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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa LA d'AD, nell'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71/2021 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021; tra
, (P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Oelsnitz (Germany), elettivamente domiciliata in Teramo (TE), Parte_2 alla Via V. Irelli, n. 6, presso lo studio del suo procuratore Avv. Carlo Del Torto (C.F.:
- fax 0861/253620 pec: del Foro di Teramo, C.F._1 Email_1 che la rappresenta e difende
-attrice-
e con sede in Atri (TE), Contrada Controparte_1
Medoro n. 1 C.F. in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti pro P.IVA_2 tempore, , nata ad [...] il [...], residente in [...], alla Controparte_2
via Ravizza n. 60, C.F. e , nata ad [...] il 20 C.F._2 Controparte_3
Luglio 1980, residente in [...], sia , C.F. Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, presso lo studio dell'avv.
IO AC (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._4
-convenuta-
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“In via preliminare
1) concedere l'esecuzione provvisoria dell'ingiunzione di pagamento europea n. 1135/2020-R.G.
n. 2977/2020, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione di pronta soluzione;
Nel merito:
1) rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'ingiunzione di pagamento europea n. 1135/2020-R.G.
n. 2977/2020;
In via subordinata:
2) respingere in ogni sua parte l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_4
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Controparte_2 con sede legale in Atri (TE), presso Contrada Medoro n. 1, al pagamento in favore della
[...]
, (P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Oelsnitz (Germany), di complessivi € 37.287,50= oltre agli interessi, così Parte_2 come previsti dal D.Lgs. n. 231/02, dalla data di maturazione al saldo e al rimborso spese e competenze della procedura monitoria”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione, per i motivi tutti esposti in narrativa, da intendersi qui ritrascritti, a formare parte integrante e sostanziale delle presenti conclusioni, dichiarare improcedibili, e/o inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice perché manifestamente infondate”.
OGGETTO: pagamento somma di denaro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha evocato in giudizio Parte_4 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo europeo emesso sulla Parte_1 scorta di quanto disposto dal Reg. UE 1896/2006.
Con decreto del 28.1.2021, il precedente titolare del ruolo, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento menzionato, sul presupposto che l'opposizione favorisse (in caso di positivo impulso da parte del creditore) un ordinario giudizio di merito, ha assegnato termine all'opposta affinchè introducesse il relativo contenzioso.
Con atto di citazione in riassunzione si è costituita in giudizio la Parte_1 deducendo che: a) tra le parti sarebbe intercorso un contratto di compravendita di merci indicate nelle fatture versate in atti (n. 203/21929714 del 26.06.2019 e n. 203/21934342 del 06.08.2019); b) che la merce veniva regolarmente ordinata (cfr doc. n. 2) e ricevuta dalla società debitrice, come da “CMR” e “bolle di consegna” allegate all'atto di citazione;
c) che, in più occasioni, la creditrice aveva diffidato l'opponente ad adempiere all'obbligo di pagare il corrispettivo della merce ricevuta senza ottenere alcun riscontro.
Ha chiesto, dunque, di rigettare l'opposizione dichiarando, medio tempore, provvisoriamente esecutivo il provvedimento monitorio ex art. 648 c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 24.8.2021, la società opponente si è costituita in giudizio ed ivi ha dedotto: a) che l'opposizione introdotta averso un provvedimento di ingiunzione europea dà vita ad un ordinario procedimento a cognizione piena, determinando l'automatica caducazione del decreto monitorio europeo i cui effetti verrebbero meno a fronte dell'instaurazione del contenzioso volto a ponderare la sussistenza dei presupposti del credito preteso;
b) che la domanda sarebbe comunque improcedibile stante la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.
Il Giudice precedente titolare del ruolo, rilevato che il presente procedimento dovesse intendersi quale procedimento ordinario di cognizione “autonomo”, non assimilabile all' opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. (le cui norme, pertanto, devono ritenersi inapplicabili), ha rigettato l'istanza volta alla concessione della provvisoria esecutività ed ha assegnato termine pari a
15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'attrice ha inoltrato un primo invito per l'adesione alla procedura di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 e, successivamente, in data 25.10.2021, ha reiterato tale adempimento, stante l'inidoneità del procedimento inizialmente attivato, a fronte della mancata sottoscrizione autenticata del legale rappresentate della società attrice.
Con gli scritti successivi, pertanto, parte convenuta ha dedotto come fosse spirato il termine perentorio volto all'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita e come ciò comportasse, dunque, l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La causa, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, è stata incamerata per la decisione all'udienza del 17.9.2025, tenuta in modalità cartolare, nella quale sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
In primo luogo occorre precisare, come già argomentato dal precedente titolare del ruolo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo europeo non può essere disciplinata dalle regole di cui agli art. 645
c.p.c. ss, dal momento che – non avendo il legislatore emanato, come richiesto dalla legislazione sovranazionale, una apposita normativa per regolare la fase successiva all'instaurazione dell'opposizione – la stessa non possa che seguire le regole ordinarie del contenzioso processual- civilistico dell'ordinamento interno;
ed in questo senso: , “lo stesso art. 17, comma 3, espressamente dispone che «il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario». Si prevede cioè un potere del giudice oltre che di informazione sull'opposizione, anche in ordine al detto passaggio" (Cass. Sezioni Unite nn. 2840 e 2841 del 2019) ; pertanto, spetta al giudice dell'IPE, una volta proposta l'opposizione, adottare un provvedimento con il quale, dando atto della pendenza del procedimento avanti al suo
Ufficio, disponga che esso prosegua secondo le regole di ordinaria procedura civile, così come imposto dallo stesso Regolamento.
Assodato tale assunto, e precisato che l'odierno giudizio ha ad oggetto l'ordinaria cognizione della sussistenza dei presupposti del credito vantato da parte attrice (pretesa creditrice), occorre rigettare l'eccezione di improcedibilità articolata da parte convenuta, fondata sul convincimento della natura perentoria del termine fissato per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, che non sarebbe stato rispettato dalla società attrice, la quale avrebbe inoltrato l'invito solo in data 25.10.2021
(dal momento che il primo, inviato il 24.9.2021, era risultato inidoneo a spiegare gli effetti perseguiti, non essendo stato sottoscritto dalla parte personalmente).
La stessa parte convenuta ha dedotto che, anche a voler intendere che il termine in oggetto abbia natura ordinatoria, per salvaguardare la produzione degli effetti auspicati, sarebbe dovuta intervenire la richiesta di proroga ex art. 154 c.p.c. entro lo spirare del termine ultimo, e che il mancato adempimento di tale onere avrebbe inevitabilmente sortito l'effetto di vanificare la possibilità di adempiere alla condizione di procedibilità, con conseguente impossibilità di avvalersi degli effetti della negoziazione instaurata regolarmente in un momento successivo.
La tesi, a parere di chi scrive, non convince.
La questione da affrontare riguarda il termine entro il quale il procedimento di negoziazione deve essere iniziato a pena di inammissibilità.
L'art. 3 della Legge 162/2014 (che ha convertito il D.L. 132/2014) prevede che il giudice, in caso di negoziazione assistita obbligatoria, debba rilevare, su istanza di parte o d'ufficio, il mancato preventivo espletamento e debba assegnare alle parti un termine di 15 giorni per l'invio del relativo invito, differendo la causa ad un'udienza successiva alla scadenza del termine massimo stabilito (art. 2 comma 2 lettera a) per la durata della procedura.
La giurisprudenza, dopo alcune posizioni contrastanti, è concorde nel ritenere che il termine di 15 giorni abbia natura ordinatoria, in applicazione del fondamentale principio per cui una scadenza possa essere ritenuta perentoria (e, come tale, suscettibile di provocare decadenze) solo se espressamente definita tale dalla legge.
D'altra parte, la Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta in materia di mediazione obbligatoria, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, vi sia stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.
Secondo la Suprema Corte tale lettura sarebbe: “compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche che poco si concilierebbero con la tesi della natura perentoria del termine, atteso che finirebbe per frustrare
l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo;
v) è coerente con il principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n.
28 del 2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001,
n. 89, art. 2”.
A parere dell'odierno Giudicante, tale conclusione non può che trovare applicazione, per identità di ratio, anche per il procedimento di negoziazione assistita.
Ed infatti, il procedimento di mediazione si basa sul rilievo che deve essere attribuito al tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, a mente del quale
"quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", segno che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione.
Ebbene, allo stesso modo, il co. 2 dell'art. 3 del D.L. 132/2014 prevede: “Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)”, instaurando un collegamento diretto tra la procedibilità della domanda e l'esperimento dello stesso procedimento di negoziazione assistita, a nulla rilevando il momento in cui l'invito venga concretamente inoltrato, purchè, s'intenda, ciò sia avvenuto entro la successiva udienza, fissata per verificare, appunto, l'esito del procedimento di negoziazione assistita e la corretta instaurazione della condizione di procedibilità.
Ad ogni modo, anche nel caso di specie, una tale soluzione è perfettamente coerente con il principio del cd. “raggiungimento dello scopo” dal momento che ciò che si assume essere rilevante nell'udienza successiva all'impartizione dell'onere di instaurare la condizione di procedibilità, è la possibilità di verificare che la stessa sia stata espletata e quale esito abbia avuto, ed è quanto avvenuto nel caso di specie, dal momento che il procedimento di negoziazione è stato correttamente instaurato, con l'invio dell'invito alla stipula in data 22.10.2021 con udienza successiva fissata per il 9.3.2022 (e poi differita).
Nel merito la domanda di parte attrice risulta fondata.
Essendosi al cospetto di una azione volta all'esatto adempimento della prestazione del pagamento del corrispettivo, sorta all'esito della stipula del contratto intercorso tra le parti, grava sulla parte attrice
(creditrice) provare il titolo ed allegare l'inadempimento, essendo onere del debitore fornire prova di aver correttamente adempiuto o di non aver potuto adempiere, introducendo in giudizio fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'articolata pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, la ha fornito adeguata prova del proprio credito allegando: a) le Pt_1 fatture emesse, b) la conferma dell'ordine delle merci effettuata dalla società convenuta;
c) copia delle bolle di consegna della merce.
A fronte di ciò, parte convenuta nulla ha dedotto circa il merito della pretesa articolata, non avendo eccepito alcunchè – quantomeno entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum – in ordine alla debenza delle somme ingiunte, avendo limitato l'articolazione delle proprie difese all'eccezione di improcedibilità ed alla ontologica impossibilità di dichiarare provvisoriamente esecutivo il provvedimento monitorio a seguito dell'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo giudiziale europeo.
La domanda deve essere, quindi, accolta.
Trattandosi di un credito di valuta sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ex art. 1224 c.c. dal momento della proposizione del primo atto di diffida e messa in mora documentato (10.3.2020) e sulla scorta del criterio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della convenuta sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 ( e successive modifiche), stante la blanda complessità della vicenda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa LA d'AD, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 confronti di Controparte_4
- accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento di euro
37.287,50, oltre interessi di mora liquidati come in parte motiva;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, e 286,00 a titolo di spese vive, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Teramo, 11.12.2025
Il giudice Dott.ssa
LA d'AD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa LA d'AD, nell'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71/2021 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021; tra
, (P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Oelsnitz (Germany), elettivamente domiciliata in Teramo (TE), Parte_2 alla Via V. Irelli, n. 6, presso lo studio del suo procuratore Avv. Carlo Del Torto (C.F.:
- fax 0861/253620 pec: del Foro di Teramo, C.F._1 Email_1 che la rappresenta e difende
-attrice-
e con sede in Atri (TE), Contrada Controparte_1
Medoro n. 1 C.F. in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti pro P.IVA_2 tempore, , nata ad [...] il [...], residente in [...], alla Controparte_2
via Ravizza n. 60, C.F. e , nata ad [...] il 20 C.F._2 Controparte_3
Luglio 1980, residente in [...], sia , C.F. Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, presso lo studio dell'avv.
IO AC (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._4
-convenuta-
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“In via preliminare
1) concedere l'esecuzione provvisoria dell'ingiunzione di pagamento europea n. 1135/2020-R.G.
n. 2977/2020, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione di pronta soluzione;
Nel merito:
1) rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'ingiunzione di pagamento europea n. 1135/2020-R.G.
n. 2977/2020;
In via subordinata:
2) respingere in ogni sua parte l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_4
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Controparte_2 con sede legale in Atri (TE), presso Contrada Medoro n. 1, al pagamento in favore della
[...]
, (P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Oelsnitz (Germany), di complessivi € 37.287,50= oltre agli interessi, così Parte_2 come previsti dal D.Lgs. n. 231/02, dalla data di maturazione al saldo e al rimborso spese e competenze della procedura monitoria”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione, per i motivi tutti esposti in narrativa, da intendersi qui ritrascritti, a formare parte integrante e sostanziale delle presenti conclusioni, dichiarare improcedibili, e/o inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice perché manifestamente infondate”.
OGGETTO: pagamento somma di denaro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha evocato in giudizio Parte_4 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo europeo emesso sulla Parte_1 scorta di quanto disposto dal Reg. UE 1896/2006.
Con decreto del 28.1.2021, il precedente titolare del ruolo, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento menzionato, sul presupposto che l'opposizione favorisse (in caso di positivo impulso da parte del creditore) un ordinario giudizio di merito, ha assegnato termine all'opposta affinchè introducesse il relativo contenzioso.
Con atto di citazione in riassunzione si è costituita in giudizio la Parte_1 deducendo che: a) tra le parti sarebbe intercorso un contratto di compravendita di merci indicate nelle fatture versate in atti (n. 203/21929714 del 26.06.2019 e n. 203/21934342 del 06.08.2019); b) che la merce veniva regolarmente ordinata (cfr doc. n. 2) e ricevuta dalla società debitrice, come da “CMR” e “bolle di consegna” allegate all'atto di citazione;
c) che, in più occasioni, la creditrice aveva diffidato l'opponente ad adempiere all'obbligo di pagare il corrispettivo della merce ricevuta senza ottenere alcun riscontro.
Ha chiesto, dunque, di rigettare l'opposizione dichiarando, medio tempore, provvisoriamente esecutivo il provvedimento monitorio ex art. 648 c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 24.8.2021, la società opponente si è costituita in giudizio ed ivi ha dedotto: a) che l'opposizione introdotta averso un provvedimento di ingiunzione europea dà vita ad un ordinario procedimento a cognizione piena, determinando l'automatica caducazione del decreto monitorio europeo i cui effetti verrebbero meno a fronte dell'instaurazione del contenzioso volto a ponderare la sussistenza dei presupposti del credito preteso;
b) che la domanda sarebbe comunque improcedibile stante la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.
Il Giudice precedente titolare del ruolo, rilevato che il presente procedimento dovesse intendersi quale procedimento ordinario di cognizione “autonomo”, non assimilabile all' opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. (le cui norme, pertanto, devono ritenersi inapplicabili), ha rigettato l'istanza volta alla concessione della provvisoria esecutività ed ha assegnato termine pari a
15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'attrice ha inoltrato un primo invito per l'adesione alla procedura di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 e, successivamente, in data 25.10.2021, ha reiterato tale adempimento, stante l'inidoneità del procedimento inizialmente attivato, a fronte della mancata sottoscrizione autenticata del legale rappresentate della società attrice.
Con gli scritti successivi, pertanto, parte convenuta ha dedotto come fosse spirato il termine perentorio volto all'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita e come ciò comportasse, dunque, l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La causa, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, è stata incamerata per la decisione all'udienza del 17.9.2025, tenuta in modalità cartolare, nella quale sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
In primo luogo occorre precisare, come già argomentato dal precedente titolare del ruolo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo europeo non può essere disciplinata dalle regole di cui agli art. 645
c.p.c. ss, dal momento che – non avendo il legislatore emanato, come richiesto dalla legislazione sovranazionale, una apposita normativa per regolare la fase successiva all'instaurazione dell'opposizione – la stessa non possa che seguire le regole ordinarie del contenzioso processual- civilistico dell'ordinamento interno;
ed in questo senso: , “lo stesso art. 17, comma 3, espressamente dispone che «il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario». Si prevede cioè un potere del giudice oltre che di informazione sull'opposizione, anche in ordine al detto passaggio" (Cass. Sezioni Unite nn. 2840 e 2841 del 2019) ; pertanto, spetta al giudice dell'IPE, una volta proposta l'opposizione, adottare un provvedimento con il quale, dando atto della pendenza del procedimento avanti al suo
Ufficio, disponga che esso prosegua secondo le regole di ordinaria procedura civile, così come imposto dallo stesso Regolamento.
Assodato tale assunto, e precisato che l'odierno giudizio ha ad oggetto l'ordinaria cognizione della sussistenza dei presupposti del credito vantato da parte attrice (pretesa creditrice), occorre rigettare l'eccezione di improcedibilità articolata da parte convenuta, fondata sul convincimento della natura perentoria del termine fissato per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, che non sarebbe stato rispettato dalla società attrice, la quale avrebbe inoltrato l'invito solo in data 25.10.2021
(dal momento che il primo, inviato il 24.9.2021, era risultato inidoneo a spiegare gli effetti perseguiti, non essendo stato sottoscritto dalla parte personalmente).
La stessa parte convenuta ha dedotto che, anche a voler intendere che il termine in oggetto abbia natura ordinatoria, per salvaguardare la produzione degli effetti auspicati, sarebbe dovuta intervenire la richiesta di proroga ex art. 154 c.p.c. entro lo spirare del termine ultimo, e che il mancato adempimento di tale onere avrebbe inevitabilmente sortito l'effetto di vanificare la possibilità di adempiere alla condizione di procedibilità, con conseguente impossibilità di avvalersi degli effetti della negoziazione instaurata regolarmente in un momento successivo.
La tesi, a parere di chi scrive, non convince.
La questione da affrontare riguarda il termine entro il quale il procedimento di negoziazione deve essere iniziato a pena di inammissibilità.
L'art. 3 della Legge 162/2014 (che ha convertito il D.L. 132/2014) prevede che il giudice, in caso di negoziazione assistita obbligatoria, debba rilevare, su istanza di parte o d'ufficio, il mancato preventivo espletamento e debba assegnare alle parti un termine di 15 giorni per l'invio del relativo invito, differendo la causa ad un'udienza successiva alla scadenza del termine massimo stabilito (art. 2 comma 2 lettera a) per la durata della procedura.
La giurisprudenza, dopo alcune posizioni contrastanti, è concorde nel ritenere che il termine di 15 giorni abbia natura ordinatoria, in applicazione del fondamentale principio per cui una scadenza possa essere ritenuta perentoria (e, come tale, suscettibile di provocare decadenze) solo se espressamente definita tale dalla legge.
D'altra parte, la Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta in materia di mediazione obbligatoria, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, vi sia stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.
Secondo la Suprema Corte tale lettura sarebbe: “compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche che poco si concilierebbero con la tesi della natura perentoria del termine, atteso che finirebbe per frustrare
l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo;
v) è coerente con il principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n.
28 del 2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001,
n. 89, art. 2”.
A parere dell'odierno Giudicante, tale conclusione non può che trovare applicazione, per identità di ratio, anche per il procedimento di negoziazione assistita.
Ed infatti, il procedimento di mediazione si basa sul rilievo che deve essere attribuito al tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, a mente del quale
"quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", segno che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione.
Ebbene, allo stesso modo, il co. 2 dell'art. 3 del D.L. 132/2014 prevede: “Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)”, instaurando un collegamento diretto tra la procedibilità della domanda e l'esperimento dello stesso procedimento di negoziazione assistita, a nulla rilevando il momento in cui l'invito venga concretamente inoltrato, purchè, s'intenda, ciò sia avvenuto entro la successiva udienza, fissata per verificare, appunto, l'esito del procedimento di negoziazione assistita e la corretta instaurazione della condizione di procedibilità.
Ad ogni modo, anche nel caso di specie, una tale soluzione è perfettamente coerente con il principio del cd. “raggiungimento dello scopo” dal momento che ciò che si assume essere rilevante nell'udienza successiva all'impartizione dell'onere di instaurare la condizione di procedibilità, è la possibilità di verificare che la stessa sia stata espletata e quale esito abbia avuto, ed è quanto avvenuto nel caso di specie, dal momento che il procedimento di negoziazione è stato correttamente instaurato, con l'invio dell'invito alla stipula in data 22.10.2021 con udienza successiva fissata per il 9.3.2022 (e poi differita).
Nel merito la domanda di parte attrice risulta fondata.
Essendosi al cospetto di una azione volta all'esatto adempimento della prestazione del pagamento del corrispettivo, sorta all'esito della stipula del contratto intercorso tra le parti, grava sulla parte attrice
(creditrice) provare il titolo ed allegare l'inadempimento, essendo onere del debitore fornire prova di aver correttamente adempiuto o di non aver potuto adempiere, introducendo in giudizio fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'articolata pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, la ha fornito adeguata prova del proprio credito allegando: a) le Pt_1 fatture emesse, b) la conferma dell'ordine delle merci effettuata dalla società convenuta;
c) copia delle bolle di consegna della merce.
A fronte di ciò, parte convenuta nulla ha dedotto circa il merito della pretesa articolata, non avendo eccepito alcunchè – quantomeno entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum – in ordine alla debenza delle somme ingiunte, avendo limitato l'articolazione delle proprie difese all'eccezione di improcedibilità ed alla ontologica impossibilità di dichiarare provvisoriamente esecutivo il provvedimento monitorio a seguito dell'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo giudiziale europeo.
La domanda deve essere, quindi, accolta.
Trattandosi di un credito di valuta sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al momento della proposizione della domanda giudiziale ex art. 1224 c.c. dal momento della proposizione del primo atto di diffida e messa in mora documentato (10.3.2020) e sulla scorta del criterio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della convenuta sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 ( e successive modifiche), stante la blanda complessità della vicenda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa LA d'AD, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 confronti di Controparte_4
- accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento di euro
37.287,50, oltre interessi di mora liquidati come in parte motiva;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, e 286,00 a titolo di spese vive, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Teramo, 11.12.2025
Il giudice Dott.ssa
LA d'AD