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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7657 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CANCEDDA FRANCESCA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA C.F._2
CARTA che la rappresenta e difende per procura speciale;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
A) pronunciare definitivamente sullo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
B) affidare il minore ad entrambi genitori, con domicilio presso la residenza materna;
Per_1
C) dichiarare che i signori e sono economicamente indipendenti e che nulla e Pt_1 CP_1
reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
D) porre a carico del signor un contributo a titolo di mantenimento per il figlio di € 150,00 Pt_1
mensili, da versarsi alla signora entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo CP_1
gli indici ISTAT, oltre alla meta delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate, secondo Linee Guida CNF del 29 novembre 2017;
E) disporre che la quota di spettanza dell'A.U.U. verrà percepita interamente dalla madre;
F) disporre che il signor possa esercitare il diritto di visita suo diritto di visita il lunedì e il Pt_1
giovedì e a fine settimana alterni anche per il pernottamento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Instaurato il giudizio per scioglimento del vincolo matrimoniale tra e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 23/11/2020 dal e costituzione della in
[...] Pt_1 CP_1
data13/05/2021, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, e mutato il rito, pronunciato il divorzio fra le parti con sentenza pubblicata il 27/09/2024, istruita la causa con produzioni documentali, con note scritte depositate il 15/05/2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate devono essere recepite in quanto eque e conformi all'interesse del figlio minore. La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 2100/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, definitivamente pronunciando:
Sull'accordo delle parti:
1. affida il minore ad entrambi genitori, con domicilio presso la residenza materna;
Per_1
2. dà atto che i signori e sono economicamente indipendenti e che nulla e Pt_1 CP_1
reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
3. dispone che versi in favore di la somma di euro 150, Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, secondo Linee Guida CNF del 29 novembre 2017;
4. dà atto l'Assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla madre;
5. disporre che il padre possa vedere il figlio il lunedì e il giovedì, e a fine settimana alternati anche per il pernottamento;
6. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 15/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7657 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CANCEDDA FRANCESCA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA C.F._2
CARTA che la rappresenta e difende per procura speciale;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
A) pronunciare definitivamente sullo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
B) affidare il minore ad entrambi genitori, con domicilio presso la residenza materna;
Per_1
C) dichiarare che i signori e sono economicamente indipendenti e che nulla e Pt_1 CP_1
reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
D) porre a carico del signor un contributo a titolo di mantenimento per il figlio di € 150,00 Pt_1
mensili, da versarsi alla signora entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo CP_1
gli indici ISTAT, oltre alla meta delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate, secondo Linee Guida CNF del 29 novembre 2017;
E) disporre che la quota di spettanza dell'A.U.U. verrà percepita interamente dalla madre;
F) disporre che il signor possa esercitare il diritto di visita suo diritto di visita il lunedì e il Pt_1
giovedì e a fine settimana alterni anche per il pernottamento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Instaurato il giudizio per scioglimento del vincolo matrimoniale tra e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 23/11/2020 dal e costituzione della in
[...] Pt_1 CP_1
data13/05/2021, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, e mutato il rito, pronunciato il divorzio fra le parti con sentenza pubblicata il 27/09/2024, istruita la causa con produzioni documentali, con note scritte depositate il 15/05/2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate devono essere recepite in quanto eque e conformi all'interesse del figlio minore. La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 2100/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, definitivamente pronunciando:
Sull'accordo delle parti:
1. affida il minore ad entrambi genitori, con domicilio presso la residenza materna;
Per_1
2. dà atto che i signori e sono economicamente indipendenti e che nulla e Pt_1 CP_1
reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento;
3. dispone che versi in favore di la somma di euro 150, Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, secondo Linee Guida CNF del 29 novembre 2017;
4. dà atto l'Assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla madre;
5. disporre che il padre possa vedere il figlio il lunedì e il giovedì, e a fine settimana alternati anche per il pernottamento;
6. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 15/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti