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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/06/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
CUCULO ANTONIO, Giudice
in data 03/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 34/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2-CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 412/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 26/07/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RD1020300265-2007 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RD1020300265-2007 IRAP 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR602T201152-2010 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR602T201152-2010 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201675-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201675-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201675-2010 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201674-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201674-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201674-2010 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2024 depositato il 27/09/2024
Richieste delle parti:
Sono presenti il difensore degli appellanti e il rappresentante dell'ufficio ciascuno dei quali chiede accoglimento delle rispettive ragioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società 4 s.n.c., in persona del legale rappresentante Ricorrente_2, difesa dal dott. Nominativo_1, presso lo studio del quale eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento R1020300265/2007 notificato il 18/09/2007 dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Termoli con il quale si procedeva al controllo della posizione fiscale relativa alla società per l'anno 2004 conseguita a verifica fiscale generale effettuata dalla Guardia di Finanza in tema di frodi IVA per acquisto di autoveicoli da ditte ritenute cartiere con le quali la società aveva intrattenuto rapporti commerciali.
Con tale atto, fondato sulle risultanze del p.v.c. elevato il 12/7/2007 dalla Guardia di Finanza di Termoli,
l'Ufficio contestava alla società l'inesistenza soggettiva di n. 34 operazioni di acquisto effettuate con la
"Società 5 s.r.l. unipersonale in liquidazione" avente sede in Arce (FR) e con l'impresa individuale Società 2 avente sede in SO.
Si disconosceva, pertanto, la relativa IVA detratta per € 119.550,00 e, inoltre, si presumeva sulla base dell'applicazione di percentuali di ricarico il conseguimento di maggiori ricavi per € 89.660,00, accertando una maggiore IRAP di € 3.811,00, il tutto oltre interessi e sanzioni.
Nel predetto ricorso in riferimento ai formulati rilievi di illegittimità dell'avviso riferiti a mancato assolvimento dell'onere della prova, ad illegittimo utilizzo di presunzioni, a nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, ad infondatezza nel merito, vertendosi in ipotesi di operazioni effettivamente intercorse tra le parti, la società ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso e la condanna alle spese.
Costituitosi l'Ufficio nelle prodotte note opponendosi alle dedotte eccezioni di controparte confermava la bontà dell'accertato concludendo con richiesta preliminare di riunione degli indicati ricorsi (società e soci) per connessione ed il rigetto degli stessi oltre a rifusione delle spese.
Ai fini della trattazione del presente giudizio occorre ripercorrere l'iter giurisdizionale che ha coinvolto, nell'arco temporale di circa un ventennio la società Società_1 ed i suoi soci Ricorrente_2 e
Ricorrente 1. Il giudizio instaurato dalla società avverso il predetto avviso di accertamento R1020300265/2007 notificato il 18/09/2007 veniva definito dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di SO con sentenza n.28/02/2009 depositata il 04/02/2009 con accoglimento del ricorso iscritto al n. R.G.R. 900/2007 in annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
Avverso la predetta sentenza l'Agenzia Entrate proponeva appello definito con sentenza n. 77/01/2024 della Commissione Tributaria Regionale del Molise che, in accoglimento del gravame, confermava l'operato dell'Ufficio con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
La società proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione la quale sul rilievo che il ricorso in primo grado era stato presentato dalla sola società e che necessitava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 546/92, statuiva che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari era affetto da nullità assoluta provvedendo, con Ordinanza n. 2798/2022, a dichiarare la nullità dell'intero giudizio con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, c.p.c., per provvedere alla rinnovazione del giudizio di merito con contraddittorio integro ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con sentenza n. 173/03/2011, depositata il 14/06/2011, la Commissione Tributaria Provinciale di
SO rigettava il ricorso, iscritto al R.G.R. n.1005/2010, con il quale la medesima società 66
Società 4s.n.c." aveva chiesto l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento n. TR602T201152/2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Termoli relativo all'anno d'imposta 2005.
Con tale atto si contestava alla società l'inesistenza soggettiva di operazioni di acquisto poste in essere con la società "Società_7 s.r.l.", avente sede in Falconara Marittima, con la società "G. e Società_4 s.r.
I.", avente sede in Trivento, e con l'impresa individuale Società 2 con sede in SO.
Si disconosceva, con tale accertamento, la relativa IVA detratta per € 160.918,00 e si consideravano indeducibili, ai fini reddituali ed IRAP, i relativi costi pari all'imponibile di € 804.770,00 con conseguente richiesta di una maggiore imposta di € 34.553,00, il tutto oltre interessi e sanzioni.
Il maggior reddito accertato veniva imputato pro-quota ex art. 5 TUIR ai soci con gli avvisi di accertamento n. TR601T201674/2010 e n. TR601T201675/2010, oggetto di distinti ricorsi alla Commissione Tributaria
Provinciale iscritti al n. RGR 131/2011 per il socio Ricorrente_2 e al n. 132/2011 per il socio Ricorrente_1.
Avverso la predetta sentenza la società Società 4 proponeva appello che veniva rigettato dalla
Commissione Tributaria Regionale del Molise con sentenza n. 13/04/2013, con conferma dell'atto impositivo afferente l'anno 2005, che, peraltro, medio tempore, era stato parzialmente annullato in autotutela dall'Ufficio impositore a seguito del riconoscimento della deducibilità ai fini reddituali ed IRAP del costo delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
Sul ricorso per cassazione avanzato della società, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2797/2022, recante motivazione e dispositivo analoghi a quelli dell'Ordinanza n. 2798/2022 emessa con riferimento all'anno d'imposta 2004, rilevava l'irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado per violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci e dichiarava la nullità dell'intero giudizio con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, c.p.c.
In conseguenza delle due Ordinanze della Suprema Corte, relative ai giudizi instaurati dalla società per l'anno 2004 e per l'anno 2005, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SO, rilevato che i giudizi relativi ai soci per l'anno 2005 erano ancora pendenti presso quest'ultima Corte, con ordinanza n.4/2023 disponeva la riunione di tutti i procedimenti relativi ai due avvisi di accertamento notificati alla società per gli anni 2004 e 2005 e ai due avvisi di accertamento notificati ai singoli soci concedendo termine per il deposito di memorie e di repliche.
In tale sede l'Ufficio eccepiva la sopravvenuta definitività degli avvisi di accertamento opposti, non avendo la società, o per essa gli ex-soci, riassunto i giudizi ex art. 63 del D.Lgs n. 546/1992.
Con sentenza n. 412/01/2023, depositata il 26/07/2023, la Corte di primo grado, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità dei ricorsi societari sollevate dall'Ufficio, rigettava tutti i ricorsi, condannando i soccombenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio per € 1.000,00, oltre spese ed accessori.
Avverso tale ultima sentenza proponevano tempestivo appello, oggetto dell'odierno contendere,
Ricorrente 2 e Ricorrente_1, sia in proprio, sia come legittimati processuali, ai sensi dell'art. 2495 c.c. quali ex soci in luogo della società Società_4 s.n.c., medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese.
Gli appellanti deducevano:
-in linea pregiudiziale l'applicazione degli artt. 109 TUIR e 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993 e la deducibilità dei costi riferiti a fatture soggettivamente inesistenti, rappresentando, tal proposito, che il rigetto dei ricorsi, non può travolgere la questione della deducibilità dei costi, ai fini reddituali, in relazione all'anno 2005, per un imponibile di € 804.770,00, afferenti operazioni ritenute soggettivamente inesistenti atteso che lo stesso
Ufficio, con i provvedimenti di autotutela parziale relativi all'anno 2005 per società e soci, aveva annullato il rilievo riguardante l'indeducibilità dei costi di acquisto delle autovetture, rideterminando il reddito d'impresa in € 56.209,00 imputabile nella misura del 50% a ciascuno dei due soci.
Nel merito eccepivano:
-violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44/2012, anche in relazione alla giurisprudenza di legittimità in tema di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti;
-erronea e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs n.546/92, dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul punto relativo alla rideterminazione dei ricavi;
-erronea e/o falsa applicazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/72, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dei principi fissati dalla Corte di Cassazione in merito alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
Per ciascuna formulata eccezione opponevano motivazioni atte a sostenere la illegittimità dei recuperi operati negli opposti avvisi come confermati nella sentenza opposta della quale chiedevano integrale riforma con ogni conseguenza in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.
Concludevano, previa richiesta di sospensione cautelare, con richiesta di accoglimento dell'appello in riforma della sentenza impugnata ed annullamento degli accertamenti.
In via gradata e cautelativa, chiedevano il riconoscimento della formazione del giudicato esterno relativamente ai maggiori ricavi per l'anno 2004 e la deducibilità, ai fini reddituali, dei costi di acquisto delle vetture in contestazione in ossequio all'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537/93, ed ai consolidati orientamenti di legittimità in materia di spese sostenute nell'ambito di operazioni qualificate come soggettivamente inesistenti.
Depositavano documentazione a conferma della bontà delle esposte ragioni ed anche ai fini della dimostrazione dei requisiti per la sospensione della esecutività degli atti e della sentenza. L'Agenzia delle Entrate di SO, costituitasi in giudizio, controdeduceva a tutti i motivi di gravame come sollevati opponendo agli stessi motivazioni volte a sostenere la correttezza del proprio operato avendo fornito elementi probatori sulla base dei quali aveva ritenuto che la società avesse partecipato ad una frode
IVA e che la stessa non poteva non essere a conoscenza della natura delle società con le quali aveva intrattenuto rapporti commerciali.
Unitamente alle controdeduzioni la stessa presentava appello incidentale con il quale invocava violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del D.Lgs n. 546/1992 per non avere gli odierni appellanti, a seguito delle
Ordinanze della Corte di Cassazione nn. 2798/2022 e 2797/2022, pubblicate in data 31 gennaio 2022, riassunto i giudizi avanti al giudice di primo grado entro il termine perentorio di sei mesi, precisando che tale richiesta, che aveva visto soccombente l'Ufficio nel primo giudizio, era stata prodotta al fine di evitare la formazione del giudicato interno in ossequio ai richiamati principi di legittimità.
Per gli esposti motivi, concludeva, in via preliminare, con il rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado e, in via gradata, subordinare l'accoglimento alla prestazione di idonea garanzia;
nel merito il rigetto dell'appello principale, riforma parziale della sentenza in accoglimento dell'appello incidentale, unitamente a condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
L'udienza di discussione veniva celebrata il 3 giugno 2024, pubblicamente, in presenza del difensore degli appellanti e del delegato dell'Ufficio, i quali, riportandosi agli atti, insistevano nell'accoglimento delle rispettive richieste.
A seguito discussione camerale il procedimento veniva assegnato a sentenza.
Successivamente:
visto il ritardo del relatore nella redazione della sentenza;
-tenuto conto delle dimissioni del giudice relatore Porcaro, dimissioni ratificate;
-· visto il decreto prot. n. 9998 del 27.11.2025 del Presidente f.f., dott. Antonio Clemente, della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, ove per i singoli appelli, nei cui rispettivi fascicoli non era stata depositata la sentenza, si dispone la riassegnazione degli stessi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Giudici componenti di collegio;
- visti gli artt. 276 ultimo comma c.p.c. e 118 ultimo comma disp. att. c.p.c.;
- considerato che, per l'appello RGA 34/2024, il Presidente del Collegio è la Dott.ssa Carmela Di Lorenzo;
- il Presidente f.f. della Sezione 2, Avv. Liberatore Antonio, assegna, con decreto n. 208/2025 del 09.12.2025 dep. il 09.12.2025, alla Dott.ssa Carmela Di Lorenzo, Presidente del Collegio giudicante, la stesura della motivazione della sentenza in qualità di Giudice estensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene accogliere l'appello in riforma della sentenza impugnata.
Occorre, preliminare pronuncia sulle richieste di inammissibilità ed improcedibilità sollevate dall'Ufficio in primo grado e confermate anche in questo giudizio, rivestendo le stesse carattere pregiudiziale, ove sosteneva che la mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione da parte della Corte di
Cassazione nel termine di sei mesi dal deposito della stessa avrebbe comportato la definitività delle riprese contenute negli avvisi di accertamento della società e dei soci e la conseguente cancellazione delle cause dal ruolo, invocando che, nella fattispecie, trovasse applicazione l'art. 63 del D.Lgs n. 546/1992.
Il Collegio non condivide tale prospettazione confermando il rigetto delle richieste avanzate.
Invero, in entrambe le Ordinanze 2798/22 (per l'anno 2004) e 2797/22 (per l'anno 2005), la Corte di Cassazione disponeva il rinvio ai sensi dell'art. 383, comma 3, del c.p.c.
In tale ipotesi, la Corte di Cassazione avendo rilevato una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice ha provveduto a rinviare la causa a quest'ultimo per provvedere, in autonomia, ad integrare il contraddittorio avendo verificato la necessità di integrazione del contraddittorio tra la società ed i soci sussistendo tra le parti litisconsorzio necessario.
Trattasi di un rinvio improprio assolutamente differente da quello proprio disposto dall'art. 63 del D.Lgs n. 546/1992.
Invero, il rinvio proprio (o prosecutorio) e improprio (o restitutorio) sono modalità con cui la Corte di Cassazione, dopo aver annullato una sentenza, trasmette gli atti ad un giudice di merito. Il rinvio proprio si basa su errores in iudicando (violazione di legge), con prosecuzione del giudizio, mentre il rinvio improprio deriva da errores in procedendo (vizi procedurali), che conduce alla ripetizione di entrambi i giudizi di merito a seguito della dichiarata nullità di entrambi i gradi di giudizio.
Nel rinvio proprio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle espresse in tale procedimento, salvo gli adeguamenti imposti dalla pronuncia del giudice di legittimità; con il rinvio improprio, verificabile quando la Corte di Cassazione rileva un vizio del procedimento che vincolava la C. T.R. al rinvio alla C.T.P.; in tale ipotesi la C.T.P. è vincolata al compimento dell'atto (integrazione del contraddittorio), per cui il rinvio è stato disposto, restando non pregiudicata ogni valutazione di merito.
Nella fattispecie, non può trovare applicazione l'art. 63 del D.Lgs. n. 546/92, come sostenuto dall'Ufficio, motivo per il quale aveva richiesto la cancellazione delle cause dal ruolo per mancata riassunzione entro il prescritto termine di sei mesi (31 gennaio 2022 - 01 settembre 2022) avendo la Corte di Cassazione statuito che il rinvio veniva disposto ai sensi dell'art. 383 c.p.c. con autonomia della C.T.P. a provvedere alle incombenze richieste (integrazione del contraddittorio).
Ne è la prova l'ordinanza n. 25/2023, depositata in data 25/01/2023, con la quale la C.T.P. disponeva la riunione dei ricorsi nn. 132/2011, 407/2022 e 412/2022 al n. 131/2011 per connessione oggettiva atteso che i ricorsi dei soci erano stati sospesi in attesa di definizione del giudizio di legittimità dei ricorsi societari, provvedendo il giudice di primo grado, a seguito del rinvio, a concedere alle parti il termine di 30 giorni per il deposito delle memorie difensive ed altri 30 giorni per il deposito delle repliche rinviando la trattazione dei procedimenti all'udienza del 23/05/2023, il tutto nel rispetto della normativa.
La corretta procedura tenuta dalla C.T.P. depone per il rigetto anche in questa sede delle richieste di inammissibilità ed improcedibilità avanzate per mancato rispetto del termine per la riassunzione, e, conseguentemente, si procede alla discussione nel merito dell'appello.
Trattasi, come già innanzi indicato, di accertamenti notificati dall'Agenzia Entrate sede di Termoli alla società
Società 4 per le annualità 2004 e 2005 conseguiti a p.v.c. elevati dalla Guardia di Finanza, sostenendo la fittizietà dei rapporti commerciali intercorsi tra la società medesima e le altre ditte indicate ritenute cartiere e, di conseguenza, ridefiniva i ricavi vertendosi in ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti con ogni conseguenza in merito alle imposte IVA, IRAP ed IRES e l'attribuzione del reddito, ai fini IRPEF, in capo ai due soci che producevano ricorsi avverso gli accertamenti loro notificati.
Per l'anno 2004 riguardanti i rapporti commerciali intrattenuti con i due fornitori di autovetture la Società_5 s. r.l. società unipersonale in liquidazione e la Società_2, ditta individuale con sede in SO,
l'Ufficio disconosceva l'IVA detratta dalla Società _1 sulle 34 operazioni di acquisto intercorse con le suddette imprese pari ad € 119.550,00 su un imponibile di € 561.500,00.
Su tale imponibile presumeva che la società avesse conseguito maggiori ricavi per € 89.660,00, applicando sugli acquisti di € 561.500,00 il ricarico del 15%, corrispondente al "ricarico medio applicato dagli operatori dello specifico settore merceologico" cui conseguiva un accertato reddito d'impresa di € 103.637,00, con maggiore IRAP di € 3.811,00, una maggiore IVA di € 119.550,00 e sanzioni per € 123.361,00.
Il maggiore reddito d'impresa veniva proporzionalmente attribuito ai soci, quali maggiori redditi da partecipazione.
Per l'anno 2005 venivano contestati alla Società 4 i rapporti commerciali intrattenuti con Società 2 di SO;
Società_7 s.r.l. di Falconara Marittima;
e la Società 4 s.r.l. di Trivento quali fornitori di auto alla ditta accertata nella considerazione che la fittizietà delle operazioni intercorse tra le stesse individuata principalmente sul presupposto dell'assenza di struttura organizzativa idonea a svolgere attività di vendita di veicoli in capo alle ditte cedenti e sul mancato pagamento dell'IVA da parte di tali ditte cessionarie, avrebbe generato l'inesistenza soggettiva delle cessioni tra le suddette imprese e la società
Società 1.
Conseguiva, ai fini delle imposte sui redditi, la indeducibilità dei costi per complessivi € 804.770,00 sul rilievo che gli stessi fossero relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti conducenti a ricaduta anche sul reddito di partecipazione in capo ai soci.
Veniva ricostruita, ai fini IRAP una maggiore imposta per € 34.543,00 ed ai fini IVA, per indetraibilità delle fatture contestate, una maggiore imposta per € 160.918,00 con aggiunta di sanzioni per oltre € 196.000,00.
Nel merito il Collegio ritiene accogliere l'appello ravvisando la fondatezza degli esposti motivi.
Gli appellanti deducevano, in via pregiudiziale, che, ai fini reddituali, il rigetto dei ricorsi operato dal primo giudice, non possa avere incidenza sulla deducibilità dei costi riferiti all'anno 2005 sostenuti per € 804.770,000 sulla scorta della inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse tra le ditte.
La doglianza trova condivisione da parte di questo Collegio atteso che l'Ufficio, giusta risultanza documentale, provvedeva, in autotutela parziale, ad annullare il rilievo in merito alla indeducibilità dei costi sostenuti dalla società nell'anno 2005, rideterminando, di conseguenza, il reddito il reddito d'impresa in € 56.209,00 con imputazione dello stesso ai due soci nella misura del 50%.
Deve osservarsi, in proposito, che l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato a condizione che la deducibilità sia sottoposta ad onere effettivo, inerente, competente, certo, determinato o determinabile trovando applicazione l'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e la consolidata da giurisprudenza di legittimità, tant'è che l'Ufficio, in riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dalla società Società_1, rideterminava, correttamente il reddito d'impresa, rideterminazione che nell'opposto decisum non era stata tenuta in considerazione.
Trova accoglimento anche la doglianza riferita alla illegittimità del "ricarico medio applicato dagli operatori dello specifico settore merceologico” nella misura del 15% sugli acquisti già presuntivamente determinati dall'Ufficio in € 561.500,00, vigendo il principio del divieto della doppia presunzione. Per quanto concerne l'IVA, la stessa veniva recuperata sul presupposto che tra la ricorrente società e gli indicati operatori del commercio auto si fosse verificato quel meccanismo fraudolento meglio noto come "frode carosello" con conseguente disconoscimento delle detrazioni effettuate negli anni in contestazione sull'assunto che le operazioni intercorse tra la società Società 1 egli altri operatori siano da considerarsi
"soggettivamente inesistenti" atteso che le ditte cedenti si erano rese inadempienti del versamento dell'IVA riscossa dalla ditta cessionaria (attuale ricorrente).
Quanto al merito degli addebiti si osserva che da tempo ed in modo costante, la giurisprudenza di legittimità, partendo dal presupposto che il diritto del contribuente alla detrazione dell'IVA costituisce principio fondamentale del sistema comune Europeo, non suscettibile in linea di principio di limitazioni, afferma che, ove l'Amministrazione finanziaria intenda negare tale diritto, assumendo che si tratti di fatturazione relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l'onere di provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti si inseriva in una evasione commessa dal fornitore.
Il Collegio, a tal proposito, condivide il principio di legittimità espresso nella sentenza n. 25778 del 05/12/2014 della Cass.-Sez 5 secondo il quale: “in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, allorché contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l'IVA, assumendo l'esistenza di una fatturazione relativa ad operazioni in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti. Ne consegue che, nel caso di cosiddetta
"frode carosello", l'Amministrazione finanziaria, che intenda negare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa, deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario, quest'ultima anche per presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), che possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di "cartiera" del cedente, incombendo sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria".
Tale principio di legittimità trova ulteriori altre conferme (ex multis: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9721 del
19/04/2018; sent. n. 15369 del 20 luglio 2020).
Nella fattispecie si ritiene che gli elementi invocati dall'Ufficio, in via presuntiva, sulla base di "elementi oggettivi e specifici", non raggiungono la prova che la società ricorrente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, della evasione commessa da diverso operatore contrattuale.
Invero, tali elementi non assurgono al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti che possano indurre alla convinzione che il legale rappresentante della Società 4 potesse avere il sentore di avere rapporti commerciali con "cartiere", rappresentandosi, in proposito, che le ditte cessionarie in questione avendo una rete diffusa di clienti, anche privati, non possono essere qualificate cartiere in quanto svolgenti attività di intermediazione con acquisto di auto estere e conseguente rivendita ai clienti che ne facevano richiesta.
Per quanto concerne i rapporti intrattenuti dalla Società_1 con il cessionario Società_2 deve rilevarsi che quest'ultimo acquistando le auto su richiesta della società appellante, quale fornitore diretto ed effettivo della stessa, fungeva da intermediario commerciale e non già fornitore estero come sostenuto nel p.v.c. fatto proprio dall'Ufficio.
La circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Società_2 secondo il quale Ricorrente_2 si sarebbe recato direttamente in Germania a ritirare le auto vendute da Società 2 ed il sostenuto mancato pagamento delle fatture risulta smentita dalle evidenze contabili oltre che da un contrario interesse personale volto a rappresentare ai Verificatori una realtà diversa visto che lo stesso Società _2 non aveva provveduto a versare l'IVA riscossa dalla Società 4.
La circostanza che Società_2 acquistava all'estero con successiva rivendita su richiesta dei clienti e la sua effettiva operatività nel mercato dell'usato conseguiva a propria attività imprenditoriale abbastanza radicata, temporalmente e produttivamente, che non poteva destare alcun sospetto di attività fraudolenta in capo al legale rappresentante della Società_1 per aver operato anche a SO con altra attività “Ricorrente_2 e
Nominativo_3" esercente compravendita di auto, ove aveva potuto verificare che lo stesso era un operatore conosciuto ed esperto di acquisti di vetture usate, specie sul mercato tedesco avendo nel tempo posseduto locali, piazzali per esposizione di auto in vendita, propri dipendenti e che aveva prodotto dichiarazioni fiscali afferenti l'attività di commercio di auto.
Per quanto concerne i rapporti commerciali intrattenuti con il fornitore Società 5 srl, società unipersonale, giusta risultanza del p.v.c., emerge che tra le due attività che è intercorso un unico rapporto commerciale relativo alla fattura n. 780/04 del 31/12/2004, avente per oggetto la cessione di un' auto, per un importo imponibile di € 36.250,00, IVA di € 7.250,00, per un totale di € 43.500,00 il cui pagamento avveniva con bonifico bancario indicato nel medesimo p.v.c.
Di certo, è da escludersi qualsiasi intento truffaldino per una sola operazione, in caso contrario, i rapporti tra le due società potevano continuare nel tempo onde ottenere ben più ampi margini di guadagni risultando, peraltro, del tutto antieconomico il conseguimento di rischio per un'unica operazione fittizia.
Quanto ai rapporti commerciali intrattenuti dalla società Società _1 con la ditta Società_7, si osserva che la dichiarazione resa dal suo fornitore Società 8 consistente nel non aver mai avuto magazzino con ritiro delle automobili all'estero per consegnarle direttamente ai destinatari, diversamente da quanto indicato nel decisum opposto, non è sufficiente a convalidare l'assunto che trattasi di un semplice interposto fittizio avendo lo stesso, unicamente, riferito di non disporre di un piazzale, circostanza che non risulta essenziale in caso di vendita dell'usato tenuto conto della prassi consolidatasi nel tempo di cessioni su catalogo ed on line dovendo, per tale motivo, configurarsi ipotesi di intermediarietà per la stessa e, quindi, reale e concreta quale quella del ritiro delle auto acquistate all'estero e poi rivendute a vari clienti nazionali, tra cui la
Società_4.
Per i rapporti intercorsi con la società Società_4 srl", occorre rilevare che, giusta rilevanza emersa dal p.v.c., tra le due ditte nell'anno 2005 erano riferiti a 4 auto vendute alla Società_1 per un valore imponibile di € 33.750,00. Dallo stesso p.v.c. si rileva che la stessa intratteneva rapporti commerciali con clienti di tutta la Regione, situazione che non depone, certamente, per la consapevolezza, in capo al legale rappresentante della Società 1, che la società medesima operasse in frode alla legge.
A tale già decisivo quadro va aggiunta la sentenza penale del Tribunale di Larino n. 62/2012 depositata il
24/05/2012 con la quale i soci della Società_1 Ricorrente 2 e Ricorrente_1 venivano assolti dall'imputazione del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 del D.Lgs n. 74/2000 perché il "fatto non sussiste".
Sebbene la questione sia ancora aperta circa l'applicazione automatica del giudicato penale nel processo tributario tant'è che la questione è stata inviata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve osservarsi che, nella presente fattispecie, i fatti accertati in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti degli appellanti;
tale sentenza può, comunque, essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare.
Ritiene il Collegio che tale provvedimento possa e debba essere tenuto in positiva considerazione, quale ulteriore elemento indiziario, volto ad evidenziare l'insufficienza degli elementi probatori portati dall'Ufficio.
Quanto ai recuperi delle spese relative a lavaggi e pezzi di ricambio, contrariamente a quanto sostenuto nel decisum opposto circa il mancato riconoscimento delle stesse per omessa indicazione delle vetture cui le stesse inerivano rinvenendo, in tal modo, una violazione sostanziale che non permetteva la individuazione della proprietà del bene oggetto dell'intervento e, quindi, l'inerenza della spesa sostenuta, questo Collegio ritiene riformare anche tale punto. Si osserva, in proposito che le spese di lavaggio, sanificazione e i pezzi di ricambio necessari per il ripristino funzionale o estetico delle auto usate sono considerate costi di ricondizionamento e, in quanto tali, sono pienamente deducibili come costi d'esercizio per un commerciante di auto avendo tali costi attinenza con l'attività esercitata.
In definitiva ritiene il Collegio che, nel caso concreto, non è stata raggiunta la prova, anche in via presuntiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di "elementi oggettivi e specifici".
Invero, gli accertamenti opposti traevano il fondamento su trasporto delle auto sul piazzale della concessionaria acquirente;
su mancanza di piazzale di sosta delle auto da parte delle ditte cedenti;
su prezzi effettuati in misura assai inferiore a quelli di mercato, su pagamento anticipato delle fatture e precostituzione di provvista di fondi delle società cedenti cui conseguiva ipotesi di accordo fraudolento tra la società Società_1 e le ditte con le quali aveva effettuato transazioni commerciali. Trattasi di presunzioni semplici che non accompagnate da ulteriori validi elementi risultano insufficienti a legittimare le pretese fiscali contenute negli opposti accertamenti.
Né le presunzioni di cui innanzi possono costituire validi elementi che la società appellante ed i soci fossero a conoscenza o avrebbero dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, della evasione commessa da diverso operatore contrattuale.
In definitiva la Società_1 acquistava dai fornitori le auto che poi rivendeva provvedendo a calcolare l'IVA sia sugli acquisti effettuati con gli stessi che nelle fatture emesse sulle auto vendute ai propri clienti. Alla stessa società non può imporsi un obbligo per il quale erano tenuti al pagamento i fornitori i quali, contravvenendo agli obblighi imposti dalla legge, omettevano i versamenti IVA.
Ne può essere sottaciuto che la normativa sugli acquisti intracomunitari, valida fino al 15 gennaio 2006, individuava, esclusivamente, nell'importatore, la responsabilità per tutti gli adempimenti IVA. Solo l'entrata in vigore dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 avvenuta il 15 gennaio 2006 estendeva anche al concessionario la responsabilità del pagamento delle imposte per talune tipologie di merci tra le quali le autovetture.
Dalla produzione documentale e dalle risultanze del processo penale celebratosi per i medesimi fatti e conclusosi con sentenza di assoluzione in via definitiva dei soci "perchè il fatto non sussiste", conduce all'accoglimento dell'appello per mancanza dei presupposti fondanti le riprese fiscali con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Sussistono motivi adeguati, in ragione della rilevata complessità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Molise accoglie l'appello. Compensa le spese.
Così deciso in SO il 03 giugno 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Di Lorenzo Carmela
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/06/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
CUCULO ANTONIO, Giudice
in data 03/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 34/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2-CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 412/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 26/07/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RD1020300265-2007 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RD1020300265-2007 IRAP 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR602T201152-2010 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR602T201152-2010 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201675-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201675-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201675-2010 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201674-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201674-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR601T201674-2010 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2024 depositato il 27/09/2024
Richieste delle parti:
Sono presenti il difensore degli appellanti e il rappresentante dell'ufficio ciascuno dei quali chiede accoglimento delle rispettive ragioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società 4 s.n.c., in persona del legale rappresentante Ricorrente_2, difesa dal dott. Nominativo_1, presso lo studio del quale eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento R1020300265/2007 notificato il 18/09/2007 dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Termoli con il quale si procedeva al controllo della posizione fiscale relativa alla società per l'anno 2004 conseguita a verifica fiscale generale effettuata dalla Guardia di Finanza in tema di frodi IVA per acquisto di autoveicoli da ditte ritenute cartiere con le quali la società aveva intrattenuto rapporti commerciali.
Con tale atto, fondato sulle risultanze del p.v.c. elevato il 12/7/2007 dalla Guardia di Finanza di Termoli,
l'Ufficio contestava alla società l'inesistenza soggettiva di n. 34 operazioni di acquisto effettuate con la
"Società 5 s.r.l. unipersonale in liquidazione" avente sede in Arce (FR) e con l'impresa individuale Società 2 avente sede in SO.
Si disconosceva, pertanto, la relativa IVA detratta per € 119.550,00 e, inoltre, si presumeva sulla base dell'applicazione di percentuali di ricarico il conseguimento di maggiori ricavi per € 89.660,00, accertando una maggiore IRAP di € 3.811,00, il tutto oltre interessi e sanzioni.
Nel predetto ricorso in riferimento ai formulati rilievi di illegittimità dell'avviso riferiti a mancato assolvimento dell'onere della prova, ad illegittimo utilizzo di presunzioni, a nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, ad infondatezza nel merito, vertendosi in ipotesi di operazioni effettivamente intercorse tra le parti, la società ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso e la condanna alle spese.
Costituitosi l'Ufficio nelle prodotte note opponendosi alle dedotte eccezioni di controparte confermava la bontà dell'accertato concludendo con richiesta preliminare di riunione degli indicati ricorsi (società e soci) per connessione ed il rigetto degli stessi oltre a rifusione delle spese.
Ai fini della trattazione del presente giudizio occorre ripercorrere l'iter giurisdizionale che ha coinvolto, nell'arco temporale di circa un ventennio la società Società_1 ed i suoi soci Ricorrente_2 e
Ricorrente 1. Il giudizio instaurato dalla società avverso il predetto avviso di accertamento R1020300265/2007 notificato il 18/09/2007 veniva definito dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di SO con sentenza n.28/02/2009 depositata il 04/02/2009 con accoglimento del ricorso iscritto al n. R.G.R. 900/2007 in annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
Avverso la predetta sentenza l'Agenzia Entrate proponeva appello definito con sentenza n. 77/01/2024 della Commissione Tributaria Regionale del Molise che, in accoglimento del gravame, confermava l'operato dell'Ufficio con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
La società proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione la quale sul rilievo che il ricorso in primo grado era stato presentato dalla sola società e che necessitava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 546/92, statuiva che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari era affetto da nullità assoluta provvedendo, con Ordinanza n. 2798/2022, a dichiarare la nullità dell'intero giudizio con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, c.p.c., per provvedere alla rinnovazione del giudizio di merito con contraddittorio integro ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con sentenza n. 173/03/2011, depositata il 14/06/2011, la Commissione Tributaria Provinciale di
SO rigettava il ricorso, iscritto al R.G.R. n.1005/2010, con il quale la medesima società 66
Società 4s.n.c." aveva chiesto l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento n. TR602T201152/2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Termoli relativo all'anno d'imposta 2005.
Con tale atto si contestava alla società l'inesistenza soggettiva di operazioni di acquisto poste in essere con la società "Società_7 s.r.l.", avente sede in Falconara Marittima, con la società "G. e Società_4 s.r.
I.", avente sede in Trivento, e con l'impresa individuale Società 2 con sede in SO.
Si disconosceva, con tale accertamento, la relativa IVA detratta per € 160.918,00 e si consideravano indeducibili, ai fini reddituali ed IRAP, i relativi costi pari all'imponibile di € 804.770,00 con conseguente richiesta di una maggiore imposta di € 34.553,00, il tutto oltre interessi e sanzioni.
Il maggior reddito accertato veniva imputato pro-quota ex art. 5 TUIR ai soci con gli avvisi di accertamento n. TR601T201674/2010 e n. TR601T201675/2010, oggetto di distinti ricorsi alla Commissione Tributaria
Provinciale iscritti al n. RGR 131/2011 per il socio Ricorrente_2 e al n. 132/2011 per il socio Ricorrente_1.
Avverso la predetta sentenza la società Società 4 proponeva appello che veniva rigettato dalla
Commissione Tributaria Regionale del Molise con sentenza n. 13/04/2013, con conferma dell'atto impositivo afferente l'anno 2005, che, peraltro, medio tempore, era stato parzialmente annullato in autotutela dall'Ufficio impositore a seguito del riconoscimento della deducibilità ai fini reddituali ed IRAP del costo delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
Sul ricorso per cassazione avanzato della società, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 2797/2022, recante motivazione e dispositivo analoghi a quelli dell'Ordinanza n. 2798/2022 emessa con riferimento all'anno d'imposta 2004, rilevava l'irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado per violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci e dichiarava la nullità dell'intero giudizio con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, c.p.c.
In conseguenza delle due Ordinanze della Suprema Corte, relative ai giudizi instaurati dalla società per l'anno 2004 e per l'anno 2005, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SO, rilevato che i giudizi relativi ai soci per l'anno 2005 erano ancora pendenti presso quest'ultima Corte, con ordinanza n.4/2023 disponeva la riunione di tutti i procedimenti relativi ai due avvisi di accertamento notificati alla società per gli anni 2004 e 2005 e ai due avvisi di accertamento notificati ai singoli soci concedendo termine per il deposito di memorie e di repliche.
In tale sede l'Ufficio eccepiva la sopravvenuta definitività degli avvisi di accertamento opposti, non avendo la società, o per essa gli ex-soci, riassunto i giudizi ex art. 63 del D.Lgs n. 546/1992.
Con sentenza n. 412/01/2023, depositata il 26/07/2023, la Corte di primo grado, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità dei ricorsi societari sollevate dall'Ufficio, rigettava tutti i ricorsi, condannando i soccombenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio per € 1.000,00, oltre spese ed accessori.
Avverso tale ultima sentenza proponevano tempestivo appello, oggetto dell'odierno contendere,
Ricorrente 2 e Ricorrente_1, sia in proprio, sia come legittimati processuali, ai sensi dell'art. 2495 c.c. quali ex soci in luogo della società Società_4 s.n.c., medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese.
Gli appellanti deducevano:
-in linea pregiudiziale l'applicazione degli artt. 109 TUIR e 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993 e la deducibilità dei costi riferiti a fatture soggettivamente inesistenti, rappresentando, tal proposito, che il rigetto dei ricorsi, non può travolgere la questione della deducibilità dei costi, ai fini reddituali, in relazione all'anno 2005, per un imponibile di € 804.770,00, afferenti operazioni ritenute soggettivamente inesistenti atteso che lo stesso
Ufficio, con i provvedimenti di autotutela parziale relativi all'anno 2005 per società e soci, aveva annullato il rilievo riguardante l'indeducibilità dei costi di acquisto delle autovetture, rideterminando il reddito d'impresa in € 56.209,00 imputabile nella misura del 50% a ciascuno dei due soci.
Nel merito eccepivano:
-violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44/2012, anche in relazione alla giurisprudenza di legittimità in tema di deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti;
-erronea e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs n.546/92, dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul punto relativo alla rideterminazione dei ricavi;
-erronea e/o falsa applicazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/72, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dei principi fissati dalla Corte di Cassazione in merito alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
Per ciascuna formulata eccezione opponevano motivazioni atte a sostenere la illegittimità dei recuperi operati negli opposti avvisi come confermati nella sentenza opposta della quale chiedevano integrale riforma con ogni conseguenza in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.
Concludevano, previa richiesta di sospensione cautelare, con richiesta di accoglimento dell'appello in riforma della sentenza impugnata ed annullamento degli accertamenti.
In via gradata e cautelativa, chiedevano il riconoscimento della formazione del giudicato esterno relativamente ai maggiori ricavi per l'anno 2004 e la deducibilità, ai fini reddituali, dei costi di acquisto delle vetture in contestazione in ossequio all'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537/93, ed ai consolidati orientamenti di legittimità in materia di spese sostenute nell'ambito di operazioni qualificate come soggettivamente inesistenti.
Depositavano documentazione a conferma della bontà delle esposte ragioni ed anche ai fini della dimostrazione dei requisiti per la sospensione della esecutività degli atti e della sentenza. L'Agenzia delle Entrate di SO, costituitasi in giudizio, controdeduceva a tutti i motivi di gravame come sollevati opponendo agli stessi motivazioni volte a sostenere la correttezza del proprio operato avendo fornito elementi probatori sulla base dei quali aveva ritenuto che la società avesse partecipato ad una frode
IVA e che la stessa non poteva non essere a conoscenza della natura delle società con le quali aveva intrattenuto rapporti commerciali.
Unitamente alle controdeduzioni la stessa presentava appello incidentale con il quale invocava violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del D.Lgs n. 546/1992 per non avere gli odierni appellanti, a seguito delle
Ordinanze della Corte di Cassazione nn. 2798/2022 e 2797/2022, pubblicate in data 31 gennaio 2022, riassunto i giudizi avanti al giudice di primo grado entro il termine perentorio di sei mesi, precisando che tale richiesta, che aveva visto soccombente l'Ufficio nel primo giudizio, era stata prodotta al fine di evitare la formazione del giudicato interno in ossequio ai richiamati principi di legittimità.
Per gli esposti motivi, concludeva, in via preliminare, con il rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado e, in via gradata, subordinare l'accoglimento alla prestazione di idonea garanzia;
nel merito il rigetto dell'appello principale, riforma parziale della sentenza in accoglimento dell'appello incidentale, unitamente a condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
L'udienza di discussione veniva celebrata il 3 giugno 2024, pubblicamente, in presenza del difensore degli appellanti e del delegato dell'Ufficio, i quali, riportandosi agli atti, insistevano nell'accoglimento delle rispettive richieste.
A seguito discussione camerale il procedimento veniva assegnato a sentenza.
Successivamente:
visto il ritardo del relatore nella redazione della sentenza;
-tenuto conto delle dimissioni del giudice relatore Porcaro, dimissioni ratificate;
-· visto il decreto prot. n. 9998 del 27.11.2025 del Presidente f.f., dott. Antonio Clemente, della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, ove per i singoli appelli, nei cui rispettivi fascicoli non era stata depositata la sentenza, si dispone la riassegnazione degli stessi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Giudici componenti di collegio;
- visti gli artt. 276 ultimo comma c.p.c. e 118 ultimo comma disp. att. c.p.c.;
- considerato che, per l'appello RGA 34/2024, il Presidente del Collegio è la Dott.ssa Carmela Di Lorenzo;
- il Presidente f.f. della Sezione 2, Avv. Liberatore Antonio, assegna, con decreto n. 208/2025 del 09.12.2025 dep. il 09.12.2025, alla Dott.ssa Carmela Di Lorenzo, Presidente del Collegio giudicante, la stesura della motivazione della sentenza in qualità di Giudice estensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene accogliere l'appello in riforma della sentenza impugnata.
Occorre, preliminare pronuncia sulle richieste di inammissibilità ed improcedibilità sollevate dall'Ufficio in primo grado e confermate anche in questo giudizio, rivestendo le stesse carattere pregiudiziale, ove sosteneva che la mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione da parte della Corte di
Cassazione nel termine di sei mesi dal deposito della stessa avrebbe comportato la definitività delle riprese contenute negli avvisi di accertamento della società e dei soci e la conseguente cancellazione delle cause dal ruolo, invocando che, nella fattispecie, trovasse applicazione l'art. 63 del D.Lgs n. 546/1992.
Il Collegio non condivide tale prospettazione confermando il rigetto delle richieste avanzate.
Invero, in entrambe le Ordinanze 2798/22 (per l'anno 2004) e 2797/22 (per l'anno 2005), la Corte di Cassazione disponeva il rinvio ai sensi dell'art. 383, comma 3, del c.p.c.
In tale ipotesi, la Corte di Cassazione avendo rilevato una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice ha provveduto a rinviare la causa a quest'ultimo per provvedere, in autonomia, ad integrare il contraddittorio avendo verificato la necessità di integrazione del contraddittorio tra la società ed i soci sussistendo tra le parti litisconsorzio necessario.
Trattasi di un rinvio improprio assolutamente differente da quello proprio disposto dall'art. 63 del D.Lgs n. 546/1992.
Invero, il rinvio proprio (o prosecutorio) e improprio (o restitutorio) sono modalità con cui la Corte di Cassazione, dopo aver annullato una sentenza, trasmette gli atti ad un giudice di merito. Il rinvio proprio si basa su errores in iudicando (violazione di legge), con prosecuzione del giudizio, mentre il rinvio improprio deriva da errores in procedendo (vizi procedurali), che conduce alla ripetizione di entrambi i giudizi di merito a seguito della dichiarata nullità di entrambi i gradi di giudizio.
Nel rinvio proprio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle espresse in tale procedimento, salvo gli adeguamenti imposti dalla pronuncia del giudice di legittimità; con il rinvio improprio, verificabile quando la Corte di Cassazione rileva un vizio del procedimento che vincolava la C. T.R. al rinvio alla C.T.P.; in tale ipotesi la C.T.P. è vincolata al compimento dell'atto (integrazione del contraddittorio), per cui il rinvio è stato disposto, restando non pregiudicata ogni valutazione di merito.
Nella fattispecie, non può trovare applicazione l'art. 63 del D.Lgs. n. 546/92, come sostenuto dall'Ufficio, motivo per il quale aveva richiesto la cancellazione delle cause dal ruolo per mancata riassunzione entro il prescritto termine di sei mesi (31 gennaio 2022 - 01 settembre 2022) avendo la Corte di Cassazione statuito che il rinvio veniva disposto ai sensi dell'art. 383 c.p.c. con autonomia della C.T.P. a provvedere alle incombenze richieste (integrazione del contraddittorio).
Ne è la prova l'ordinanza n. 25/2023, depositata in data 25/01/2023, con la quale la C.T.P. disponeva la riunione dei ricorsi nn. 132/2011, 407/2022 e 412/2022 al n. 131/2011 per connessione oggettiva atteso che i ricorsi dei soci erano stati sospesi in attesa di definizione del giudizio di legittimità dei ricorsi societari, provvedendo il giudice di primo grado, a seguito del rinvio, a concedere alle parti il termine di 30 giorni per il deposito delle memorie difensive ed altri 30 giorni per il deposito delle repliche rinviando la trattazione dei procedimenti all'udienza del 23/05/2023, il tutto nel rispetto della normativa.
La corretta procedura tenuta dalla C.T.P. depone per il rigetto anche in questa sede delle richieste di inammissibilità ed improcedibilità avanzate per mancato rispetto del termine per la riassunzione, e, conseguentemente, si procede alla discussione nel merito dell'appello.
Trattasi, come già innanzi indicato, di accertamenti notificati dall'Agenzia Entrate sede di Termoli alla società
Società 4 per le annualità 2004 e 2005 conseguiti a p.v.c. elevati dalla Guardia di Finanza, sostenendo la fittizietà dei rapporti commerciali intercorsi tra la società medesima e le altre ditte indicate ritenute cartiere e, di conseguenza, ridefiniva i ricavi vertendosi in ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti con ogni conseguenza in merito alle imposte IVA, IRAP ed IRES e l'attribuzione del reddito, ai fini IRPEF, in capo ai due soci che producevano ricorsi avverso gli accertamenti loro notificati.
Per l'anno 2004 riguardanti i rapporti commerciali intrattenuti con i due fornitori di autovetture la Società_5 s. r.l. società unipersonale in liquidazione e la Società_2, ditta individuale con sede in SO,
l'Ufficio disconosceva l'IVA detratta dalla Società _1 sulle 34 operazioni di acquisto intercorse con le suddette imprese pari ad € 119.550,00 su un imponibile di € 561.500,00.
Su tale imponibile presumeva che la società avesse conseguito maggiori ricavi per € 89.660,00, applicando sugli acquisti di € 561.500,00 il ricarico del 15%, corrispondente al "ricarico medio applicato dagli operatori dello specifico settore merceologico" cui conseguiva un accertato reddito d'impresa di € 103.637,00, con maggiore IRAP di € 3.811,00, una maggiore IVA di € 119.550,00 e sanzioni per € 123.361,00.
Il maggiore reddito d'impresa veniva proporzionalmente attribuito ai soci, quali maggiori redditi da partecipazione.
Per l'anno 2005 venivano contestati alla Società 4 i rapporti commerciali intrattenuti con Società 2 di SO;
Società_7 s.r.l. di Falconara Marittima;
e la Società 4 s.r.l. di Trivento quali fornitori di auto alla ditta accertata nella considerazione che la fittizietà delle operazioni intercorse tra le stesse individuata principalmente sul presupposto dell'assenza di struttura organizzativa idonea a svolgere attività di vendita di veicoli in capo alle ditte cedenti e sul mancato pagamento dell'IVA da parte di tali ditte cessionarie, avrebbe generato l'inesistenza soggettiva delle cessioni tra le suddette imprese e la società
Società 1.
Conseguiva, ai fini delle imposte sui redditi, la indeducibilità dei costi per complessivi € 804.770,00 sul rilievo che gli stessi fossero relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti conducenti a ricaduta anche sul reddito di partecipazione in capo ai soci.
Veniva ricostruita, ai fini IRAP una maggiore imposta per € 34.543,00 ed ai fini IVA, per indetraibilità delle fatture contestate, una maggiore imposta per € 160.918,00 con aggiunta di sanzioni per oltre € 196.000,00.
Nel merito il Collegio ritiene accogliere l'appello ravvisando la fondatezza degli esposti motivi.
Gli appellanti deducevano, in via pregiudiziale, che, ai fini reddituali, il rigetto dei ricorsi operato dal primo giudice, non possa avere incidenza sulla deducibilità dei costi riferiti all'anno 2005 sostenuti per € 804.770,000 sulla scorta della inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse tra le ditte.
La doglianza trova condivisione da parte di questo Collegio atteso che l'Ufficio, giusta risultanza documentale, provvedeva, in autotutela parziale, ad annullare il rilievo in merito alla indeducibilità dei costi sostenuti dalla società nell'anno 2005, rideterminando, di conseguenza, il reddito il reddito d'impresa in € 56.209,00 con imputazione dello stesso ai due soci nella misura del 50%.
Deve osservarsi, in proposito, che l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato a condizione che la deducibilità sia sottoposta ad onere effettivo, inerente, competente, certo, determinato o determinabile trovando applicazione l'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e la consolidata da giurisprudenza di legittimità, tant'è che l'Ufficio, in riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dalla società Società_1, rideterminava, correttamente il reddito d'impresa, rideterminazione che nell'opposto decisum non era stata tenuta in considerazione.
Trova accoglimento anche la doglianza riferita alla illegittimità del "ricarico medio applicato dagli operatori dello specifico settore merceologico” nella misura del 15% sugli acquisti già presuntivamente determinati dall'Ufficio in € 561.500,00, vigendo il principio del divieto della doppia presunzione. Per quanto concerne l'IVA, la stessa veniva recuperata sul presupposto che tra la ricorrente società e gli indicati operatori del commercio auto si fosse verificato quel meccanismo fraudolento meglio noto come "frode carosello" con conseguente disconoscimento delle detrazioni effettuate negli anni in contestazione sull'assunto che le operazioni intercorse tra la società Società 1 egli altri operatori siano da considerarsi
"soggettivamente inesistenti" atteso che le ditte cedenti si erano rese inadempienti del versamento dell'IVA riscossa dalla ditta cessionaria (attuale ricorrente).
Quanto al merito degli addebiti si osserva che da tempo ed in modo costante, la giurisprudenza di legittimità, partendo dal presupposto che il diritto del contribuente alla detrazione dell'IVA costituisce principio fondamentale del sistema comune Europeo, non suscettibile in linea di principio di limitazioni, afferma che, ove l'Amministrazione finanziaria intenda negare tale diritto, assumendo che si tratti di fatturazione relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l'onere di provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti si inseriva in una evasione commessa dal fornitore.
Il Collegio, a tal proposito, condivide il principio di legittimità espresso nella sentenza n. 25778 del 05/12/2014 della Cass.-Sez 5 secondo il quale: “in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, allorché contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l'IVA, assumendo l'esistenza di una fatturazione relativa ad operazioni in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti. Ne consegue che, nel caso di cosiddetta
"frode carosello", l'Amministrazione finanziaria, che intenda negare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa, deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario, quest'ultima anche per presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), che possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di "cartiera" del cedente, incombendo sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria".
Tale principio di legittimità trova ulteriori altre conferme (ex multis: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9721 del
19/04/2018; sent. n. 15369 del 20 luglio 2020).
Nella fattispecie si ritiene che gli elementi invocati dall'Ufficio, in via presuntiva, sulla base di "elementi oggettivi e specifici", non raggiungono la prova che la società ricorrente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, della evasione commessa da diverso operatore contrattuale.
Invero, tali elementi non assurgono al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti che possano indurre alla convinzione che il legale rappresentante della Società 4 potesse avere il sentore di avere rapporti commerciali con "cartiere", rappresentandosi, in proposito, che le ditte cessionarie in questione avendo una rete diffusa di clienti, anche privati, non possono essere qualificate cartiere in quanto svolgenti attività di intermediazione con acquisto di auto estere e conseguente rivendita ai clienti che ne facevano richiesta.
Per quanto concerne i rapporti intrattenuti dalla Società_1 con il cessionario Società_2 deve rilevarsi che quest'ultimo acquistando le auto su richiesta della società appellante, quale fornitore diretto ed effettivo della stessa, fungeva da intermediario commerciale e non già fornitore estero come sostenuto nel p.v.c. fatto proprio dall'Ufficio.
La circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Società_2 secondo il quale Ricorrente_2 si sarebbe recato direttamente in Germania a ritirare le auto vendute da Società 2 ed il sostenuto mancato pagamento delle fatture risulta smentita dalle evidenze contabili oltre che da un contrario interesse personale volto a rappresentare ai Verificatori una realtà diversa visto che lo stesso Società _2 non aveva provveduto a versare l'IVA riscossa dalla Società 4.
La circostanza che Società_2 acquistava all'estero con successiva rivendita su richiesta dei clienti e la sua effettiva operatività nel mercato dell'usato conseguiva a propria attività imprenditoriale abbastanza radicata, temporalmente e produttivamente, che non poteva destare alcun sospetto di attività fraudolenta in capo al legale rappresentante della Società_1 per aver operato anche a SO con altra attività “Ricorrente_2 e
Nominativo_3" esercente compravendita di auto, ove aveva potuto verificare che lo stesso era un operatore conosciuto ed esperto di acquisti di vetture usate, specie sul mercato tedesco avendo nel tempo posseduto locali, piazzali per esposizione di auto in vendita, propri dipendenti e che aveva prodotto dichiarazioni fiscali afferenti l'attività di commercio di auto.
Per quanto concerne i rapporti commerciali intrattenuti con il fornitore Società 5 srl, società unipersonale, giusta risultanza del p.v.c., emerge che tra le due attività che è intercorso un unico rapporto commerciale relativo alla fattura n. 780/04 del 31/12/2004, avente per oggetto la cessione di un' auto, per un importo imponibile di € 36.250,00, IVA di € 7.250,00, per un totale di € 43.500,00 il cui pagamento avveniva con bonifico bancario indicato nel medesimo p.v.c.
Di certo, è da escludersi qualsiasi intento truffaldino per una sola operazione, in caso contrario, i rapporti tra le due società potevano continuare nel tempo onde ottenere ben più ampi margini di guadagni risultando, peraltro, del tutto antieconomico il conseguimento di rischio per un'unica operazione fittizia.
Quanto ai rapporti commerciali intrattenuti dalla società Società _1 con la ditta Società_7, si osserva che la dichiarazione resa dal suo fornitore Società 8 consistente nel non aver mai avuto magazzino con ritiro delle automobili all'estero per consegnarle direttamente ai destinatari, diversamente da quanto indicato nel decisum opposto, non è sufficiente a convalidare l'assunto che trattasi di un semplice interposto fittizio avendo lo stesso, unicamente, riferito di non disporre di un piazzale, circostanza che non risulta essenziale in caso di vendita dell'usato tenuto conto della prassi consolidatasi nel tempo di cessioni su catalogo ed on line dovendo, per tale motivo, configurarsi ipotesi di intermediarietà per la stessa e, quindi, reale e concreta quale quella del ritiro delle auto acquistate all'estero e poi rivendute a vari clienti nazionali, tra cui la
Società_4.
Per i rapporti intercorsi con la società Società_4 srl", occorre rilevare che, giusta rilevanza emersa dal p.v.c., tra le due ditte nell'anno 2005 erano riferiti a 4 auto vendute alla Società_1 per un valore imponibile di € 33.750,00. Dallo stesso p.v.c. si rileva che la stessa intratteneva rapporti commerciali con clienti di tutta la Regione, situazione che non depone, certamente, per la consapevolezza, in capo al legale rappresentante della Società 1, che la società medesima operasse in frode alla legge.
A tale già decisivo quadro va aggiunta la sentenza penale del Tribunale di Larino n. 62/2012 depositata il
24/05/2012 con la quale i soci della Società_1 Ricorrente 2 e Ricorrente_1 venivano assolti dall'imputazione del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 del D.Lgs n. 74/2000 perché il "fatto non sussiste".
Sebbene la questione sia ancora aperta circa l'applicazione automatica del giudicato penale nel processo tributario tant'è che la questione è stata inviata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve osservarsi che, nella presente fattispecie, i fatti accertati in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti degli appellanti;
tale sentenza può, comunque, essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare.
Ritiene il Collegio che tale provvedimento possa e debba essere tenuto in positiva considerazione, quale ulteriore elemento indiziario, volto ad evidenziare l'insufficienza degli elementi probatori portati dall'Ufficio.
Quanto ai recuperi delle spese relative a lavaggi e pezzi di ricambio, contrariamente a quanto sostenuto nel decisum opposto circa il mancato riconoscimento delle stesse per omessa indicazione delle vetture cui le stesse inerivano rinvenendo, in tal modo, una violazione sostanziale che non permetteva la individuazione della proprietà del bene oggetto dell'intervento e, quindi, l'inerenza della spesa sostenuta, questo Collegio ritiene riformare anche tale punto. Si osserva, in proposito che le spese di lavaggio, sanificazione e i pezzi di ricambio necessari per il ripristino funzionale o estetico delle auto usate sono considerate costi di ricondizionamento e, in quanto tali, sono pienamente deducibili come costi d'esercizio per un commerciante di auto avendo tali costi attinenza con l'attività esercitata.
In definitiva ritiene il Collegio che, nel caso concreto, non è stata raggiunta la prova, anche in via presuntiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di "elementi oggettivi e specifici".
Invero, gli accertamenti opposti traevano il fondamento su trasporto delle auto sul piazzale della concessionaria acquirente;
su mancanza di piazzale di sosta delle auto da parte delle ditte cedenti;
su prezzi effettuati in misura assai inferiore a quelli di mercato, su pagamento anticipato delle fatture e precostituzione di provvista di fondi delle società cedenti cui conseguiva ipotesi di accordo fraudolento tra la società Società_1 e le ditte con le quali aveva effettuato transazioni commerciali. Trattasi di presunzioni semplici che non accompagnate da ulteriori validi elementi risultano insufficienti a legittimare le pretese fiscali contenute negli opposti accertamenti.
Né le presunzioni di cui innanzi possono costituire validi elementi che la società appellante ed i soci fossero a conoscenza o avrebbero dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, della evasione commessa da diverso operatore contrattuale.
In definitiva la Società_1 acquistava dai fornitori le auto che poi rivendeva provvedendo a calcolare l'IVA sia sugli acquisti effettuati con gli stessi che nelle fatture emesse sulle auto vendute ai propri clienti. Alla stessa società non può imporsi un obbligo per il quale erano tenuti al pagamento i fornitori i quali, contravvenendo agli obblighi imposti dalla legge, omettevano i versamenti IVA.
Ne può essere sottaciuto che la normativa sugli acquisti intracomunitari, valida fino al 15 gennaio 2006, individuava, esclusivamente, nell'importatore, la responsabilità per tutti gli adempimenti IVA. Solo l'entrata in vigore dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 avvenuta il 15 gennaio 2006 estendeva anche al concessionario la responsabilità del pagamento delle imposte per talune tipologie di merci tra le quali le autovetture.
Dalla produzione documentale e dalle risultanze del processo penale celebratosi per i medesimi fatti e conclusosi con sentenza di assoluzione in via definitiva dei soci "perchè il fatto non sussiste", conduce all'accoglimento dell'appello per mancanza dei presupposti fondanti le riprese fiscali con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Sussistono motivi adeguati, in ragione della rilevata complessità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Molise accoglie l'appello. Compensa le spese.
Così deciso in SO il 03 giugno 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Di Lorenzo Carmela