calcolata su base annua;
pagina 3 di 10 che si tratta dunque di una retribuzione più che “comparabile” con quella ordinariamente goduta, e di differenze talmente minimali da non essere “idonee a ingenerare un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie”; che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni del ricorrente;
che l'indennità denominata premio scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio, così come l'indennità scorta vetture eccedenti sono occasionali e non continuativa;
che l'indennità di Utilizzazione Professionale Variabile è sostituita nella giornata di ferie dalla “IUP giornaliera” fissa, mentre la IUP variabile è inscindibilmente correlata alla prestazione e dunque oggettivamente impossibile da erogare nelle giornate di ferie e/o di assenza della prestazione;
che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente CCNL;
ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre,
Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020, 596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022;
966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23) e di legittimità (Cass.
25850/24; 13932/24; 13972/2024; 14089/2024).
In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di CP_1 durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi per indennità di assenza dalla residenza e IUP in misura intera, la Corte di Cassazione (n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell' faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a
CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il pagina 4 di 10 lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Per_1 Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
3.1- Con specifico riferimento al personale viaggiante di (in particolare, macchinista), la CP_1
Corte di Cassazione nella sentenza n. 14089/2024 ha affermato: pagina 5 di 10 “12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
E, con riferimento ai capitreno, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13932/24, ha incluso nella retribuzione feriale anche l'indennità di scorta vetture eccedenti e l'indennità per vendita titoli di viaggio a bordo treno o per la scoperta di irregolarità, affermando:
“20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963,
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto pagina 6 di 10 conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”.
3.2- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella sentenza n. 13932/24 la Corte di Cassazione ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
IL cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a pagina 7 di 10 quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE IL cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di parte convenuta, la quale, per dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dai lavoratori durante i giorni di ferie goduti con il totale della loro retribuzione annua.
Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent.
1215/2023).
Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17, ) - il criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente, Parte_2
i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
pagina 8 di 10 Si consideri che dai conteggi si evince che la retribuzione media persa nei periodi feriali per le indennità in questione è superiore agli 800 euro all'anno, quindi si tratta di importi che, raffrontati alla retribuzione mensile, denotano una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva.
3.3- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL, si osserva, quanto al primo aspetto, che il ricorrente ha diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n. 20216/2022, punto 30).
Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal
Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
“11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”.
3.4- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che:
“34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una pagina 9 di 10 qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Nel caso di specie nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di crediti rivendicati in epoca non antecedente al quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della l. 92/2012.
3.5- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga), in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili sopra esaminati, individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi.
4.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali che escludono le indennità esaminate dalla retribuzione feriale e va riconosciuto al ricorrente la somma di € 18.562,25, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore del ricorrente della somma di € 18.562,25, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 2900,00, oltre accessori dovuti per legge.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 19900/2025 promossa da:
Parte_1
Avv.ti LARATRO MASSIMO e PACE MATTEO ricorrente contro
CP_1
Avv. ti PATERNO' FEDERICA e TIZIANA LA VERGHETTA resistente
OGGETTO: retribuzione feriale.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 29.5.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia – per violazione e/o contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e/o con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia e/o con i principi dalla stessa Corte affermati in materia, così come sopra riportati e richiamati – degli artt. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei
Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 e/o € 4,50, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016
pagina 1 di 10 nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2) previa, se del caso, disapplicazione – per le suddette ragioni, ovvero di quelle diverse ragioni che dovessero per ciò sussistere in corso di causa – degli artt. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e
31, punto 5, dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del
16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.01.2008 al 31.12.2024 (ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa) con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività
Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016 e/o dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt. 34 del Contratto
Aziendale del 16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016 e/o dell'indennità per scorta vetture eccedenti prevista dagli artt. 35 del Contratto Aziendale del 2003 e 32 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016 e/o delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno prevista dagli artt. 41, punto 1.3, del Contratto Aziendale del 16.04.2003
e 36 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016, e quindi la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 18.562,25 lordi, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto:
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 al ricorrente l'importo di € 18.562,25 lordi, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
4) il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
”.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha esposto: di lavorare alle dipendenze di e di aver ricoperto mansioni e qualifica di macchinista Controparte_1 da giugno 2008 a giugno 2009 e da luglio 2009 in poi mansioni e qualifica di capotreno;
che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003,
2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), compenso per assenza dalla residenza;
indennità scorta vetture eccedenti, provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno.
pagina 2 di 10 che in occasione della fruizione di ferie il ricorrente subisce un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base mensile e non anche il compenso per assenza da residenza, provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno, indennità scorta vetture eccedenti e le componenti dell'indennità di utilizzazione professionale diverse da quella giornaliera;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione; che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile, il compenso per assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per la vendita di titoli di viaggio a bordo treno, contrastano con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti.
2.- Si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati. Controparte_1
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo: che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto); che il trattamento retributivo riconosciuto dal Gruppo FS ai propri dipendenti durante i periodi di ferie, in applicazione delle previsioni dettate al riguardo dal CCNL e dai contratti collettivi aziendali succedutisi nel tempo, è risultato tale da garantire nei giorni di ferie una percentuale tra il 99,5% ed il
97% della retribuzione media calcolata su base annua;
pagina 3 di 10 che si tratta dunque di una retribuzione più che “comparabile” con quella ordinariamente goduta, e di differenze talmente minimali da non essere “idonee a ingenerare un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie”; che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni del ricorrente;
che l'indennità denominata premio scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio, così come l'indennità scorta vetture eccedenti sono occasionali e non continuativa;
che l'indennità di Utilizzazione Professionale Variabile è sostituita nella giornata di ferie dalla “IUP giornaliera” fissa, mentre la IUP variabile è inscindibilmente correlata alla prestazione e dunque oggettivamente impossibile da erogare nelle giornate di ferie e/o di assenza della prestazione;
che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente CCNL;
ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre,
Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020, 596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022;
966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23) e di legittimità (Cass.
25850/24; 13932/24; 13972/2024; 14089/2024).
In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di CP_1 durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi per indennità di assenza dalla residenza e IUP in misura intera, la Corte di Cassazione (n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell' faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a
CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il pagina 4 di 10 lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Per_1 Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
3.1- Con specifico riferimento al personale viaggiante di (in particolare, macchinista), la CP_1
Corte di Cassazione nella sentenza n. 14089/2024 ha affermato: pagina 5 di 10 “12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
E, con riferimento ai capitreno, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13932/24, ha incluso nella retribuzione feriale anche l'indennità di scorta vetture eccedenti e l'indennità per vendita titoli di viaggio a bordo treno o per la scoperta di irregolarità, affermando:
“20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963,
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto pagina 6 di 10 conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”.
3.2- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella sentenza n. 13932/24 la Corte di Cassazione ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
IL cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a pagina 7 di 10 quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE IL cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di parte convenuta, la quale, per dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dai lavoratori durante i giorni di ferie goduti con il totale della loro retribuzione annua.
Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent.
1215/2023).
Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17, ) - il criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente, Parte_2
i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
pagina 8 di 10 Si consideri che dai conteggi si evince che la retribuzione media persa nei periodi feriali per le indennità in questione è superiore agli 800 euro all'anno, quindi si tratta di importi che, raffrontati alla retribuzione mensile, denotano una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva.
3.3- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL, si osserva, quanto al primo aspetto, che il ricorrente ha diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n. 20216/2022, punto 30).
Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal
Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
“11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”.
3.4- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che:
“34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una pagina 9 di 10 qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Nel caso di specie nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di crediti rivendicati in epoca non antecedente al quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della l. 92/2012.
3.5- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga), in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili sopra esaminati, individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi.
4.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali che escludono le indennità esaminate dalla retribuzione feriale e va riconosciuto al ricorrente la somma di € 18.562,25, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, in favore del ricorrente della somma di € 18.562,25, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 2900,00, oltre accessori dovuti per legge.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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