Articolo 3 della Legge 11 giugno 1960, n. 602
Articolo 2Articolo 4
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19 luglio 1960
Art. 3.
La disposizione contenuta, nell' art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265 , modificato dal penultimo Comma dell' art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 355 , si intende applicabile agli effetti economici anche ai professori universitari che, non avendo potuto partecipare per ragioni politiche ai concorsi espletati dopo il 1932, sono stati riassunti in servizio a norma, dell' art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 , e della legge 4 novembre 1949, n. 844 .
Entrata in vigore il 19 luglio 1960