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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14948/2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
NI VO e RA NI RT, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come
[...] in atti dall'avv. Francesco Goglia, dall'avv. Veronica Perrone e dall'avv. Pasquale Galassi, elettivamente domiciliato come in atti
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti
OGGETTO: TFS Controparte_1 CP_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere stata dipendente del Controparte_1 Controparte_1
(d'ora in poi C.U.B.) dal 27.03.2000 al 01.09.2021; che dopo la cessazione
[...]
dell'indicato rapporto di lavoro, il C.U.B. trasmetteva all' Gestione dipendenti CP_2
pubblici, il modello TFR1 con protocollo n. 9933 del 15.09.2021, contenente il prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
di non aver ricevuto alcun pagamento dall' . CP_2
Tanto premesso, hanno chiesto, previo accertamento del diritto al pagamento del
TFS/indennità premio di servizio, la condanna dell' al pagamento della somma di € CP_2
21.028,87 a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito il , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, dovendo le somme richieste a titolo di TFS essere corrisposte dall' . CP_2
Si è costituito, altresì, l' , eccependo di aver proceduto a liquidare e pagare il TFR e CP_2
chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente si è associata alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al CP_2
pagamento delle spese di lite in ragione del principio di soccombenza virtuale.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
È pacifica e incontestata la durata del rapporto di lavoro tra il ricorrente e il C.U.B. e l'omessa corresponsione del trattamento di fine servizio.
Il eccepisce, invece, il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base della CP_1
propria natura giuridica di ente pubblico.
Con riferimento alla natura del resistente, si condivide la ricostruzione CP_1
ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di merito che accede alla tesi della natura pubblicistica del , con argomentazioni che in tale sede si richiamano (cfr. ex CP_1
2 multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est. trib. Napoli sent. 535172017 est. S. Persona_1
D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent. n. 2943/2016 est. F. ; Per_2
sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro).
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia a argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto.
Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione normativa sul punto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è compito dell'interprete individuare la natura giuridica del per stabilire se esso sia ente pubblico economico ovvero non economico. CP_1
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass.
n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006).
In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una
3 gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
La genesi del è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. Controparte_1
23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in un unico CP_1 CP_1
consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento.
Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_1
Ebbene, tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 dell'ordinanza in questione stabilisce, tra le CP_1 altre cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Controparte_1
sia applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di
[...]
mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso: il fine perseguito dal , considerato l'oggetto Controparte_1 dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento;
in relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi CP_1
o attività in regime di concorrenza con altre imprese private;
inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività.
4 Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico.
Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso.
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_1
Chiarita la natura di ente pubblico del , deve evidenziarsi la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFS.
Nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, infatti, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_2
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come “L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia” (cfr. TAR Trento n. 17 del 2023 e n. 114 del
2021).
Ciò premesso circa il soggetto legittimato passivo della pretesa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della
5 stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n.
486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto alla liquidazione e al pagamento CP_2
della prestazione (Cfr. prospetto liquidazione e stampa pagamenti in atti), come del resto confermato dalla difesa di parte ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' ha eccepito di aver provveduto al pagamento solo in data 15.01.2025, e quindi oltre CP_2
il deposito e la notifica del ricorso (cfr. ricevute pec in atti), nonché oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 79/1997.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della CP_2
natura e del valore della presente controversia, della bassa complessità e serialità delle
6 questioni trattate nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Considerata la peculiare posizione processuale del C.U.B nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra esso e la ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del C.U.B.;
b) Dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e l' ; CP_2
c) Compensa le spese tra il ricorrente e il C.U.B.;
d) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_2
in € 1.895,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14948/2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
NI VO e RA NI RT, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come
[...] in atti dall'avv. Francesco Goglia, dall'avv. Veronica Perrone e dall'avv. Pasquale Galassi, elettivamente domiciliato come in atti
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti
OGGETTO: TFS Controparte_1 CP_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere stata dipendente del Controparte_1 Controparte_1
(d'ora in poi C.U.B.) dal 27.03.2000 al 01.09.2021; che dopo la cessazione
[...]
dell'indicato rapporto di lavoro, il C.U.B. trasmetteva all' Gestione dipendenti CP_2
pubblici, il modello TFR1 con protocollo n. 9933 del 15.09.2021, contenente il prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
di non aver ricevuto alcun pagamento dall' . CP_2
Tanto premesso, hanno chiesto, previo accertamento del diritto al pagamento del
TFS/indennità premio di servizio, la condanna dell' al pagamento della somma di € CP_2
21.028,87 a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito il , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, dovendo le somme richieste a titolo di TFS essere corrisposte dall' . CP_2
Si è costituito, altresì, l' , eccependo di aver proceduto a liquidare e pagare il TFR e CP_2
chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente si è associata alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al CP_2
pagamento delle spese di lite in ragione del principio di soccombenza virtuale.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
È pacifica e incontestata la durata del rapporto di lavoro tra il ricorrente e il C.U.B. e l'omessa corresponsione del trattamento di fine servizio.
Il eccepisce, invece, il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base della CP_1
propria natura giuridica di ente pubblico.
Con riferimento alla natura del resistente, si condivide la ricostruzione CP_1
ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di merito che accede alla tesi della natura pubblicistica del , con argomentazioni che in tale sede si richiamano (cfr. ex CP_1
2 multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est. trib. Napoli sent. 535172017 est. S. Persona_1
D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent. n. 2943/2016 est. F. ; Per_2
sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro).
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia a argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto.
Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione normativa sul punto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è compito dell'interprete individuare la natura giuridica del per stabilire se esso sia ente pubblico economico ovvero non economico. CP_1
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass.
n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006).
In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una
3 gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
La genesi del è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. Controparte_1
23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in un unico CP_1 CP_1
consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento.
Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_1
Ebbene, tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 dell'ordinanza in questione stabilisce, tra le CP_1 altre cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Controparte_1
sia applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di
[...]
mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso: il fine perseguito dal , considerato l'oggetto Controparte_1 dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento;
in relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi CP_1
o attività in regime di concorrenza con altre imprese private;
inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività.
4 Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico.
Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso.
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_1
Chiarita la natura di ente pubblico del , deve evidenziarsi la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFS.
Nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, infatti, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_2
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come “L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia” (cfr. TAR Trento n. 17 del 2023 e n. 114 del
2021).
Ciò premesso circa il soggetto legittimato passivo della pretesa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della
5 stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n.
486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto alla liquidazione e al pagamento CP_2
della prestazione (Cfr. prospetto liquidazione e stampa pagamenti in atti), come del resto confermato dalla difesa di parte ricorrente.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' ha eccepito di aver provveduto al pagamento solo in data 15.01.2025, e quindi oltre CP_2
il deposito e la notifica del ricorso (cfr. ricevute pec in atti), nonché oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 79/1997.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto della CP_2
natura e del valore della presente controversia, della bassa complessità e serialità delle
6 questioni trattate nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Considerata la peculiare posizione processuale del C.U.B nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra esso e la ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del C.U.B.;
b) Dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e l' ; CP_2
c) Compensa le spese tra il ricorrente e il C.U.B.;
d) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_2
in € 1.895,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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