Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01878/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2025, proposto da Tecnofin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento conclusivo di inefficacia a firma del Funzionario del Settore 4 del Comune di San Giovanni Lupatoto, datato 11/08/2025, prot. 0033173, avente ad oggetto " Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) n. 25SCIA/182 - ID pratica: 00463680231-24042025-0858, presentata in data 30/07/2025 con prot. SUAP n. 595212 e di prot. generale n. 31463/4/5 del 30/07/2025, per l’apertura di un accesso carrabile posto in fregio a Via Monte Purga, con area a parcheggio di pertinenza del compendio industriale produttivo di proprietà della ditta Tecnofin S.r.L, sito in Via Monte Comun al n. 37, meglio identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3; mappale 388 ;"
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Lupatoto;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa NA RB e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, proprietaria di un compendio industriale produttivo nel comune di San Giovanni Lupatoto, al fine di realizzare un nuovo accesso carrabile con relativa area a parcheggio pertinenziale sul fronte del proprio insediamento prospiciente Via Monte Purga, ha richiesto dapprima il nulla osta al Comando di Polizia Locale e, ottenuto il nulla osta di massima, ha depositato presso il SUAP comunale la Segnalazione Certificata di Inizio attività per l’esecuzione delle opere necessarie.
Con provvedimento datato 11 agosto 2025 il funzionario comunale, nell’affermato esercizio dei poteri di controllo di cui all’art. 19 della legge 241/1990, ha dichiarato l’inefficacia della SCIA, contestando che l’intervento non sarebbe adeguatamente motivato, data la presenza di altri due accessi carrabili, e che il nuovo accesso, insistendo su un ramo di intersezione (corsia di rallentamento), non garantirebbe i requisiti di sicurezza e fluidità, comporterebbe una pesante modifica alla segnaletica orizzontale esistente, non valutata e verificata negli elaborati, e infine si porrebbe in contrasto con la funzione ora svolta dal tratto stradale interessato.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento comunale, che impedisce la realizzazione dell’intervento, deducendone plurimi profili di illegittimità.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune intimato.
Con ordinanza 19 novembre 2025, n. 567 il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, rilevando la necessità di una valutazione definitiva del progetto da parte della polizia locale, nonché l’espletamento di ulteriore istruttoria, anche con sopralluogo, in contraddittorio, al fine di verificare la compatibilità del nuovo accesso con la circolazione stradale.
In attuazione del remand disposto dal TAR, il Comune di San Giovanni Lupatoto ha riavviato il procedimento e ha eseguito un nuovo sopralluogo, alla luce del quale ha richiesto alla società ricorrente di integrare la documentazione presentata con la SCIA entro il termine di 30 giorni, al fine della valutazione finale sull’intervento progettato.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito la difesa dell’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in considerazione dell’avvio del procedimento di riesame.
Il ricorrente ha per contro ha osservato che la richiesta di integrazione documentale costituisce un atto meramente endoprocedimentale e che la pretesa azionata in giudizio non risulta allo stato soddisfatta.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 5 marzo 2026.
Il difensore del Comune in sede di discussione ha evidenziato che parte ricorrente non ha prodotto la documentazione integrativa richiesta dall’amministrazione e necessaria per l’istruttoria nel termine di 30 giorni, sicché la SCIA deve intendersi definitivamente inefficace.
La difesa del ricorrente ha a sua volta evidenziato che in data 23 febbraio 2026 il Comune, accertata la mancata produzione documentale, ha annullato la pratica SCIA per mancata conformazione nei termini indicati con nota del 23 gennaio 2026, prot. 0003197, come risulta dalla comunicazione pubblicata sul sito Impresainungiorno . Il medesimo difensore ha concluso la sua difesa chiedendo l’accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di improcedibilità con vittoria delle spese. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dopo la proposizione del ricorso, in accoglimento dell’ordinanza assunta da questo TAR, l’amministrazione comunale ha avviato il riesame, all’esito del quale – stante la mancata produzione della documentazione integrativa richiesta ai fini dell’istruttoria – ha annullato la pratica.
Su tale intervenuto provvedimento, rispetto al quale i termini di impugnativa non sono ancora spirati, deve quindi ritenersi trasferito l’interesse ad agire.
Infatti “ il nuovo provvedimento emesso a seguito di “remand” implica il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento iniziale, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell'impugnativa proposta ” (T.A.R. Lazio Roma sez. IV, 18 gennaio 2024, n.888; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 2 marzo 2026, n .3906).
Come precisato dal giudice d’appello, del resto, “ La concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell'amministrazione resistente (remand) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito — come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio — ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell'amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V, 14/06/2022, n.4820).
Il c.d. remand (id est, accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame) costituisce manifestazione della atipicità della tutela cautelare, ormai consolidata nell'art. 55 c.p.a., in cui non è presente riferimento alcuno a tipologie specifiche ed esclusive di provvedimenti cautelari, in ragione dell'attribuzione al giudice amministrativa, dell'ampio potere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione sul ricorso (art. 55, comma 1, c.p.a.), il giudice della tutela può dunque modulare la misura in rapporto alla fattispecie concreta in esame e alla natura dell'interesse legittimo (di contenuto oppositivo o pretensivo) fatto valere in giudizio; è palese l'intento del legislatore, con l'esplicito superamento della tipicità delle misure cautelari, di assecondare fin da tale fase il progressivo spostamento del contenuto proprio del giudizio, non più incentrato sull'atto bensì sul rapporto sottostante tra privato e p.a.; in tale prospettiva, il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo alla p.a. l'intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; e, infatti, l'interesse del ricorrente è trasferito dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame. In sede di riedizione del potere, peraltro, l'Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all'esito di un differente procedimento .” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5662).
Le spese di lite possono essere compensate, considerate le motivazioni dell’ordinanza di remand e il successivo evolversi della vicenda .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NA RB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RB | IA LA |
IL SEGRETARIO