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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 962/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CE MA presidente
Francesca Firrao consigliere
ND VA EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 962/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'avv. Laura Caruna, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia, via 4 Novembre, n. 3 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, difesa dall'avv. Calogero Giardina, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Gela, corso Vittorio Emanuele, n. 242 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita -ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio- in accoglimento del gravame, riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Vercelli, dott.ssa Annalisa Fanini, n. 22/2023 in data 14.01.2023, pubblicata il
16.01.2023, non notificata, resa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n.
435/2020 e, per l'effetto,
In via pregiudiziale:
- respingere l'istanza di inammissibilità del presente appello;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art.345, comma 1 c.p.c. della domanda proposta in via subordinata di cui al punto 4) delle conclusioni di controparte;
In via principale:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate, poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'appello incidentale in quanto tardivo e, comunque, infondato in fatto e in diritto;
- nel denegato caso di non accoglimento della precedente domanda di inammissibilità, respingere in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda proposta in via subordinata di cui al punto 4) delle conclusioni di controparte;
In via subordinata:
- condannare unipersonale, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo ingiunto Parte_1 col decreto ingiuntivo opposto o di quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo;
Nel solo caso di rimessione in istruttoria:
- si insiste per l'effettuazione dell'interrogatorio formale e per l'escussione dei testi in relazione ai capitoli di prova indicati nella memoria n. 2 datata 15 ottobre 2020 e non ammessi dal Tribunale di Vercelli, opponendosi sin d'ora alle eventuali avverse istanze istruttorie;
- ci si oppone all'ingresso dei mezzi istruttori di controparte in quanto essi, siccome non riproposti nella comparsa conclusionale in primo grado in data 03.12.2022, successiva alla precisazione delle conclusioni avvenuta in data 06.10.2022, sono stati sostanzialmente
2 rinunciati. Circa la prova orale, essa in ogni caso risulta inammissibile ex art.345, comma 3
c.p.c.». ha precisato queste conclusioni: «1) In via preliminare, dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello principale proposto da per assenza dei Parte_1 requisiti formali previsti dall'art. 342 e 348 c.p.c., per i motivi tutti di cui al Capitolo I della presente comparsa;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui ai Capitoli II, III, IV della presente comparsa e, per l'effetto, confermare le statuizioni della pronuncia di primo grado investite dal gravame principale;
3) In via incidentale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dalla avente ad oggetto il Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in 15.998,74 euro e dei danni non patrimoniali, quantificati in 5.000,00 euro, per i motivi tutti di cui al Capitolo V della presente comparsa e, per l'effetto, condannare al pagamento in Parte_1 favore di della complessiva somma di € 20.998,74, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;
4) In via subordinata, comunque ritenere e dichiarare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, responsabile di tutti danni (patrimoniali
e non) cagionati alla ditta opponente a causa della pessima qualità dei materiali forniti, responsabilità da addebitare a fatto e colpa esclusivi della stessa e per l'effetto, condannare, la in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi nella misura di € 15.998,74,
o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura di € 5.000,00 o, comunque, di quell'altra somma che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa ex art.
1226 c.c., e così complessivamente € 20.998,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria, importo quest'ultimo da pagarsi in favore della ditta opponente in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore[…].
In linea istruttoria, si insiste per l'ammissione di C.T.U. sia tecnica che contabile, riproponendo, anche in questa sede, le relative richieste disattese dal Giudice di primo grado.
3 Inoltre, laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita lo ritenesse opportuno, si chiede disporsi l'escussione della teste NG. , in relazione ai capitoli di prova Testimone_1 articolati nella comparsa di risposta con appello incidentale del 23.12.2023, come richiesto al punto 5) delle richieste istruttorie dell'atto di costituzione (cfr. pag. 29).
Ci si oppone, infine, alle istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili e irrilevanti».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Controparte_1 Parte_1
Vercelli, proponendo opposizione al decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9.712,15, oltre a interessi e spese, a titolo di prezzo per la fornitura di materiali edili.
L'opponente aveva eccepito che i materiali erano difettosi, ed in particolare che, il 21 ottobre 2019, dopo novanta ore di posa, il rivestimento colorato di finitura delle pareti esterne dell'edificio, alla cui ristrutturazione stava provvedendo su incarico del
[...]
, si era sfaldato in più punti, e che, anche nei tre giorni successivi, nonostante Parte_2
l'assenza di fenomeni piovosi, il materiale si era presentato malleabile e inconsistente.
L'opponente aveva allegato di avere denunciato il fatto all'opposta a mezzo di posta elettronica il 25 ottobre 2019.
L'opponente aveva infine assunto che aveva dovuto rifornirsi di altro materiale e aveva ritardato la consegna dei lavori, con incremento dei costi e danno all'immagine.
L'opponente aveva dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 15.998,74 o di altra somma da accertarsi nel corso del processo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e della somma di euro 5.000,00 o di altra somma liquidata anche in via equitativa, a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, infine la condanna dell'opposta alla restituzione dell'assegno consegnato a titolo di garanzia per l'importo euro 5.000,00.
2. si era costituita in giudizio, rappresentando di essersi Parte_1 raccomandata con la controparte di applicare l'intonaco “Oikos Biocompact”, secondo le indicazioni della scheda tecnica, quindi nel rispetto dei limiti climatici di temperatura e di umidità e di preparazione dei supporti.
4 L'opposta aveva altresì allegato che, in occasione del sopralluogo dell'ottobre 2019, i suoi addetti avevano rilevato condizioni meteorologiche avverse alla stesura del prodotto e avevano raccomandato di attenersi alle indicazioni tecniche, suggerendo anche di coprire le pareti con strutture in cellophane, nel caso in cui si fosse deciso di procedere alla posa dell'intonaco.
L'opposta aveva rappresentato che l'opponente aveva comunque deciso di applicare l'intonaco, senza alcuna protezione.
L'opposta aveva quindi chiesto, quanto al merito, il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la condanna al pagamento della somma dedotta nel decreto ingiuntivo o di quella accertata nel processo, considerato anche che il vizio dedotto riguardava solo una parte del materiale fornito.
3. Con sentenza n. 22/2023 del 16 gennaio 2023, il Tribunale di Vercelli ha revocato il decreto ingiuntivo, ha rigettato la domanda risarcitoria dell'opponente, ha condannato l'opposta alla restituzione dell'assegno e al pagamento delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 quattro motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello, e ha proposto a Controparte_1 sua volta appello sulla base di due motivi al fine di ottenere l'accoglimento della domanda risarcitoria.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è manifestamente infondata.
L'eccezione va censurata anzitutto perché formulata in base al regime della forma dell'appello precedente alla novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile a questo processo.
L'eccezione è fondamentalmente l'illustrazione del dato normativo, applicato al caso di specie a mezzo di deduzioni – «la parte appellante non ha specificato come avrebbe dovuto decidere diversamente il giudice di prime cure, […] || La parte appellante non ha ottemperato a nessuno dei due requisiti individuati nell'art. 342 c.p.c., limitandosi ad
5 indicare, nell'atto di appello, solo le censure rivolte alla sentenza di primo grado, omettendo di precisare quale avrebbe dovuto essere la diversa statuizione che avrebbe dovuto adottare il giudice di primo grado» (pp. 6 s. comp. cost. app.) –, che non si confrontano con il contenuto dell'atto di appello.
L'appello è infatti articolato in quattro motivi, contenenti le censure ai capi gravati, come ammesso dalla stessa appellata, ed anche, al termine dei medesimi, il verso che deve contrassegnare la pronuncia sulle domande, la cui sorte è compendiata in sede di conclusioni.
L'eccezione è rigettata.
2. Entrambe le parti hanno fondamentalmente denunciato la contraddittorietà della sentenza, ciascuna in coerenza ai propri interessi.
Il giudice di primo grado ha accertato il vizio dedotto dall'appellata e per questo ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante, con ciò rigettando la domanda di adempimento, poiché l'appellante non aveva provato che lo sfaldamento dell'intonaco, venduto all'appellata, fosse derivato soltanto da un'erronea applicazione (applicazione in presenza di condizioni meteorologiche avverse), e al contempo ha rigettato la domanda risarcitoria dell'appellata, la quale non aveva provato che il ritardo nella consegna dei lavori fosse dipeso dal vizio riscontrato, considerato che, nel rapporto con il Parte_2
, soggetto appaltante, l'appellata aveva «addotto proprio la causa del maltempo per
[...] giustificare il ritardo» (p. 8 sent.).
L'appellante ha dunque contestato che il tribunale non l'ha mandata esente da ogni responsabilità, benché avesse accertato che nel periodo di applicazione del prodotto vi era stato maltempo.
L'appellata ha dal canto suo contestato che, all'accertamento del vizio, non è seguito il ristoro del danno.
3. Va esaminato per primo l'appello principale, perché, vertendo sull'accertamento negativo del vizio, è in potenza idoneo ad incidere sulla sorte della domanda risarcitoria.
3.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'accertamento della ricorrenza del vizio, quindi l'accertamento negativo del diritto di credito azionato.
Il motivo è fondato.
L'appellante ha dedotto che spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi della merce venduta, ha denunciato la contraddizione dell'accertamento positivo del vizio, in quanto «[l]eggendo […] il resto della sentenza qui impugnata si arriva […] alla diversa
6 considerazione che la questione verta sulla posa del prodotto, […], tanto che lo stesso
Giudice si spende in considerazioni relative al clima, all'umidità, al luogo in cui
l'intonachino Oikos è stato steso, ecc.; tutti aspetti relativi non a vizi propri del prodotto, ma alla posa dello stesso» (p. 3 cit. app.), ha dunque concluso che «non solo non vi è alcuna risultanza tecnica (legittimamente opponibile a ) dalla quale si possa evincere la Pt_1 natura dei pretesi difetti nel materiale, ma per contro è stata raggiunta la prova -come minimo in via presuntiva- della sussistenza di condizioni meteorologiche avverse all'utilizzo del prodotto oggetto di doglianze (intonachino Oikos)» (p. 5 cit. app.).
In diritto, si osserva che il giudice di primo grado ha trattato il riparto dell'onere della prova in materia di garanzia per vizi nella compravendita secondo il regime generale dell'inadempimento (artt. 1218, 2697, co. 1, c.c.), ritenendo che sia il venditore a dovere provare la non riferibilità del vizio alla sua prestazione (pp. 4 s., 7 sent.), ovverosia, senza circonlocuzione, che sia il venditore a dovere provare di avere fornito una cosa priva di vizi.
Diversamente, è principio di diritto quello per cui, premesso che «la garanzia per i vizi della cosa venduta, […], esula dall'area dell'inadempimento delle obbligazioni», «il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi» (Cass. civ., sez. un., sent. 3 maggio 2019, n. 11748); il che vale anche quando il compratore fa valere la garanzia mediante eccezione impeditiva (artt. 1495, co. 3, 2697, co. 2, c.c.).
La censura in diritto si riverbera sull'accertamento compiuto, in base a cui Pt_1 non ha […] dimostrato che il vizio riscontrato […] sia dipeso soltanto da condizione meteo avverse (quindi imputabile a scelta di posa dell'opponente). || […] La diversa causa del vizio era onere che incombeva su e la mancata prova della diversa causa ricade Pt_1 sulla stessa» (p. 7 sent.).
La censura all'accertamento è duplice.
Anzitutto, non è stata esplicitata la “causa del vizio”.
In negativo, il vizio non sarebbe dipeso “soltanto” da una cattiva posa, in positivo, si ignora da cosa sarebbe dipeso.
Inoltre, la prova della “diversa causa del vizio” non può gravare sul venditore, perché equivarrebbe ad imporgli di agire contra se (infatti, letteralmente, l'espressione si risolve in ultimo nella prova della ricorrenza del vizio); semmai, a gravare sul venditore è la prova
7 di resistenza all'asserto di esistenza del vizio, cui è sottesa l'allegazione di una versione alternativa a quella prospettata dal compratore.
In argomento, premesso che per vizio agli effetti normativi si intende l'imperfezione o il difetto nel processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione della cosa, tale da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore (art. 1490, co. 1, c.c.), è utile precisare che il distacco dell'intonaco, lamentato dall'appellata, non è in sé il vizio della cosa o la mancanza di qualità (art. 1497
c.c.), ma è primariamente un evento, vale a dire il problema che si è verificato.
Il vizio – l'imperfezione strutturale – o la mancanza di qualità della cosa è la causa di tale evento e quindi della non idoneità all'uso della cosa (o del suo deprezzamento).
Le parti controvertono sulla causa del distacco dell'intonaco, se dipeso da un difetto del prodotto, quindi da un vizio, come sostenuto dall'appellata, o se dipeso da una cattiva posa del prodotto, non quindi da un vizio, come sostenuto dall'appellante.
La versione verosimile è quella fornita dall'appellante per il concorso di più elementi.
Anzitutto, non risulta che l'appellata abbia tempestivamente contestato gli enunciati avversari seguenti: «nei primi giorni del mese di settembre 2019 presso la sede di Biotech, gli addetti al settore colorificio dell'odierna opposta illustravano al sig. Giudice il metodo di impiego del prodotto “Oikos Biocompact” anche mediante consegna della relativa scheda tecnica, la quale chiaramente illustrava i criteri di applicazione del prodotto, segnalando la necessità di rispettare determinati limiti climatici di temperatura e umidità, oltre che di preparazione dei supporti […]. || Di passo, a seguito della pattuizione per la fornitura a favore di degli strumenti e dei prodotti come da fatture in atti, in occasione del CP_1 sopralluogo effettuato all'inizio di ottobre 2019, gli addetti di segnalavano la Pt_1 sussistenza di condizioni meteo avverse alla stesura del prodotto, attesa la piovosità pregressa e prevista e le pedisseque condizioni di elevata umidità. Altresì, raccomandavano ulteriormente di attenersi in ogni caso alle specifiche tecniche in tema di quantità e densità del prodotto per metro quadrato, suggerendo infine - laddove si fosse comunque determinato alla posa- di coprire le pareti con strutture in cellophane» (pp. 6 s. comp. cost.).
Questa rappresentazione è stata confermata dai testimoni e Testimone_2 Tes_3
(v. rispettivamente verbale d'udienza del 30 settembre 2021 e del 16 dicembre
[...]
2021), la cui attendibilità è suffragata dalla percezione diretta delle circostanze dichiarate e altresì, quanto a quella del secondo teste, dalla dettagliata esposizione [«Siamo arrivati in cantiere, io ho spiegato al sig. Giudice le modalità di applicazione del materiale e
8 sconsigliavo di applicare il materiale in considerazione delle temperature e del grado di umidità perché era molto elevato. Essendo un edificio sulla zona del lago soffre molto di umidità, per cui io evidenziavo la circostanza per cui l'applicazione di tale materiale era sconsigliata nel periodo autunnale. || (…) avevo anche visto sulle applicazioni le previsioni meteo dei giorni successivi che davano pioggia e un grado di umidità elevato pari al 98% se non ricordo. || Il periodo migliore per applicare quel materiale è il periodo primaverile dove le temperature si assestano intorno ai 10 gradi centigradi || (…) un lato dell'edificio era sprovvisto di sgocciolamento e gronda e vi era un albero che favoriva lo sgocciolamento sulla facciata dell'edificio in costruzione», ragione per cui veniva consigliata la copertura delle pareti del fabbricato con strutture in cellophane, verbale d'udienza del 16 dicembre
2021].
La negazione del legale rappresentante dell'appellata, resa in interrogatorio formale, di aver discusso con l'appellante delle condizioni meteorologiche è da ritenersi smentita per incoerenza interna, visto il contegno di non contestazione dell'appellata (art. 115, co.
1, c.p.c.), e per incoerenza esterna, considerate le concordanti testimonianze acquisite.
Quindi, si deve ritenere che l'appellante avesse sconsigliato all'appellata di applicare il prodotto.
Le ragioni di questa sollecitazione trovano adeguato riscontro documentale.
L'appellata aveva iniziato ad apporre l'intonaco il 16 ottobre 2019, per terminare il giorno seguente [p. 3 cit., p. 5 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.], e, riscontratone il distacco, aveva proceduto con un'ulteriore prova il 22 ottobre 2019, come si evince dalla perizia di parte dalla medesima prodotta (doc. n. 5 fasc. primo grado appellata).
Dalla scheda tecnica dell'intonaco, si apprende che, per una corretta applicazione, devono concorrere due fattori, una temperatura tra i 5 e i 36 gradi centigradi e un tasso di umidità relativa non superiore all'80%, e che il tempo di essicazione totale del prodotto
è di ventiquattro ore ad una temperatura di 20 gradi centigradi e ad un tasso di umidità relativa al 75% (doc. n. 13 fasc. primo grado appellante).
Sono stati acquisiti al processo i bollettini meteorologici del periodo rilevante.
Secondo il primo bollettino, nei giorni 15-29 ottobre 2019, era prevista un'umidità, rispettivamente, dell'82% (con presenza di pioggia e temporale), 73% (con presenza di nebbia), 77%, 82% (con presenza di pioggia), 80% (con presenza di pioggia), 77% (con presenza di pioggia), 80% (con presenza di pioggia e temporale), 80%, 78% (con presenza
9 di nebbia), 82% (con presenza di pioggia), 76%, 78%, 78%, 82% (con presenza di nebbia),
85%, con presenza di pioggia (doc. n. 14 fasc. primo grado appellante).
I dati non divergono in maniera significativa nel secondo bollettino, in base al quale, nei medesimi giorni, era prevista un'umidità, rispettivamente, dell'87% (con presenza di pioggia), 74% (con presenza di pioggia), 78%, 87% (con presenza di pioggia), 91% (con presenza di pioggia), 86% (con presenza di pioggia), 91% (con presenza di pioggia), 86%
(con presenza di pioggia), 84%, 92% (con presenza di pioggia), 82% (con presenza di pioggia), 78%, 78%, 85% (con presenza di pioggia), 93%, con presenza di pioggia (doc. n.
15 fasc. primo grado appellante).
Dalla lettura dei dati, si evince, in generale, che nel periodo di tempo comprendente i giorni di applicazione del prodotto il tasso di umidità previsto era prossimo o superiore al limite fissato per la corretta applicazione.
Il 15 ottobre, prima dell'inizio della prima applicazione (16 e 17 ottobre) era prevista un'umidità dell'82/87%, nei giorni dell'applicazione era prevista un'umidità del 73/74% e
77/78%, con nuovo incremento all'82/87% al 18 ottobre e all'80/91% al 19 ottobre, e previsione di pioggia per i giorni 15, 18, 19 (e 16 per il secondo bollettino).
Pertanto, si può inferire che il grado di umidità previsto era superiore al limite fissato, nel giorno antecedente all'applicazione dell'intonaco, e di poco inferiore al limite, nei giorni di applicazione, e che l'aumento del grado di umidità oltre il limite nei giorni seguenti ha verosimilmente impedito la pronta integrale essicazione del prodotto.
Il discorso non muta con riguardo al tentativo ulteriore di applicazione, quello del 22 ottobre, fatto dall'appellata unitamente al perito (doc. n. 5 fasc. primo grado appellata), in quanto il grado di umidità previsto era dell'80/86% e dell'78/84%, 82/92%, 76/82%, nei tre giorni seguenti, con anche un'aspettativa di pioggia per il 24 ottobre (nonché per il 22
e il 25 ottobre giusta il secondo bollettino); nel giorno anteriore all'applicazione, il tasso di umidità previsto era pari all'80/91% con attesa di pioggia.
La ricorrenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli trova adeguata conferma nelle testimonianze, come apprezzato dal giudice di primo grado, secondo cui «i testi di CP_1 hanno in certa misura ammesso che aveva piovuto, precisando però che quando il materiale fu posato non pioveva» (p. 5 sent.).
In particolare, teste di parte appellata, ha esposto che, «[i]n quei Testimone_4 giorni ha piovuto poca roba, cioè qualche volta piov[igg]inava la notte, era poca roba, e la mattina era asciutto» (verbale d'udienza del 10 marzo 2022).
10 Il teste ha dunque ammesso che aveva piovuto.
altro teste di parte appellata, ha sì dichiarato che l'intonaco non Testimone_5 era stato applicato in giorni piovosi, ma ha anche ammesso che nel mese di ottobre «è piovuto solo qualche giorno», senza ricordare esattamente i giorni (verbale d'udienza del 10 marzo 2022).
Più in generale, secondo queste testimonianze, il mese di ottobre aveva conosciuto la pioggia, la quale è indice di umidità in un contesto stagionale notoriamente non secco nei luoghi di causa (art. 115, co. 2, c.p.c.).
Circa la presenza di umidità, quale fondamentale fattore da considerare ai fini della corretta applicazione del prodotto, va citata l'articolata testimonianza di Testimone_3
«quando il sig. Giudice mi ha contattato inviandomi le foto del prodotto che non si asciugava io sono andato il giorno stesso o la mattina dopo. Successivamente abbiamo chiamato i tecnici della Oikos che sono arrivati successivamente alla mia chiamata. Questi tecnici hanno spiegato la causa della non essicazione del prodotto. I tecnici dissero che il prodotto non si era asciugato a causa dell'umidità, del fatto che l'edificio non era stato coperto e che
l'albero sgocciolava. Eravamo io, il sig. Giudice il rappresentante della Oikos e il tecnico della Oikos» (verbale d'udienza del 16 dicembre 2021).
Le emergenze testimoniali, e segnatamente la circostanza della pioggia (indice di un contesto umido), e la versione dell'appellante sono suffragate da un altro documento.
Con determinazione del 29 ottobre 2019, il Comune di aveva approvato la Pt_2 sospensione dei lavori appaltati all'appellata e la rideterminazione della data di fine lavori
(doc. n. 11 fasc. primo grado appellata).
Nell'atto è riportato il verbale del direttore dei lavori di sospensione dei lavori e di proroga della fine dei lavori dal 31 ottobre 2019 al 18 novembre 2019 «per consentire: ||
[tra l'altro] la lavorazione sulle facciate danneggiate dal maltempo per la cui esecuzione si devono attendere tre giorni consecutivi di bel tempo per consentire l'asciugatura completa della finitura e procedere al completamento».
Poco rileva la provenienza del documento da un soggetto terzo, non solo perché non risulta che l'appellata abbia contrastato questa ragione di sospensione, ma anche perché nella determina si fa richiamo ad una sua nota («nota della ditta del Controparte_1
25.10.2019 prot. n. 6859»), il cui contenuto verosimilmente non contraddiceva quello del verbale di sospensione, vista l'omessa menzione o riproduzione del contenuto.
11 Ancora, in contraddizione con le difese in appello, nella fase di primo grado proprio l'appellata aveva allegato che, ancorché per “eccesso di zelo”, «specificava nella richiesta di proroga di consegna dei lavori inoltrata all'Ente committente in data 25.10.2019 (vds. All. n.
11 del fascicolo di parte opponente) che bisognava “attendere tre giorni consecutivi di bel tempo per consentire l'asciugatura completa della finitura”» [p. 8 memoria ex art. 183, co.
6, n. 1), c.p.c.], la quale, non casualmente, è l'espressione riportata nella determinazione, preceduta dalla denuncia del danneggiamento verificatosi per il maltempo.
Non è invece attendibile la dichiarazione del testimone , secondo cui Testimone_6
«non c'era umidità e non c'era pioggia quel mese di ottobre» (verbale d'udienza del 30 settembre 2021).
Le circostanze dichiarate contrastano con plurime emergenze: con la testimonianza di e di con una delle ragioni della sospensione dei Testimone_4 Testimone_5 lavori, con le difese dell'appellata stessa – «nell'intero mese di Ottobre 2019 vi sono stati ben 19 giorni con assenza totale di precipitazioni, una minima parte (8 giorni) con piogge deboli e la restante parte del mese (solo 4 giorni) caratterizzata da piogge intense» [p. 6 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., p. 11 comp. cost. app.] –.
Pertanto, è smentito l'assunto della totale assenza di pioggia.
In ultimo, la verosimiglianza della versione dell'appellante non trova smentita nella perizia di parte appellata (doc. n. 5 fasc. primo grado appellata).
In essa, in alcun modo si ravvisa un confronto di percezione e valutazione del perito con i dati emergenti dalla scheda tecnica del prodotto.
Invero, da nessuna parte risulta che sia stato verificato che il 17 ottobre 2019 e nei giorni successivi vi fossero le precise condizioni per applicare il prodotto e per attendersi una pronta essicazione totale.
Altrettanto non risulta quanto alla prova del 22 ottobre successivo.
Trattasi di verifiche preliminari che la serietà della perizia richiedeva di espletare.
Si leggono nella perizia solo generici riferimenti alle temperature e limitatamente alla prova del 22 ottobre: «il giorno dopo, nonostante le temperature molto miti ed in assenza di fenomeni piovosi, il materiale si presentava completamente bagnato ed inconsistente, cos[ì] anche nelle successive 48 ore» (p. 2).
Sennonché, questo dato è smentito dalla sospensione dei lavori del 25 ottobre 2019 anche a causa del (pregresso) maltempo (che aveva danneggiato le facciate dell'immobile)
e soprattutto dalle difese dell'appellata stessa («Le deboli piogge che si sono verificate nei
12 giorni successivi al 21.10.2019 non avrebbero potuto pregiudicare in quel modo le lavorazioni eseguite», p. 12 comp. cost. app.).
La perizia non si confronta neanche con un altro fattore, accertato in sentenza (p.
6), quello della vicinanza al lago, capace di incidere sul tasso di umidità, fattore idoneo a compromettere il risultato atteso.
La perizia di parte non è idonea ad assurgere a strumento di contrasto in assenza di un'indagine precisa in punto di accertamento dei dati tecnici utili.
Gli elementi riportati si pongono dunque in continuità tra loro nel rendere verosimile la prospettazione dell'appellante o anche soltanto nel mettere in serio dubbio che l'evento verificatosi – il distacco dell'intonaco – fosse dipeso da un difetto intrinseco del materiale, quindi, in termini giuridici, dalla preesistenza alla vendita di un vizio.
Il dubbio non giova evidentemente alla parte onerata della prova del vizio.
La situazione in cui versa l'appellata è vieppiù sfavorevole.
L'appellata ha proceduto in autonomia ad un secondo tentativo di applicazione del prodotto in presenza di un perito, anche per trarre valutazioni da spendere a sostegno della propria posizione, e non si è avvalsa invece della verifica preventiva ex art. 1513, co.
1, c.c. anche allargata ex art. 696 c.p.c. all'accertamento delle cause del distaccamento dell'intonaco – è invero difficile separare in modo netto l'accertamento dello stato della cosa litigiosa da quello inerente ai problemi riscontrati e alle loro cause, come osserva la dottrina – sicché è ora impossibile verificare che proprio l'intonaco compravenduto fosse difettoso.
Il motivo è accolto.
L'accoglimento del motivo impone di pronunciare sulla domanda di adempimento dell'appellante.
L'appellante ha provato il titolo del credito;
è invero incontestato che tra le parti sia sorto un rapporto di compravendita, d'altronde, se il compratore si avvale della garanzia per vizi logicamente riconosce la precedente costituzione del rapporto;
dal canto suo,
l'appellata non ha allegato fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione, anche solo in parte
(artt. 2697, co. 2, 1218 c.c.; per tutte, Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Il credito azionato dunque persiste e l'appellata è condannata al pagamento.
Sul piano processuale, la riforma della sentenza non fa rivivere il decreto ingiuntivo, ormai revocato e sostituito dalla sentenza di primo grado.
13 Pertanto, l'appellante ha diritto di ottenere l'utilità originaria con la formazione di un nuovo titolo: l'appellata è condannata al pagamento della somma di euro 9.712,15, oltre agli interessi dovuti al saggio ex art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, atteso che il rapporto tra le parti ha titolo in una transazione commerciale agli effetti dell'art. 2, co. 1, lett. a),
d.lgs. cit., con decorrenza dal giorno successivo alle singole scadenze sino al saldo, quindi nei termini richiesti dall'appellante (v. ricorso per ingiunzione, doc. n. 9 fasc. primo grado appellata, richiamato in modo indiretto nelle conclusioni), incontestati dall'appellata.
La formazione del nuovo titolo non può pregiudicare la posizione dell'appellante, che ha dimostrato di avere ragione sin dall'iniziativa originaria.
Ne consegue che l'appellante ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute in sede monitoria, per come liquidate nel decreto ingiuntivo poi revocato («€ 145,50 per esborsi e in € 450,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come dovuti per legge»).
3.2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella azionata con il ricorso monitorio, osservando che, «nel corso del giudizio innanzi al Tribunale si è più volte osservato […] come le avverse eccezioni sui difetti del prodotto fornito da Pt_1 concernessero, in concreto, solo una parte assolutamente marginale delle forniture eseguite da parte della stessa, in quanto il prodotto era presente nella sola Controparte_2 fattura n.2259 del 31.10.2019 per un controvalore di euro 736,00# a fronte di una fornitura complessiva di euro 12.107,31#» (p. 8 cit. app.).
L'accoglimento del primo motivo, da cui è conseguita la condanna dell'appellata al pagamento dell'intero credito originariamente azionato, rende superfluo l'esame di questo motivo;
detto altrimenti, l'utilità dell'accoglimento del secondo motivo è assorbita per continenza nel primo motivo.
3.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il capo di condanna alla restituzione dell'assegno.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di primo grado ha così statuito: «Va, […], accolta la domanda di restituzione dell'assegno a suo tempo consegnato a parte opposta, […]: la consegna non trova giustificazione posto che l'assegno non è mezzo di garanzia, ma di pagamento e non vi è titolo perché sia trattenuto» (p. 8 sent.).
14 L'appellante ha dedotto che l'assegno privo di data ha comunque valore di promessa di pagamento.
La deduzione in diritto dell'appellante è corretta.
Tuttavia, non si comprende l'utilità a conservare la disponibilità dell'assegno.
Posto che è pacifico che tra le parti è intervenuta una compravendita, tanto che, si ripete, si è discusso di garanzia per vizi, non è necessario invocare l'efficacia probatoria del titolo del credito dell'assegno.
Va soggiunto che la formazione di un titolo giudiziale di condanna rende ancora più superflua la conservazione dell'assegno finalizzata ad invocarne il valore di promessa di pagamento.
Il motivo è rigettato.
3.4 Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il capo sulle spese processuali.
La riforma della sentenza si espande al capo gravato (art. 336, co. 1, c.p.c.), sicché è superfluo l'esame del motivo.
4. L'appellata ha impugnato il rigetto della domanda risarcitoria (primo motivo) e ha contestato il rigetto delle istanze istruttorie (secondo motivo).
La carenza del vizio della cosa compravenduta si traduce in carenza del presupposto del credito risarcitorio dedotto dall'appellata.
Invero, è dal ritardo nell'esecuzione dei lavori, asseritamente dipeso dalla difficoltà di espletarli per il distacco dell'intonaco, che sarebbero derivati dei danni.
Va soggiunto, con specifico riguardo al secondo motivo, che l'omessa disposizione di una consulenza tecnica «al fine di accertare e/o determinare le cause dei vizi e delle anomalie riscontrate nei prodotti utilizzati dalla ditta opponente per la Controparte_1 realizzazione del rivestimento termoisolante esterno “a capotto” presso il cantiere di
(p. 27 comp. cost. app.) si giustifica anche in ragione dell'inconcludenza del Pt_2 mezzo, come esposto nell'esame del primo motivo d'appello principale.
Quanto alla prova testimoniale (p. 29 comp. cost. app.), l'appellata non ha insistito per la sua ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, essendosi rimessa al
“giudizio di opportunità” dell'ufficio.
Tra l'altro, la prova è inammissibile perché dedotta per la prima volta in appello (art. 345, co. 3, parte prima, c.p.c.).
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
15 5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
L'appellante ha ottenuto integralmente l'utilità pretesa, a dispetto dell'appellata che ha subito il rigetto della domanda risarcitoria.
L'appellante è soccombente in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dell'assegno.
Questa parziale soccombenza reciproca giustifica una parziale compensazione delle spese (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Per l'incidenza del tutto marginale sull'economia del processo della domanda per cui l'appellante è soccombente, vertendo sostanzialmente il processo (quindi le difese delle parti) sull'accertamento del credito a titolo di prezzo dell'appellante a fronte dell'eccezione della garanzia per vizi, le spese processuali sono compensate nella misura di un quinto e per la parte restante sono poste a carico dell'appellata, sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è dato dalla somma attribuita alla vincitrice ex art. 5, co.
1, parte quarta, d.m. n. 55/2014 (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Sul valore così determinato non influisce quello delle domande riconvenzionali, in particolare quello della domanda risarcitoria, perché non tale da eccedere lo scaglione
(cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 20 ottobre 2023, n. 29182).
Quanto alle spese di primo grado, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, in continuità con la liquidazione del compenso di cui alla sentenza gravata pari ad euro 5.077,00 (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisionale).
Quanto alle spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta attività di istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale).
16 Per entrambe le fasi sono altresì dovute le spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello incidentale costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 22/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli il 16 gennaio
2023: condanna al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 9.712,15, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali della fase monitoria, per come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato in euro 450,00 per compensi, euro 145,50 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura di un quinto e condanna al rimborso a favore di Controparte_1 Parte_1 delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura di un quinto e condanna al rimborso a favore di Controparte_1 Parte_1 delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, limitatamente alla posizione dell'appellante incidentale.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
17 Il consigliere estensore
ND VA EL
Il presidente
CE MA
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CE MA presidente
Francesca Firrao consigliere
ND VA EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 962/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'avv. Laura Caruna, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia, via 4 Novembre, n. 3 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, difesa dall'avv. Calogero Giardina, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Gela, corso Vittorio Emanuele, n. 242 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita -ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio- in accoglimento del gravame, riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Vercelli, dott.ssa Annalisa Fanini, n. 22/2023 in data 14.01.2023, pubblicata il
16.01.2023, non notificata, resa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n.
435/2020 e, per l'effetto,
In via pregiudiziale:
- respingere l'istanza di inammissibilità del presente appello;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art.345, comma 1 c.p.c. della domanda proposta in via subordinata di cui al punto 4) delle conclusioni di controparte;
In via principale:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate, poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'appello incidentale in quanto tardivo e, comunque, infondato in fatto e in diritto;
- nel denegato caso di non accoglimento della precedente domanda di inammissibilità, respingere in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda proposta in via subordinata di cui al punto 4) delle conclusioni di controparte;
In via subordinata:
- condannare unipersonale, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo ingiunto Parte_1 col decreto ingiuntivo opposto o di quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo;
Nel solo caso di rimessione in istruttoria:
- si insiste per l'effettuazione dell'interrogatorio formale e per l'escussione dei testi in relazione ai capitoli di prova indicati nella memoria n. 2 datata 15 ottobre 2020 e non ammessi dal Tribunale di Vercelli, opponendosi sin d'ora alle eventuali avverse istanze istruttorie;
- ci si oppone all'ingresso dei mezzi istruttori di controparte in quanto essi, siccome non riproposti nella comparsa conclusionale in primo grado in data 03.12.2022, successiva alla precisazione delle conclusioni avvenuta in data 06.10.2022, sono stati sostanzialmente
2 rinunciati. Circa la prova orale, essa in ogni caso risulta inammissibile ex art.345, comma 3
c.p.c.». ha precisato queste conclusioni: «1) In via preliminare, dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello principale proposto da per assenza dei Parte_1 requisiti formali previsti dall'art. 342 e 348 c.p.c., per i motivi tutti di cui al Capitolo I della presente comparsa;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui ai Capitoli II, III, IV della presente comparsa e, per l'effetto, confermare le statuizioni della pronuncia di primo grado investite dal gravame principale;
3) In via incidentale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dalla avente ad oggetto il Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in 15.998,74 euro e dei danni non patrimoniali, quantificati in 5.000,00 euro, per i motivi tutti di cui al Capitolo V della presente comparsa e, per l'effetto, condannare al pagamento in Parte_1 favore di della complessiva somma di € 20.998,74, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;
4) In via subordinata, comunque ritenere e dichiarare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, responsabile di tutti danni (patrimoniali
e non) cagionati alla ditta opponente a causa della pessima qualità dei materiali forniti, responsabilità da addebitare a fatto e colpa esclusivi della stessa e per l'effetto, condannare, la in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi nella misura di € 15.998,74,
o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura di € 5.000,00 o, comunque, di quell'altra somma che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa ex art.
1226 c.c., e così complessivamente € 20.998,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria, importo quest'ultimo da pagarsi in favore della ditta opponente in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore[…].
In linea istruttoria, si insiste per l'ammissione di C.T.U. sia tecnica che contabile, riproponendo, anche in questa sede, le relative richieste disattese dal Giudice di primo grado.
3 Inoltre, laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita lo ritenesse opportuno, si chiede disporsi l'escussione della teste NG. , in relazione ai capitoli di prova Testimone_1 articolati nella comparsa di risposta con appello incidentale del 23.12.2023, come richiesto al punto 5) delle richieste istruttorie dell'atto di costituzione (cfr. pag. 29).
Ci si oppone, infine, alle istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili e irrilevanti».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Controparte_1 Parte_1
Vercelli, proponendo opposizione al decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9.712,15, oltre a interessi e spese, a titolo di prezzo per la fornitura di materiali edili.
L'opponente aveva eccepito che i materiali erano difettosi, ed in particolare che, il 21 ottobre 2019, dopo novanta ore di posa, il rivestimento colorato di finitura delle pareti esterne dell'edificio, alla cui ristrutturazione stava provvedendo su incarico del
[...]
, si era sfaldato in più punti, e che, anche nei tre giorni successivi, nonostante Parte_2
l'assenza di fenomeni piovosi, il materiale si era presentato malleabile e inconsistente.
L'opponente aveva allegato di avere denunciato il fatto all'opposta a mezzo di posta elettronica il 25 ottobre 2019.
L'opponente aveva infine assunto che aveva dovuto rifornirsi di altro materiale e aveva ritardato la consegna dei lavori, con incremento dei costi e danno all'immagine.
L'opponente aveva dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 15.998,74 o di altra somma da accertarsi nel corso del processo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e della somma di euro 5.000,00 o di altra somma liquidata anche in via equitativa, a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, infine la condanna dell'opposta alla restituzione dell'assegno consegnato a titolo di garanzia per l'importo euro 5.000,00.
2. si era costituita in giudizio, rappresentando di essersi Parte_1 raccomandata con la controparte di applicare l'intonaco “Oikos Biocompact”, secondo le indicazioni della scheda tecnica, quindi nel rispetto dei limiti climatici di temperatura e di umidità e di preparazione dei supporti.
4 L'opposta aveva altresì allegato che, in occasione del sopralluogo dell'ottobre 2019, i suoi addetti avevano rilevato condizioni meteorologiche avverse alla stesura del prodotto e avevano raccomandato di attenersi alle indicazioni tecniche, suggerendo anche di coprire le pareti con strutture in cellophane, nel caso in cui si fosse deciso di procedere alla posa dell'intonaco.
L'opposta aveva rappresentato che l'opponente aveva comunque deciso di applicare l'intonaco, senza alcuna protezione.
L'opposta aveva quindi chiesto, quanto al merito, il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la condanna al pagamento della somma dedotta nel decreto ingiuntivo o di quella accertata nel processo, considerato anche che il vizio dedotto riguardava solo una parte del materiale fornito.
3. Con sentenza n. 22/2023 del 16 gennaio 2023, il Tribunale di Vercelli ha revocato il decreto ingiuntivo, ha rigettato la domanda risarcitoria dell'opponente, ha condannato l'opposta alla restituzione dell'assegno e al pagamento delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 quattro motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello, e ha proposto a Controparte_1 sua volta appello sulla base di due motivi al fine di ottenere l'accoglimento della domanda risarcitoria.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è manifestamente infondata.
L'eccezione va censurata anzitutto perché formulata in base al regime della forma dell'appello precedente alla novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile a questo processo.
L'eccezione è fondamentalmente l'illustrazione del dato normativo, applicato al caso di specie a mezzo di deduzioni – «la parte appellante non ha specificato come avrebbe dovuto decidere diversamente il giudice di prime cure, […] || La parte appellante non ha ottemperato a nessuno dei due requisiti individuati nell'art. 342 c.p.c., limitandosi ad
5 indicare, nell'atto di appello, solo le censure rivolte alla sentenza di primo grado, omettendo di precisare quale avrebbe dovuto essere la diversa statuizione che avrebbe dovuto adottare il giudice di primo grado» (pp. 6 s. comp. cost. app.) –, che non si confrontano con il contenuto dell'atto di appello.
L'appello è infatti articolato in quattro motivi, contenenti le censure ai capi gravati, come ammesso dalla stessa appellata, ed anche, al termine dei medesimi, il verso che deve contrassegnare la pronuncia sulle domande, la cui sorte è compendiata in sede di conclusioni.
L'eccezione è rigettata.
2. Entrambe le parti hanno fondamentalmente denunciato la contraddittorietà della sentenza, ciascuna in coerenza ai propri interessi.
Il giudice di primo grado ha accertato il vizio dedotto dall'appellata e per questo ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante, con ciò rigettando la domanda di adempimento, poiché l'appellante non aveva provato che lo sfaldamento dell'intonaco, venduto all'appellata, fosse derivato soltanto da un'erronea applicazione (applicazione in presenza di condizioni meteorologiche avverse), e al contempo ha rigettato la domanda risarcitoria dell'appellata, la quale non aveva provato che il ritardo nella consegna dei lavori fosse dipeso dal vizio riscontrato, considerato che, nel rapporto con il Parte_2
, soggetto appaltante, l'appellata aveva «addotto proprio la causa del maltempo per
[...] giustificare il ritardo» (p. 8 sent.).
L'appellante ha dunque contestato che il tribunale non l'ha mandata esente da ogni responsabilità, benché avesse accertato che nel periodo di applicazione del prodotto vi era stato maltempo.
L'appellata ha dal canto suo contestato che, all'accertamento del vizio, non è seguito il ristoro del danno.
3. Va esaminato per primo l'appello principale, perché, vertendo sull'accertamento negativo del vizio, è in potenza idoneo ad incidere sulla sorte della domanda risarcitoria.
3.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'accertamento della ricorrenza del vizio, quindi l'accertamento negativo del diritto di credito azionato.
Il motivo è fondato.
L'appellante ha dedotto che spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi della merce venduta, ha denunciato la contraddizione dell'accertamento positivo del vizio, in quanto «[l]eggendo […] il resto della sentenza qui impugnata si arriva […] alla diversa
6 considerazione che la questione verta sulla posa del prodotto, […], tanto che lo stesso
Giudice si spende in considerazioni relative al clima, all'umidità, al luogo in cui
l'intonachino Oikos è stato steso, ecc.; tutti aspetti relativi non a vizi propri del prodotto, ma alla posa dello stesso» (p. 3 cit. app.), ha dunque concluso che «non solo non vi è alcuna risultanza tecnica (legittimamente opponibile a ) dalla quale si possa evincere la Pt_1 natura dei pretesi difetti nel materiale, ma per contro è stata raggiunta la prova -come minimo in via presuntiva- della sussistenza di condizioni meteorologiche avverse all'utilizzo del prodotto oggetto di doglianze (intonachino Oikos)» (p. 5 cit. app.).
In diritto, si osserva che il giudice di primo grado ha trattato il riparto dell'onere della prova in materia di garanzia per vizi nella compravendita secondo il regime generale dell'inadempimento (artt. 1218, 2697, co. 1, c.c.), ritenendo che sia il venditore a dovere provare la non riferibilità del vizio alla sua prestazione (pp. 4 s., 7 sent.), ovverosia, senza circonlocuzione, che sia il venditore a dovere provare di avere fornito una cosa priva di vizi.
Diversamente, è principio di diritto quello per cui, premesso che «la garanzia per i vizi della cosa venduta, […], esula dall'area dell'inadempimento delle obbligazioni», «il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi» (Cass. civ., sez. un., sent. 3 maggio 2019, n. 11748); il che vale anche quando il compratore fa valere la garanzia mediante eccezione impeditiva (artt. 1495, co. 3, 2697, co. 2, c.c.).
La censura in diritto si riverbera sull'accertamento compiuto, in base a cui Pt_1 non ha […] dimostrato che il vizio riscontrato […] sia dipeso soltanto da condizione meteo avverse (quindi imputabile a scelta di posa dell'opponente). || […] La diversa causa del vizio era onere che incombeva su e la mancata prova della diversa causa ricade Pt_1 sulla stessa» (p. 7 sent.).
La censura all'accertamento è duplice.
Anzitutto, non è stata esplicitata la “causa del vizio”.
In negativo, il vizio non sarebbe dipeso “soltanto” da una cattiva posa, in positivo, si ignora da cosa sarebbe dipeso.
Inoltre, la prova della “diversa causa del vizio” non può gravare sul venditore, perché equivarrebbe ad imporgli di agire contra se (infatti, letteralmente, l'espressione si risolve in ultimo nella prova della ricorrenza del vizio); semmai, a gravare sul venditore è la prova
7 di resistenza all'asserto di esistenza del vizio, cui è sottesa l'allegazione di una versione alternativa a quella prospettata dal compratore.
In argomento, premesso che per vizio agli effetti normativi si intende l'imperfezione o il difetto nel processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione della cosa, tale da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore (art. 1490, co. 1, c.c.), è utile precisare che il distacco dell'intonaco, lamentato dall'appellata, non è in sé il vizio della cosa o la mancanza di qualità (art. 1497
c.c.), ma è primariamente un evento, vale a dire il problema che si è verificato.
Il vizio – l'imperfezione strutturale – o la mancanza di qualità della cosa è la causa di tale evento e quindi della non idoneità all'uso della cosa (o del suo deprezzamento).
Le parti controvertono sulla causa del distacco dell'intonaco, se dipeso da un difetto del prodotto, quindi da un vizio, come sostenuto dall'appellata, o se dipeso da una cattiva posa del prodotto, non quindi da un vizio, come sostenuto dall'appellante.
La versione verosimile è quella fornita dall'appellante per il concorso di più elementi.
Anzitutto, non risulta che l'appellata abbia tempestivamente contestato gli enunciati avversari seguenti: «nei primi giorni del mese di settembre 2019 presso la sede di Biotech, gli addetti al settore colorificio dell'odierna opposta illustravano al sig. Giudice il metodo di impiego del prodotto “Oikos Biocompact” anche mediante consegna della relativa scheda tecnica, la quale chiaramente illustrava i criteri di applicazione del prodotto, segnalando la necessità di rispettare determinati limiti climatici di temperatura e umidità, oltre che di preparazione dei supporti […]. || Di passo, a seguito della pattuizione per la fornitura a favore di degli strumenti e dei prodotti come da fatture in atti, in occasione del CP_1 sopralluogo effettuato all'inizio di ottobre 2019, gli addetti di segnalavano la Pt_1 sussistenza di condizioni meteo avverse alla stesura del prodotto, attesa la piovosità pregressa e prevista e le pedisseque condizioni di elevata umidità. Altresì, raccomandavano ulteriormente di attenersi in ogni caso alle specifiche tecniche in tema di quantità e densità del prodotto per metro quadrato, suggerendo infine - laddove si fosse comunque determinato alla posa- di coprire le pareti con strutture in cellophane» (pp. 6 s. comp. cost.).
Questa rappresentazione è stata confermata dai testimoni e Testimone_2 Tes_3
(v. rispettivamente verbale d'udienza del 30 settembre 2021 e del 16 dicembre
[...]
2021), la cui attendibilità è suffragata dalla percezione diretta delle circostanze dichiarate e altresì, quanto a quella del secondo teste, dalla dettagliata esposizione [«Siamo arrivati in cantiere, io ho spiegato al sig. Giudice le modalità di applicazione del materiale e
8 sconsigliavo di applicare il materiale in considerazione delle temperature e del grado di umidità perché era molto elevato. Essendo un edificio sulla zona del lago soffre molto di umidità, per cui io evidenziavo la circostanza per cui l'applicazione di tale materiale era sconsigliata nel periodo autunnale. || (…) avevo anche visto sulle applicazioni le previsioni meteo dei giorni successivi che davano pioggia e un grado di umidità elevato pari al 98% se non ricordo. || Il periodo migliore per applicare quel materiale è il periodo primaverile dove le temperature si assestano intorno ai 10 gradi centigradi || (…) un lato dell'edificio era sprovvisto di sgocciolamento e gronda e vi era un albero che favoriva lo sgocciolamento sulla facciata dell'edificio in costruzione», ragione per cui veniva consigliata la copertura delle pareti del fabbricato con strutture in cellophane, verbale d'udienza del 16 dicembre
2021].
La negazione del legale rappresentante dell'appellata, resa in interrogatorio formale, di aver discusso con l'appellante delle condizioni meteorologiche è da ritenersi smentita per incoerenza interna, visto il contegno di non contestazione dell'appellata (art. 115, co.
1, c.p.c.), e per incoerenza esterna, considerate le concordanti testimonianze acquisite.
Quindi, si deve ritenere che l'appellante avesse sconsigliato all'appellata di applicare il prodotto.
Le ragioni di questa sollecitazione trovano adeguato riscontro documentale.
L'appellata aveva iniziato ad apporre l'intonaco il 16 ottobre 2019, per terminare il giorno seguente [p. 3 cit., p. 5 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.], e, riscontratone il distacco, aveva proceduto con un'ulteriore prova il 22 ottobre 2019, come si evince dalla perizia di parte dalla medesima prodotta (doc. n. 5 fasc. primo grado appellata).
Dalla scheda tecnica dell'intonaco, si apprende che, per una corretta applicazione, devono concorrere due fattori, una temperatura tra i 5 e i 36 gradi centigradi e un tasso di umidità relativa non superiore all'80%, e che il tempo di essicazione totale del prodotto
è di ventiquattro ore ad una temperatura di 20 gradi centigradi e ad un tasso di umidità relativa al 75% (doc. n. 13 fasc. primo grado appellante).
Sono stati acquisiti al processo i bollettini meteorologici del periodo rilevante.
Secondo il primo bollettino, nei giorni 15-29 ottobre 2019, era prevista un'umidità, rispettivamente, dell'82% (con presenza di pioggia e temporale), 73% (con presenza di nebbia), 77%, 82% (con presenza di pioggia), 80% (con presenza di pioggia), 77% (con presenza di pioggia), 80% (con presenza di pioggia e temporale), 80%, 78% (con presenza
9 di nebbia), 82% (con presenza di pioggia), 76%, 78%, 78%, 82% (con presenza di nebbia),
85%, con presenza di pioggia (doc. n. 14 fasc. primo grado appellante).
I dati non divergono in maniera significativa nel secondo bollettino, in base al quale, nei medesimi giorni, era prevista un'umidità, rispettivamente, dell'87% (con presenza di pioggia), 74% (con presenza di pioggia), 78%, 87% (con presenza di pioggia), 91% (con presenza di pioggia), 86% (con presenza di pioggia), 91% (con presenza di pioggia), 86%
(con presenza di pioggia), 84%, 92% (con presenza di pioggia), 82% (con presenza di pioggia), 78%, 78%, 85% (con presenza di pioggia), 93%, con presenza di pioggia (doc. n.
15 fasc. primo grado appellante).
Dalla lettura dei dati, si evince, in generale, che nel periodo di tempo comprendente i giorni di applicazione del prodotto il tasso di umidità previsto era prossimo o superiore al limite fissato per la corretta applicazione.
Il 15 ottobre, prima dell'inizio della prima applicazione (16 e 17 ottobre) era prevista un'umidità dell'82/87%, nei giorni dell'applicazione era prevista un'umidità del 73/74% e
77/78%, con nuovo incremento all'82/87% al 18 ottobre e all'80/91% al 19 ottobre, e previsione di pioggia per i giorni 15, 18, 19 (e 16 per il secondo bollettino).
Pertanto, si può inferire che il grado di umidità previsto era superiore al limite fissato, nel giorno antecedente all'applicazione dell'intonaco, e di poco inferiore al limite, nei giorni di applicazione, e che l'aumento del grado di umidità oltre il limite nei giorni seguenti ha verosimilmente impedito la pronta integrale essicazione del prodotto.
Il discorso non muta con riguardo al tentativo ulteriore di applicazione, quello del 22 ottobre, fatto dall'appellata unitamente al perito (doc. n. 5 fasc. primo grado appellata), in quanto il grado di umidità previsto era dell'80/86% e dell'78/84%, 82/92%, 76/82%, nei tre giorni seguenti, con anche un'aspettativa di pioggia per il 24 ottobre (nonché per il 22
e il 25 ottobre giusta il secondo bollettino); nel giorno anteriore all'applicazione, il tasso di umidità previsto era pari all'80/91% con attesa di pioggia.
La ricorrenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli trova adeguata conferma nelle testimonianze, come apprezzato dal giudice di primo grado, secondo cui «i testi di CP_1 hanno in certa misura ammesso che aveva piovuto, precisando però che quando il materiale fu posato non pioveva» (p. 5 sent.).
In particolare, teste di parte appellata, ha esposto che, «[i]n quei Testimone_4 giorni ha piovuto poca roba, cioè qualche volta piov[igg]inava la notte, era poca roba, e la mattina era asciutto» (verbale d'udienza del 10 marzo 2022).
10 Il teste ha dunque ammesso che aveva piovuto.
altro teste di parte appellata, ha sì dichiarato che l'intonaco non Testimone_5 era stato applicato in giorni piovosi, ma ha anche ammesso che nel mese di ottobre «è piovuto solo qualche giorno», senza ricordare esattamente i giorni (verbale d'udienza del 10 marzo 2022).
Più in generale, secondo queste testimonianze, il mese di ottobre aveva conosciuto la pioggia, la quale è indice di umidità in un contesto stagionale notoriamente non secco nei luoghi di causa (art. 115, co. 2, c.p.c.).
Circa la presenza di umidità, quale fondamentale fattore da considerare ai fini della corretta applicazione del prodotto, va citata l'articolata testimonianza di Testimone_3
«quando il sig. Giudice mi ha contattato inviandomi le foto del prodotto che non si asciugava io sono andato il giorno stesso o la mattina dopo. Successivamente abbiamo chiamato i tecnici della Oikos che sono arrivati successivamente alla mia chiamata. Questi tecnici hanno spiegato la causa della non essicazione del prodotto. I tecnici dissero che il prodotto non si era asciugato a causa dell'umidità, del fatto che l'edificio non era stato coperto e che
l'albero sgocciolava. Eravamo io, il sig. Giudice il rappresentante della Oikos e il tecnico della Oikos» (verbale d'udienza del 16 dicembre 2021).
Le emergenze testimoniali, e segnatamente la circostanza della pioggia (indice di un contesto umido), e la versione dell'appellante sono suffragate da un altro documento.
Con determinazione del 29 ottobre 2019, il Comune di aveva approvato la Pt_2 sospensione dei lavori appaltati all'appellata e la rideterminazione della data di fine lavori
(doc. n. 11 fasc. primo grado appellata).
Nell'atto è riportato il verbale del direttore dei lavori di sospensione dei lavori e di proroga della fine dei lavori dal 31 ottobre 2019 al 18 novembre 2019 «per consentire: ||
[tra l'altro] la lavorazione sulle facciate danneggiate dal maltempo per la cui esecuzione si devono attendere tre giorni consecutivi di bel tempo per consentire l'asciugatura completa della finitura e procedere al completamento».
Poco rileva la provenienza del documento da un soggetto terzo, non solo perché non risulta che l'appellata abbia contrastato questa ragione di sospensione, ma anche perché nella determina si fa richiamo ad una sua nota («nota della ditta del Controparte_1
25.10.2019 prot. n. 6859»), il cui contenuto verosimilmente non contraddiceva quello del verbale di sospensione, vista l'omessa menzione o riproduzione del contenuto.
11 Ancora, in contraddizione con le difese in appello, nella fase di primo grado proprio l'appellata aveva allegato che, ancorché per “eccesso di zelo”, «specificava nella richiesta di proroga di consegna dei lavori inoltrata all'Ente committente in data 25.10.2019 (vds. All. n.
11 del fascicolo di parte opponente) che bisognava “attendere tre giorni consecutivi di bel tempo per consentire l'asciugatura completa della finitura”» [p. 8 memoria ex art. 183, co.
6, n. 1), c.p.c.], la quale, non casualmente, è l'espressione riportata nella determinazione, preceduta dalla denuncia del danneggiamento verificatosi per il maltempo.
Non è invece attendibile la dichiarazione del testimone , secondo cui Testimone_6
«non c'era umidità e non c'era pioggia quel mese di ottobre» (verbale d'udienza del 30 settembre 2021).
Le circostanze dichiarate contrastano con plurime emergenze: con la testimonianza di e di con una delle ragioni della sospensione dei Testimone_4 Testimone_5 lavori, con le difese dell'appellata stessa – «nell'intero mese di Ottobre 2019 vi sono stati ben 19 giorni con assenza totale di precipitazioni, una minima parte (8 giorni) con piogge deboli e la restante parte del mese (solo 4 giorni) caratterizzata da piogge intense» [p. 6 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., p. 11 comp. cost. app.] –.
Pertanto, è smentito l'assunto della totale assenza di pioggia.
In ultimo, la verosimiglianza della versione dell'appellante non trova smentita nella perizia di parte appellata (doc. n. 5 fasc. primo grado appellata).
In essa, in alcun modo si ravvisa un confronto di percezione e valutazione del perito con i dati emergenti dalla scheda tecnica del prodotto.
Invero, da nessuna parte risulta che sia stato verificato che il 17 ottobre 2019 e nei giorni successivi vi fossero le precise condizioni per applicare il prodotto e per attendersi una pronta essicazione totale.
Altrettanto non risulta quanto alla prova del 22 ottobre successivo.
Trattasi di verifiche preliminari che la serietà della perizia richiedeva di espletare.
Si leggono nella perizia solo generici riferimenti alle temperature e limitatamente alla prova del 22 ottobre: «il giorno dopo, nonostante le temperature molto miti ed in assenza di fenomeni piovosi, il materiale si presentava completamente bagnato ed inconsistente, cos[ì] anche nelle successive 48 ore» (p. 2).
Sennonché, questo dato è smentito dalla sospensione dei lavori del 25 ottobre 2019 anche a causa del (pregresso) maltempo (che aveva danneggiato le facciate dell'immobile)
e soprattutto dalle difese dell'appellata stessa («Le deboli piogge che si sono verificate nei
12 giorni successivi al 21.10.2019 non avrebbero potuto pregiudicare in quel modo le lavorazioni eseguite», p. 12 comp. cost. app.).
La perizia non si confronta neanche con un altro fattore, accertato in sentenza (p.
6), quello della vicinanza al lago, capace di incidere sul tasso di umidità, fattore idoneo a compromettere il risultato atteso.
La perizia di parte non è idonea ad assurgere a strumento di contrasto in assenza di un'indagine precisa in punto di accertamento dei dati tecnici utili.
Gli elementi riportati si pongono dunque in continuità tra loro nel rendere verosimile la prospettazione dell'appellante o anche soltanto nel mettere in serio dubbio che l'evento verificatosi – il distacco dell'intonaco – fosse dipeso da un difetto intrinseco del materiale, quindi, in termini giuridici, dalla preesistenza alla vendita di un vizio.
Il dubbio non giova evidentemente alla parte onerata della prova del vizio.
La situazione in cui versa l'appellata è vieppiù sfavorevole.
L'appellata ha proceduto in autonomia ad un secondo tentativo di applicazione del prodotto in presenza di un perito, anche per trarre valutazioni da spendere a sostegno della propria posizione, e non si è avvalsa invece della verifica preventiva ex art. 1513, co.
1, c.c. anche allargata ex art. 696 c.p.c. all'accertamento delle cause del distaccamento dell'intonaco – è invero difficile separare in modo netto l'accertamento dello stato della cosa litigiosa da quello inerente ai problemi riscontrati e alle loro cause, come osserva la dottrina – sicché è ora impossibile verificare che proprio l'intonaco compravenduto fosse difettoso.
Il motivo è accolto.
L'accoglimento del motivo impone di pronunciare sulla domanda di adempimento dell'appellante.
L'appellante ha provato il titolo del credito;
è invero incontestato che tra le parti sia sorto un rapporto di compravendita, d'altronde, se il compratore si avvale della garanzia per vizi logicamente riconosce la precedente costituzione del rapporto;
dal canto suo,
l'appellata non ha allegato fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione, anche solo in parte
(artt. 2697, co. 2, 1218 c.c.; per tutte, Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Il credito azionato dunque persiste e l'appellata è condannata al pagamento.
Sul piano processuale, la riforma della sentenza non fa rivivere il decreto ingiuntivo, ormai revocato e sostituito dalla sentenza di primo grado.
13 Pertanto, l'appellante ha diritto di ottenere l'utilità originaria con la formazione di un nuovo titolo: l'appellata è condannata al pagamento della somma di euro 9.712,15, oltre agli interessi dovuti al saggio ex art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, atteso che il rapporto tra le parti ha titolo in una transazione commerciale agli effetti dell'art. 2, co. 1, lett. a),
d.lgs. cit., con decorrenza dal giorno successivo alle singole scadenze sino al saldo, quindi nei termini richiesti dall'appellante (v. ricorso per ingiunzione, doc. n. 9 fasc. primo grado appellata, richiamato in modo indiretto nelle conclusioni), incontestati dall'appellata.
La formazione del nuovo titolo non può pregiudicare la posizione dell'appellante, che ha dimostrato di avere ragione sin dall'iniziativa originaria.
Ne consegue che l'appellante ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute in sede monitoria, per come liquidate nel decreto ingiuntivo poi revocato («€ 145,50 per esborsi e in € 450,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come dovuti per legge»).
3.2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella azionata con il ricorso monitorio, osservando che, «nel corso del giudizio innanzi al Tribunale si è più volte osservato […] come le avverse eccezioni sui difetti del prodotto fornito da Pt_1 concernessero, in concreto, solo una parte assolutamente marginale delle forniture eseguite da parte della stessa, in quanto il prodotto era presente nella sola Controparte_2 fattura n.2259 del 31.10.2019 per un controvalore di euro 736,00# a fronte di una fornitura complessiva di euro 12.107,31#» (p. 8 cit. app.).
L'accoglimento del primo motivo, da cui è conseguita la condanna dell'appellata al pagamento dell'intero credito originariamente azionato, rende superfluo l'esame di questo motivo;
detto altrimenti, l'utilità dell'accoglimento del secondo motivo è assorbita per continenza nel primo motivo.
3.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il capo di condanna alla restituzione dell'assegno.
Il motivo non è fondato.
Il giudice di primo grado ha così statuito: «Va, […], accolta la domanda di restituzione dell'assegno a suo tempo consegnato a parte opposta, […]: la consegna non trova giustificazione posto che l'assegno non è mezzo di garanzia, ma di pagamento e non vi è titolo perché sia trattenuto» (p. 8 sent.).
14 L'appellante ha dedotto che l'assegno privo di data ha comunque valore di promessa di pagamento.
La deduzione in diritto dell'appellante è corretta.
Tuttavia, non si comprende l'utilità a conservare la disponibilità dell'assegno.
Posto che è pacifico che tra le parti è intervenuta una compravendita, tanto che, si ripete, si è discusso di garanzia per vizi, non è necessario invocare l'efficacia probatoria del titolo del credito dell'assegno.
Va soggiunto che la formazione di un titolo giudiziale di condanna rende ancora più superflua la conservazione dell'assegno finalizzata ad invocarne il valore di promessa di pagamento.
Il motivo è rigettato.
3.4 Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il capo sulle spese processuali.
La riforma della sentenza si espande al capo gravato (art. 336, co. 1, c.p.c.), sicché è superfluo l'esame del motivo.
4. L'appellata ha impugnato il rigetto della domanda risarcitoria (primo motivo) e ha contestato il rigetto delle istanze istruttorie (secondo motivo).
La carenza del vizio della cosa compravenduta si traduce in carenza del presupposto del credito risarcitorio dedotto dall'appellata.
Invero, è dal ritardo nell'esecuzione dei lavori, asseritamente dipeso dalla difficoltà di espletarli per il distacco dell'intonaco, che sarebbero derivati dei danni.
Va soggiunto, con specifico riguardo al secondo motivo, che l'omessa disposizione di una consulenza tecnica «al fine di accertare e/o determinare le cause dei vizi e delle anomalie riscontrate nei prodotti utilizzati dalla ditta opponente per la Controparte_1 realizzazione del rivestimento termoisolante esterno “a capotto” presso il cantiere di
(p. 27 comp. cost. app.) si giustifica anche in ragione dell'inconcludenza del Pt_2 mezzo, come esposto nell'esame del primo motivo d'appello principale.
Quanto alla prova testimoniale (p. 29 comp. cost. app.), l'appellata non ha insistito per la sua ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, essendosi rimessa al
“giudizio di opportunità” dell'ufficio.
Tra l'altro, la prova è inammissibile perché dedotta per la prima volta in appello (art. 345, co. 3, parte prima, c.p.c.).
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
15 5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
L'appellante ha ottenuto integralmente l'utilità pretesa, a dispetto dell'appellata che ha subito il rigetto della domanda risarcitoria.
L'appellante è soccombente in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dell'assegno.
Questa parziale soccombenza reciproca giustifica una parziale compensazione delle spese (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Per l'incidenza del tutto marginale sull'economia del processo della domanda per cui l'appellante è soccombente, vertendo sostanzialmente il processo (quindi le difese delle parti) sull'accertamento del credito a titolo di prezzo dell'appellante a fronte dell'eccezione della garanzia per vizi, le spese processuali sono compensate nella misura di un quinto e per la parte restante sono poste a carico dell'appellata, sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è dato dalla somma attribuita alla vincitrice ex art. 5, co.
1, parte quarta, d.m. n. 55/2014 (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Sul valore così determinato non influisce quello delle domande riconvenzionali, in particolare quello della domanda risarcitoria, perché non tale da eccedere lo scaglione
(cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 20 ottobre 2023, n. 29182).
Quanto alle spese di primo grado, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, in continuità con la liquidazione del compenso di cui alla sentenza gravata pari ad euro 5.077,00 (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisionale).
Quanto alle spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta attività di istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale).
16 Per entrambe le fasi sono altresì dovute le spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello incidentale costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 22/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli il 16 gennaio
2023: condanna al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 9.712,15, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali della fase monitoria, per come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato in euro 450,00 per compensi, euro 145,50 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura di un quinto e condanna al rimborso a favore di Controparte_1 Parte_1 delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura di un quinto e condanna al rimborso a favore di Controparte_1 Parte_1 delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, limitatamente alla posizione dell'appellante incidentale.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
17 Il consigliere estensore
ND VA EL
Il presidente
CE MA
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