Art. 2. 1. Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio di cui all'articolo 1, il comune di Lecce, di intesa con le competenti soprintendenze e sentita la commissione per i beni e le attivita' culturali prevista dall' articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , definisce le proposte di intervento. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il piano triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure attuative, e determinando gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni.
2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell' articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' il seguente:
"Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita' culturali) - 1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati".
2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell' articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' il seguente:
"Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita' culturali) - 1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati".