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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. OV FE Presidente rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al presente atto, dagli Avv.ti Luca D'Ambrogio
(C.F. ), ON DO TT (C.F. ), entrambi C.F._2 CodiceFiscale_3 con studio in Seregno via Palestro 3, e BI IC NI (C.F. ), con CodiceFiscale_4 studio in Seveso Corso Marconi 41, tutti del Foro di Monza (avvocati che dichiarano ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni il numero di fax 0362.163.22.23 e le pec
quanto al primo, Email_1
quanto al secondo, nonché Email_2
quanto al terzo) ed elettivamente domiciliata presso Email_3
l'Avv. ON DO TT.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...], TA AN Controparte_1 CodiceFiscale_5
Gessner n. 5, rappresentato e difeso nella fase del giudizio di primo grado dall'Avv. Andrea Ciccarone
(C.F. , che ha dichiarato la pec , CodiceFiscale_6 Email_4
pagina 1 di 15 presso e nel cui studio in Erba (CO), C.so XXV Aprile 74/E ha eletto domicilio.
APPELLATO
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
Le parti all'udienza del 02.12.2025 ex art. 127 ter e 352 c.p.c. chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PER RB RO:
“Per tutte le allegazioni, deduzioni, eccezioni e motivi di appello di nell'atto di Parte_1 citazione in appello e, comunque, in atti, nonché per quelle altre ragioni di giustizia accertate in corso di causa e/o ritenute dal Giudice, voglia l'On. Corte d'Appello adita, accogliere il proposto appello e riformare nelle parti oggetto di gravame l'impugnata sentenza n. 1130/2024 del
Tribunale di Como, emessa nel proc. RG n. 4703/2021 il 20/10/2024, pubblicata il 23/10/2024 e comunicata in pari data e, per l'effetto: nel merito
1. Condannare l'appellato a pagare all'appellante:
a) somma non inferiore ad € 8.600,00, di cui € 3.600,00 a titolo di danno morale ed € 5.000,00 a titolo di danno per lesione della reputazione, o altro titolo di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
b) le spese di lite della fase di primo grado del giudizio nella misura di € 4.996,00, maggiorate del
30% per l'utilizzo delle modalità telematiche di redazione (collegamento tramite link ai documenti),
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta al momento del pagamento, o altra misura di giustizia;
c) a rimborsare la somma di € 264,00 (CU € 237,00 + bollo € 27,00), sempre a titolo di rifusione spese di lite;
2. Con vittoria delle spese del secondo grado del giudizio;
- l'atto d'appello depositato telematicamente è stato redatto con tecniche informatiche idonee a consentirne una più rapida consultazione e, pertanto, nella liquidazione del compenso si dovrà tener conto della maggiorazione del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, come modificato dall'art. 1 del DM 37/2018”.
PER : Email_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare
pagina 2 di 15 In via preliminare: dichiararsi inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello ex artt. 348-bis
Nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto da e confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado;
In ogni caso: con il favore delle ulteriori spese e competenze ed accessori di legge del grado di appello come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.11.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinnanzi al Tribunale di Como, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di quanto occorso durante la riunione del Consiglio comunale del Comune di Lambrugo del 17.04.2021.
In particolare, a sostegno della propria pretesa, l'attrice esponeva che, in qualità di Consigliera di maggioranza del Comune di Lambrugo, prendeva parte alla seduta del Consiglio comunale del
17.04.2021 tramite piattaforma Go To Meeting, alla quale erano collegate in tutto undici persone (8
Consiglieri, il Vice Sindaco, il Segretario Comunale e il Responsabile Ufficio Tributi).
Nel corso di tale riunione, il Consigliere di minoranza , ritenendo che Controparte_1 Pt_1
apparisse poco vigile e partecipe, scriveva in chat due messaggi, visibili a tutti i partecipanti,
[...] dal seguente contenuto “la ha preso troppo cazzo stanotte” e “o troppo poco”. Pt_1
Lo stesso, richiamato dalla Vice Sindaca che lo invitava ad utilizzare toni più consoni, Persona_1 pur avendo preso contezza di quanto accaduto, continuava a sorridere e a fare finta di nulla per tutto il corso della riunione, senza provvedere a scusarsi.
2. Con comparsa di risposta del 15.02.2024 si costituiva , chiedendo il Controparte_1 respingimento delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita tramite l'espletamento dell'interrogatorio formale di entrambe le parti e l'assunzione delle testimonianze dei SI.ri , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, per l'attrice.
[...]
All'udienza del 13.09.2023, il giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., accettata ma non da . Controparte_1 Parte_1
Pertanto, l'istruttoria proseguiva alla successiva udienza dell'08.11.2023, durante la quale venivano sentiti i testi ammessi di parte convenuta, i SI.ri e . Testimone_4 Testimone_5
pagina 3 di 15 4. All'udienza del 08.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione e, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. concessi alle parti, il giudice pronunciava la sentenza n. 1130/2024 pubblicata in data
23.10.2024 con il seguente dispositivo:
“Accoglie, parzialmente, la domanda e per l'effetto:
Accerta che la condotta posta in essere da in data 17.4.2021, da remoto, durante il Controparte_1
Consiglio Comunale di Lambrugo, integra i presupposti dell'illecito di ingiuria ex art. 4, comma 1 lett.
a) del D.Lgs n. 7/2016 con l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 lett. f).
Condanna per l'effetto al risarcimento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 3.200,00 (tremiladuecento/00) a titolo di risarcimento del danno reputazionale.
Condanna inoltre al pagamento di € 800,00 (ottocento/00) a titolo di sanzione Controparte_1 pecuniaria, con devoluzione a favore della Cassa delle Ammende.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1 quantificate in complessivi € 1.294,00 (milleduecentonovantaquattro/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge”.
5. Il primo giudice, in ragione della volgarità e inadeguatezza dei termini utilizzati e del contesto di riferimento, riteneva integrata la fattispecie dell'ingiuria di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
7/2016, aggravata ai sensi del comma 4, lett. f) in quanto commessa in presenza di più persone e irrogava nei confronti di una sanzione civile nella misura di € 800,00, ritenuta equa Controparte_1 in considerazione dei seguenti motivi:
- Mancato riconoscimento della connotazione sessista delle espressioni utilizzate da CP_1
, considerate inopportune e inadeguate ma non lesive del genere femminile e di
[...]
in quanto donna. Parte_1
- Il grado del dolo, alla luce del fatto che non risulta provato il dolo intenzionale bensì solo il dolo eventuale;
- I pregressi rapporti tra le parti, da tempo improntati all'uso di registri poco formali.
- La considerazione secondo cui la vasta risonanza mediatica della notizia sarebbe da attribuirsi alla SI.ra e al relativo gruppo politico di maggioranza, i quali avrebbero Parte_1 spontaneamente diffuso la notizia alle testate giornalistiche locali e nazionali per scopi politici.
Per le medesime ragioni, riconosceva un danno da lesione della reputazione personale, quantificato in €
3200,00, in misura pari al quadruplo della sanzione civile.
Non riteneva, invece, raggiunta la prova in relazione a danni patrimoniali né in relazione a danni morali soggettivamente patiti da , attesa la genericità e l'inattendibilità delle testimonianze Parte_1 pagina 4 di 15 assunte in favore di parte attrice, dalle quali sarebbe emersa “una realtà non particolarmente traumatica, seppure fatta di tristezza, limitazione degli spostamenti ed elusione del confronto con le persone”.
6. Avverso tale sentenza proponeva appello , con citazione notificata in data Parte_1
18.04.2025, per i motivi che qui si riassumono:
1. Mancato riconoscimento del carattere sessista dell'ingiuria rivolta nei suoi confronti durante la riunione del Consiglio comunale di Lambrugo;
2. Mancato riconoscimento del danno morale soggettivamente patito;
3. Quantum del danno reputazionale;
4. Profili relativi alle spese, per essere rimaste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c., accettata dalla sola parte convenuta e per non essere stati posti a carico del soccombente gli ulteriori importi di € 237,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per il pagamento del bollo della nota di iscrizione a ruolo.
7. Con comparsa di risposta del 08.09.2025, si costituiva , contestando l'appello e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza.
8. Alla prima udienza del 30.09.2025 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 02.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 02.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
02.12.2025 e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
9. L'appello è fondato e merita accoglimento in relazione a ciascuno dei motivi dedotti.
10. In particolare, con il primo motivo di appello contesta la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui non riconosce la connotazione sessista dell'ingiuria rivolta nei suoi confronti da parte di nel corso della riunione del Consiglio comunale di Lambrugo occorsa in data Controparte_1
17.04.2021 sulla piattaforma informatica Go To Meeting.
pagina 5 di 15 Rileva questa Corte che le argomentazioni del Giudice di prime cure, secondo cui: “[…] non risulta infatti veramente offensiva del genere femminile, facendo assumere piuttosto il significato alla destinataria di una persona addormentata, assente, per un'eccessiva attività sessuale, con
l'ambivalente significato di poco di buono o, paradossalmente, con il riconoscimento di qualità in tale campo (invero, però, in tal caso screditate dalla seconda parte dell'aggiunta “o troppo o poco”, semmai indice di una scarsa attività); essendo entrambe le letture astrattamente possibili, non si ritiene poter concludere per un'univoca interpretazione, con significato necessariamente lesivo della dignità in quanto donna.
Ad ogni buon conto, la frase, del tutto inopportuna, risulta lesiva della persona dell'attrice a prescindere dal sesso femminile, poiché sguaiata, fuori contesto, e resa in contesto istituzionale e in ambito sessuale” e, ancora, “il contenuto delle frasi utilizzate, per quanto certamente sguaiato, eccessivo, deplorevole, inopportuno e fuori contesto, non risulta direttamente lesivo del genere femminile, né dell'attrice in quanto donna, né di in sé, in termini assoluti;
bensì Parte_1 connotativo –sebbene con terminologia inaccettabilmente greve- di un particolare stato temporaneo dell'attrice (apparsa al convenuto assonnata e poco presente), fatto rilevare probabilmente sulla spinta di un'acredine personale maturata sul piano politico”, non appaiono condivisibili.
10.1. In primo luogo, le frasi rivolte all'odierna appellante presentano una chiara connotazione sessista:
, invero, non biasima la sua avversaria donna, commentando che la stessa fosse Controparte_1 poco attenta, impreparata o scarsamente partecipe alla riunione del Consiglio comunale, tutte accuse nella specie più pertinenti al contesto di riferimento, ma di “avere preso troppo cazzo stanotte” o
“troppo poco”, commenti del tutto inconferenti rispetto allo scenario di fondo, con ciò non solo offendendo gravemente la reputazione di ma cercando di porla in una condizione di Parte_1 marginalità e minorità.
È notorio, infatti, che insulti di tal genere vengano indirizzati prevalentemente alle donne proprio per sminuirle, sfruttando doppi standard sociali che non si applicano agli uomini poiché, come condivisibilmente rilevato dalla difesa di , laddove rivolti ad un uomo, tali commenti, Parte_1 avrebbero una connotazione prevalentemente positiva e volta ad esaltarne la virilità.
Viceversa, la frase in oggetto, attraverso il richiamo ad un presunto comportamento sessuale, si fonda su stereotipi di genere, secondo cui la sessualità femminile, quando espressa, sarebbe un tratto che giustifica disprezzo o discredito.
10.2. Tale asimmetria interpretativa, già di per sé, rappresenta un chiaro indice del carattere sessista e non meramente “sessuale” di tali commenti, tanto più ove si consideri la circostanza per cui gli stessi pagina 6 di 15 hanno avuto luogo nell'ambito di una riunione del Consiglio comunale, nella quale l'odierna appellante era chiamata a ricoprire un ruolo istituzionale.
Osserva questa Corte che simili espressioni, già di per sé del tutto inappropriate laddove espletate in contesti informali, appaiono ancora più inopportune e discriminatorie se utilizzate in contesti istituzionali, che richiederebbero il rispetto e la promozione dell'uguaglianza di genere e della parità di trattamento, valori, quest'ultimi, verso i quali è sempre più avvertita l'esigenza di adottare misure efficaci affinché siano tutelati e attuati in ogni ambito della vita sociale.
Quanto detto, del resto, trova conferma nei sempre più numerosi interventi legislativi a livello nazionale e internazionale volti a ridurre le discriminazioni di genere nonché nei numerosi movimenti sociali sorti a tutela dei diritti della donna.
Inoltre, è appena il caso di considerare che accanto alla crescente attenzione verso l'uguaglianza di genere, si assiste anche a una rinnovata sensibilità verso la dignità e il rispetto della persona in generale: espressioni che un tempo sarebbero state considerate accettabili o, addirittura, goliardiche, anche solo in relazione all'aspetto fisico, sono oggi considerate inappropriate e dannose, in quanto suscettibili di compromettere il benessere psicologico dell'individuo.
Alla luce di tali considerazioni e del rinnovato contesto sociale di cui si è dato atto, il contenuto delle frasi rivolte nei confronti di , lungi dall'essere “ormai considerato entrato nel Parte_1 linguaggio gergale dell'epoca attuale”, come adombrato da controparte, è, al contrario, offensivo, in quanto lesivo dell'onore e del decoro della persona, e sessista, poiché lede l'odierna appellante in quanto donna e ne svaluta il ruolo e le capacità.
11. Devono, poi, essere accolti anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, con cui Pt_1
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata riconosciuta la sussistenza del
[...] danno morale dalla stessa patito e, in quanto tra loro connessi, tali motivi possono essere affrontati congiuntamente.
11.1. In primo luogo, è appena il caso di considerare che il danno morale non coincide, necessariamente, con traumi o lesioni dell'integrità psicofisica suscettibili di essere medicalmente accertati poiché tale ambito afferisce alla sfera del danno biologico, che è altra cosa e che in questa sede non viene minimamente invocato dall'odierna appellante, la quale si limita a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale relativo ad una situazione di frustrazione e disagio causalmente riconducibile all'accertata condotta illecita di . Controparte_1
In considerazioni di tali rilievi, la circostanza evidenziata dal giudice di prime cure secondo cui i disturbi di sarebbero “risultati essere limitati ad un'asserita tensione, agitazione, Parte_1 con tratti anche di ansia nel periodo successivo (teste , verbale udienza 13.9.23, pag.1), senso di Tes_1
pagina 7 di 15 ingiustizia e frustrazione (teste , ibidem pag.2) e limitazione delle uscite (testi e Tes_2 Tes_2
), nonché all'assunzione di pastiglie di melatonina, in un contesto, comunque, non Tes_3 necessitante dell'ausilio di personale medico o di supporto psicologico (teste in riscontro a Tes_3 chiarimenti richiesti dal Giudice (ibidem pag.3)”, non rileva nel caso di specie ai fini del riconoscimento del danno morale soggettivo, il quale coincide con la sofferenza psichica o il patema d'animo.
A tale proposito, giova preliminarmente dare atto di una consolidata giurisprudenza in materia di diffamazione ma applicabile anche al caso di specie, alla luce delle analogie strutturali che caratterizzano l'illecito penale di cui all'art. 595 c.p. e l'ormai depenalizzato illecito civile di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 7/2016, secondo cui il danno morale soggettivo deve essere sì, rigorosamente provato ma è possibile che ciò avvenga anche per il tramite di semplici presunzioni, inferendo, cioè da fatti e comportamenti noti, elementi utili ad affermare che il danno si sia effettivamente verificato (Cass. civ. sez. III., ord. n. 20269 del 22.07.2024; Cass. civ. sez. III, sent. n.
24474 del 18.11.2014).
Nel caso di specie, il fatto stesso che sia stata offesa pubblicamente, in quanto Parte_1 destinataria di commenti discriminatori rivolti alla presenza di più persone e, inoltre, in ambito istituzionale, porta a ritenere che la stessa abbia soggettivamente patito un danno morale, consistente in una situazione di disagio, imbarazzo e umiliazione, tutte reazioni tipiche di una persona che subisce una simile offesa in un contesto pubblico e professionale, e diffusamente allegata dall'odierna appellante.
11.2. Tale circostanza, inoltre, ove non si volesse ritenere sufficientemente raggiunta in via presuntiva la prova del danno morale, risulta confermata dalle dichiarazioni delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado dai teste , e , le quali, lungi dall'essere vaghe e Tes_2 Tes_1 Tes_3 discordanti, convergono univocamente verso la rappresentazione di una condizione di vergogna, stress e frustrazione patita da a seguito dell'episodio in questione. Parte_1
In particolare, in relazione alla testimonianza resa dalla SI.ra , non possono essere condivise le Tes_1 conclusioni del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto la testimone inattendibile in quanto psicologa e, dunque, affetta da deformazione professionale: è, invero, possibile affermare il contrario e cioè che, in quanto psicologa, la stessa presentasse particolari attitudini e inclinazioni a cogliere il turbamento e il malessere dell'odierna appellante e amica . Parte_1
Del resto, un quadro di disagio emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si legge che dalle testimonianze in questione è emersa “una realtà non
pagina 8 di 15 particolarmente traumatica, seppure fatta di tristezza, limitazione degli spostamenti ed elusione del confronto con le persone”.
In altri termini, è lo stesso giudice di prime cure che, pur non considerando particolarmente traumatiche le conseguenze patite da , dà atto di una condizione di tristezza dalla stessa patita e Parte_1 di una modificazione delle proprie abitudini e stile di vita, rappresentata da limitazione degli spostamenti ed elusione del contatto sociale. Quest'ultime circostanze, invero, non risultano neppure smentite dalla presenza delle foto che ritraggono l'odierna appellante ad eventi di associazionismo locale e ciò per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, poiché gli eventi in questione rientrano nel novero delle attività che la stessa era chiamata a svolgere alla luce del ruolo pubblico e istituzionale dalla stessa ricoperto;
in secondo luogo, poiché le stesse risalgono, comunque, ad un periodo di almeno tre mesi successivo alla data in cui ha avuto luogo la vicenda de qua e nessuno dei testimoni ha descritto un lungo e angoscioso periodo di clausura sofferto dall'odierna appellante, bensì una condizione di comprensibile disagio e frustrazione nel periodo immediatamente successivo al verificarsi dei fatti in questione, seguita da comportamenti evitanti.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte finora, il Collegio considera raggiunta la prova in ordine al danno morale soggettivamente patito dall'attrice.
12. Con il quinto motivo, l'odierna appellante censura le determinazioni del giudice di prime cure nella parte relativa alla quantificazione del danno reputazionale dalla stessa sofferto in conseguenza dei fatti in questione.
In particolare, il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza di una lesione della reputazione personale in capo a e ha ritenuto congrua una quantificazione del danno in misura pari al Parte_1 quadruplo della sanzione civile irrogata (€ 800 x 4) e non oltre, in ragione dei richiamati motivi di cui ai capi VI, VII e VIII della sentenza di primo grado, e che qui si riportano:
- Il grado del dolo, alla luce del fatto che non risulta provato il dolo intenzionale bensì solo il dolo eventuale;
- I pregressi rapporti tra le parti, da tempo improntati all'uso di registri poco formali;
- La considerazione secondo cui la vasta risonanza mediatica della notizia sarebbe da attribuirsi alla SI.ra e al relativo gruppo politico di maggioranza, i quali avrebbero Parte_1 spontaneamente diffuso la notizia alle testate giornalistiche locali e nazionali per scopi politici.
Rileva, invero, questa Corte che tale conclusione in relazione ai profili del quantum non appare pienamente condivisibile.
12.1. In primo luogo, in relazione all'elemento soggettivo, è opportuno premettere che, secondo una consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, risalente al periodo in cui l'ingiuria rappresentava pagina 9 di 15 ancora un reato, ai fini della configurabilità della stessa non è richiesta la sussistenza dell'animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. pen. Sez. 5, sent. n. 6169 del 19.10.2012).
A fortiori, essendo stato ormai depenalizzato l'illecito in questione, considerazioni in ordine all'intensità del dolo (dolo intenzionale, diretto o eventuale) rilevano soltanto ai fini della quantificazione in via equitativa del danno eventualmente dallo stesso derivante.
In relazione a tale profilo, il giudice di prime cure ritiene che “anzitutto rileva il grado del dolo, che come detto, non risulta provato in quello intenzionale, essendo stato individuato (quantomeno) nel dolo eventuale. D'altra parte risulterebbe incomprensibile ipotizzare come un cittadino, peraltro conoscitore delle dinamiche politiche (poiché già sindaco di Lambrugo nel 2013 e nel 2018), possa aver deciso di compiere un'uscita del genere in un contesto istituzionale (Consiglio Comunale), in una riunione di primaria importanza (presentazione e discussione del piano di governo del territorio -
PGT), ed in un momento storico nel quale le riunioni venivano tenute on line e pertanto certamente registrate, circostanze tutte ben note a ”. CP_1
Tale argomentazione presenta, innanzitutto, profili di contraddittorietà poiché laddove si dovesse ritenere del tutto improbabile che abbia intenzionalmente inviato sulla chat Controparte_1 dell'incontro i messaggi in questione, in qualità di profondo conoscitore delle dinamiche politiche e delle modalità di svolgimento delle riunioni online in considerazione delle precedenti cariche dallo stesso ricoperte, un simile ragionamento deporrebbe nel senso della sussistenza dell'elemento psicologico della colpa: qualunque forma di dolo, infatti, richiede sempre volontà e rappresentazione del fatto e, dunque, intenzionalità rispetto all'evento lesivo, sia pure in forma più o meno attenuata, come nelle ipotesi in cui sia ravvisabile il dolo eventuale.
Tuttavia, è lo stesso giudice di prime cure che, al capo III della sentenza oggetto di gravame, considera pacifica la piena volontarietà del gesto imputabile a , nella parte in cui si legge: Controparte_1
“L'utilizzo della piattaforma Go To Meeting (o simili), ad oltre un anno dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid- era già avvenuto in precedenza, nelle precedenti riunioni, e dunque non si trattava di strumento sconosciuto a;
stesso discorso per quanto concerne la chat della CP_1 piattaforma, il cui utilizzo con destinazione “a tutti” risulta provato –e non contestato- dalla ricostruzione offerta nella comunicazione sub doc.20 offerta al Prefetto dall'attrice insieme al vicesindaco ed in cui si rappresenta che durante la riunione avrebbe mandato Per_1 CP_1 almeno altri cinque messaggi prima di quelli oggetto di causa, tra le 10.34 e le 10.46, dai contenuti più vari (“a ok”, “tutta opera dell'amministrazione questa” “la è proprio una piccola CP_1 Per_1 persona” “sono in Comune”, “il responsabile del Servizio Finanziario”).
pagina 10 di 15 Risulta peraltro poco plausibile che abbia inviato diversi messaggi, immaginando essere
CP_1 diretti soltanto a poiché se ciò fosse avvenuto è auspicabile che quest'ultimo gli avrebbe Tes_4 indicato, su chat personale o a mezzo whatsapp (o comunque a mezzo telefono privato) l'errore in cui era incorso, invitandolo a fermarsi. Ma ciò non è avvenuto, nonostante già alle 10.34 compariva un messaggio quantomeno poco “fortunato” nei riguardi del vicesindaco e a quell'orario ha Tes_4 ammesso aver preso in mano il cellulare e aver inviato un messaggio (con smile) a (vds.
CP_1 verbale udienza 8.11.2023); d'altra parte il teste confermando il capitolo di prova n.4, ha Tes_4 affermato che ad ore 10.33 aveva scritto (a mezzo Whatsapp) a di avergli scritto un
CP_1 messaggio sulla chat del Consiglio, e che quest'ultimo poco dopo gli rispondeva di aver fatto la medesima cosa, con ciò dovendosi immaginare che fosse pienamente cosciente dei canali
CP_1 che stesse utilizzando.
Ciò che in ogni caso, con carattere tranchant, costituisce indice presuntivo –pur tantum iuris- tale da rendere integrabile la presenza del dolo, condizione per la qualificazione della condotta come illecito di ingiuria, è il comportamento tenuto da negli attimi immediatamente precedenti e CP_1 seguenti la scrittura e invio del messaggio”.
In particolare, in considerazione di quest'ultimo rilievo relativo alla condotta manifestata da CP_1
nell'immediatezza dei fatti e dallo stesso rimasta incontestata, è ragionevole ritenere non
[...] soltanto che lo stesso abbia agito con l'elemento psicologico del dolo ma anche che non si sia trattato di un dolo meramente eventuale poiché, se lo stesso fosse effettivamente incorso in errore, avrebbe reagito diversamente, mostrandosi dispiaciuto e mortificato in relazione a quanto accaduto o, quantomeno, sorpreso.
12.2. Quanto all'ulteriore considerazione secondo cui i rapporti tra le parti si sarebbero sempre svolti in un “clima di assoluta informalità con scambio di battute colorite seppur mai con l'intento offensivo”, come riportato da parte appellata, la stessa non può assurgere a causa di giustificazione nella vicenda in questione: è appena il caso di osservare che è ricorrente che tra colleghi possano sorgere discussioni, anche aspre e concitate, per motivi di lavoro e che per sostenere le proprie ragioni si ricorra ad espressioni ironiche, sarcastiche e pungenti senza, tuttavia, che le stesse possano legittimamente trasmodare in comportamenti diffamanti o ingiuriosi, come nel caso di specie.
12.3. Infine, quanto al capo VII, relativo al fatto che la vasta risonanza della vicenda non sia riconducibile a bensì alla stessa e al suo gruppo di maggioranza, Controparte_1 Parte_1 si rendono necessarie alcune precisazioni: difatti, se è vero che questi ultimi hanno inteso divulgare la notizia per ragioni di giustizia e/o sensibilizzazioni sul tema ma con l'evidente
contro
-effetto di moltiplicazione significativa della conoscenza del fatto, non può in ogni caso sottacersi che dalle pagina 11 di 15 dichiarazioni rese dal teste a favore di , il giornalista , emerge che Controparte_1 Testimone_5 già nel tardo pomeriggio del 17.04.2021 lo stesso era venuto a conoscenza della vicenda da fonti terze
e non meglio specificate prima ancora di aver visionato la registrazione dell'incontro (Cfr. Verbale di udienza dell'08.11.2023 nel quale, alla domanda del giudice relativa alla circostanza che fosse stato lui a cercare la o viceversa, rispondeva “il consiglio comunale venne comunicato nel Parte_1 pomeriggio, in differita, sulla pagina social del Comune di Lambrugo, venni a conoscenza di quanto avvenuto da altra fonte. E chiesi conferme e precisazioni a , e CP_1 Pt_1 Per_1 dell'accaduto. Sia chiamando telefonicamente che via messaggio”).
A tale proposito, è appena il caso di osservare che è fisiologico che la notizia possa propagarsi con estrema rapidità in un contesto di piccole dimensioni, quale è il Comune di Lambrugo, trattandosi di una dinamica tipica dei piccoli centri.
In ogni caso, acquisito il consenso di in ordine alla possibilità di diffondere la notizia Parte_1
(ma non in ordine alla possibilità di rendere noto il contenuto dei messaggi, in quanto la stessa espressamente richiedeva al giornalista di evitare di riprodurre esattamente i commenti di CP_1
), il giornalista pubblicava quanto accaduto sul quotidiano locale “La
[...] Testimone_5
Provincia” di Como.
Pertanto, anche ove e la vicesindaca non avessero contribuito alla diffusione Parte_1 Per_1 della notizia, è ragionevole ritenere che la stessa, ormai resa nota sui giornali locali, avrebbe avuto, comunque, una vasta risonanza mediatica anche a livello nazionale: è, invero, un meccanismo molto comune nella pratica giornalistica poiché le testate locali spesso sono le prime a venire a conoscenza di fatti accaduti sul territorio e i giornali nazionali, per tali ragioni, monitorano costantemente le fonti locali allo scopo di individuare notizie di interesse più ampio, tanto più ove si tratti di vicende che, come nel caso di specie, accendono fisiologicamente un riflettore per la delicatezza dei temi che ne sono oggetto.
Alla luce di quanto si è detto, se è vero che la vasta risonanza mediatica della vicenda non può essere addebitata esclusivamente a , è altrettanto vero che, prima ancora, la “fuga di Controparte_1 notizie” non può essere addebitata a poiché, come si è visto, risulta dagli atti che il Parte_1 giornalista abbia cercato di rintracciare l'odierna appellante, essendo venuto a Testimone_5 conoscenza di quanto accaduto da fonti terze prima ancora di prendere visione della registrazione della riunione in questione e prima che fosse la stessa a divulgarla. Parte_1
A tale proposito, non può non osservarsi che sarebbe irrealistico e ingenuo immaginare che un evento di tal genere, verificatosi in un contesto pubblico e istituzionale, e non privato, possa rimanere segreto e circoscritto alla sola platea dei partecipanti della riunione e che, dunque, l'incontrollata e pagina 12 di 15 incontrollabile diffusione della notizia, prima a livello locale e poi a livello mediatico, sia una conseguenza causalmente riconducibile alla condotta di . Controparte_1
13. In ragione di quanto finora esposto con riferimento al danno non patrimoniale, il Collegio osserva che il risarcimento del danno per la lesione dei diritti lesi, di rango costituzionale e afferenti al novero dei diritti inviolabili della persona, può essere equitativamente liquidato nell'importo di € 8600,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dal giorno del fatto, di cui:
- € 3600,00 a titolo di danno morale;
- € 5000,00 a titolo di danno reputazionale;
ritenendosi tale somma congrua a rappresentare, secondo regole di logica ed esperienza e tenuto conto delle circostanze concrete e del contesto della vicenda per come sopra descritta, un equo ristoro, per un verso, della sofferenza patita dall'odierna appellante in relazione alla vicenda de qua e, per altro verso, dell'onore e della reputazione lesi.
A tali somme, devono essere aggiunti gli interessi compensativi e la rivalutazione del fatto alla data della presente sentenza, alla luce della consolidata giurisprudenza del Giudice di legittimità, secondo cui: “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11899 del 10.06.2016); e, ancora: “gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi” (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 39376 del 10.12.2021; Cass. civ. Sez. III, sent. n. 12140 del
14.06.2016; Cass. civ. Sez. III, sent. n. 18092 del 12.09.2005).
Dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali sulla somma capitale liquidata.
14. Infine, con i motivi di appello 6, 7 e 8, tutti tra loro connessi, l'odierna appellante contesta i profili della sentenza di primo grado relativi alle spese. pagina 13 di 15 Sul punto, giova premettere che l'accoglimento dell'appello, comportando la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado, determina la necessità di procedere a una nuova liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza complessiva di cui all'art. 91 c.p.c. La statuizione sulle spese del primo grado ha natura accessoria e dipendente rispetto alla decisione di merito, e viene pertanto travolta dall'effetto sostitutivo della sentenza di appello (art. 336, comma 1, c.p.c.).
Ne consegue che i motivi di gravame volti a censurare la precedente liquidazione delle spese di primo grado restano assorbiti, venendo meno l'interesse dell'appellante a una specifica pronuncia sul punto, in quanto la Corte è comunque tenuta a rideterminare ex novo le spese alla luce dell'esito complessivo della lite.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, statuito che “l'accoglimento, anche parziale, dell'appello comporta la caducazione della statuizione sulle spese del primo grado, con conseguente assorbimento del motivo di gravame che la censuri” (cfr. Cass. sent. n. 16600/2019, Cass. sent. n. 7836/2021, Cass. sez. lav. Sent. n.17812/2018).
Sempre in tal senso: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017; Cass. sez. lav. n. 11423/2016, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione)”.
15. L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellato , che viene quindi Controparte_1 condannato ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto pagina 14 di 15 ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di n. 1130/2024 così provvede: Controparte_1
1. Accoglie l'appello formulato da e, in riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 condanna al pagamento di € 8600,00, oltre rivalutazione e interessi Controparte_1 compensativi decorrenti dal giorno del fatto alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore di , così liquidate: Parte_1
- per il primo grado in € 264,00 per spese, € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €1680,00 per fase istruttoria ed € 1701,00 per fase decisionale, aumentate del 10% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) in misura pari ad € 507,70, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- per il secondo grado in € 382,00 per spese, € 1134,00 per fase di studio, € 921 per fase introduttiva, € 1911 per fase decisionale, aumentate del 10% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT
(art. 4, comma 1 bis) in misura pari ad € 396,60, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente estensore
OV FE
Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Concetta Battaglia Magistrato ordinario in tirocinio pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. OV FE Presidente rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al presente atto, dagli Avv.ti Luca D'Ambrogio
(C.F. ), ON DO TT (C.F. ), entrambi C.F._2 CodiceFiscale_3 con studio in Seregno via Palestro 3, e BI IC NI (C.F. ), con CodiceFiscale_4 studio in Seveso Corso Marconi 41, tutti del Foro di Monza (avvocati che dichiarano ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni il numero di fax 0362.163.22.23 e le pec
quanto al primo, Email_1
quanto al secondo, nonché Email_2
quanto al terzo) ed elettivamente domiciliata presso Email_3
l'Avv. ON DO TT.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...], TA AN Controparte_1 CodiceFiscale_5
Gessner n. 5, rappresentato e difeso nella fase del giudizio di primo grado dall'Avv. Andrea Ciccarone
(C.F. , che ha dichiarato la pec , CodiceFiscale_6 Email_4
pagina 1 di 15 presso e nel cui studio in Erba (CO), C.so XXV Aprile 74/E ha eletto domicilio.
APPELLATO
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
Le parti all'udienza del 02.12.2025 ex art. 127 ter e 352 c.p.c. chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PER RB RO:
“Per tutte le allegazioni, deduzioni, eccezioni e motivi di appello di nell'atto di Parte_1 citazione in appello e, comunque, in atti, nonché per quelle altre ragioni di giustizia accertate in corso di causa e/o ritenute dal Giudice, voglia l'On. Corte d'Appello adita, accogliere il proposto appello e riformare nelle parti oggetto di gravame l'impugnata sentenza n. 1130/2024 del
Tribunale di Como, emessa nel proc. RG n. 4703/2021 il 20/10/2024, pubblicata il 23/10/2024 e comunicata in pari data e, per l'effetto: nel merito
1. Condannare l'appellato a pagare all'appellante:
a) somma non inferiore ad € 8.600,00, di cui € 3.600,00 a titolo di danno morale ed € 5.000,00 a titolo di danno per lesione della reputazione, o altro titolo di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
b) le spese di lite della fase di primo grado del giudizio nella misura di € 4.996,00, maggiorate del
30% per l'utilizzo delle modalità telematiche di redazione (collegamento tramite link ai documenti),
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta al momento del pagamento, o altra misura di giustizia;
c) a rimborsare la somma di € 264,00 (CU € 237,00 + bollo € 27,00), sempre a titolo di rifusione spese di lite;
2. Con vittoria delle spese del secondo grado del giudizio;
- l'atto d'appello depositato telematicamente è stato redatto con tecniche informatiche idonee a consentirne una più rapida consultazione e, pertanto, nella liquidazione del compenso si dovrà tener conto della maggiorazione del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, come modificato dall'art. 1 del DM 37/2018”.
PER : Email_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare
pagina 2 di 15 In via preliminare: dichiararsi inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello ex artt. 348-bis
Nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto da e confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado;
In ogni caso: con il favore delle ulteriori spese e competenze ed accessori di legge del grado di appello come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.11.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinnanzi al Tribunale di Como, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di quanto occorso durante la riunione del Consiglio comunale del Comune di Lambrugo del 17.04.2021.
In particolare, a sostegno della propria pretesa, l'attrice esponeva che, in qualità di Consigliera di maggioranza del Comune di Lambrugo, prendeva parte alla seduta del Consiglio comunale del
17.04.2021 tramite piattaforma Go To Meeting, alla quale erano collegate in tutto undici persone (8
Consiglieri, il Vice Sindaco, il Segretario Comunale e il Responsabile Ufficio Tributi).
Nel corso di tale riunione, il Consigliere di minoranza , ritenendo che Controparte_1 Pt_1
apparisse poco vigile e partecipe, scriveva in chat due messaggi, visibili a tutti i partecipanti,
[...] dal seguente contenuto “la ha preso troppo cazzo stanotte” e “o troppo poco”. Pt_1
Lo stesso, richiamato dalla Vice Sindaca che lo invitava ad utilizzare toni più consoni, Persona_1 pur avendo preso contezza di quanto accaduto, continuava a sorridere e a fare finta di nulla per tutto il corso della riunione, senza provvedere a scusarsi.
2. Con comparsa di risposta del 15.02.2024 si costituiva , chiedendo il Controparte_1 respingimento delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita tramite l'espletamento dell'interrogatorio formale di entrambe le parti e l'assunzione delle testimonianze dei SI.ri , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, per l'attrice.
[...]
All'udienza del 13.09.2023, il giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., accettata ma non da . Controparte_1 Parte_1
Pertanto, l'istruttoria proseguiva alla successiva udienza dell'08.11.2023, durante la quale venivano sentiti i testi ammessi di parte convenuta, i SI.ri e . Testimone_4 Testimone_5
pagina 3 di 15 4. All'udienza del 08.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione e, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. concessi alle parti, il giudice pronunciava la sentenza n. 1130/2024 pubblicata in data
23.10.2024 con il seguente dispositivo:
“Accoglie, parzialmente, la domanda e per l'effetto:
Accerta che la condotta posta in essere da in data 17.4.2021, da remoto, durante il Controparte_1
Consiglio Comunale di Lambrugo, integra i presupposti dell'illecito di ingiuria ex art. 4, comma 1 lett.
a) del D.Lgs n. 7/2016 con l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 lett. f).
Condanna per l'effetto al risarcimento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 3.200,00 (tremiladuecento/00) a titolo di risarcimento del danno reputazionale.
Condanna inoltre al pagamento di € 800,00 (ottocento/00) a titolo di sanzione Controparte_1 pecuniaria, con devoluzione a favore della Cassa delle Ammende.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1 quantificate in complessivi € 1.294,00 (milleduecentonovantaquattro/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge”.
5. Il primo giudice, in ragione della volgarità e inadeguatezza dei termini utilizzati e del contesto di riferimento, riteneva integrata la fattispecie dell'ingiuria di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
7/2016, aggravata ai sensi del comma 4, lett. f) in quanto commessa in presenza di più persone e irrogava nei confronti di una sanzione civile nella misura di € 800,00, ritenuta equa Controparte_1 in considerazione dei seguenti motivi:
- Mancato riconoscimento della connotazione sessista delle espressioni utilizzate da CP_1
, considerate inopportune e inadeguate ma non lesive del genere femminile e di
[...]
in quanto donna. Parte_1
- Il grado del dolo, alla luce del fatto che non risulta provato il dolo intenzionale bensì solo il dolo eventuale;
- I pregressi rapporti tra le parti, da tempo improntati all'uso di registri poco formali.
- La considerazione secondo cui la vasta risonanza mediatica della notizia sarebbe da attribuirsi alla SI.ra e al relativo gruppo politico di maggioranza, i quali avrebbero Parte_1 spontaneamente diffuso la notizia alle testate giornalistiche locali e nazionali per scopi politici.
Per le medesime ragioni, riconosceva un danno da lesione della reputazione personale, quantificato in €
3200,00, in misura pari al quadruplo della sanzione civile.
Non riteneva, invece, raggiunta la prova in relazione a danni patrimoniali né in relazione a danni morali soggettivamente patiti da , attesa la genericità e l'inattendibilità delle testimonianze Parte_1 pagina 4 di 15 assunte in favore di parte attrice, dalle quali sarebbe emersa “una realtà non particolarmente traumatica, seppure fatta di tristezza, limitazione degli spostamenti ed elusione del confronto con le persone”.
6. Avverso tale sentenza proponeva appello , con citazione notificata in data Parte_1
18.04.2025, per i motivi che qui si riassumono:
1. Mancato riconoscimento del carattere sessista dell'ingiuria rivolta nei suoi confronti durante la riunione del Consiglio comunale di Lambrugo;
2. Mancato riconoscimento del danno morale soggettivamente patito;
3. Quantum del danno reputazionale;
4. Profili relativi alle spese, per essere rimaste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c., accettata dalla sola parte convenuta e per non essere stati posti a carico del soccombente gli ulteriori importi di € 237,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per il pagamento del bollo della nota di iscrizione a ruolo.
7. Con comparsa di risposta del 08.09.2025, si costituiva , contestando l'appello e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza.
8. Alla prima udienza del 30.09.2025 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 02.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 02.12.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
02.12.2025 e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
9. L'appello è fondato e merita accoglimento in relazione a ciascuno dei motivi dedotti.
10. In particolare, con il primo motivo di appello contesta la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui non riconosce la connotazione sessista dell'ingiuria rivolta nei suoi confronti da parte di nel corso della riunione del Consiglio comunale di Lambrugo occorsa in data Controparte_1
17.04.2021 sulla piattaforma informatica Go To Meeting.
pagina 5 di 15 Rileva questa Corte che le argomentazioni del Giudice di prime cure, secondo cui: “[…] non risulta infatti veramente offensiva del genere femminile, facendo assumere piuttosto il significato alla destinataria di una persona addormentata, assente, per un'eccessiva attività sessuale, con
l'ambivalente significato di poco di buono o, paradossalmente, con il riconoscimento di qualità in tale campo (invero, però, in tal caso screditate dalla seconda parte dell'aggiunta “o troppo o poco”, semmai indice di una scarsa attività); essendo entrambe le letture astrattamente possibili, non si ritiene poter concludere per un'univoca interpretazione, con significato necessariamente lesivo della dignità in quanto donna.
Ad ogni buon conto, la frase, del tutto inopportuna, risulta lesiva della persona dell'attrice a prescindere dal sesso femminile, poiché sguaiata, fuori contesto, e resa in contesto istituzionale e in ambito sessuale” e, ancora, “il contenuto delle frasi utilizzate, per quanto certamente sguaiato, eccessivo, deplorevole, inopportuno e fuori contesto, non risulta direttamente lesivo del genere femminile, né dell'attrice in quanto donna, né di in sé, in termini assoluti;
bensì Parte_1 connotativo –sebbene con terminologia inaccettabilmente greve- di un particolare stato temporaneo dell'attrice (apparsa al convenuto assonnata e poco presente), fatto rilevare probabilmente sulla spinta di un'acredine personale maturata sul piano politico”, non appaiono condivisibili.
10.1. In primo luogo, le frasi rivolte all'odierna appellante presentano una chiara connotazione sessista:
, invero, non biasima la sua avversaria donna, commentando che la stessa fosse Controparte_1 poco attenta, impreparata o scarsamente partecipe alla riunione del Consiglio comunale, tutte accuse nella specie più pertinenti al contesto di riferimento, ma di “avere preso troppo cazzo stanotte” o
“troppo poco”, commenti del tutto inconferenti rispetto allo scenario di fondo, con ciò non solo offendendo gravemente la reputazione di ma cercando di porla in una condizione di Parte_1 marginalità e minorità.
È notorio, infatti, che insulti di tal genere vengano indirizzati prevalentemente alle donne proprio per sminuirle, sfruttando doppi standard sociali che non si applicano agli uomini poiché, come condivisibilmente rilevato dalla difesa di , laddove rivolti ad un uomo, tali commenti, Parte_1 avrebbero una connotazione prevalentemente positiva e volta ad esaltarne la virilità.
Viceversa, la frase in oggetto, attraverso il richiamo ad un presunto comportamento sessuale, si fonda su stereotipi di genere, secondo cui la sessualità femminile, quando espressa, sarebbe un tratto che giustifica disprezzo o discredito.
10.2. Tale asimmetria interpretativa, già di per sé, rappresenta un chiaro indice del carattere sessista e non meramente “sessuale” di tali commenti, tanto più ove si consideri la circostanza per cui gli stessi pagina 6 di 15 hanno avuto luogo nell'ambito di una riunione del Consiglio comunale, nella quale l'odierna appellante era chiamata a ricoprire un ruolo istituzionale.
Osserva questa Corte che simili espressioni, già di per sé del tutto inappropriate laddove espletate in contesti informali, appaiono ancora più inopportune e discriminatorie se utilizzate in contesti istituzionali, che richiederebbero il rispetto e la promozione dell'uguaglianza di genere e della parità di trattamento, valori, quest'ultimi, verso i quali è sempre più avvertita l'esigenza di adottare misure efficaci affinché siano tutelati e attuati in ogni ambito della vita sociale.
Quanto detto, del resto, trova conferma nei sempre più numerosi interventi legislativi a livello nazionale e internazionale volti a ridurre le discriminazioni di genere nonché nei numerosi movimenti sociali sorti a tutela dei diritti della donna.
Inoltre, è appena il caso di considerare che accanto alla crescente attenzione verso l'uguaglianza di genere, si assiste anche a una rinnovata sensibilità verso la dignità e il rispetto della persona in generale: espressioni che un tempo sarebbero state considerate accettabili o, addirittura, goliardiche, anche solo in relazione all'aspetto fisico, sono oggi considerate inappropriate e dannose, in quanto suscettibili di compromettere il benessere psicologico dell'individuo.
Alla luce di tali considerazioni e del rinnovato contesto sociale di cui si è dato atto, il contenuto delle frasi rivolte nei confronti di , lungi dall'essere “ormai considerato entrato nel Parte_1 linguaggio gergale dell'epoca attuale”, come adombrato da controparte, è, al contrario, offensivo, in quanto lesivo dell'onore e del decoro della persona, e sessista, poiché lede l'odierna appellante in quanto donna e ne svaluta il ruolo e le capacità.
11. Devono, poi, essere accolti anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, con cui Pt_1
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata riconosciuta la sussistenza del
[...] danno morale dalla stessa patito e, in quanto tra loro connessi, tali motivi possono essere affrontati congiuntamente.
11.1. In primo luogo, è appena il caso di considerare che il danno morale non coincide, necessariamente, con traumi o lesioni dell'integrità psicofisica suscettibili di essere medicalmente accertati poiché tale ambito afferisce alla sfera del danno biologico, che è altra cosa e che in questa sede non viene minimamente invocato dall'odierna appellante, la quale si limita a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale relativo ad una situazione di frustrazione e disagio causalmente riconducibile all'accertata condotta illecita di . Controparte_1
In considerazioni di tali rilievi, la circostanza evidenziata dal giudice di prime cure secondo cui i disturbi di sarebbero “risultati essere limitati ad un'asserita tensione, agitazione, Parte_1 con tratti anche di ansia nel periodo successivo (teste , verbale udienza 13.9.23, pag.1), senso di Tes_1
pagina 7 di 15 ingiustizia e frustrazione (teste , ibidem pag.2) e limitazione delle uscite (testi e Tes_2 Tes_2
), nonché all'assunzione di pastiglie di melatonina, in un contesto, comunque, non Tes_3 necessitante dell'ausilio di personale medico o di supporto psicologico (teste in riscontro a Tes_3 chiarimenti richiesti dal Giudice (ibidem pag.3)”, non rileva nel caso di specie ai fini del riconoscimento del danno morale soggettivo, il quale coincide con la sofferenza psichica o il patema d'animo.
A tale proposito, giova preliminarmente dare atto di una consolidata giurisprudenza in materia di diffamazione ma applicabile anche al caso di specie, alla luce delle analogie strutturali che caratterizzano l'illecito penale di cui all'art. 595 c.p. e l'ormai depenalizzato illecito civile di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 7/2016, secondo cui il danno morale soggettivo deve essere sì, rigorosamente provato ma è possibile che ciò avvenga anche per il tramite di semplici presunzioni, inferendo, cioè da fatti e comportamenti noti, elementi utili ad affermare che il danno si sia effettivamente verificato (Cass. civ. sez. III., ord. n. 20269 del 22.07.2024; Cass. civ. sez. III, sent. n.
24474 del 18.11.2014).
Nel caso di specie, il fatto stesso che sia stata offesa pubblicamente, in quanto Parte_1 destinataria di commenti discriminatori rivolti alla presenza di più persone e, inoltre, in ambito istituzionale, porta a ritenere che la stessa abbia soggettivamente patito un danno morale, consistente in una situazione di disagio, imbarazzo e umiliazione, tutte reazioni tipiche di una persona che subisce una simile offesa in un contesto pubblico e professionale, e diffusamente allegata dall'odierna appellante.
11.2. Tale circostanza, inoltre, ove non si volesse ritenere sufficientemente raggiunta in via presuntiva la prova del danno morale, risulta confermata dalle dichiarazioni delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado dai teste , e , le quali, lungi dall'essere vaghe e Tes_2 Tes_1 Tes_3 discordanti, convergono univocamente verso la rappresentazione di una condizione di vergogna, stress e frustrazione patita da a seguito dell'episodio in questione. Parte_1
In particolare, in relazione alla testimonianza resa dalla SI.ra , non possono essere condivise le Tes_1 conclusioni del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto la testimone inattendibile in quanto psicologa e, dunque, affetta da deformazione professionale: è, invero, possibile affermare il contrario e cioè che, in quanto psicologa, la stessa presentasse particolari attitudini e inclinazioni a cogliere il turbamento e il malessere dell'odierna appellante e amica . Parte_1
Del resto, un quadro di disagio emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si legge che dalle testimonianze in questione è emersa “una realtà non
pagina 8 di 15 particolarmente traumatica, seppure fatta di tristezza, limitazione degli spostamenti ed elusione del confronto con le persone”.
In altri termini, è lo stesso giudice di prime cure che, pur non considerando particolarmente traumatiche le conseguenze patite da , dà atto di una condizione di tristezza dalla stessa patita e Parte_1 di una modificazione delle proprie abitudini e stile di vita, rappresentata da limitazione degli spostamenti ed elusione del contatto sociale. Quest'ultime circostanze, invero, non risultano neppure smentite dalla presenza delle foto che ritraggono l'odierna appellante ad eventi di associazionismo locale e ciò per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, poiché gli eventi in questione rientrano nel novero delle attività che la stessa era chiamata a svolgere alla luce del ruolo pubblico e istituzionale dalla stessa ricoperto;
in secondo luogo, poiché le stesse risalgono, comunque, ad un periodo di almeno tre mesi successivo alla data in cui ha avuto luogo la vicenda de qua e nessuno dei testimoni ha descritto un lungo e angoscioso periodo di clausura sofferto dall'odierna appellante, bensì una condizione di comprensibile disagio e frustrazione nel periodo immediatamente successivo al verificarsi dei fatti in questione, seguita da comportamenti evitanti.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte finora, il Collegio considera raggiunta la prova in ordine al danno morale soggettivamente patito dall'attrice.
12. Con il quinto motivo, l'odierna appellante censura le determinazioni del giudice di prime cure nella parte relativa alla quantificazione del danno reputazionale dalla stessa sofferto in conseguenza dei fatti in questione.
In particolare, il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza di una lesione della reputazione personale in capo a e ha ritenuto congrua una quantificazione del danno in misura pari al Parte_1 quadruplo della sanzione civile irrogata (€ 800 x 4) e non oltre, in ragione dei richiamati motivi di cui ai capi VI, VII e VIII della sentenza di primo grado, e che qui si riportano:
- Il grado del dolo, alla luce del fatto che non risulta provato il dolo intenzionale bensì solo il dolo eventuale;
- I pregressi rapporti tra le parti, da tempo improntati all'uso di registri poco formali;
- La considerazione secondo cui la vasta risonanza mediatica della notizia sarebbe da attribuirsi alla SI.ra e al relativo gruppo politico di maggioranza, i quali avrebbero Parte_1 spontaneamente diffuso la notizia alle testate giornalistiche locali e nazionali per scopi politici.
Rileva, invero, questa Corte che tale conclusione in relazione ai profili del quantum non appare pienamente condivisibile.
12.1. In primo luogo, in relazione all'elemento soggettivo, è opportuno premettere che, secondo una consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, risalente al periodo in cui l'ingiuria rappresentava pagina 9 di 15 ancora un reato, ai fini della configurabilità della stessa non è richiesta la sussistenza dell'animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. pen. Sez. 5, sent. n. 6169 del 19.10.2012).
A fortiori, essendo stato ormai depenalizzato l'illecito in questione, considerazioni in ordine all'intensità del dolo (dolo intenzionale, diretto o eventuale) rilevano soltanto ai fini della quantificazione in via equitativa del danno eventualmente dallo stesso derivante.
In relazione a tale profilo, il giudice di prime cure ritiene che “anzitutto rileva il grado del dolo, che come detto, non risulta provato in quello intenzionale, essendo stato individuato (quantomeno) nel dolo eventuale. D'altra parte risulterebbe incomprensibile ipotizzare come un cittadino, peraltro conoscitore delle dinamiche politiche (poiché già sindaco di Lambrugo nel 2013 e nel 2018), possa aver deciso di compiere un'uscita del genere in un contesto istituzionale (Consiglio Comunale), in una riunione di primaria importanza (presentazione e discussione del piano di governo del territorio -
PGT), ed in un momento storico nel quale le riunioni venivano tenute on line e pertanto certamente registrate, circostanze tutte ben note a ”. CP_1
Tale argomentazione presenta, innanzitutto, profili di contraddittorietà poiché laddove si dovesse ritenere del tutto improbabile che abbia intenzionalmente inviato sulla chat Controparte_1 dell'incontro i messaggi in questione, in qualità di profondo conoscitore delle dinamiche politiche e delle modalità di svolgimento delle riunioni online in considerazione delle precedenti cariche dallo stesso ricoperte, un simile ragionamento deporrebbe nel senso della sussistenza dell'elemento psicologico della colpa: qualunque forma di dolo, infatti, richiede sempre volontà e rappresentazione del fatto e, dunque, intenzionalità rispetto all'evento lesivo, sia pure in forma più o meno attenuata, come nelle ipotesi in cui sia ravvisabile il dolo eventuale.
Tuttavia, è lo stesso giudice di prime cure che, al capo III della sentenza oggetto di gravame, considera pacifica la piena volontarietà del gesto imputabile a , nella parte in cui si legge: Controparte_1
“L'utilizzo della piattaforma Go To Meeting (o simili), ad oltre un anno dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid- era già avvenuto in precedenza, nelle precedenti riunioni, e dunque non si trattava di strumento sconosciuto a;
stesso discorso per quanto concerne la chat della CP_1 piattaforma, il cui utilizzo con destinazione “a tutti” risulta provato –e non contestato- dalla ricostruzione offerta nella comunicazione sub doc.20 offerta al Prefetto dall'attrice insieme al vicesindaco ed in cui si rappresenta che durante la riunione avrebbe mandato Per_1 CP_1 almeno altri cinque messaggi prima di quelli oggetto di causa, tra le 10.34 e le 10.46, dai contenuti più vari (“a ok”, “tutta opera dell'amministrazione questa” “la è proprio una piccola CP_1 Per_1 persona” “sono in Comune”, “il responsabile del Servizio Finanziario”).
pagina 10 di 15 Risulta peraltro poco plausibile che abbia inviato diversi messaggi, immaginando essere
CP_1 diretti soltanto a poiché se ciò fosse avvenuto è auspicabile che quest'ultimo gli avrebbe Tes_4 indicato, su chat personale o a mezzo whatsapp (o comunque a mezzo telefono privato) l'errore in cui era incorso, invitandolo a fermarsi. Ma ciò non è avvenuto, nonostante già alle 10.34 compariva un messaggio quantomeno poco “fortunato” nei riguardi del vicesindaco e a quell'orario ha Tes_4 ammesso aver preso in mano il cellulare e aver inviato un messaggio (con smile) a (vds.
CP_1 verbale udienza 8.11.2023); d'altra parte il teste confermando il capitolo di prova n.4, ha Tes_4 affermato che ad ore 10.33 aveva scritto (a mezzo Whatsapp) a di avergli scritto un
CP_1 messaggio sulla chat del Consiglio, e che quest'ultimo poco dopo gli rispondeva di aver fatto la medesima cosa, con ciò dovendosi immaginare che fosse pienamente cosciente dei canali
CP_1 che stesse utilizzando.
Ciò che in ogni caso, con carattere tranchant, costituisce indice presuntivo –pur tantum iuris- tale da rendere integrabile la presenza del dolo, condizione per la qualificazione della condotta come illecito di ingiuria, è il comportamento tenuto da negli attimi immediatamente precedenti e CP_1 seguenti la scrittura e invio del messaggio”.
In particolare, in considerazione di quest'ultimo rilievo relativo alla condotta manifestata da CP_1
nell'immediatezza dei fatti e dallo stesso rimasta incontestata, è ragionevole ritenere non
[...] soltanto che lo stesso abbia agito con l'elemento psicologico del dolo ma anche che non si sia trattato di un dolo meramente eventuale poiché, se lo stesso fosse effettivamente incorso in errore, avrebbe reagito diversamente, mostrandosi dispiaciuto e mortificato in relazione a quanto accaduto o, quantomeno, sorpreso.
12.2. Quanto all'ulteriore considerazione secondo cui i rapporti tra le parti si sarebbero sempre svolti in un “clima di assoluta informalità con scambio di battute colorite seppur mai con l'intento offensivo”, come riportato da parte appellata, la stessa non può assurgere a causa di giustificazione nella vicenda in questione: è appena il caso di osservare che è ricorrente che tra colleghi possano sorgere discussioni, anche aspre e concitate, per motivi di lavoro e che per sostenere le proprie ragioni si ricorra ad espressioni ironiche, sarcastiche e pungenti senza, tuttavia, che le stesse possano legittimamente trasmodare in comportamenti diffamanti o ingiuriosi, come nel caso di specie.
12.3. Infine, quanto al capo VII, relativo al fatto che la vasta risonanza della vicenda non sia riconducibile a bensì alla stessa e al suo gruppo di maggioranza, Controparte_1 Parte_1 si rendono necessarie alcune precisazioni: difatti, se è vero che questi ultimi hanno inteso divulgare la notizia per ragioni di giustizia e/o sensibilizzazioni sul tema ma con l'evidente
contro
-effetto di moltiplicazione significativa della conoscenza del fatto, non può in ogni caso sottacersi che dalle pagina 11 di 15 dichiarazioni rese dal teste a favore di , il giornalista , emerge che Controparte_1 Testimone_5 già nel tardo pomeriggio del 17.04.2021 lo stesso era venuto a conoscenza della vicenda da fonti terze
e non meglio specificate prima ancora di aver visionato la registrazione dell'incontro (Cfr. Verbale di udienza dell'08.11.2023 nel quale, alla domanda del giudice relativa alla circostanza che fosse stato lui a cercare la o viceversa, rispondeva “il consiglio comunale venne comunicato nel Parte_1 pomeriggio, in differita, sulla pagina social del Comune di Lambrugo, venni a conoscenza di quanto avvenuto da altra fonte. E chiesi conferme e precisazioni a , e CP_1 Pt_1 Per_1 dell'accaduto. Sia chiamando telefonicamente che via messaggio”).
A tale proposito, è appena il caso di osservare che è fisiologico che la notizia possa propagarsi con estrema rapidità in un contesto di piccole dimensioni, quale è il Comune di Lambrugo, trattandosi di una dinamica tipica dei piccoli centri.
In ogni caso, acquisito il consenso di in ordine alla possibilità di diffondere la notizia Parte_1
(ma non in ordine alla possibilità di rendere noto il contenuto dei messaggi, in quanto la stessa espressamente richiedeva al giornalista di evitare di riprodurre esattamente i commenti di CP_1
), il giornalista pubblicava quanto accaduto sul quotidiano locale “La
[...] Testimone_5
Provincia” di Como.
Pertanto, anche ove e la vicesindaca non avessero contribuito alla diffusione Parte_1 Per_1 della notizia, è ragionevole ritenere che la stessa, ormai resa nota sui giornali locali, avrebbe avuto, comunque, una vasta risonanza mediatica anche a livello nazionale: è, invero, un meccanismo molto comune nella pratica giornalistica poiché le testate locali spesso sono le prime a venire a conoscenza di fatti accaduti sul territorio e i giornali nazionali, per tali ragioni, monitorano costantemente le fonti locali allo scopo di individuare notizie di interesse più ampio, tanto più ove si tratti di vicende che, come nel caso di specie, accendono fisiologicamente un riflettore per la delicatezza dei temi che ne sono oggetto.
Alla luce di quanto si è detto, se è vero che la vasta risonanza mediatica della vicenda non può essere addebitata esclusivamente a , è altrettanto vero che, prima ancora, la “fuga di Controparte_1 notizie” non può essere addebitata a poiché, come si è visto, risulta dagli atti che il Parte_1 giornalista abbia cercato di rintracciare l'odierna appellante, essendo venuto a Testimone_5 conoscenza di quanto accaduto da fonti terze prima ancora di prendere visione della registrazione della riunione in questione e prima che fosse la stessa a divulgarla. Parte_1
A tale proposito, non può non osservarsi che sarebbe irrealistico e ingenuo immaginare che un evento di tal genere, verificatosi in un contesto pubblico e istituzionale, e non privato, possa rimanere segreto e circoscritto alla sola platea dei partecipanti della riunione e che, dunque, l'incontrollata e pagina 12 di 15 incontrollabile diffusione della notizia, prima a livello locale e poi a livello mediatico, sia una conseguenza causalmente riconducibile alla condotta di . Controparte_1
13. In ragione di quanto finora esposto con riferimento al danno non patrimoniale, il Collegio osserva che il risarcimento del danno per la lesione dei diritti lesi, di rango costituzionale e afferenti al novero dei diritti inviolabili della persona, può essere equitativamente liquidato nell'importo di € 8600,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dal giorno del fatto, di cui:
- € 3600,00 a titolo di danno morale;
- € 5000,00 a titolo di danno reputazionale;
ritenendosi tale somma congrua a rappresentare, secondo regole di logica ed esperienza e tenuto conto delle circostanze concrete e del contesto della vicenda per come sopra descritta, un equo ristoro, per un verso, della sofferenza patita dall'odierna appellante in relazione alla vicenda de qua e, per altro verso, dell'onore e della reputazione lesi.
A tali somme, devono essere aggiunti gli interessi compensativi e la rivalutazione del fatto alla data della presente sentenza, alla luce della consolidata giurisprudenza del Giudice di legittimità, secondo cui: “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11899 del 10.06.2016); e, ancora: “gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi” (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 39376 del 10.12.2021; Cass. civ. Sez. III, sent. n. 12140 del
14.06.2016; Cass. civ. Sez. III, sent. n. 18092 del 12.09.2005).
Dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali sulla somma capitale liquidata.
14. Infine, con i motivi di appello 6, 7 e 8, tutti tra loro connessi, l'odierna appellante contesta i profili della sentenza di primo grado relativi alle spese. pagina 13 di 15 Sul punto, giova premettere che l'accoglimento dell'appello, comportando la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado, determina la necessità di procedere a una nuova liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza complessiva di cui all'art. 91 c.p.c. La statuizione sulle spese del primo grado ha natura accessoria e dipendente rispetto alla decisione di merito, e viene pertanto travolta dall'effetto sostitutivo della sentenza di appello (art. 336, comma 1, c.p.c.).
Ne consegue che i motivi di gravame volti a censurare la precedente liquidazione delle spese di primo grado restano assorbiti, venendo meno l'interesse dell'appellante a una specifica pronuncia sul punto, in quanto la Corte è comunque tenuta a rideterminare ex novo le spese alla luce dell'esito complessivo della lite.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, statuito che “l'accoglimento, anche parziale, dell'appello comporta la caducazione della statuizione sulle spese del primo grado, con conseguente assorbimento del motivo di gravame che la censuri” (cfr. Cass. sent. n. 16600/2019, Cass. sent. n. 7836/2021, Cass. sez. lav. Sent. n.17812/2018).
Sempre in tal senso: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017; Cass. sez. lav. n. 11423/2016, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione)”.
15. L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellato , che viene quindi Controparte_1 condannato ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto pagina 14 di 15 ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di n. 1130/2024 così provvede: Controparte_1
1. Accoglie l'appello formulato da e, in riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 condanna al pagamento di € 8600,00, oltre rivalutazione e interessi Controparte_1 compensativi decorrenti dal giorno del fatto alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore di , così liquidate: Parte_1
- per il primo grado in € 264,00 per spese, € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, €1680,00 per fase istruttoria ed € 1701,00 per fase decisionale, aumentate del 10% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) in misura pari ad € 507,70, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- per il secondo grado in € 382,00 per spese, € 1134,00 per fase di studio, € 921 per fase introduttiva, € 1911 per fase decisionale, aumentate del 10% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT
(art. 4, comma 1 bis) in misura pari ad € 396,60, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente estensore
OV FE
Minuta redatta con la collaborazione della Dott.ssa Concetta Battaglia Magistrato ordinario in tirocinio pagina 15 di 15