Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 39
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Altro
    Annullamento avviso di accertamento per illegittimità

    La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, rinviando la causa al giudice di primo grado.

  • Altro
    Annullamento avviso di accertamento per illegittimità

    La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, rinviando la causa al giudice di primo grado.

  • Accolto
    Annullamento avvisi di accertamento per illegittimità

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglie l'appello, riformando la sentenza impugnata e annullando gli accertamenti.

  • Accolto
    Annullamento avvisi di accertamento per illegittimità

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglie l'appello, riformando la sentenza impugnata e annullando gli accertamenti.

  • Rigettato
    Mancata riassunzione del giudizio

    Il Collegio ritiene che il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. non richieda la riassunzione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 546/1992, confermando il rigetto delle richieste.

  • Altro
    Annullamento avviso di accertamento per illegittimità

    La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, rinviando la causa al giudice di primo grado.

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    La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, rinviando la causa al giudice di primo grado.

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    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglie l'appello, riformando la sentenza impugnata e annullando gli accertamenti.

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    Annullamento avvisi di accertamento per illegittimità

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglie l'appello, riformando la sentenza impugnata e annullando gli accertamenti.

  • Rigettato
    Mancata riassunzione del giudizio

    Il Collegio ritiene che il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. non richieda la riassunzione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 546/1992, confermando il rigetto delle richieste.

  • Accolto
    Deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti

    Il Collegio accoglie la doglianza, rilevando che l'Ufficio, in autotutela, aveva annullato il rilievo sull'indeducibilità dei costi, rideterminando il reddito d'impresa. Si applica l'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993.

  • Accolto
    Illegittimità del 'ricarico medio applicato'

    Il Collegio ritiene fondata la doglianza, accogliendo l'appello.

  • Accolto
    Onere della prova in tema di IVA e frode carosello

    Il Collegio condivide il principio di legittimità, ritenendo che gli elementi invocati dall'Ufficio non raggiungano la prova della consapevolezza della frode da parte della società. Si citano sentenze della Cassazione.

  • Accolto
    Assoluzione in sede penale

    Il Collegio ritiene che la sentenza penale possa e debba essere tenuta in considerazione come ulteriore elemento indiziario, volto ad evidenziare l'insufficienza degli elementi probatori dell'Ufficio.

  • Accolto
    Deducibilità delle spese di lavaggio, sanificazione e pezzi di ricambio

    Il Collegio ritiene di riformare anche tale punto, considerando tali spese pienamente deducibili come costi d'esercizio.

  • Accolto
    Deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti

    Il Collegio accoglie la doglianza, rilevando che l'Ufficio, in autotutela, aveva annullato il rilievo sull'indeducibilità dei costi, rideterminando il reddito d'impresa. Si applica l'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993.

  • Accolto
    Illegittimità del 'ricarico medio applicato'

    Il Collegio ritiene fondata la doglianza, accogliendo l'appello.

  • Accolto
    Onere della prova in tema di IVA e frode carosello

    Il Collegio condivide il principio di legittimità, ritenendo che gli elementi invocati dall'Ufficio non raggiungano la prova della consapevolezza della frode da parte della società. Si citano sentenze della Cassazione.

  • Accolto
    Assoluzione in sede penale

    Il Collegio ritiene che la sentenza penale possa e debba essere tenuta in considerazione come ulteriore elemento indiziario, volto ad evidenziare l'insufficienza degli elementi probatori dell'Ufficio.

  • Accolto
    Deducibilità delle spese di lavaggio, sanificazione e pezzi di ricambio

    Il Collegio ritiene di riformare anche tale punto, considerando tali spese pienamente deducibili come costi d'esercizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
    Numero : 39
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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