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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1412/2025;
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22.03.2024, dagli avv.ti Carmine Barone e Cristina Grappone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/10/2025 la ricorrente impugnava il provvedimento del
06/02/2023, con il quale l' aveva comunicato la sussistenza di un indebito pari ad € CP_1
6.865,64 sulla pensione INPS n. 04000127, categoria AS, relativamente al periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2018, deducendo l'irrepetibilità delle somme percepite a titolo di assegno sociale, attesa l'inesistenza dell'obbligo di comunicare all' i redditi percepiti nell'anno CP_1
2017 e la sussistenza di un principio generale in materia di indebito assistenziale, di ripetibilità con decorrenza solo dalla data del provvedimento di accertamento del venir meno delle condizioni per l'erogazione della prestazione.
1 Tanto premesso, LA ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell a procedere a ripetizione delle CP_1 somme richieste;
• ordinare all la restituzione di quanto eventualmente medio tempore versato e7o CP_1 trattenuto sui ratei di pensione/assegno;
• condannare l' medesimo al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, compresi CP_2 oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
1.1. L' , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto. L' resistente precisava che l'indebito era stato determinato dalla mancata CP_2 comunicazione da parte della ricorrente dei redditi percepiti nell'anno 2017, comunicazione espressamente richiesta dall'art. 35, comma 10 bis, del D.L. n. 207/2008.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente è titolare di assegno sociale categoria AS n. 04000127. Con provvedimento del 06/02/2023 l' ha ricalcolato l'importo dell'assegno sociale dal 01/01/2017 e ha CP_1 chiesto alla ricorrente la restituzione della somma di € 6.865,64, corrisposta dal 01/01/2018 al
31/12/2018 (doc. 1 ric.). E' pacifico che l'indebito sia sorto per la mancata comunicazione da parte della ricorrente dei dati reddituali relativi all'anno 2017. Altrettanto pacifico è che la ricorrente per la suddetta annualità non abbia percepito alcun reddito ulteriore rispetto a quello da pensione, incidente sul diritto o sulla misura dell'assegno sociale. La ricorrente, infatti, risulta unicamente proprietaria dell'immobile in cui vive, proprietà che non costituisce reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale, trattandosi di prima abitazione.
2.2. La ricorrente deduce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite, evidenziando come l' possa richiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte solo dalla CP_1 data del provvedimento di accertamento del venir meno delle condizioni per la legittima erogazione della prestazione e, quindi, nella specie, solo da febbraio 2023.
2.3. Gli assunti della parte ricorrente devono ritenersi fondati.
2 Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell', appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali,
3 e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38
Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L.
n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato (sent. 13 gennaio 2006 n. 1) il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (in questo senso Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1446/2008 in motivazione).
2.4. Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione anche più di recente, con sentenza n. 13915/2021, la quale ha affermato che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (nello stesso senso anche cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 28771/2018 e ord. n.
10642/2019). Nello stesso senso si è ritenuto che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato
(Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 26036/2019; n. 31372/2019 e n. 13223/2020). Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che il dolo sussiste “in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”, mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto
4 potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
2.5. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'obbligo della ricorrente di restituire le somme erogate a titolo di assegno sociale sia sorto solo a febbraio 2023, ossia da quando è stato adottato il provvedimento che ha accertato la mancata comunicazione dei dati reddituali e ha quantificato le somme indebitamente versate, sicché la ricorrente non è tenuta a restituire quanto versato nel 2018. Occorre, infatti, tutelare il legittimo affidamento della ricorrente che, nonostante l'omessa comunicazione dei propri redditi, ha ricevuto il pagamento dell'assegno sociale per oltre cinque anni. Non vi è, inoltre, alcuna allegazione da parte dell' in ordine CP_1 ad un comportamento doloso della ricorrente né vi è la prova che la ricorrente abbia ricevuto la comunicazione con la quale si richiedeva di comunicare i dati reddituali, in quanto non risulta prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che, peraltro, risulta inviata ad un indirizzo diverso da quello di residenza della ricorrente (cfr. doc. 2 res.).
2.6. Deve, inoltre, rilevarsi come nella specie non vi fosse alcun obbligo della ricorrente di comunicare i redditi percepiti.
L'art. 35, comma 10 bis del D.L. n. 207/2008 prevede: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
5 La circolare n. 195 del 30/11/2015 (doc. 10 ric.) prevede, all'art. 2, comma 3, che i CP_1 pensionati “sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché
CP_2 quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni”. L'art.
3.3. della medesima circolare stabilisce, inoltre, che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della
CP_2 determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle
CP_2 prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare CP_1 non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ”. Poiché la ricorrente
CP_2 non era e non è titolare di alcun reddito incidente sul diritto o sulla misura dell'assegno, tanto da essere esentata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ella non era obbligata a comunicare i dati reddituali relativi all'anno 2017, sicché il provvedimento di recupero dell'indebito non ha un legittimo fondamento.
***
3. Il ricorso va, pertanto, accolto e va affermata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere le CP_1 somme versate alla ricorrente a titolo di assegno sociale nell'anno 2018, come quantificate nella comunicazione del 06/02/2023.
***
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza-scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00-valore medio per ciascuna fase con riduzione del 50% per la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto dell' di ripetere le CP_1 somme versate alla ricorrente a titolo di assegno sociale nell'anno 2018, come quantificate nella comunicazione del 06/02/2023; CP_ condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella
6 misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rocco Carabba, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 17/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1412/2025;
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Rocco Parte_1
Carabba;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22.03.2024, dagli avv.ti Carmine Barone e Cristina Grappone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/10/2025 la ricorrente impugnava il provvedimento del
06/02/2023, con il quale l' aveva comunicato la sussistenza di un indebito pari ad € CP_1
6.865,64 sulla pensione INPS n. 04000127, categoria AS, relativamente al periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2018, deducendo l'irrepetibilità delle somme percepite a titolo di assegno sociale, attesa l'inesistenza dell'obbligo di comunicare all' i redditi percepiti nell'anno CP_1
2017 e la sussistenza di un principio generale in materia di indebito assistenziale, di ripetibilità con decorrenza solo dalla data del provvedimento di accertamento del venir meno delle condizioni per l'erogazione della prestazione.
1 Tanto premesso, LA ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell a procedere a ripetizione delle CP_1 somme richieste;
• ordinare all la restituzione di quanto eventualmente medio tempore versato e7o CP_1 trattenuto sui ratei di pensione/assegno;
• condannare l' medesimo al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, compresi CP_2 oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
1.1. L' , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto. L' resistente precisava che l'indebito era stato determinato dalla mancata CP_2 comunicazione da parte della ricorrente dei redditi percepiti nell'anno 2017, comunicazione espressamente richiesta dall'art. 35, comma 10 bis, del D.L. n. 207/2008.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente è titolare di assegno sociale categoria AS n. 04000127. Con provvedimento del 06/02/2023 l' ha ricalcolato l'importo dell'assegno sociale dal 01/01/2017 e ha CP_1 chiesto alla ricorrente la restituzione della somma di € 6.865,64, corrisposta dal 01/01/2018 al
31/12/2018 (doc. 1 ric.). E' pacifico che l'indebito sia sorto per la mancata comunicazione da parte della ricorrente dei dati reddituali relativi all'anno 2017. Altrettanto pacifico è che la ricorrente per la suddetta annualità non abbia percepito alcun reddito ulteriore rispetto a quello da pensione, incidente sul diritto o sulla misura dell'assegno sociale. La ricorrente, infatti, risulta unicamente proprietaria dell'immobile in cui vive, proprietà che non costituisce reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale, trattandosi di prima abitazione.
2.2. La ricorrente deduce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite, evidenziando come l' possa richiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte solo dalla CP_1 data del provvedimento di accertamento del venir meno delle condizioni per la legittima erogazione della prestazione e, quindi, nella specie, solo da febbraio 2023.
2.3. Gli assunti della parte ricorrente devono ritenersi fondati.
2 Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell', appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali,
3 e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38
Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L.
n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato (sent. 13 gennaio 2006 n. 1) il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (in questo senso Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1446/2008 in motivazione).
2.4. Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione anche più di recente, con sentenza n. 13915/2021, la quale ha affermato che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (nello stesso senso anche cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 28771/2018 e ord. n.
10642/2019). Nello stesso senso si è ritenuto che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato
(Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 26036/2019; n. 31372/2019 e n. 13223/2020). Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che il dolo sussiste “in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”, mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto
4 potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
2.5. Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'obbligo della ricorrente di restituire le somme erogate a titolo di assegno sociale sia sorto solo a febbraio 2023, ossia da quando è stato adottato il provvedimento che ha accertato la mancata comunicazione dei dati reddituali e ha quantificato le somme indebitamente versate, sicché la ricorrente non è tenuta a restituire quanto versato nel 2018. Occorre, infatti, tutelare il legittimo affidamento della ricorrente che, nonostante l'omessa comunicazione dei propri redditi, ha ricevuto il pagamento dell'assegno sociale per oltre cinque anni. Non vi è, inoltre, alcuna allegazione da parte dell' in ordine CP_1 ad un comportamento doloso della ricorrente né vi è la prova che la ricorrente abbia ricevuto la comunicazione con la quale si richiedeva di comunicare i dati reddituali, in quanto non risulta prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che, peraltro, risulta inviata ad un indirizzo diverso da quello di residenza della ricorrente (cfr. doc. 2 res.).
2.6. Deve, inoltre, rilevarsi come nella specie non vi fosse alcun obbligo della ricorrente di comunicare i redditi percepiti.
L'art. 35, comma 10 bis del D.L. n. 207/2008 prevede: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
5 La circolare n. 195 del 30/11/2015 (doc. 10 ric.) prevede, all'art. 2, comma 3, che i CP_1 pensionati “sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché
CP_2 quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni”. L'art.
3.3. della medesima circolare stabilisce, inoltre, che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della
CP_2 determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle
CP_2 prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare CP_1 non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ”. Poiché la ricorrente
CP_2 non era e non è titolare di alcun reddito incidente sul diritto o sulla misura dell'assegno, tanto da essere esentata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ella non era obbligata a comunicare i dati reddituali relativi all'anno 2017, sicché il provvedimento di recupero dell'indebito non ha un legittimo fondamento.
***
3. Il ricorso va, pertanto, accolto e va affermata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere le CP_1 somme versate alla ricorrente a titolo di assegno sociale nell'anno 2018, come quantificate nella comunicazione del 06/02/2023.
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4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza-scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00-valore medio per ciascuna fase con riduzione del 50% per la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto dell' di ripetere le CP_1 somme versate alla ricorrente a titolo di assegno sociale nell'anno 2018, come quantificate nella comunicazione del 06/02/2023; CP_ condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella
6 misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rocco Carabba, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 17/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ilaria Prozzo
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