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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 443/2023 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 10/4/2025 ex art. 189 c.p.c. e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Simone Mancini ed Agnese Marinangeli, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- attrice -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Lazzaro, CP_1 P.IVA_1 giusta procura alle liti in atti;
- convenuta
***
Oggetto: “opposizione a precetto per rilascio di immobile”
***
1 CONCLUSIONI
Con note ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c. i difensori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di come segue:
Per parte attrice i difensori “Precisano le conclusioni come da atto di Parte_1 citazione in opposizione introduttivo di lite”, di seguito trascritte “NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in CP_1 premessa data l'indeterminatezza del suo credito e l'inesistenza parziale dello stesso;
b) accertare e rideterminare il credito della quindi il debito della società opponente alla luce della sopra CP_1 riportate circostanze di fatto e diritto, quali: a) errata fatturazione e confusione contabile;
b) incasso della fideiussione;
c) sospensione e/o riduzione del canone di affitto alla luce delle conseguenze negative per contingendamento Covid 19; c) in via riconvenzionale, previo accertamento delle responsabilità della CP_1 per abuso di posizione dominante, condannarla al risarcimento, quindi al pagamento, del danno
[...] patrimoniale cagionato alla stimato in via prudenziale e forfettaria nella misura di € Parte_1
100.000,00 o in quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
d) in via riconvenzionale
e subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere dovute alla a Parte_2 titolo di canoni di locazione, compensare la somma eventualmente ritenuta dovuta alla con CP_1 quella, ad ogni titolo, dovuta alla come sopra richiesta e specificata. Con condanna di Parte_1 controparte alle spese e compensi di lite”;
Per parte convenuta on risultano precisate conclusioni nel termine di CP_1 cui all'art. 189 n. 1 c.p.c., devono intendersi richiamate le conclusioni in precedenza rassegnate nella comparsa di risposta (cfr. cfr. Cass. n. 5018/2014) di seguito trascritte: “IN
VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Fermo, essendo competente il Tribunale di Ancona. - Non sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato. NEL
MERITO: Solo nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere la propria competenza per territorio: - Accertare e dichiarare il pieno e legittimo diritto della società di procedere ad esecuzione forzata, per tutti i CP_1 motivi esposti in narrativa;
- Rigettare integralmente ogni richiesta di risarcimento per abuso di posizione dominante. IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di operare una qualche rideterminazione delle poste attive dovute a dalla , Voglia comunque CP_1 Parte_1 rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto, in ogni caso, la sussistenza del credito appare indiscutibile e non contestata in sé dalla controparte. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1/3/2023 ha proposto Parte_1 opposizione al precetto per rilascio di ramo d'azienda (sito presso il Centro Commerciale di
Ancona, Via Scataglini n. 6), notificatole da in data 9/2/2023 - sulla base del CP_1 contratto stipulato tra le parti il 16/6/2016 per atto pubblico notarile (rep. n. 39506 – racc.
n. 13093), risolto di diritto ex art. 1456 c.c. per grave inadempimento di Parte_1 all'obbligo di pagamento dei canoni.
A sostegno dell'opposizione, in sintesi e per quanto di interesse, parte attrice ha dedotto l'illegittimità del precetto poichè:
− non ha mai comunicato a la volontà di avvalersi della CP_1 Parte_1
clausola risolutiva espressa (prevista all'art. 22 del capitolato allegato al contratto), essendosi limitata a notificare il titolo e l'atto di precetto per rilascio;
- non è stata messa nelle condizioni di adempiere ai propri obblighi a Parte_1
causa della condotta tenuta dalla creditrice la quale non ha emesso CP_1 fatture nel corso dell'anno 2020, riprendendo la fatturazione nel 2021 “in modo del tutto confusionario, con emissione di note di credito prive di qualsivoglia riferimento contabile e temporale che hanno impedito alla una precisa ricostruzione del rapporto e del dovuto”; Parte_1
- l'indeterminatezza del credito azionato è confermata anche dal fatto che CP_1
ha incassato la fideiussione di € 14.000,00 rilasciata da ai sensi dell'art. Parte_3
4 del contratto, senza darne atto nel precetto;
- ai fini della corretta determinazione del credito va inoltre considerato che: a) a seguito dell'emergenza Covid 19 e dei conseguenti periodi di chiusura forzata delle attività commerciali, negli anni 2020 e 2021 il fatturato di ha subito un notevole Parte_1 calo rispetto ai due anni precedenti – circostanza comunicata, senza riscontro, a al fine di trovare un “accordo per la riduzione del canone o la rateizzazione del CP_1 dovuto, chiedendone la precisa quantificazione, mai fornita” – sicchè “le fatture emesse sembrano rilevare l'assenza di adeguata proporzionalità dei corrispettivi applicati”; b) dopo il riavvio delle attività, nel 2020 è stato aperto nel Centro Commerciale un nuovo bar “adiacente a quello di ” e nel 2021 sono stati istallati distributori automatici per la “vendita Parte_1 degli stessi prodotti di quest'ultima a prezzi bassissimi”; tale concorrenza ha provocato un 3 ulteriore calo del fatturato di cui deve ritenersi responsabile quale CP_1 organo di gestione del centro;
- è ravvisabile un “abuso di posizione dominante” in violazione dell'art. 9 L.192/1998 da parte di per avere “a) emesso fatture senza criterio, rifiutando i chiarimenti CP_1 richiesti in merito, con ciò generando assoluta confusione in ordine alle somme dovute;
b) omesso di sospendere e/o ridurre il canone di locazione in pendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid
19; c) incassato la fideiussione;
d) concesso locali in affitto a società svolgenti la medesima attività economica e commerciale della , con ciò influendo alla relativa diminuzione di fatturato per Parte_1 via della concorrenza conseguente”.
Per tali motivi l'opponente ha domandato di accertare che non ha diritto di CP_1 procedere ad esecuzione forzata ed in via riconvenzionale di: a) accertare e rideterminare il credito di b) previo accertamento delle responsabilità di per abuso CP_1 CP_1 di posizione dominante, condannarla al risarcimento del danno quantificato in euro 100.000;
c) in via subordinata compensare la somma eventualmente ritenuta dovuta alla CP_1 con quella, ad ogni titolo, dovuta alla Parte_1
2. In data 23/6/2023 si è costituita in giudizio la quale - eccepita in via CP_1 preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 26 c.p.c. (essendo l'immobile oggetto di rilascio sito nel centro commerciale di Ancona) - ha domandato il rigetto dell'opposizione, deducendo che:
- l'eccezione di omessa comunicazione da parte di di volersi avvalere della CP_1
clausola risolutiva espressa è infondata, avendo la stessa comunicato con PEC in data
9/9/2021 la risoluzione ex art. 1456 c.c. ed art. 22 del capitolato allegato al contratto;
- la condotta tenuta da nel corso del rapporto è stata improntata al CP_1
rispetto del canone di buona fede considerato che: a) non ha mai Pt_1 Parte_1 contestato le fatture emesse, nè comunicato alcuna richiesta formale di chiarimenti in merito;
b) a seguito dell'epidemia Covid 19, ha proposto a CP_1 Parte_1 uno sconto del 40% sul canone d'affitto senza ricevere alcun riscontro – circostanza già acclarata in altri precedenti giudizio avviati ex art. 700 c.p.c. da Parte_1 dinanzi al Tribunale di Ancona (RG n. 1382/2021 ed RG 559/2021) relativi all'escussione della fideiussione bancaria (riguardando il contenzioso avviato da
[...] nei confronti di anche altri due rami d'azienda situati presso i Parte_1 CP_1
Centri Commerciali di Porto Sant'Elpidio e Grottammare);
4 - quanto alla dedotta indeterminatezza del credito, la stessa è infondata: a) emergendo il credito dalle fatture (emesse in conformità a quanto pattuito nel contratto) e dall'estratto autentico delle scritture contabili;
b) non sussistendo alcun obbligo che imponga “di azzerare i corrispettivi dovuti nel periodo del lockdown” ed avendo, nonostante ciò, di propria iniziativa ridotto il canone per tale periodo, come da nota CP_1 di credito n. 5611000002 del 4/1/2021; c) essendo stati tutti i versamenti e gli incassi
(tra cui quello relativo alla fideiussione bancaria per € 14.000,00), in assenza di diverso accordo tra le parti, imputati ai debiti più risalentiex art. 1193 c.c. - sicchè le fatture allegate si riferiscono alla “situazione attuale al netto di quanto effettivamente incassato e computato sui periodi precedenti”;
- sussiste pertanto il diritto della creditrice ad agire per il rilascio dei beni;
- non sussiste alcun abuso di posizione dominante da parte di atteso che la CP_1
stessa ha richiesto i pagamenti in conformità a quanto contrattualmente pattuito, proponendo anche a la riduzione dei canoni, ed agito per il recupero Parte_4 dell'immobile a seguito di plurimi e reiterati inadempimenti di . Parte_1
3. A seguito del decreto ex art. 171-bis c.p.c., con la prima memoria ex art. 171 ter n.
1 c.p.c. l'opponente ha dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile di cui Parte_1 all'atto di precetto opposto e, tuttavia, ha insistito nelle domande svolte. Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito della prima udienza del 13/9/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum si osserva quanto segue.
4.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata da CP_1
Nel caso di opposizione a precetto, la competenza territoriale è sancita dall'articolo 480 co. 3
c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 27 c.p.c. Ciò detto, il criterio di collegamento è duplice: in via principale, quello del “giudice del luogo dell'esecuzione”, rectius, della minacciata esecuzione, ex art. 27 c.p.c.; in via sussidiaria e nell'ipotesi di cui all'art. 480 co. 3, c.p.c., quello del “giudice del luogo in cui è stato notificato” il precetto. Per pacifica giurisprudenza il criterio sussidiario del luogo di notifica del precetto opera non solo allorquando sono omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante, ma anche nel caso in cui la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono 5 beni dell'intimato da aggredire. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti “in tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione.
Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore” (Cass. n. 9670/2008; vedi anche Cass. n. 13219/2010, Corte Cost. n. 480/2005 ed altre conformi).
In specie, nell'atto di precetto notificato a ha eletto domicilio Parte_1 CP_1 presso il proprio difensore (a L'Aquila) - in un luogo diverso da quello ove è situato il bene di cui è chiesto il rilascio – sicchè non appare applicabile l'art. 27 c.p.c., risultando invece applicabile l'art. 480 co. 3 c.p.c. (che individua la competenza in base al luogo ove è stato notificato il precetto).
L'eccezione di incompetenza va pertanto rigettata.
5. Scendendo all'esame del merito dell'opposizione, va preliminare rilevato che il già avvenuto rilascio dell'immobile non fa venire meno l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del
07/09/2017)
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
5.1. Quanto al primo motivo di opposizione, inerente l'ingiustificata risoluzione del contratto, lo stesso appare infondato.
Risulta dagli atti che: a) il “contratto di affitto di ramo aziendale” stipulato per atto pubblico il
16/6/2016 tra le parti - fatto valere quale titolo esecutivo da - prevedeva CP_1 espressamente all'art. 7 che “L'Affittuario, alla cessazione comunque determinatasi del presente
Contratto, si obbliga a restituire il Ramo d'Azienda di cui ha avuto il godimento nello stato in cui gli è stato consegnato ed in particolare i locali liberi da persone e cose […]” (cfr. doc. 1 di parte attrice); b) il capitolato allegato al contratto prevede all'art. 22 “clausola risolutiva espressa” riferita anche a 6 ritardi ed omissioni nel pagamento dei canoni;
c) ha comunicato a CP_1 Parte_1
la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa per l'inadempimento al
[...] pagamento dei canoni con PEC in data 9/9/2021 (cfr. doc. 1, 2 e 3 di parte convenuta), nella quale è fatto specifico riferimento al contratto di affitto di ramo aziendale stipulato in data
16 giugno 2016, all'intervenuta risoluzione di diritto dello stesso ex artt. 1456 ss. c.c. ed art. 22 del Capitolato allegato al Contratto, nonché al “grave inadempimento” imputato alla controparte quale causa di risoluzione – poiché “a partire da Gennaio 2020, non sono stati da Voi corrisposti regolarmente alle scadenze previste gli importi, per canoni e spese comuni maturati in forza del
Contratto, ad oggi pari a Euro 57.336,16”, rientrante nell'ipotesi di inadempimento giustificativo della risoluzione cui al n. 3 dell'art. 22 del capitolato.
Quanto al predetto inadempimento contrattuale, inoltre - rilevato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.. Cass.
S.U. n°13533.2001) – va dato atto che in specie ha ottemperato al proprio CP_1 onere depositando il contratto fonte dell'obbligazione contenente precisi criteri di calcolo del corrispettivo, deducendo specificamente il mancato pagamento dei canoni a partire dal gennaio 2020; mentre nulla ha dedotto circa l'avvenuto pagamento degli stessi, Parte_4 né ha specificamente contestato gli importi di cui alle fatture emesse da CP_1
(limitandosi del tutto genericamente a contestare – contrariamente al proprio onere –
l'indeterminatezza del credito per essere la fatturazione avvenuta “in modo confusionario”, senza null'altro precisare sul punto).
A nulla rileva - quanto alla asserita indeterminatezza dei crediti - neppure l'escussione della garanzia fideiussoria (genericamente dedotta da , avendo Parte_1 CP_1 precisato sul punto l'avvenuta imputazione dell'incasso ex art. 1193 c.c. a crediti scaduti in precedenza (cfr. p. 16 della comparsa di costituzione) – circostanza non specificamente contestata dall'opponente nei successivi scritti difensivi.
5.2. Appare infondato anche il motivo di opposizione inerente la violazione da parte di del canone di buona fede - per avere richiesto il pagamento di canoni CP_1 non proporzionati alla situazione determinatasi a seguito dell'emergenza Covid 19, senza provvedere alla rinegoziazione degli stessi.
7 Sul punto si rileva che in considerazione dell'eccezionale situazione verificatasi con la pandemia Covid 19, un rilievo alle difficoltà economiche del debitore è stato riconosciuto dall'art. 91 D.L.18/2020 convertito nella Legge 27/2020, che, tuttavia non giustifica l'assoluta mancanza di pagamenti anche successivamente alla cessazione delle restrizioni (cfr.
Tribunale di Roma VI sez. sent. nr. 3109/21 del 19.02.2021 e sent. 8005/2021 del
17.03.2021).
L'art. 3, comma 6 bis, D.L. 6/2020, convertito in legge dalla Legge 27/2020, prevede che il
Giudice, nell'accertamento della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo, debba valutare in che misura l'inadempimento o il ritardo siano stati causati dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti Covid 19. La norma non ha disposto alcuna esclusione o riduzione dei canoni ma ha consentito unicamente di ritenere temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante la vigenza di dette misure di contenimento, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive.
In ogni caso, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento: l'obbligato non può limitarsi ad allegare che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio, dovendo, per converso, offrire la prova del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia (cfr. Tribunale sez. VI - Roma, 05/01/2022, n.
234).
Nel caso di specie la maggior parte dei canoni riguarda mensilità successive alle restrizioni e non è stato specificamente allegato, né provato, il nesso eziologico tra i mancati pagamenti e le restrizioni adottate, né in che misura dette restrizioni possano aver inciso anche nel periodo successivo alla riapertura dell' attività (v. Tribunale sez. VI - Roma, 05/01/2022, n.
234, Tribunale di Roma Sez. VI sent. nr. 13225 del 19.07.2021).
Con riguardo alla dedotta mancata rinegoziazione (a causa dell'atteggiamento non collaborativo di controparte), inoltre, ha lamentato come “la dimensione Parte_1 societaria della abbia impedito a di interfacciarsi con un referente CP_1 Parte_1 fisico, anche a causa dell'alternarsi dei direttori commerciali. Al riguardo, tuttavia, la dimensione societaria della e gli avvicendamenti nell'amministrazione appaiono del CP_1 tutto irrilevanti - considerato che neppure ha depositato alcun principio di Parte_1
8 prova scritta (pec, e-mail, lettere raccomandate..) di richieste o proposte rivolte all'amministrazione di CP_1
Al contrario risulta aver proposto durante la pandemia la riduzione del canone CP_1 al 40% (cfr. e-mail inviata il 28/9/2020 - doc. 5 di parte convenuta) rimasta senza riscontro.
Tale circostanza neppure risulta contestata da parte opponente;
mentre risulta dagli atti che la conduttrice non ha provveduto al pagamento del canone neppure in misura ridotta.
In ragione dell'inadempimento di e dell'avvenuta risoluzione di diritto del Parte_4 contratto, l'opposizione volta a fare dichiarare l'assenza del diritto di a CP_1 procedere ad esecuzione forzata per il rilascio va rigettata, perché infondata.
6. Quanto alla generica domanda riconvenzionale svolta da di Parte_4
“accertare e rideterminare il credito della quindi il debito della società opponente alla luce CP_1 della sopra riportate circostanze di fatto e diritto, quali: a) errata fatturazione e confusione contabile;
b) incasso della fideiussione;
c) sospensione e/o riduzione del canone di affitto alla luce delle conseguenze negative per contingentamento Covid 19”, va rilevato come la stessa non risulta determinata neppure temporalmente e va pertanto circoscritta (in assenza di riconvenzionale svolta dalla opposta) al credito maturato fino alla data di risoluzione del rapporto (sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto). Ciò premesso - richiamate le considerazioni sopra svolte i merito all'infondatezza dei motivi di opposizione inerenti ad errata fatturazione, incasso della fideiussione e rideterminazione dei canoni in ragione dell'emergenza Covid 19 – e vista la documentazione contrattuale e contabile prodotta da il credito va accertato in CP_1 euro 57.336,16 alla data del 7/9/2021 (somma, peraltro, specificamente indicata nella comunicazione di risoluzione del rapporto e non specificamente contestata dalla convenuta, quanto ai conteggi, nei successivi scritti difensivi).
7. Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'opponente, la stessa va rigettata.
L'opponente ha domandato il risarcimento del danno derivante dalla condotta di “abuso di posizione dominante” di in violazione dell'art. 9 L. 192/98 per aver a) emesso CP_1 fatture senza criterio, rifiutando i chiarimenti richiesti in merito, con ciò generando assoluta confusione in ordine alle somme dovute;
b) omesso di sospendere e/o ridurre il canone di locazione in pendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19; c) incassato la fideiussione.; d) concesso locali in affitto a società svolgenti la medesima attività economica e commerciale di . Parte_1
9 In disparte il fatto che parte attrice fa riferimento indistintamente alle due nozioni di “abuso di posizione dominante” e di “abuso di dipendenza economica”, che tuttavia non sono equivalenti e assumono diverso rilievo giuridico - volendo fare riferimento all'abuso di dipendenza economica (considerato il richiamo espresso all'art. 9 della L. 192/98), si rileva che parte attrice non ha fornito prova della dipendenza economica di rispetto a Parte_1 CP_1
né ha provato le dedotte condotte abusive ed il danno conseguitone.
[...]
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in favore dell'attore - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 in considerazione del valore della causa, del grado di complessità e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi euro 8.328,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 443/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
RIGETTA
l'opposizione svolta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
ACCERTA che il credito vantato da nei confronti di è pari ad € CP_1 Parte_1
57.336,16 alla data del 7/9/2021;
RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Parte_1 CP_1 in complessivi € 8.328,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 10/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 443/2023 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 10/4/2025 ex art. 189 c.p.c. e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Simone Mancini ed Agnese Marinangeli, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- attrice -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Lazzaro, CP_1 P.IVA_1 giusta procura alle liti in atti;
- convenuta
***
Oggetto: “opposizione a precetto per rilascio di immobile”
***
1 CONCLUSIONI
Con note ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c. i difensori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di come segue:
Per parte attrice i difensori “Precisano le conclusioni come da atto di Parte_1 citazione in opposizione introduttivo di lite”, di seguito trascritte “NEL MERITO: a) accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in CP_1 premessa data l'indeterminatezza del suo credito e l'inesistenza parziale dello stesso;
b) accertare e rideterminare il credito della quindi il debito della società opponente alla luce della sopra CP_1 riportate circostanze di fatto e diritto, quali: a) errata fatturazione e confusione contabile;
b) incasso della fideiussione;
c) sospensione e/o riduzione del canone di affitto alla luce delle conseguenze negative per contingendamento Covid 19; c) in via riconvenzionale, previo accertamento delle responsabilità della CP_1 per abuso di posizione dominante, condannarla al risarcimento, quindi al pagamento, del danno
[...] patrimoniale cagionato alla stimato in via prudenziale e forfettaria nella misura di € Parte_1
100.000,00 o in quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
d) in via riconvenzionale
e subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere dovute alla a Parte_2 titolo di canoni di locazione, compensare la somma eventualmente ritenuta dovuta alla con CP_1 quella, ad ogni titolo, dovuta alla come sopra richiesta e specificata. Con condanna di Parte_1 controparte alle spese e compensi di lite”;
Per parte convenuta on risultano precisate conclusioni nel termine di CP_1 cui all'art. 189 n. 1 c.p.c., devono intendersi richiamate le conclusioni in precedenza rassegnate nella comparsa di risposta (cfr. cfr. Cass. n. 5018/2014) di seguito trascritte: “IN
VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Fermo, essendo competente il Tribunale di Ancona. - Non sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato. NEL
MERITO: Solo nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere la propria competenza per territorio: - Accertare e dichiarare il pieno e legittimo diritto della società di procedere ad esecuzione forzata, per tutti i CP_1 motivi esposti in narrativa;
- Rigettare integralmente ogni richiesta di risarcimento per abuso di posizione dominante. IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di operare una qualche rideterminazione delle poste attive dovute a dalla , Voglia comunque CP_1 Parte_1 rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto, in ogni caso, la sussistenza del credito appare indiscutibile e non contestata in sé dalla controparte. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1/3/2023 ha proposto Parte_1 opposizione al precetto per rilascio di ramo d'azienda (sito presso il Centro Commerciale di
Ancona, Via Scataglini n. 6), notificatole da in data 9/2/2023 - sulla base del CP_1 contratto stipulato tra le parti il 16/6/2016 per atto pubblico notarile (rep. n. 39506 – racc.
n. 13093), risolto di diritto ex art. 1456 c.c. per grave inadempimento di Parte_1 all'obbligo di pagamento dei canoni.
A sostegno dell'opposizione, in sintesi e per quanto di interesse, parte attrice ha dedotto l'illegittimità del precetto poichè:
− non ha mai comunicato a la volontà di avvalersi della CP_1 Parte_1
clausola risolutiva espressa (prevista all'art. 22 del capitolato allegato al contratto), essendosi limitata a notificare il titolo e l'atto di precetto per rilascio;
- non è stata messa nelle condizioni di adempiere ai propri obblighi a Parte_1
causa della condotta tenuta dalla creditrice la quale non ha emesso CP_1 fatture nel corso dell'anno 2020, riprendendo la fatturazione nel 2021 “in modo del tutto confusionario, con emissione di note di credito prive di qualsivoglia riferimento contabile e temporale che hanno impedito alla una precisa ricostruzione del rapporto e del dovuto”; Parte_1
- l'indeterminatezza del credito azionato è confermata anche dal fatto che CP_1
ha incassato la fideiussione di € 14.000,00 rilasciata da ai sensi dell'art. Parte_3
4 del contratto, senza darne atto nel precetto;
- ai fini della corretta determinazione del credito va inoltre considerato che: a) a seguito dell'emergenza Covid 19 e dei conseguenti periodi di chiusura forzata delle attività commerciali, negli anni 2020 e 2021 il fatturato di ha subito un notevole Parte_1 calo rispetto ai due anni precedenti – circostanza comunicata, senza riscontro, a al fine di trovare un “accordo per la riduzione del canone o la rateizzazione del CP_1 dovuto, chiedendone la precisa quantificazione, mai fornita” – sicchè “le fatture emesse sembrano rilevare l'assenza di adeguata proporzionalità dei corrispettivi applicati”; b) dopo il riavvio delle attività, nel 2020 è stato aperto nel Centro Commerciale un nuovo bar “adiacente a quello di ” e nel 2021 sono stati istallati distributori automatici per la “vendita Parte_1 degli stessi prodotti di quest'ultima a prezzi bassissimi”; tale concorrenza ha provocato un 3 ulteriore calo del fatturato di cui deve ritenersi responsabile quale CP_1 organo di gestione del centro;
- è ravvisabile un “abuso di posizione dominante” in violazione dell'art. 9 L.192/1998 da parte di per avere “a) emesso fatture senza criterio, rifiutando i chiarimenti CP_1 richiesti in merito, con ciò generando assoluta confusione in ordine alle somme dovute;
b) omesso di sospendere e/o ridurre il canone di locazione in pendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid
19; c) incassato la fideiussione;
d) concesso locali in affitto a società svolgenti la medesima attività economica e commerciale della , con ciò influendo alla relativa diminuzione di fatturato per Parte_1 via della concorrenza conseguente”.
Per tali motivi l'opponente ha domandato di accertare che non ha diritto di CP_1 procedere ad esecuzione forzata ed in via riconvenzionale di: a) accertare e rideterminare il credito di b) previo accertamento delle responsabilità di per abuso CP_1 CP_1 di posizione dominante, condannarla al risarcimento del danno quantificato in euro 100.000;
c) in via subordinata compensare la somma eventualmente ritenuta dovuta alla CP_1 con quella, ad ogni titolo, dovuta alla Parte_1
2. In data 23/6/2023 si è costituita in giudizio la quale - eccepita in via CP_1 preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 26 c.p.c. (essendo l'immobile oggetto di rilascio sito nel centro commerciale di Ancona) - ha domandato il rigetto dell'opposizione, deducendo che:
- l'eccezione di omessa comunicazione da parte di di volersi avvalere della CP_1
clausola risolutiva espressa è infondata, avendo la stessa comunicato con PEC in data
9/9/2021 la risoluzione ex art. 1456 c.c. ed art. 22 del capitolato allegato al contratto;
- la condotta tenuta da nel corso del rapporto è stata improntata al CP_1
rispetto del canone di buona fede considerato che: a) non ha mai Pt_1 Parte_1 contestato le fatture emesse, nè comunicato alcuna richiesta formale di chiarimenti in merito;
b) a seguito dell'epidemia Covid 19, ha proposto a CP_1 Parte_1 uno sconto del 40% sul canone d'affitto senza ricevere alcun riscontro – circostanza già acclarata in altri precedenti giudizio avviati ex art. 700 c.p.c. da Parte_1 dinanzi al Tribunale di Ancona (RG n. 1382/2021 ed RG 559/2021) relativi all'escussione della fideiussione bancaria (riguardando il contenzioso avviato da
[...] nei confronti di anche altri due rami d'azienda situati presso i Parte_1 CP_1
Centri Commerciali di Porto Sant'Elpidio e Grottammare);
4 - quanto alla dedotta indeterminatezza del credito, la stessa è infondata: a) emergendo il credito dalle fatture (emesse in conformità a quanto pattuito nel contratto) e dall'estratto autentico delle scritture contabili;
b) non sussistendo alcun obbligo che imponga “di azzerare i corrispettivi dovuti nel periodo del lockdown” ed avendo, nonostante ciò, di propria iniziativa ridotto il canone per tale periodo, come da nota CP_1 di credito n. 5611000002 del 4/1/2021; c) essendo stati tutti i versamenti e gli incassi
(tra cui quello relativo alla fideiussione bancaria per € 14.000,00), in assenza di diverso accordo tra le parti, imputati ai debiti più risalentiex art. 1193 c.c. - sicchè le fatture allegate si riferiscono alla “situazione attuale al netto di quanto effettivamente incassato e computato sui periodi precedenti”;
- sussiste pertanto il diritto della creditrice ad agire per il rilascio dei beni;
- non sussiste alcun abuso di posizione dominante da parte di atteso che la CP_1
stessa ha richiesto i pagamenti in conformità a quanto contrattualmente pattuito, proponendo anche a la riduzione dei canoni, ed agito per il recupero Parte_4 dell'immobile a seguito di plurimi e reiterati inadempimenti di . Parte_1
3. A seguito del decreto ex art. 171-bis c.p.c., con la prima memoria ex art. 171 ter n.
1 c.p.c. l'opponente ha dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile di cui Parte_1 all'atto di precetto opposto e, tuttavia, ha insistito nelle domande svolte. Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito della prima udienza del 13/9/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum si osserva quanto segue.
4.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata da CP_1
Nel caso di opposizione a precetto, la competenza territoriale è sancita dall'articolo 480 co. 3
c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 27 c.p.c. Ciò detto, il criterio di collegamento è duplice: in via principale, quello del “giudice del luogo dell'esecuzione”, rectius, della minacciata esecuzione, ex art. 27 c.p.c.; in via sussidiaria e nell'ipotesi di cui all'art. 480 co. 3, c.p.c., quello del “giudice del luogo in cui è stato notificato” il precetto. Per pacifica giurisprudenza il criterio sussidiario del luogo di notifica del precetto opera non solo allorquando sono omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante, ma anche nel caso in cui la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono 5 beni dell'intimato da aggredire. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti “in tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione.
Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore” (Cass. n. 9670/2008; vedi anche Cass. n. 13219/2010, Corte Cost. n. 480/2005 ed altre conformi).
In specie, nell'atto di precetto notificato a ha eletto domicilio Parte_1 CP_1 presso il proprio difensore (a L'Aquila) - in un luogo diverso da quello ove è situato il bene di cui è chiesto il rilascio – sicchè non appare applicabile l'art. 27 c.p.c., risultando invece applicabile l'art. 480 co. 3 c.p.c. (che individua la competenza in base al luogo ove è stato notificato il precetto).
L'eccezione di incompetenza va pertanto rigettata.
5. Scendendo all'esame del merito dell'opposizione, va preliminare rilevato che il già avvenuto rilascio dell'immobile non fa venire meno l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del
07/09/2017)
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
5.1. Quanto al primo motivo di opposizione, inerente l'ingiustificata risoluzione del contratto, lo stesso appare infondato.
Risulta dagli atti che: a) il “contratto di affitto di ramo aziendale” stipulato per atto pubblico il
16/6/2016 tra le parti - fatto valere quale titolo esecutivo da - prevedeva CP_1 espressamente all'art. 7 che “L'Affittuario, alla cessazione comunque determinatasi del presente
Contratto, si obbliga a restituire il Ramo d'Azienda di cui ha avuto il godimento nello stato in cui gli è stato consegnato ed in particolare i locali liberi da persone e cose […]” (cfr. doc. 1 di parte attrice); b) il capitolato allegato al contratto prevede all'art. 22 “clausola risolutiva espressa” riferita anche a 6 ritardi ed omissioni nel pagamento dei canoni;
c) ha comunicato a CP_1 Parte_1
la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa per l'inadempimento al
[...] pagamento dei canoni con PEC in data 9/9/2021 (cfr. doc. 1, 2 e 3 di parte convenuta), nella quale è fatto specifico riferimento al contratto di affitto di ramo aziendale stipulato in data
16 giugno 2016, all'intervenuta risoluzione di diritto dello stesso ex artt. 1456 ss. c.c. ed art. 22 del Capitolato allegato al Contratto, nonché al “grave inadempimento” imputato alla controparte quale causa di risoluzione – poiché “a partire da Gennaio 2020, non sono stati da Voi corrisposti regolarmente alle scadenze previste gli importi, per canoni e spese comuni maturati in forza del
Contratto, ad oggi pari a Euro 57.336,16”, rientrante nell'ipotesi di inadempimento giustificativo della risoluzione cui al n. 3 dell'art. 22 del capitolato.
Quanto al predetto inadempimento contrattuale, inoltre - rilevato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.. Cass.
S.U. n°13533.2001) – va dato atto che in specie ha ottemperato al proprio CP_1 onere depositando il contratto fonte dell'obbligazione contenente precisi criteri di calcolo del corrispettivo, deducendo specificamente il mancato pagamento dei canoni a partire dal gennaio 2020; mentre nulla ha dedotto circa l'avvenuto pagamento degli stessi, Parte_4 né ha specificamente contestato gli importi di cui alle fatture emesse da CP_1
(limitandosi del tutto genericamente a contestare – contrariamente al proprio onere –
l'indeterminatezza del credito per essere la fatturazione avvenuta “in modo confusionario”, senza null'altro precisare sul punto).
A nulla rileva - quanto alla asserita indeterminatezza dei crediti - neppure l'escussione della garanzia fideiussoria (genericamente dedotta da , avendo Parte_1 CP_1 precisato sul punto l'avvenuta imputazione dell'incasso ex art. 1193 c.c. a crediti scaduti in precedenza (cfr. p. 16 della comparsa di costituzione) – circostanza non specificamente contestata dall'opponente nei successivi scritti difensivi.
5.2. Appare infondato anche il motivo di opposizione inerente la violazione da parte di del canone di buona fede - per avere richiesto il pagamento di canoni CP_1 non proporzionati alla situazione determinatasi a seguito dell'emergenza Covid 19, senza provvedere alla rinegoziazione degli stessi.
7 Sul punto si rileva che in considerazione dell'eccezionale situazione verificatasi con la pandemia Covid 19, un rilievo alle difficoltà economiche del debitore è stato riconosciuto dall'art. 91 D.L.18/2020 convertito nella Legge 27/2020, che, tuttavia non giustifica l'assoluta mancanza di pagamenti anche successivamente alla cessazione delle restrizioni (cfr.
Tribunale di Roma VI sez. sent. nr. 3109/21 del 19.02.2021 e sent. 8005/2021 del
17.03.2021).
L'art. 3, comma 6 bis, D.L. 6/2020, convertito in legge dalla Legge 27/2020, prevede che il
Giudice, nell'accertamento della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo, debba valutare in che misura l'inadempimento o il ritardo siano stati causati dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti Covid 19. La norma non ha disposto alcuna esclusione o riduzione dei canoni ma ha consentito unicamente di ritenere temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante la vigenza di dette misure di contenimento, fermo restando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive.
In ogni caso, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento: l'obbligato non può limitarsi ad allegare che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio, dovendo, per converso, offrire la prova del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia (cfr. Tribunale sez. VI - Roma, 05/01/2022, n.
234).
Nel caso di specie la maggior parte dei canoni riguarda mensilità successive alle restrizioni e non è stato specificamente allegato, né provato, il nesso eziologico tra i mancati pagamenti e le restrizioni adottate, né in che misura dette restrizioni possano aver inciso anche nel periodo successivo alla riapertura dell' attività (v. Tribunale sez. VI - Roma, 05/01/2022, n.
234, Tribunale di Roma Sez. VI sent. nr. 13225 del 19.07.2021).
Con riguardo alla dedotta mancata rinegoziazione (a causa dell'atteggiamento non collaborativo di controparte), inoltre, ha lamentato come “la dimensione Parte_1 societaria della abbia impedito a di interfacciarsi con un referente CP_1 Parte_1 fisico, anche a causa dell'alternarsi dei direttori commerciali. Al riguardo, tuttavia, la dimensione societaria della e gli avvicendamenti nell'amministrazione appaiono del CP_1 tutto irrilevanti - considerato che neppure ha depositato alcun principio di Parte_1
8 prova scritta (pec, e-mail, lettere raccomandate..) di richieste o proposte rivolte all'amministrazione di CP_1
Al contrario risulta aver proposto durante la pandemia la riduzione del canone CP_1 al 40% (cfr. e-mail inviata il 28/9/2020 - doc. 5 di parte convenuta) rimasta senza riscontro.
Tale circostanza neppure risulta contestata da parte opponente;
mentre risulta dagli atti che la conduttrice non ha provveduto al pagamento del canone neppure in misura ridotta.
In ragione dell'inadempimento di e dell'avvenuta risoluzione di diritto del Parte_4 contratto, l'opposizione volta a fare dichiarare l'assenza del diritto di a CP_1 procedere ad esecuzione forzata per il rilascio va rigettata, perché infondata.
6. Quanto alla generica domanda riconvenzionale svolta da di Parte_4
“accertare e rideterminare il credito della quindi il debito della società opponente alla luce CP_1 della sopra riportate circostanze di fatto e diritto, quali: a) errata fatturazione e confusione contabile;
b) incasso della fideiussione;
c) sospensione e/o riduzione del canone di affitto alla luce delle conseguenze negative per contingentamento Covid 19”, va rilevato come la stessa non risulta determinata neppure temporalmente e va pertanto circoscritta (in assenza di riconvenzionale svolta dalla opposta) al credito maturato fino alla data di risoluzione del rapporto (sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto). Ciò premesso - richiamate le considerazioni sopra svolte i merito all'infondatezza dei motivi di opposizione inerenti ad errata fatturazione, incasso della fideiussione e rideterminazione dei canoni in ragione dell'emergenza Covid 19 – e vista la documentazione contrattuale e contabile prodotta da il credito va accertato in CP_1 euro 57.336,16 alla data del 7/9/2021 (somma, peraltro, specificamente indicata nella comunicazione di risoluzione del rapporto e non specificamente contestata dalla convenuta, quanto ai conteggi, nei successivi scritti difensivi).
7. Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'opponente, la stessa va rigettata.
L'opponente ha domandato il risarcimento del danno derivante dalla condotta di “abuso di posizione dominante” di in violazione dell'art. 9 L. 192/98 per aver a) emesso CP_1 fatture senza criterio, rifiutando i chiarimenti richiesti in merito, con ciò generando assoluta confusione in ordine alle somme dovute;
b) omesso di sospendere e/o ridurre il canone di locazione in pendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19; c) incassato la fideiussione.; d) concesso locali in affitto a società svolgenti la medesima attività economica e commerciale di . Parte_1
9 In disparte il fatto che parte attrice fa riferimento indistintamente alle due nozioni di “abuso di posizione dominante” e di “abuso di dipendenza economica”, che tuttavia non sono equivalenti e assumono diverso rilievo giuridico - volendo fare riferimento all'abuso di dipendenza economica (considerato il richiamo espresso all'art. 9 della L. 192/98), si rileva che parte attrice non ha fornito prova della dipendenza economica di rispetto a Parte_1 CP_1
né ha provato le dedotte condotte abusive ed il danno conseguitone.
[...]
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in favore dell'attore - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 in considerazione del valore della causa, del grado di complessità e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi euro 8.328,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 443/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
RIGETTA
l'opposizione svolta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
ACCERTA che il credito vantato da nei confronti di è pari ad € CP_1 Parte_1
57.336,16 alla data del 7/9/2021;
RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Parte_1 CP_1 in complessivi € 8.328,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 10/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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