Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1517/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
, (P.Iva e c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Asti, Piazza Porta Torino 13, elettivamente domiciliata in Asti, Via Pelletta 18, presso lo studio dell'Avv. Guido Marinetti (c.f.: del Foro di Asti, che la rappresenta e difende, in CodiceFiscale_1 forza di procura speciale
Pt_2
-convenuta contumace- Parte_3
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Michel'Angelo
Piccinini del Foro di Genova giusta procura alle liti stesa in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero Borgo (CF. sito in Via Francesco Crispi 14, C.F._2
14100 Asti (AT).
Conclusioni di parte attrice:
“dichiarare tenute e condannare le convenute, in solido tra loro, a risarcire all'attrice il danno subito in conseguenza del sinistro per cui è causa che si propone nella misura di € 82.909,00 o altra veriore determinanda dal Tribunale.
Vinte le spese.”
Conclusioni di parte convenuta:
“In via preliminare e/o pregiudiziale
Dichiarare nullo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. l'atto di citazione ex adverso notificato per tutte le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguente provvedimento verrà ritenuto più opportuno da questo Ill.mo
Giudice. Con vittoria delle spese di giudizio, costi, onorari oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In via principale
Respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In via subordinata
limitare la condanna della stessa entro i limiti del giusto e del provato. Con vittoria delle spese di
[...] giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
OSSERVATO
Parte attrice propone domanda, a carattere risarcitorio, deducendo:
“La società attrice esercita attività per la realizzazione di impianti elettrici, cablaggi, attivazione e manutenzione di impianti.
Nell'ambito di detta attività, da anni, il dipendente si è occupato della programmazione di Parte_4 software di PLC e Robot a servizio di linee automatizzate facenti parte di macchine utensili di precisione per il carico e lo scarico dei pezzi grezzi/semilavorati, con controllo e collaudi micrometrici, nel settore della rubinetteria, degli orologi e dell'automotive.
Nel corso degli anni, ha acquisito la specializzazione necessaria per l'esecuzione, in piena Parte_4 efficienza, delle prestazioni richieste dai Clienti, in particolare della BRC Spa, corrente in Acqui Terme.
Detta società commissionava a prestazioni da eseguirsi presso clienti siti sia in Italia (Gnuttti Transfer Pt_1
Spa, Brescia;
AGB, Pove di Grappa, e altri) che all'esterno (Simon et Membrez, Svizzera).
In data 22.4.2018, , in Nizza Monferrato, Strada Canelli 592, alla guida dell'autovettura targata Parte_4
EG230GY, veniva violentemente urtato dall'autovettura Jaguar X-Type targata DF364GH di proprietà di il cui conducente, provenendo da opposta direzione, invadeva la Parte_3 carreggiata percorsa da . Parte_4
subiva gravi lesioni e si assentava dal lavoro dal 18.4.2018 al 18.10.2018 (doc. 13: buste paga). Parte_4
non era in condizione di dar corso alle prestazioni richieste da BRC Spa;
grazie ai buoni rapporti con Pt_1 detta società, non subiva richieste di ristoro di danni per le prestazioni non eseguite. non percepiva Pt_1 però i compensi per le prestazioni che non era in condizione di rendere, data l'assenza dal lavoro di Pt_4
[...]
Nei fatti, nell'anno 2017, aveva fatturato in BRC, per prestazioni eseguite da la Pt_1 Parte_4 complessiva somma di € 112.317,42 oltre Iva (doc. 1: fatture da a BRC anno 2017). Pt_1
Nei primi 4 mesi del 2018, fatturò a BRC € 11.156,86 a gennaio (doc. 2: fattura), € 8.162,96 a febbraio Pt_1
(doc. 3: fattura), € 13.901,89 a marzo (doc. 4: fattura), € 11.375,10 ad aprile (doc. 5: fattura).
La fattura successiva è stata emessa, da Imac a BRC, ad ottobre 2018 per € 2.400,00 (doc. 6: fattura); nel mese di novembre è stata emessa fattura di € 7.566,26 (doc. 7) ed a dicembre di € 5.495,64 (doc. 8).
Il concreto, nell'intero anno 2018, ha fatturato a BRC € 57.658,71, con una riduzione degli incassi pari Pt_1 ad € 54.659,00.
Anche nel 2019, il fatturato prodotto dal lavoro svolto da non ha potuto essere pari a quello Parte_4 dell'anno 2017; le fatture emesse a BRC ammontarono infatti a € 93.303,00 oltre Iva, con una riduzione degli incassi pari a € 19.014,00 (doc. 9: fatture anno 2019).
Nel periodo di assenza dal lavoro per malattia, ha comunque corrisposto al/per il dipendente le Pt_1 seguenti somme: retribuzioni contributi retribuzione ordinaria € 3.707,69 € 1.140,38
ferie e permessi: € 1.593,46 € 480,94
mens. Agg. € 983,09 € 296,69
TFR maturato: € 1.056,73 € - 21,29
€ 7.340,97 € 1.896,72
il danno complessivamente subito dall'attrice in conseguenza delle lesioni provocate per colpa del conducente dell'auto targata DF364GH ammonta quindi ad € 82.909,00.
L'attrice ha chiesto alla Compagnia di Assicurazioni del veicolo Controparte_3 danneggiante, il ristoro del danno subito con pec in data 26.3.2019 (doc. 10: pec); l'attrice ha poi inviato invito alla negoziazione assistita con pec 28.2.2020 (doc. 11: pec); ha quindi inviato ulteriore pec con chiarimenti in data 19.5.2020 (doc. 12: pec).
La responsabilità del danno subito dall'attrice è da ascriversi al conducente dell'auto assicurata presso la quale nonostante le formali richieste, nulla ha corrisposto/offerto quale ristoro del Controparte_1 danno.”
La domanda è fondata.
La assicuratrice, nel costituirsi, eccepiva:
“2.Premesse in diritto
2.1. In via preliminare e/o pregiudiziale
Sulla nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente giudizio deve ritenersi nullo per assoluta indeterminatezza del petitum ed, altresì, per mancata determinazione della causa petendi ex art. 164 cod. proc. civ.
La giurisprudenza si è più volte espressa sul punto ed, in particolare, una recente sentenza tornata a pronunciarsi sull'argomento, ha ritenuto che ai sensi dell'art. 164, comma IV, cod. proc. civ. la citazione deve considerarsi nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dall'art. 163, comma III, n. 3) cod. proc. civ. ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata dall'art. 163, comma III, n. 3) cod. proc. civ : “[...] la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte" (Cass. n. 1681/2015). La nullità dell'atto di citazione, dunque, postula una valutazione caso per caso alla luce di una lettura complessiva della documentazione depositata in atti.
Nel caso specie, parte attrice nel proprio scarno atto introduttivo si limita a far riferimento ad un sinistro occorso in data 22.04.2018 senza nulla ulteriormente allegare e senza dare la possibilità all'odierna convenuta di svolgere le proprie difese nel merito.
Al riguardo non allega verbali né altra documentazione attestante detta circostanza.
Parte attrice riferisce di aver corrisposto al proprio dipendente somme confusamente elencate in mancanza di dati certi, anche in questo caso, senza allegare idonea documentazione probatoria.
Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, stante l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonderebbe, l'odierna parte convenuta chiede, pertanto dichiararsi la nullità dell'atto di citazione respingendo ogni addebito.
2.2. Sul merito della domanda di parte attrice
Ferme restando le eccezioni preliminari sollevate, aventi di per sé carattere assorbente, ed entrando nel merito, vista l'assenza sul lavoro del proprio dipendente a seguito del sinistro stradale causato da terzi, parte attrice ritiene di aver subito un pregiudizio chiede il risarcimento del danno all'odierna comparente quale assicuratrice del terzo danneggiante.
Come è noto l'art. 1223 c.c. stabilisce che: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".
Dal dettato normativo si evince dunque che il danno possa essere qualificato tanto come la perdita economica subita da un creditore immediatamente (danno emergente) quanto il mancato guadagno (lucro cessante).
In particolare, nel caso che oggi ci occupa, con l'espressione “lucro cessante” si intende il mancato guadagno, che scaturisce dall'inadempimento o dall'illecito posto in essere dall'obbligato.
Il presupposto è dunque l'illecito dell'obbligato dal quale scaturisca la mancata produzione di reddito per l'altra parte ed ovviamente spetta alla parte che fa valere in giudizio detto diritto l'onere di dimostrare la fondatezza della propria domanda.
Nello specifico, l'onere della prova consiste nel dimostrare l'effettivo mancato guadagno o meglio quegli elementi oggettivi che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile quali appunto la dimostrazione che l'illecito abbia inciso sulle possibilità di guadagno del danneggiato.
Controparte tenta di dimostrare la fondatezza della sua domanda esclusivamente sulle fatture emesse alla
BRC S.p.A. corrente in Acqui Terme che sono del tutto prive di valore probatorio e che, comunque, non dimostrano in maniera puntuale la diretta ed immediata riconducibilità del sinistro occorso al dipendente della al mancato guadagno della società datrice di lavoro. Pt_1
Risultano invece non considerati e non prodotti i bilanci di esercizio al fine di analizzare in maniera corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della ed il risultato economico dei singoli Controparte_4 esercizi.
Sul punto è appena il caso di ricordare che la più costante giurisprudenza della Suprema Corte è da sempre unanime nel ritenere che “quando viene chiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno è necessario che sia fornita la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte” (Cass., 20 maggio 2011, n. 11254).
Anche recentemente gli non hanno mancato di osservare, con ordinanza n. 5616 del 08.03.2018 Parte_5 che, “serve una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità. Infatti, il lucro cessante comprende le somme che la parte che subisce l'inadempimento, avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dello stesso e non il guadagno meramente potenziale e ipotetico”.
La prova rigorosa non è stata invece fornita da controparte la quale tenta di ricondurre l'inflessione in termini di fatturato all'assenza del suo dipendente.
Alla luce di tutto quanto finora esposto, la conchiudente insiste per l'integrale rigetto della domanda avversaria in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto.
3. Sul quantum debeatur della domanda di parte attrice
Parte attrice chiede all'Ill.mo Giudice adito condannarsi al risarcimento dei danni Controparte_2 asseritamente subiti nella misura di € 82.909,00 senza alcuna specificazione dettagliata delle singole poste di danno.
sostiene di aver subito un danno economico che sarebbe rinvenibile, sempre a detta dell'attrice, nel Pt_1 fatto che la mancata esecuzione dell'operato del sig. avrebbe comportato uno sviluppo inferiore a Pt_4 quello atteso e che questo si evincerebbe dalla contrazione del fatturato dell'azienda.
In particolare controparte asserisce che:
- nell'anno 2017 - ossia nell'anno precedente il sinistro occorso al sig. – avrebbe fatturato la somma di Pt_4
€ 112.317,42 oltre IVA;
- nell'anno 2018 - quando in data 22.04.2018 si è verificato il sinistro occorso al sig. avrebbe fatturato Pt_4 la somma di € 57.658,71 con la conseguenza di aver conseguito un minor reddito dalla propria attività professionale rispetto all'anno precedente, addebitando tale circostanza appunto al sinistro per cui è causa;
- nell'anno 2019 - quando ormai il sig. era rientrato a tutti gli effetti sul posto di lavoro - avrebbe Pt_4 fatturato la somma di € 93.303,00 oltre IVA con una riduzione degli incassi pari a € 19.014,00.
Questa difesa ricorda infatti che la possibilità di liquidare il danno patrimoniale per perdita di reddito deve essere commisurata e specialmente dimostrata attraverso deduzioni che possano condurre con certo grado di probabilità a ritenere che il sinistro possa aver cagionato la perdita di introiti dall'attività economica.
Sotto questo specifico aspetto, ovviamente, non possono essere addebitate alla comparente eventuali perdite patrimoniali indipendenti dal sinistro patito.
L'inflessione in termini di incassi che parte attrice tenta di ricondurre al sinistro subito dal suo dipendente puo' essere dipesa verosimilmente dal numero di commesse affidate dalla BRC S.p.A. alla e alla loro Pt_1 redditività.
Ma ancora, non si comprende come il sig. assente dal lavoro a causa del sinistro subito non potesse Pt_4 comunque operare in modalità da remoto senza che la dovesse rinunciare alle sue pretazioni Pt_1 lavorative.
Ancora, non si comprende come la impieghi un solo dipendente come il sig. che pare sia l'unico Pt_1 Pt_4 addetto ad un certo di tipo di prestazioni lavorative senza avere quantomeno considerato anche solo la possibilità che tale lavoratore potesse decidere di rassegnare le proprie dimissioni con la naturale conseguenza che la si sarebbe Pt_1 trovata a dover rimpiazzare l'unico tecnico disponibile con la naturale conseguenza di un ritardo nell'adempimento delle prestazioni lavorative presso terzi. sostiene poi che: “ subiva gravi Pt_1 Parte_4 lesioni e si assentava dal lavoro dal 18.4.2018 al 18.10.2018 (doc.13 buste paga)”. Tuttavia si fa notare che:
1. dalla lettura dell'atto di citazione, il sinistro per cui il avrebbe subito gravi lesioni avveniva in data Pt_4
22 aprile 2018 (domenica) quindi presumibilmente ilCupo si assentava dal lavoro a partire da lunedì 23 aprile 2018 in conseguenza del sinistro a lui occorso e non certamente prima come vuole sostenere parte attrice;
2. l'atto di citazione sia privo della produzione n. 13 con la diretta conseguenza che non si è in grado di visionare le buste paga del dipendente Pt_4
Controparte dichiara infine di aver corrisposto al proprio dipendente, nel periodo di sua assenza dal lavoro, CP_ la somma di € 7.340,97 per retribuzioni e di € 1.896,72 per contributi senza tuttavia considerare che l' ha corrisposto al sig. la somma di € 5.312,67 a titolo di indennità da malattia in favore dell'infortunato Pt_4 ai sensi dell'art. 74 della l. no. 833 del 23.12.1978 (doc.2) e in forza di tale pagamento ha esercitato l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti di (doc. 3). Controparte_1
CP_ In data 30.11.2021 ha corrisposto la somma di € 5.312,67 all' (doc.4). CP_1
In forza del rimborso sopra considerato effettuato in favore del sig. dalla somma totale che Pt_4 Pt_1 sostiene di aver corrisposto al suo dipendente di € 9.237,69 andrà detratto l'ammontare di € 5.312,67 con la conseguenza che avrebbe sopportato l'esborso in favore del di € 3.925,02 che tuttavia non Pt_1 Pt_4 Pt_1
è stata in grado di provare stante l'assenza delle busta paga effettivamente corrisposte con le relative copie dei bonifici effettuati.
Alla luce di quanto esposto la richiesta attorea nell'importo di € 82.909,00 risulta essere del tutto non dimostrata e quindi, questo Giudice non potrà che rigettare integralmente le pretese della Società ” Pt_1
A parere dello scrivente, tuttavia, la causa petendi del giudizio è chiara, incentrandosi essa sulle perdite patrimoniali, patite in conseguenza di sinistro, che attingeva lavoratore avente una posizione chiave nell'organigramma della compagine, cagionato da vettura assicurata da (donde la responsabilità in CP_1 via indiretta in capo a quest'ultima).
D'altro canto, la documentazione versata in atti dalla attrice dimostra in modo pieno:
la assenza forzata dal lavoro del dipendente;
una flessione, nel flusso degli affari societari, in corrispondenza all'infortunio di quest'ultimo: il che è assolutamente ragionevole, e permette di inferire, ex art. 2729 cc, il nesso causale tra la carenza della prestazione lavorativa individuale e la perdita di affari (presso terzi soggetti, con cui il lavoratore intratteneva rapporti privilegiati e continuativi;
neppure potendosi pretendere, in una realtà imprenditoriale di non grandi dimensioni, che il know how, temporaneamente perduto in conseguenza della malattia del dipendente, sia reperito con altri strumenti), per un ammontare che è anche specificato adeguatamente nelle allegazioni e nella documentazione attorea;
il carattere decisivo dell'intuitus personae
è d'altronde facilmente evincibile dalla natura della attività svolta da parte attrice, e dalle dimensioni di questa, per cui è assolutamente ragionevole (secondo l'id quod plerumque accidit) che il singolo dipendente, specie nel breve periodo, risulti non sostituibile con efficacia, e che la assenza dal lavoro importi la interruzione/sospensione dei contratti, normalmente in essere con i terzi, le relazioni con i quali il dipendente curava specificamente;
altrettanto deve dirsi quanto al trattamento economico affrontato in costanza di assenza per malattia, ciò che si deduce dalle buste paga versate in atti, ed integra anch'esso voce di danno, riconducibile, ex art. 1223 cc, in modo diretto, all'evento, del quale la convenuta odierna risponde non già in via diretta, ma alla stregua di assicuratrice del mezzo, che dava luogo al sinistro (come anche chiaramente emergente dal rapporto stilato dai CC, e prodotto dalla attrice).
La domanda va dunque accolta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando,
In accoglimento della domanda attorea,
Condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, di risarcimento, pari ad €
82.909,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo effettivo;
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in:
€ 545 per esposti, € 6.800 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
23.12.2024
Il gi dott. Perfetti