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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3804 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annunziata Freda e Marco Parte_1
Corrente presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Vittorio Emanuele Trav. Patella n. 10;
- RICORRENTE -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Rosario Guglielmotti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Agropoli alla via Marrota n. 2;
- RESISTENTE -
OGGETTO: differenze retributive, impugnativa di licenziamento,
trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 rappresentava di aver Parte_1
lavorato dall'1.8.2023 al 31.1.2024 alle dipendenze della e, Controparte_1
sostenendo di non aver ricevuto tutto quanto spettantegli per l'ampio orario osservato e le impegnative mansioni svolte a dispetto dell'inquadramento formale, chiedeva che l'ormai ex datrice di lavoro fosse condannata a corrispondergli le differenze residue a titolo di varie spettanze retributive per la somma complessiva di 10.590,74 €.
Lamentava, inoltre, d'essere stato licenziato oralmente e di aver impugnato detto licenziamento ricevendo come riscontro la scadenza in data 31.1.2024
del contratto di lavoro. Sostenendo, tuttavia, di aver concluso, piuttosto, un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, l'illegittimità
dell'asserito contratto di lavoro a tempo determinato per assenza della forma scritta e del Documento di Valutazione dei Rischi, chiedeva altresì la condanna della a tutte le conseguenze di legge per l'ipotesi di Controparte_1 licenziamento orale o, in via subordinata, alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e
[...]
chiedendone il rigetto.
In via istruttoria venivano escussi testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, all'esito della discussione, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è soltanto in parte fondato e va, pertanto, accolto Pt_1
negli stretti limiti che si vengono a tracciare.
Giova sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova
("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente, asserendo di aver lavorato come impiegato d'ordine riconducibile al livello V° del CCNL di categoria e non soltanto come addetto alla scommesse di livello D1 e ammettendo di aver già
ricevuto soltanto gli importi indicati nelle buste paga in misura asseritamente inferiore rispetto a quella spettantegli, era gravato dell'onere della prova,
prim'ancora di allegazione, delle circostanze costitutive delle invocate differenze retributive per mansioni superiori a dispetto di quanto formalizzato risultante dal contratto di assunzione e dalle buste paga.
Segnatamente la condizione essenziale affinché possa essere riconosciuto il diritto al superiore inquadramento è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, ossia che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata. L'onere di dimostrare siffatte condizioni grava sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, che in particolare è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità,
coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato. Le allegazioni di parte ricorrente relative all'attività disimpegnate -
elencate senza null'altro aggiungere - non valgono a fondare il diritto al superiore inquadramento. Si tratta di allegazioni carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato declaratoria. Sotto questo profilo il ricorrente, dopo aver elencato le attività
asseritamente svolte, si è limitato a chiedere le correlate differenze retributive senza tuttavia - in concreto - operare alcun confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato;
né, in alcun modo, vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto (livello D1), ed in particolare per quale motivo l'attività lavorativa disimpegnata sia caratterizzante il superiore inquadramento rivendicato. Difetta, in sostanza,
l'ineludibile raffronto critico - che sia dotato di concretezza e specificità - tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante a prospettare in astratto lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia, allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare, già in astratto, la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore profilo professionale per il quale rivendica differenze retributive.
Rimane, in sostanza, incomprensibile la ragione per cui l'attività dedotta in ricorso esuli da quelle proprie del lavoratore inquadrato nel livello D1 e debba,
invece, essere considerata - come ritiene il ricorrente - esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato nel superiore livello V°.
Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Lav., n. 8025/2003) per cui "Il lavoratore che agisca in giudizio per
ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad
indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta
qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le
mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto". La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che "[…] in breve non basta dire: questi
sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre
esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.)
dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato […]". Nel caso di specie, come anticipato, le carenze assertive riguardano, appunto, l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate. Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto - che sia dotato di concretezza e specificità - tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata raffronto che - ed è bene sottolineare tale punto - a fortiori, a maggior ragione s'imponeva nel caso di specie atteso che nel livello di appartenenza D1 già è ricompreso personale impegnato in sala scommesse.
Parte ricorrente non ha neppure provato, pur nel solo ambito del predetto livello
D1 e pur soltanto in parte, il più ampio orario invocato a dispetto del solo part-
time al 60% per il quale risultava formalizzato. Segnatamente non può tenersi conto della testimonianza del il quale addirittura riferisce un anno del Tes_1
tutto diverso da quello in cui il ricorrente pacificamente ha lavorato (si tratta oltretutto di un periodo recentissimo, non risalente nel tempo e, quindi, non difficile da ricordare). In ogni caso, salvo ludopatie non riferite, improbabile appare l'assidua frequenza della sala giochi per tutte le sere e tutte le ore riferite. Quanto alla testimonianza della - anche a voler andare oltre il Tes_2
legame sentimentale che lo legava al ricorrente - questa non può che riferire in ordine al limitato - qui verosimile - tratto di tempo in cui frequentava la sala scommesse come cliente. Né riscontri più solidi emergono dalla deposizione degli altri due testi escussi, colleghi del ricorrente, testi di parte resistente. Del
tutto generica, pur avendo lavorato esso stesso all'interno della sala scommesse, è la testimonianza del . Riferisce di non ricordare neppure Tes_3
quando il ricorrente fosse andato a lavorare se mattina, pomeriggio o sera.
Eppure, era esso stesso ad alternarsi col ricorrente nella sala scommesse e -
anche qui il medesimo rilievo critico del Vitale - non decenni, anni addietro ma lo scorso anno. La riporta, piuttosto, come all'interno della sala CP_2
scommesse erano impegnati lei, il ricorrente e il alternandosi tra di loro Tes_3
con turno ognuno di 4 ore dalle 10:00 del mattino alle 22:00 di sera dal martedì
alla domenica in quanto il lunedì il locale era chiuso. È verosimile che la deposizione del sia stata influenzata dal metus reverentialis nei Tes_3
confronti di quello che è, tutt'ora, il proprio datore di lavoro e quella della dal legame di filiazione con la proprietaria della sala scommesse CP_2
essendo la figlia di ma è da tener presente che l'onere della prova Parte_2
sulle ore in più asseritamente lavorate grava - come sopra sottolineato - sul ricorrente e non su parte resistente e che, anche a non voler tener conto della deposizione di detti due testi, restano i rilievi critici sopra evidenziati per la deposizione del e della che non consentono di ritenere provato Tes_1 Tes_2
l'ampio orario indicato in ricorso asseritamente osservato.
In conclusione il ricorrente non ha provato di aver lavorato più di quanto esso stesso ammette di aver già ricevuto per gli importi indicati in busta paga.
È pur vero, tuttavia, che nessuna di dette buste paga riporta come voce la 14°
mensilità alla quale il ricorrente ha ben diritto.
Quest'ultima, in particolare, è configurata come istituto contrattuale e che quindi può essere chiesta e accordata solo in caso di applicazione di fatto del contratto collettivo ovvero di appartenenza del lavoratore e del datore di lavoro a una delle categorie firmatarie del contratto.
Orbene, nel caso di specie non risulta la formale adesione del o della Pt_1
a una delle organizzazioni firmatarie del CCNL di settore ma è Controparte_1
allegato al ricorso il contratto di lavoro rinviante, per quanto non espressamente disciplinato, alle norme del CCNL e detto CCNL, per l'appunto,
all'art. 184, II comma, prevede che al mese di luglio di ogni anno sia corrisposta ai lavoratori una quattordicesima mensilità. Inoltre le buste paga agli atti attestano con espresso richiamo un'applicazione di fatto del CCNL di settore.
Né la prova, prim'ancora deduce, di aver corrisposto al Controparte_1 Pt_1
somme ulteriori rispetto a quelle indicate in busta paga. A quest'ultimo spetta, allora, la 14° che può quantificarsi - similmente a quanto riconosciutogli come ratei di 13° nelle buste paga di dicembre 2023 e gennaio
2024 - nella somma di 354,72 €.
Passando al vaglio dell'altra domanda posta riguardante l'asserito licenziamento orale, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, n. 9108). Nulla
di tutto ciò è stato provato dal . Pt_1
Segnatamente questi afferma che il 30.1.2024 la proprietaria gli Parte_2
avrebbe detto per telefono di non presentarsi più sul posto di lavoro, lo avrebbe allontanato telefonicamente dalla postazione di lavoro ma nessuno dei testi escussi riporta una tale pur fondamentale circostanza. Né tale telefonata è
provata in altro modo. Piuttosto è emerso che il giorno successivo, il 31.1.2024,
cadeva la scadenza naturale del contratto di lavoro concluso a luglio 2023. E
che si tratti di contratto a termine lo si ricava: 1) dalla copia allegata alla memoria difensiva - l'unica, invero, sottoscritta da entrambe le parti, quella allegata al ricorso non riporta alcuna firma e non può ritenersi, pertanto, in alcun modo vincolante -; 2) dalle buste paga allegate alla memoria difensiva -
sin dalla busta paga di agosto 2023 compare come assunzione 1.8.2023 e come scadenza contratto 31.1.2024 e sono tutte consegnate e firmate dal ricorrente -; 3) dal messaggio WhatsApp allegato alla memoria difensiva in cui il ricorrente in prossimità della scadenza del contratto chiedeva lumi sulla sua sorte, sul proseguo del rapporto di lavoro, sul rinnovo o meno del contratto di lavoro;
4) dall'UniLav del 31.7.2023 allegato alla memoria difensiva in cui compare come tipologia contrattuale lavoro a tempo determinato in pronta rettifica (già prima dell'inizio del rapporto di lavoro, iniziato soltanto il giorno dopo, l'1.8.2023) dell'UniLav inoltrato qualche giorno prima, il 28.7.2023, e in cui compariva come tipologia contrattuale lavoro a tempo indeterminato.
Il ricorrente asserisce di disconoscere il contratto a tempo determinato allegato da parte resistente ma - anche a non voler tener conto delle indicazioni tecniche riportate in busta paga effettivamente criptiche per chi non è esperto della materia - il messaggio WhatsApp allegato da quest'ultima e - si badi bene
- non disconosciuto da parte ricorrente lo smentisce ampiamente.
Appare, quindi, ragionevole ritenere che il rapporto di lavoro è cessato il
31.1.2024 per la naturale scadenza dello stesso essendo a tempo determinato e non già per scelta unilaterale del datore di lavoro il 30.1.2024.
Né possono trovare seguito le ulteriori richieste in ordine alla conversione, a questo punto, in via subordinata del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Risulta rispettata la forma scritta. Risulta allegato alla memoria difensiva tempestivamente depositata anche il
Documento di Valutazione Rischi risalente, peraltro, già al 15.6.2021, di data anteriore, quindi, all'instaurazione del rapporto di lavoro a termine ad agosto
2023. Generica è l'eccezione di parte ricorrente secondo cui questo sarebbe scaduto. Esso non ha una scadenza fissa ma va al più aggiornato al ricorrere di determinati eventi che parte ricorrente - contestandone la persistente efficacia - avrebbe dovuto specificatamente quantomeno indicare.
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento nei termini sopra illustrati della domanda relativa alle differenze retributive e dal rigetto di quelle relative al licenziamento e al contratto a termine determina ai sensi dell'art. 92
c.p.c. la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3804 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti della in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del della somma di 354,72 € a titolo soltanto di Pt_1
ratei 14° oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Salerno, 7.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3804 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annunziata Freda e Marco Parte_1
Corrente presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Vittorio Emanuele Trav. Patella n. 10;
- RICORRENTE -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Rosario Guglielmotti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Agropoli alla via Marrota n. 2;
- RESISTENTE -
OGGETTO: differenze retributive, impugnativa di licenziamento,
trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.7.2024 rappresentava di aver Parte_1
lavorato dall'1.8.2023 al 31.1.2024 alle dipendenze della e, Controparte_1
sostenendo di non aver ricevuto tutto quanto spettantegli per l'ampio orario osservato e le impegnative mansioni svolte a dispetto dell'inquadramento formale, chiedeva che l'ormai ex datrice di lavoro fosse condannata a corrispondergli le differenze residue a titolo di varie spettanze retributive per la somma complessiva di 10.590,74 €.
Lamentava, inoltre, d'essere stato licenziato oralmente e di aver impugnato detto licenziamento ricevendo come riscontro la scadenza in data 31.1.2024
del contratto di lavoro. Sostenendo, tuttavia, di aver concluso, piuttosto, un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, l'illegittimità
dell'asserito contratto di lavoro a tempo determinato per assenza della forma scritta e del Documento di Valutazione dei Rischi, chiedeva altresì la condanna della a tutte le conseguenze di legge per l'ipotesi di Controparte_1 licenziamento orale o, in via subordinata, alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e
[...]
chiedendone il rigetto.
In via istruttoria venivano escussi testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, all'esito della discussione, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è soltanto in parte fondato e va, pertanto, accolto Pt_1
negli stretti limiti che si vengono a tracciare.
Giova sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova
("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate. Lo stesso è a dirsi per il rivendicato inquadramento a un livello contrattuale superiore e per un sostenuto periodo di lavoro in nero senza contratto. Viceversa godono del regime probatorio più
vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a
mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente, asserendo di aver lavorato come impiegato d'ordine riconducibile al livello V° del CCNL di categoria e non soltanto come addetto alla scommesse di livello D1 e ammettendo di aver già
ricevuto soltanto gli importi indicati nelle buste paga in misura asseritamente inferiore rispetto a quella spettantegli, era gravato dell'onere della prova,
prim'ancora di allegazione, delle circostanze costitutive delle invocate differenze retributive per mansioni superiori a dispetto di quanto formalizzato risultante dal contratto di assunzione e dalle buste paga.
Segnatamente la condizione essenziale affinché possa essere riconosciuto il diritto al superiore inquadramento è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, ossia che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata. L'onere di dimostrare siffatte condizioni grava sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, che in particolare è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità,
coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato. Le allegazioni di parte ricorrente relative all'attività disimpegnate -
elencate senza null'altro aggiungere - non valgono a fondare il diritto al superiore inquadramento. Si tratta di allegazioni carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato declaratoria. Sotto questo profilo il ricorrente, dopo aver elencato le attività
asseritamente svolte, si è limitato a chiedere le correlate differenze retributive senza tuttavia - in concreto - operare alcun confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato;
né, in alcun modo, vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto (livello D1), ed in particolare per quale motivo l'attività lavorativa disimpegnata sia caratterizzante il superiore inquadramento rivendicato. Difetta, in sostanza,
l'ineludibile raffronto critico - che sia dotato di concretezza e specificità - tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante a prospettare in astratto lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia, allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare, già in astratto, la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore profilo professionale per il quale rivendica differenze retributive.
Rimane, in sostanza, incomprensibile la ragione per cui l'attività dedotta in ricorso esuli da quelle proprie del lavoratore inquadrato nel livello D1 e debba,
invece, essere considerata - come ritiene il ricorrente - esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato nel superiore livello V°.
Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Lav., n. 8025/2003) per cui "Il lavoratore che agisca in giudizio per
ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad
indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta
qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le
mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto". La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che "[…] in breve non basta dire: questi
sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre
esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.)
dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato […]". Nel caso di specie, come anticipato, le carenze assertive riguardano, appunto, l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate. Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto - che sia dotato di concretezza e specificità - tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata raffronto che - ed è bene sottolineare tale punto - a fortiori, a maggior ragione s'imponeva nel caso di specie atteso che nel livello di appartenenza D1 già è ricompreso personale impegnato in sala scommesse.
Parte ricorrente non ha neppure provato, pur nel solo ambito del predetto livello
D1 e pur soltanto in parte, il più ampio orario invocato a dispetto del solo part-
time al 60% per il quale risultava formalizzato. Segnatamente non può tenersi conto della testimonianza del il quale addirittura riferisce un anno del Tes_1
tutto diverso da quello in cui il ricorrente pacificamente ha lavorato (si tratta oltretutto di un periodo recentissimo, non risalente nel tempo e, quindi, non difficile da ricordare). In ogni caso, salvo ludopatie non riferite, improbabile appare l'assidua frequenza della sala giochi per tutte le sere e tutte le ore riferite. Quanto alla testimonianza della - anche a voler andare oltre il Tes_2
legame sentimentale che lo legava al ricorrente - questa non può che riferire in ordine al limitato - qui verosimile - tratto di tempo in cui frequentava la sala scommesse come cliente. Né riscontri più solidi emergono dalla deposizione degli altri due testi escussi, colleghi del ricorrente, testi di parte resistente. Del
tutto generica, pur avendo lavorato esso stesso all'interno della sala scommesse, è la testimonianza del . Riferisce di non ricordare neppure Tes_3
quando il ricorrente fosse andato a lavorare se mattina, pomeriggio o sera.
Eppure, era esso stesso ad alternarsi col ricorrente nella sala scommesse e -
anche qui il medesimo rilievo critico del Vitale - non decenni, anni addietro ma lo scorso anno. La riporta, piuttosto, come all'interno della sala CP_2
scommesse erano impegnati lei, il ricorrente e il alternandosi tra di loro Tes_3
con turno ognuno di 4 ore dalle 10:00 del mattino alle 22:00 di sera dal martedì
alla domenica in quanto il lunedì il locale era chiuso. È verosimile che la deposizione del sia stata influenzata dal metus reverentialis nei Tes_3
confronti di quello che è, tutt'ora, il proprio datore di lavoro e quella della dal legame di filiazione con la proprietaria della sala scommesse CP_2
essendo la figlia di ma è da tener presente che l'onere della prova Parte_2
sulle ore in più asseritamente lavorate grava - come sopra sottolineato - sul ricorrente e non su parte resistente e che, anche a non voler tener conto della deposizione di detti due testi, restano i rilievi critici sopra evidenziati per la deposizione del e della che non consentono di ritenere provato Tes_1 Tes_2
l'ampio orario indicato in ricorso asseritamente osservato.
In conclusione il ricorrente non ha provato di aver lavorato più di quanto esso stesso ammette di aver già ricevuto per gli importi indicati in busta paga.
È pur vero, tuttavia, che nessuna di dette buste paga riporta come voce la 14°
mensilità alla quale il ricorrente ha ben diritto.
Quest'ultima, in particolare, è configurata come istituto contrattuale e che quindi può essere chiesta e accordata solo in caso di applicazione di fatto del contratto collettivo ovvero di appartenenza del lavoratore e del datore di lavoro a una delle categorie firmatarie del contratto.
Orbene, nel caso di specie non risulta la formale adesione del o della Pt_1
a una delle organizzazioni firmatarie del CCNL di settore ma è Controparte_1
allegato al ricorso il contratto di lavoro rinviante, per quanto non espressamente disciplinato, alle norme del CCNL e detto CCNL, per l'appunto,
all'art. 184, II comma, prevede che al mese di luglio di ogni anno sia corrisposta ai lavoratori una quattordicesima mensilità. Inoltre le buste paga agli atti attestano con espresso richiamo un'applicazione di fatto del CCNL di settore.
Né la prova, prim'ancora deduce, di aver corrisposto al Controparte_1 Pt_1
somme ulteriori rispetto a quelle indicate in busta paga. A quest'ultimo spetta, allora, la 14° che può quantificarsi - similmente a quanto riconosciutogli come ratei di 13° nelle buste paga di dicembre 2023 e gennaio
2024 - nella somma di 354,72 €.
Passando al vaglio dell'altra domanda posta riguardante l'asserito licenziamento orale, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, n. 9108). Nulla
di tutto ciò è stato provato dal . Pt_1
Segnatamente questi afferma che il 30.1.2024 la proprietaria gli Parte_2
avrebbe detto per telefono di non presentarsi più sul posto di lavoro, lo avrebbe allontanato telefonicamente dalla postazione di lavoro ma nessuno dei testi escussi riporta una tale pur fondamentale circostanza. Né tale telefonata è
provata in altro modo. Piuttosto è emerso che il giorno successivo, il 31.1.2024,
cadeva la scadenza naturale del contratto di lavoro concluso a luglio 2023. E
che si tratti di contratto a termine lo si ricava: 1) dalla copia allegata alla memoria difensiva - l'unica, invero, sottoscritta da entrambe le parti, quella allegata al ricorso non riporta alcuna firma e non può ritenersi, pertanto, in alcun modo vincolante -; 2) dalle buste paga allegate alla memoria difensiva -
sin dalla busta paga di agosto 2023 compare come assunzione 1.8.2023 e come scadenza contratto 31.1.2024 e sono tutte consegnate e firmate dal ricorrente -; 3) dal messaggio WhatsApp allegato alla memoria difensiva in cui il ricorrente in prossimità della scadenza del contratto chiedeva lumi sulla sua sorte, sul proseguo del rapporto di lavoro, sul rinnovo o meno del contratto di lavoro;
4) dall'UniLav del 31.7.2023 allegato alla memoria difensiva in cui compare come tipologia contrattuale lavoro a tempo determinato in pronta rettifica (già prima dell'inizio del rapporto di lavoro, iniziato soltanto il giorno dopo, l'1.8.2023) dell'UniLav inoltrato qualche giorno prima, il 28.7.2023, e in cui compariva come tipologia contrattuale lavoro a tempo indeterminato.
Il ricorrente asserisce di disconoscere il contratto a tempo determinato allegato da parte resistente ma - anche a non voler tener conto delle indicazioni tecniche riportate in busta paga effettivamente criptiche per chi non è esperto della materia - il messaggio WhatsApp allegato da quest'ultima e - si badi bene
- non disconosciuto da parte ricorrente lo smentisce ampiamente.
Appare, quindi, ragionevole ritenere che il rapporto di lavoro è cessato il
31.1.2024 per la naturale scadenza dello stesso essendo a tempo determinato e non già per scelta unilaterale del datore di lavoro il 30.1.2024.
Né possono trovare seguito le ulteriori richieste in ordine alla conversione, a questo punto, in via subordinata del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Risulta rispettata la forma scritta. Risulta allegato alla memoria difensiva tempestivamente depositata anche il
Documento di Valutazione Rischi risalente, peraltro, già al 15.6.2021, di data anteriore, quindi, all'instaurazione del rapporto di lavoro a termine ad agosto
2023. Generica è l'eccezione di parte ricorrente secondo cui questo sarebbe scaduto. Esso non ha una scadenza fissa ma va al più aggiornato al ricorrere di determinati eventi che parte ricorrente - contestandone la persistente efficacia - avrebbe dovuto specificatamente quantomeno indicare.
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento nei termini sopra illustrati della domanda relativa alle differenze retributive e dal rigetto di quelle relative al licenziamento e al contratto a termine determina ai sensi dell'art. 92
c.p.c. la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3804 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti della in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del della somma di 354,72 € a titolo soltanto di Pt_1
ratei 14° oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Salerno, 7.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro