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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 95/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 95/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Alessandro Berti, presso il cui studio in
Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 144, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.4.2025, N. 95/2025 R.G. 2 / 4
per , l'Avv. Andrea Laghi, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
Alessandro Berti conclude come al ricorso: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...]_1
D'Elsa (SI) il 25.01.1979 residente in [...] ( Cod.
Fisc. ) e il sig. nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(AG) il 18.06.1975 e residente in [...] ( Cod. Fisc.
), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Casole d'Elsa dell'anno 1999 al numero 7 parte II serie A, alle seguenti condizioni: 1) dichiarare che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti
e, conseguentemente, non esistono presupposti per la richiesta di assegni di alimenti o di mantenimento ad eccezione dell'assegno mantenimento del figlio Persona_1 che vive con la madre e quindi si ponga a carico del marito l'obbligo Controparte_1
di corrispondere alla moglie o direttamente al figlio un congruo assegno mensile per il mantenimento del sig. ancora non autosufficiente, comunque non Persona_1 inferiore ad €. 300,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa nella misura di legge. Con riserva di produzione in ordine ai mezzi di prova.”; per PUBBLICO MINISTERO: visto il 20.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.1.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
3.7.1999 in Casole d'Elsa (SI), che dal matrimonio erano nati i figli a Persona_2
Poggibonsi il 18.5.2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
a Poggibonsi il 22.01.2004, maggiorenne ma economicamente non
[...]
autosufficiente, e che la convivenza era diventata intollerabile, in quanto da alcuni anni il faceva uso di sostante stupefacenti ed era stato affidato saltuariamente al Per_1
SERT di Colle di Val d'Elsa, tanto che essa aveva chiesto la separazione ed il
Tribunale di Siena, con decreto del 24.5.2023 aveva omologato la separazione consensuale delle parti;
essendo trascorso il termine di legge e non essendosi verificata N. 95/2025 R.G. 3 / 4
alcuna riconciliazione, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva e restava contumace. Controparte_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 16.4.2025, la causa veniva istruita solo documentalmente.
Alla medesima udienza, la ricorrente precisava le conclusioni, come supra indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente , nella contumacia del resistente ha chiesto il Divorzio - Parte_1 Per_1
Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda deve essere certamente accolta.
Dagli atti emerge infatti che la convivenza coniugale è cessata quantomeno dalla data dell'udienza di comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, avvenuta in data 24.5.2023, e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale.
Con riferimento alle questioni accessorie, con particolare riferimento al mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, si deve premettere che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (cfr. Cassazione civile, sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32529).
Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta deve essere rigettata, in quanto la ricorrente, che l'ha invero avanzata solo nelle conclusioni del ricorso, non ha specificamente allegato né tantomeno provato che la situazione del figlio di ventuno anni, Per_1
per il quale nessun mantenimento era stato previsto in sede di separazione N. 95/2025 R.G. 4 / 4
consensuale, si sia modificata nel periodo intercorrente tra l'omologa della separazione ed il deposito del ricorso per il divorzio.
D'altro canto, considerato che la ricorrente si è dichiarata economicamente autosufficiente e che il resistente non si è costituito e non ha avanzato richieste economiche, non si deve neanche provvedere alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
Stante la mancata partecipazione al giudizio del resistente, tenuto conto della natura del procedimento, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 celebrato in data 3.7.1999 in Casole d'Elsa (SI), trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Casole d'Elsa, anno 1999, parte II, serie A, n. 7; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 95/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Alessandro Berti, presso il cui studio in
Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 144, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.4.2025, N. 95/2025 R.G. 2 / 4
per , l'Avv. Andrea Laghi, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
Alessandro Berti conclude come al ricorso: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...]_1
D'Elsa (SI) il 25.01.1979 residente in [...] ( Cod.
Fisc. ) e il sig. nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(AG) il 18.06.1975 e residente in [...] ( Cod. Fisc.
), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Casole d'Elsa dell'anno 1999 al numero 7 parte II serie A, alle seguenti condizioni: 1) dichiarare che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti
e, conseguentemente, non esistono presupposti per la richiesta di assegni di alimenti o di mantenimento ad eccezione dell'assegno mantenimento del figlio Persona_1 che vive con la madre e quindi si ponga a carico del marito l'obbligo Controparte_1
di corrispondere alla moglie o direttamente al figlio un congruo assegno mensile per il mantenimento del sig. ancora non autosufficiente, comunque non Persona_1 inferiore ad €. 300,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa nella misura di legge. Con riserva di produzione in ordine ai mezzi di prova.”; per PUBBLICO MINISTERO: visto il 20.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.1.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
3.7.1999 in Casole d'Elsa (SI), che dal matrimonio erano nati i figli a Persona_2
Poggibonsi il 18.5.2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1
a Poggibonsi il 22.01.2004, maggiorenne ma economicamente non
[...]
autosufficiente, e che la convivenza era diventata intollerabile, in quanto da alcuni anni il faceva uso di sostante stupefacenti ed era stato affidato saltuariamente al Per_1
SERT di Colle di Val d'Elsa, tanto che essa aveva chiesto la separazione ed il
Tribunale di Siena, con decreto del 24.5.2023 aveva omologato la separazione consensuale delle parti;
essendo trascorso il termine di legge e non essendosi verificata N. 95/2025 R.G. 3 / 4
alcuna riconciliazione, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva e restava contumace. Controparte_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 16.4.2025, la causa veniva istruita solo documentalmente.
Alla medesima udienza, la ricorrente precisava le conclusioni, come supra indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente , nella contumacia del resistente ha chiesto il Divorzio - Parte_1 Per_1
Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda deve essere certamente accolta.
Dagli atti emerge infatti che la convivenza coniugale è cessata quantomeno dalla data dell'udienza di comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, avvenuta in data 24.5.2023, e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale.
Con riferimento alle questioni accessorie, con particolare riferimento al mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, si deve premettere che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (cfr. Cassazione civile, sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32529).
Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta deve essere rigettata, in quanto la ricorrente, che l'ha invero avanzata solo nelle conclusioni del ricorso, non ha specificamente allegato né tantomeno provato che la situazione del figlio di ventuno anni, Per_1
per il quale nessun mantenimento era stato previsto in sede di separazione N. 95/2025 R.G. 4 / 4
consensuale, si sia modificata nel periodo intercorrente tra l'omologa della separazione ed il deposito del ricorso per il divorzio.
D'altro canto, considerato che la ricorrente si è dichiarata economicamente autosufficiente e che il resistente non si è costituito e non ha avanzato richieste economiche, non si deve neanche provvedere alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
Stante la mancata partecipazione al giudizio del resistente, tenuto conto della natura del procedimento, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 celebrato in data 3.7.1999 in Casole d'Elsa (SI), trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Casole d'Elsa, anno 1999, parte II, serie A, n. 7; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao