Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/11/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Graziano Siringo e Francesco Notorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del parere della Soprintendenza di -OMISSIS- avente ad oggetto l'accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n.-OMISSIS- comunicato il 23.5.2025 e pubblicato in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LA NN ZZ e udito il difensore di parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno rappresentato di essere comproprietari di uno stacco di terreno ricadente nel territorio del Comune di Melilli, c.da -OMISSIS-, classificato come zona E agricola e sottoposto al vincolo paesaggistico di cui alla Legge 1497/1939, su cui insiste un fabbricato, fatto oggetto di opere di consolidamento giusta l’autorizzazione n. 19509 del 1992.
Hanno altresì rappresentato che, successivamente, il predetto fabbricato è stato interessato da opere edilizie in ampliamento sine titulo , per la sanatoria delle quali, in data 24.12.1994, è stata presentata istanza ai sensi della L. 724/1994.
A seguito di un ulteriore ampliamento, in data 1.1.2002 è stata depositata una seconda istanza di sanatoria ai sensi della L. 326/2003.
2. Con atto prot.n.57 del 3.2.2021 il Comune ha richiesto l’integrazione documentale delle suddette pratiche edilizie (contrassegnate dai nn. 57/95 e 87/04), onerando i ricorrenti della produzione, tra l’altro, del parere della Soprintendenza.
Pertanto, nel maggio 2025, il tecnico dei ricorrenti ha inviato alla Soprintendenza di Siracusa istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, riferita tanto alla pratica di sanatoria n. 57/95, presentata ai sensi della L. 724/1994, quanto alla pratica di sanatoria n. 87/04, presentata ai sensi della L. 326/2003.
3. Con atto datato 19.5.2025, pubblicato e comunicato il successivo 23.5.2025, la Soprintendenza ha disposto la conclusione del procedimento, dichiarando inammissibile l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi della L. 326/2003, in considerazione della non sanabilità dell’abuso, comportante creazione di nuovi volumi e superfici.
4. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato il predetto atto, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti; illogicità e irragionevolezza - vizio di motivazione della determinazione assunta; II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria; III) Violazione di legge ai sensi dell’art. 2 L.r. 7/2019 regione Sicilia; IV) Violazione di legge art. 10-bis l. 241/1990 omesso preavviso di rigetto.
A dire dei ricorrenti la Soprintendenza, nel concludere il procedimento dichiarando l’inammissibilità dell’istanza presentata ex L. 326/2003, avrebbe omesso di valutare l’autonoma istanza presentata ex L. 724/1994, per cui non potrebbero valere le considerazioni della pronuncia della Corte Costituzionale del 2022, richiamate nella motivazione dell’atto, posto che quest’ultima riguarda esclusivamente la sanatoria ex L. 326/2003, e non anche quella ex L. 724/1994, trattandosi di normative diverse.
Differentemente dalla legge emanata nel 2003, la L. 724/1994 consentiva, infatti, limitati ampliamenti anche in zone paesaggisticamente vincolate. La Soprintendenza, pertanto, avrebbe dovuto esprimere valutazioni autonome sulle due istanze di sanatoria.
Essendosi limitata a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica “ presentata ai sensi della L. 326/2003 ”, l’Amministrazione avrebbe errato nel concludere il procedimento senza provvedere anche sull’istanza ex L. 724/1994, in tal modo incorrendo, altresì, nella violazione dell’art. 2 della L.r. 7/2019, che dispone che ogni procedimento sia concluso con un atto espresso e motivato.
Infine, il provvedimento sarebbe stato adottato senza la preventiva comunicazione ai ricorrenti del preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis della L. 241/1990, frustrandone i diritti di partecipazione procedimentale.
5. La Soprintendenza si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, con memoria depositata in data 17 ottobre 2025, ha difeso la legittimità del proprio operato, rappresentando di aver “ fatto riferimento ad entrambe le istanze” e di aver indicato solo l’ istanza ex L. 326/2003, poiché ritenuta “assorbente” essendo unico il fabbricato interessato dagli abusi.
6. Con memoria di replica depositata il 24 ottobre 2025, i ricorrenti hanno insistito in ricorso, ribadendo la sussistenza dei vizi di difetto di istruttoria e motivazione; in relazione alle difese spiegate dall’Amministrazione, gli stessi hanno, inoltre, rilevato l’illegittimità della ipotizzata valutazione unitaria delle due istanze, proposte l’una ai sensi della L. 724/1994 e l’altra ai sensi della L.326/2003, stante l’autonomia delle due normative condonistiche e la diversità dei presupposti di fatto e giuridici al ricorrere dei quali le stesse consentono la sanatoria degli abusi edilizi.
7. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
9. Meritano accoglimento i primi tre motivi di ricorso, che si prestano ad essere trattati congiuntamente.
Come correttamente rilevato dai ricorrenti, seppure il provvedimento impugnato richiami nel proprio oggetto entrambe le istanze di sanatoria presentate per l’immobile di loro proprietà, esso dichiara esclusivamente l’inammissibilità dell’istanza presentata ai sensi della L. 326/2003, omettendo qualsivoglia considerazione in relazione all’istanza presentata nel 1994 per il primo ampliamento dell’immobile.
Sul punto, non si ritengono convincenti le difese spiegate dall’Amministrazione, la quale si è limitata a rilevare ex post di aver considerato assorbente la seconda istanza di sanatoria, considerando unitariamente il fabbricato interessato dagli abusi.
Tali considerazioni sono tardive, e comunque costituiscono un’integrazione della motivazione, in quanto avrebbero dovuto essere inserite nel corpo del provvedimento impugnato, in applicazione dei precetti normativi di cui agli artt. 2 e 3 della L. 241/1990, recepiti nella Regione siciliana dalla L.r. 7/2019.
Nello specifico, a fronte della presentazione di due, autonome, istanze, aventi ad oggetto opere edilizie diverse e fondate su distinti presupposti giuridici, l’Amministrazione era tenuta a valutarle entrambe e, ove intenzionata a definirle unitariamente, ad esplicitare le ragioni che ne giustificassero la trattazione congiunta, pur se fondate sulla base di normative diverse.
Il provvedimento impugnato, invece, in distonia con il proprio oggetto, dispone espressamente l’inammissibilità della sola istanza ex L. 326/2003, rivelandosi viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, nonché elusivo dell’obbligo di provvedere espressamente anche sull’istanza ex L. 724/1994.
Lo stesso, pertanto, va annullato, nella parte in cui dispone la conclusione del procedimento senza valutare l’stanza di sanatoria n. 57/1995 (presentata ex L. 724/1994), ovvero motivare in ordine alle ragioni che ne giustifichino la trattazione unitaria con quella presentata ex L. 326/2003.
10. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, mentre restano assorbite le restanti censure, configurandosi un’ipotesi di poteri non ancora esercitati, rispetto cui opera il divieto di pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma secondo, c.p.a.
11. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda e della necessità che l’Amministrazione si ridetermini sul merito della stessa, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato versato, che viene posto a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NN NE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
LA NN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NN ZZ | ES NN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.