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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/12/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2888/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. PP Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2888 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, in Piazza Leoni n.49 presso lo studio dell'avv. Monica Nanfa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Palermo in Piazza Leoni n. 5/D presso lo studio dell'avv. Manfredi Carriglio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio conclusioni delle parti: come da verbale del 04.12.2025;
n. 2888/2021 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2021, premetteva: - che in data 01.05.1985 in Parte_1
Palermo, contraeva matrimonio concordatario con - che dall'unione matrimoniale CP_1 nascevano due figli, e ormai entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, e non più conviventi con la madre;
- che successivamente veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa del Tribunale di Palermo del 10.01.2003; - che a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. il Tribunale di Palermo con decreto del
29.01.2016, ordinava la modifica delle condizioni della separazione dei coniugi, revocando il contributo che lo stesso versava a per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_1
Ciò premesso, adiva il Tribunale per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che si associava alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì: - il riconoscimento del proprio diritto alla percezione di un assegno divorzile da parte del ricorrente;
- di porre a carico di l'obbligo di corrisponderle a tale titolo, mediante versamento diretto da parte del suo Parte_1 datore di lavoro o in subordine accreditandoglielo egli stesso, l'importo di € 324,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con effetto dalla domanda giudiziale col presente atto formulata; - di porre a carico di l'obbligo di continuare a contribuire al mantenimento del figlio PP Parte_1 mediante corresponsione di detto assegno alla madre con lui convivente. anche mediante versamento diretto da parte del suo datore di lavoro o in subordine accreditandoglielo egli stesso, l'importo di €
350,00 mensili, oltre rivalutazione;
- condannare a compartecipare alle spese Parte_1 straordinarie da affrontare nell'interesse del figlio PP, nella misura dell'80%.
Effettuato all'udienza del 07.07.2022 il tentativo di conciliazione, venivano confermate le condizioni della separazione consensuale omologate dal Tribunale di Palermo, ad eccezione della condizione relativa all'assegno di mantenimento in favore del figlio , per cui veniva Persona_2 disposto l'obbligo di di versare detto assegno direttamente al figlio, in Parte_1 considerazione della sua maggiore età e del suo trasferimento a Venezia. (cfr. decreto del 11.07.2022).
All'udienza del 07.12.2022 le parti chiedevano pronuncia parziale sullo “status”, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale del 22.12.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
All'udienza del 04.12.2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo in merito alle condizioni secondo le quali regolare i rapporti conseguenti alla crisi coniugale.
n. 2888/2021 r.g.a.c. Pag. 2 *****
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale n. 1117/2022, del 23.12.2022, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle ulteriori domande oggetto di causa.
Ebbene, come già evidenziato, nel corso del giudizio, dopo la pronuncia sullo “status” le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo in merito alle condizioni per regolare i restanti aspetti della vicenda oggetto di giudizio.
Nello specifico, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.12.2025 hanno concluso congiuntamente dichiarando: “[…] che ciascuna delle parti rinuncia ad ogni forma di assegno divorzile, dando atto che i figli delle parti in causa sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che pertanto nei loro confronti nulla deve essere disposto. Quanto alle spese di lite chiedono che queste vengano compensate”.
Presto atto, dunque, della rinuncia alla richiesta di corresponsione di ogni forma di contributo a carattere economico, il Tribunale si limita in questa sede a statuire esclusivamente sulle spese di lite tra le parti, e, in conformità a quanto chiesto dalle parti, se ne dispone una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile in esame, dopo la sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
a) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente
Dott. PP Rini
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
n. 2888/2021 r.g.a.c. Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. PP Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2888 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, in Piazza Leoni n.49 presso lo studio dell'avv. Monica Nanfa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Palermo in Piazza Leoni n. 5/D presso lo studio dell'avv. Manfredi Carriglio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio conclusioni delle parti: come da verbale del 04.12.2025;
n. 2888/2021 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2021, premetteva: - che in data 01.05.1985 in Parte_1
Palermo, contraeva matrimonio concordatario con - che dall'unione matrimoniale CP_1 nascevano due figli, e ormai entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, e non più conviventi con la madre;
- che successivamente veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa del Tribunale di Palermo del 10.01.2003; - che a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. il Tribunale di Palermo con decreto del
29.01.2016, ordinava la modifica delle condizioni della separazione dei coniugi, revocando il contributo che lo stesso versava a per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_1
Ciò premesso, adiva il Tribunale per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che si associava alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì: - il riconoscimento del proprio diritto alla percezione di un assegno divorzile da parte del ricorrente;
- di porre a carico di l'obbligo di corrisponderle a tale titolo, mediante versamento diretto da parte del suo Parte_1 datore di lavoro o in subordine accreditandoglielo egli stesso, l'importo di € 324,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con effetto dalla domanda giudiziale col presente atto formulata; - di porre a carico di l'obbligo di continuare a contribuire al mantenimento del figlio PP Parte_1 mediante corresponsione di detto assegno alla madre con lui convivente. anche mediante versamento diretto da parte del suo datore di lavoro o in subordine accreditandoglielo egli stesso, l'importo di €
350,00 mensili, oltre rivalutazione;
- condannare a compartecipare alle spese Parte_1 straordinarie da affrontare nell'interesse del figlio PP, nella misura dell'80%.
Effettuato all'udienza del 07.07.2022 il tentativo di conciliazione, venivano confermate le condizioni della separazione consensuale omologate dal Tribunale di Palermo, ad eccezione della condizione relativa all'assegno di mantenimento in favore del figlio , per cui veniva Persona_2 disposto l'obbligo di di versare detto assegno direttamente al figlio, in Parte_1 considerazione della sua maggiore età e del suo trasferimento a Venezia. (cfr. decreto del 11.07.2022).
All'udienza del 07.12.2022 le parti chiedevano pronuncia parziale sullo “status”, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale del 22.12.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
All'udienza del 04.12.2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo in merito alle condizioni secondo le quali regolare i rapporti conseguenti alla crisi coniugale.
n. 2888/2021 r.g.a.c. Pag. 2 *****
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale n. 1117/2022, del 23.12.2022, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle ulteriori domande oggetto di causa.
Ebbene, come già evidenziato, nel corso del giudizio, dopo la pronuncia sullo “status” le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo in merito alle condizioni per regolare i restanti aspetti della vicenda oggetto di giudizio.
Nello specifico, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.12.2025 hanno concluso congiuntamente dichiarando: “[…] che ciascuna delle parti rinuncia ad ogni forma di assegno divorzile, dando atto che i figli delle parti in causa sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che pertanto nei loro confronti nulla deve essere disposto. Quanto alle spese di lite chiedono che queste vengano compensate”.
Presto atto, dunque, della rinuncia alla richiesta di corresponsione di ogni forma di contributo a carattere economico, il Tribunale si limita in questa sede a statuire esclusivamente sulle spese di lite tra le parti, e, in conformità a quanto chiesto dalle parti, se ne dispone una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile in esame, dopo la sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
a) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente
Dott. PP Rini
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
n. 2888/2021 r.g.a.c. Pag. 3