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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6233 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 761/2021 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 4.12.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 761/2021 R.G., vertente tra:
Di Genova Parte_1
[...]
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Pasquale Maresca che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Marco Dragone, e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato GI PE Francesco che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione sui fatti di causa, si riserva di provvedere in prosieguo.
Il Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 1 di 9 La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
N. 761/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 761/2021 - avente ad oggetto appello averso la sentenza n. 1196/2020 emessa dal Tribunale di Avelino in data 29.7.2020 nel procedimento n. 879/2017 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avvocato Marco Dragone, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in LA (AV), Via M. Cianciulli, n. 14; appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._2
GI PE, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Carlo Pisacane, n. 29, presso lo studio dell'Avvocato Alberto Pinto;
appellato
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1. Con atto di citazione notificato in data 17.2.2017, conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino Di Genova al fine di ottenerne la condanna di Parte_1 quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 34.412,80.
In particolare, deduceva: a) la pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra l'istante e la Signora (coniugati in regime di separazione dei Parte_2 beni); b) che in costanza di matrimonio aveva deciso di acquistare un immobile sito in pagina 2 di 9 LA (distinto in catasto al foglio 3, particella 405, sub 1 a cui è graffato quello distinto con la particella 832, sub 2), sottoposto a procedura di espropriazione immobiliare, pendente dinanzi al Tribunale di Avellino;
c) per ragioni di opportunità e anche al fine di provare a superare la crisi coniugale, aveva deciso di far partecipare formalmente alla vendita all'incanto la signora d) il Sig. provvedeva Parte_2 Pt_1 all'integrale pagamento dell'immobile, mediante emissione di n. 2 assegni circolari in acconto, dell'importo di € 5.568,00 e di € 2.784,40, in favore della procedura esecutiva e con addebito su conto corrente bancario del Sig. nonché mediante successivo Pt_1 versamento del saldo, a mezzo bonifico bancario del 15.9.2015, eseguito con addebito su conto corrente della di cui l'attore era amministratore e legale Controparte_1 rappresentante;
e) in data 10.8.2016, la Signora senza alcun preavviso, Parte_2 vendeva l'immobile, incassando una somma maggiore rispetto a quella versata per l'acquisto; f) stante l'inutile tentativo di ottenere la restituzione dell'importo pagato,
l'istante conveniva in giudizio la Signora al fine di ottenerne la condanna alla CP_2 restituzione di quanto pagato per l'acquisto del bene, solo formalmente intestato in suo favore.
L'attore chiedeva “condannare essa alla restituzione in favore di esso Parte_2 Pt_1 della somma complessiva di € 34.412,80 dallo stesso esborsata, come documentato, per
l'acquisto dell'abitazione per cui è causa, con vittoria di spese e competenze di lite”.
1.2 Si costituiva che, eccepita preliminarmente Parte_2 Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, ne contestava la fondatezza, stante la mancanza di un patto che comportasse un obbligo di restituzione a suo carico;
rappresentava, altresì, che era stata volontà del Sig. acquistare il bene e intestarlo alla moglie, potendo avvalersi delle Pt_1 agevolazioni legate all'acquisto della prima casa, e che, comunque, l'importo utilizzato per l'acquisto dell'immobile era da considerarsi come donazione indiretta.
1.3 Con ordinanza del 20.6.2018, il Tribunale, disattese implicitamente le istanze istruttorie, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
All'esito, disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto ritenuta tardiva, ha scritto “parte convenuta ha sostenuto in primo luogo che le somme versate integrerebbero una donazione indiretta che, come noto, non necessita di forma scritta
….tuttavia per configurare una donazione indiretta occorre la prova dell'animus donandi
e la prova grava sulla convenuta…nel caso di specie, la sussistenza dell'animus donandi
è finanche esclusa dalle stesse allegazioni delle parti;
invero, è la stessa convenuta a dedurre che il denaro fu versato dal marito ma il bene fu a lei intestato per ragioni fiscali
e, in particolare, per usufruire delle agevolazioni prima casa”.
Sempre per il Giudice di primo grado, “l'intenzione dell'attore di acquistare un bene
pagina 3 di 9 immobile con denaro proprio, con l'esclusivo intento di determinare un arricchimento patrimoniale della convenuta risulta smentita dalle stesse allegazioni delle parti e, in ogni caso, indimostrata. Infatti, è circostanza pacifica che la stessa sia stata acquistata formalmente dalla convenuta e pagata interamente dall'attore al solo fine di usufruire di agevolazioni fiscali e non effettuato al solo fine di avvantaggiare la convenuta con una attribuzione connotata da spirito di liberalità”.
Escluso, poi, che la dazione in denaro potesse essere configurata come adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni familiari, atteso che “nel caso in esame, indipendentemente dall'analisi delle condizioni reddituali del solvens – dal punto di vista del rispetto della regola della proporzionalità – di per sé l'intestazione formale all'altro coniuge di un bene immobile, pagato interamente da uno solo, travalica di per sé i confini della nozione di prestazione effettuata in adempimento di obbligazioni riconducibili, nel matrimonio, al dovere primario di contribuzione ai bisogni della famiglia…stante la natura del bene e l'entità economica dell'arricchimento”, il Giudice di primo grado ha riconosciuto la fondatezza della domanda.
Il Tribunale ha così statuito: “
1. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 34.412,80 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessive € 5.600,00, di cui € 600,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge”.
1.4. Avverso l'indicata pronuncia, con atto notificato in data 16.2.2021, ha promosso appello costituendosi in data 22.2.2021, deducendo, a Parte_2 sostegno, cinque motivi di impugnazione: 1) l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non dichiarare la rinuncia alla domanda implicitamente resa da parte attrice, per non essere comparsa, quest'ultima, all'udienza di precisazione della conclusioni;
2) l'erroneità della complessiva decisione, viziata, a monte, dalla mancata ammissione delle istanze istruttorie, superate, peraltro, con ordinanza priva di motivazione;
3) l'erroneità della decisione per mancata dichiarazione dell'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata da parte convenuta in comparsa di costituzione, reiterata in sede di prima udienza e nelle difese successive;
4) l'errata ricostruzione della vicenda e la non corretta valutazione della documentazione acquisita;
5) la violazione delle norme, in materia di soccombenza, regolanti le spese.
L'istante ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e di “assumere all'uopo ogni conseguente provvedimento di legge in rito e nel merito e, per gli effetti, riformare la sentenza impugnata, e dichiarare infondata ed inammissibile la domanda di parte attrice nel giudizio di primo grado”.
pagina 4 di 9 Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello.
Nel corso del giudizio la Corte ha assegnato termine per espletare la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
2. Il merito
2.1 in primo luogo, l'appello si reputa ammissibile, essedo sufficientemente specifico, ex art. 342 cpc, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, nonché la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante.
Di contro, ogni questione espressamente o implicitamente decisa dal Tribunale e non oggetto di analitica deduzione deve necessariamente reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Con il primo motivo di appello, la Signora ha dedotto l'errore commesso Parte_2 dal Tribunale nella parte in cui non è stata valorizzata la rinuncia implicita alla domanda, per non essere parte attrice comparsa in sede di precisazione delle conclusioni.
La censura non è condivisibile.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (Cass civ. n. 12756/2024).
Occorre quindi “accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 3, n. 1603, 3/2/2/2012, Rv. 621711; Sez. 1, n. 15860, 10/7/2014, Rv.
632116; Sez. 2, n. 17875, 10/9/2015, Rv. 636379), integrando l'omissione una mera presunzione di abbandono (Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017).
Nella specie, l'istante, seppure non sia comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2020, ha tuttavia illustrato le proprie difese con la comparsa conclusionale del 29.5.2020 e con la successiva memoria di replica del 19.6.2020.
Il primo motivo va quindi disatteso.
2.3. Con il secondo motivo, la Signora ha lamentato il mancato espletamento Parte_2 di attività istruttoria, mentre, con il quarto, ha contestato il mancato riconoscimento dell'esistenza di una donazione indiretta, oltre a ritenere tardiva l'allegazione dell'esistenza di un patto fiduciario, in ogni caso non dimostrato.
In ordine al secondo motivo, i capi di prova sono i seguenti: “A) "Vero è che la sig.ra
[...] ha acquistato all'asta l'immobile in LA alla via Gamboni, senza aver Pt_2
pagina 5 di 9 stipulato alcun accordo di mutuo e/o prestito con il marito sig. al fine del Parte_1 pagamento del prezzo di acquisto o di intestazione fittizia e/o fiduciaria del bene”; B)
"Vero è che alcun rapporto contrattuale di prestito è stato concluso tra i sigg. Parte_2
e e/o tra la sig.ra e la relativamente all'acquisto Pt_1 Parte_2 Controparte_1 da parte della sig.ra dell'immobile all'asta in LA alla via Gamboni"; C) Parte_2
"Vero è che la sig.ra è estranea rispetto al rapporto intercorso, e comunque Parte_2 rispetto alle pattuizioni commerciali, tra la ed il sig. Controparte_1 Parte_1 relativamente al bonifico bancario eseguito dalla il 15.09.2015"; D) “Vero CP_1
è che, nei bilanci della è omesso ogni riferimento ad un prestito Controparte_1 eseguito il 15.09.2015 alla sig.ra o al sig. ”; E) "Vero è che il Parte_2 Parte_1 pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile all'asta in LA alla via Gamboni
è stato regolamentato tra i sigg. e nell'ambito dei rapporti economici Parte_2 Pt_1 tra loro esistenti ed all'interno della vita matrimoniale di essi coniugi, basandosi anche sugli apporti economici di essi coniugi e dei rispettivi genitori, ed in particolare così i coniugi sono riusciti a pagare gli importi degli assegni presentati unitamente alla istanza di partecipazione all'asta, ed, invece, per il pagamento a saldo del prezzo di aggiudicazione, sono stati utilizzati, per la maggior parte, i donativi di somme da parte del marito in favore della moglie, e sono state all'uopo movimentate le somme in modo tale da compensare gli apporti di ciascun coniuge e, per scelta personale del e Pt_1 per suoi vantaggi nei rapporti con gli altri soci suoi familiari, il pagamento a saldo del prezzo di aggiudicazione versato in favore del Notaio - proc. esec. imm. n. 24/2009 Per_1
RGE, avveniva il 15.09.2015 a mezzo bonifico bancario di € 26.059,60 ad opera della
"; F) “Vero è che il bonifico bancario del 15.09.2015 è stato eseguito Controparte_1 dal sig. , quale amministratore della in favore del Parte_1 Controparte_1
Notaio - proc. esec. n. 24/2009 R.G. Esec. imm”; G) “Vero è che la Per_1 CP_1 ha omesso di richiedere la restituzione delle somme di cui al bonifico bancario del
[...]
15.09.2015 di € 26.059,60 al sig. ”; H) "Vero è che, alla data di acquisto all'asta Pt_1 dell'immobile in LA alla via Gamboni da parte della sig.ra il sig. Parte_2
poteva avvalersi delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa"; I) Parte_1
“Vero è che il sig. è legale rappresentante ed amministratore unico della Parte_1
e lo era anche nel periodo in cui la moglie ha acquistato all'asta il Controparte_1 bene immobile in LA alla via Gamboni”.
Ebbene, tenuto conto, ex art. 342 cpc, dei motivi di impugnazione, i capi a) e b) sono sostanzialmente negativi, mentre i capi c), d), f), g), h) e i), sono irrilevanti ai fini del decidere.
Infatti, non può essere sottaciuto, come anche rilevato dal Giudice di primo grado, che la
Signora nel costituirsi in giudizio, ha sostanzialmente ammesso l'elargizione Parte_2
pagina 6 di 9 di somme “anche per ragioni fiscali, potendo la stessa avvalersi delle agevolazioni per
l'acquisto della prima casa” (pag. 3).
Il capo e), invece, è eccessivamente generico (…in particolare così i coniugi sono riusciti
a pagare gli importi degli assegni presentati unitamente alla istanza di partecipazione all'asta, ed, invece, per il pagamento a saldo del prezzo di aggiudicazione, sono stati utilizzati, per la maggior parte, i donativi di somme da parte del marito in favore della moglie, e sono state all'uopo movimentate le somme in modo tale da compensare gli apporti di ciascun coniuge e, per scelta personale del e per suoi vantaggi nei Pt_1 rapporti con gli altri soci suoi familiari…), e quindi articolato in violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 230 e 244 cpc.
Dunque, parte appellante, originaria convenuta, ha allegato che le somme sono state oggetto di donazione indiretta (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado: “si è in presenza di una donazione indiretta e, quindi, il sig. non è Pt_1 titolare di alcuna pretesa creditoria e/o restitutoria nei confronti della sig.ra
[...]
). Pt_2
E con riguardo poi al quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato proprio che “il Giudice di ha erroneamente ritenuto che la parte convenuta non ha Parte_3 fornito la prova che l'acquisto all'asta dell'immobile rientra nell'ipotesi di donazione indiretta” (cfr. pag. 9 dell'appello; cfr. anche pag. 10: nel caso di specie, il Giudice di ha errato nel valutare quanto dedotto da parte convenuta, ed ha errato Parte_3 laddove non h inteso configurare una forma di donazione indiretta).
Ebbene, tale impostazione e in ossequio ai principi previsti dall'art. 342 cpc, condiziona inevitabilmente l'impugnazione, poiché cristallizza e rende non più contestabile la circostanza che le somme siano state fornite dall'appellato, al di là di affermazioni generiche pure contenute nell'impugnazione.
Ciò detto, e nel solco della ricostruzione operata, va condivisa l'impostazione del
Tribunale in ordine all'impossibilità, in radice, di configurare una vera e propria donazione indiretta (“conclusivamente, osserva il Tribunale che, nel caso di specie,
l'intenzione dell'attore di acquistare un bene immobile con denaro proprio, con
l'esclusivo intento di determinare un arricchimento patrimoniale della convenuta, risulta smentita dalle allegazioni delle parti e, in ogni caso, indimostrata”).
La convenuta ha dedotto l'inesistenza di qualunque obbligo contrattuale, a suo carico, di restituzione dell'immobile, in mancanza di contratto o patto di restituzione, rappresentando, a sua volta, la volontà dello stesso coniuge di intestare l'immobile alla moglie per poter usufruire delle agevolazioni fiscali collegate all'acquisto della prima casa.
Orbene, fermo e rilevante quanto appena detto in ordine ai benefici fiscali, secondo pagina 7 di 9 l'insegnamento della Suprema Corte, “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità
e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass.
Civ. SS.UU. 9282/1982; Cass. civ. n. 9379/2020).
Nella specie, proprio le allegazioni in ordine all'animus donandi in capo al marito, come detto, sono risultate prive di concreto riscontro probatorio.
Quanto poi alle censure mosse dall'appellante in ordine alla pretesa mutatio libelli dell'attore, laddove si richiamava l'esistenza di un patto fiduciario tra i coniugi, se ne rileva l'irrilevanza, tenuto conto che trattasi di un aspetto non compiutamente valorizzato dal giudice di primo grado, anche in ragione del fatto che la richiesta contenuta nelle conclusioni della citazione è limitata al recupero della somma corrisposta per l'acquisto del bene e non del bene stesso (in questo specifico caso, del valore corrispondente ed allegato come di importo superiore, stante la prospettata vendita successiva dell'immobile).
Pertanto, nella ritenuta mancanza di prova certa e tranquillizzante dell'esistenza di donazione indiretta, non solo per l'assoluta equivocità del quadro probatorio formatosi, ma anche per alcune allegazioni della stessa parte convenuta in primo grado, ritenute incompatibili con la predetta donazione, il secondo e il quarto motivo di impugnazione vanno respinti.
2.4 Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha erroneamente rigettato l'eccezione di improcedibilità, ritenendola tardiva, pure se tempestivamente sollevata dalla convenuta in sede di comparsa di risposta.
La censura, condivisibile, è da ritenersi superata alla luce dell'ordinanza del 19.9.2025, di assegnazione del termine di quindici giorni per iniziare il predetto procedimento di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 132 del
2014. È stato prodotto anche l'esito, negativo, della procedura.
2.5 Il rigetto sostanziale dell'impugnazione condiziona inevitabilmente anche il quinto motivo inerente alle spese.
Vale richiamare l'impostazione secondo cui “in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/04/2019, n. 11329).
pagina 8 di 9
3. Considerazioni conclusive
3.1 L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della riduzione massima, in ragione della ridotta complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata n. 1196/2020 emessa dal Tribunale di Avellino in data 29.7.2020, nel procedimento n. 879/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, in data 4.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 4.12.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 761/2021 R.G., vertente tra:
Di Genova Parte_1
[...]
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Pasquale Maresca che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Marco Dragone, e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato GI PE Francesco che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione sui fatti di causa, si riserva di provvedere in prosieguo.
Il Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 1 di 9 La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
N. 761/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 761/2021 - avente ad oggetto appello averso la sentenza n. 1196/2020 emessa dal Tribunale di Avelino in data 29.7.2020 nel procedimento n. 879/2017 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avvocato Marco Dragone, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in LA (AV), Via M. Cianciulli, n. 14; appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._2
GI PE, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Carlo Pisacane, n. 29, presso lo studio dell'Avvocato Alberto Pinto;
appellato
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1. Con atto di citazione notificato in data 17.2.2017, conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino Di Genova al fine di ottenerne la condanna di Parte_1 quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 34.412,80.
In particolare, deduceva: a) la pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra l'istante e la Signora (coniugati in regime di separazione dei Parte_2 beni); b) che in costanza di matrimonio aveva deciso di acquistare un immobile sito in pagina 2 di 9 LA (distinto in catasto al foglio 3, particella 405, sub 1 a cui è graffato quello distinto con la particella 832, sub 2), sottoposto a procedura di espropriazione immobiliare, pendente dinanzi al Tribunale di Avellino;
c) per ragioni di opportunità e anche al fine di provare a superare la crisi coniugale, aveva deciso di far partecipare formalmente alla vendita all'incanto la signora d) il Sig. provvedeva Parte_2 Pt_1 all'integrale pagamento dell'immobile, mediante emissione di n. 2 assegni circolari in acconto, dell'importo di € 5.568,00 e di € 2.784,40, in favore della procedura esecutiva e con addebito su conto corrente bancario del Sig. nonché mediante successivo Pt_1 versamento del saldo, a mezzo bonifico bancario del 15.9.2015, eseguito con addebito su conto corrente della di cui l'attore era amministratore e legale Controparte_1 rappresentante;
e) in data 10.8.2016, la Signora senza alcun preavviso, Parte_2 vendeva l'immobile, incassando una somma maggiore rispetto a quella versata per l'acquisto; f) stante l'inutile tentativo di ottenere la restituzione dell'importo pagato,
l'istante conveniva in giudizio la Signora al fine di ottenerne la condanna alla CP_2 restituzione di quanto pagato per l'acquisto del bene, solo formalmente intestato in suo favore.
L'attore chiedeva “condannare essa alla restituzione in favore di esso Parte_2 Pt_1 della somma complessiva di € 34.412,80 dallo stesso esborsata, come documentato, per
l'acquisto dell'abitazione per cui è causa, con vittoria di spese e competenze di lite”.
1.2 Si costituiva che, eccepita preliminarmente Parte_2 Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, ne contestava la fondatezza, stante la mancanza di un patto che comportasse un obbligo di restituzione a suo carico;
rappresentava, altresì, che era stata volontà del Sig. acquistare il bene e intestarlo alla moglie, potendo avvalersi delle Pt_1 agevolazioni legate all'acquisto della prima casa, e che, comunque, l'importo utilizzato per l'acquisto dell'immobile era da considerarsi come donazione indiretta.
1.3 Con ordinanza del 20.6.2018, il Tribunale, disattese implicitamente le istanze istruttorie, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
All'esito, disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto ritenuta tardiva, ha scritto “parte convenuta ha sostenuto in primo luogo che le somme versate integrerebbero una donazione indiretta che, come noto, non necessita di forma scritta
….tuttavia per configurare una donazione indiretta occorre la prova dell'animus donandi
e la prova grava sulla convenuta…nel caso di specie, la sussistenza dell'animus donandi
è finanche esclusa dalle stesse allegazioni delle parti;
invero, è la stessa convenuta a dedurre che il denaro fu versato dal marito ma il bene fu a lei intestato per ragioni fiscali
e, in particolare, per usufruire delle agevolazioni prima casa”.
Sempre per il Giudice di primo grado, “l'intenzione dell'attore di acquistare un bene
pagina 3 di 9 immobile con denaro proprio, con l'esclusivo intento di determinare un arricchimento patrimoniale della convenuta risulta smentita dalle stesse allegazioni delle parti e, in ogni caso, indimostrata. Infatti, è circostanza pacifica che la stessa sia stata acquistata formalmente dalla convenuta e pagata interamente dall'attore al solo fine di usufruire di agevolazioni fiscali e non effettuato al solo fine di avvantaggiare la convenuta con una attribuzione connotata da spirito di liberalità”.
Escluso, poi, che la dazione in denaro potesse essere configurata come adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni familiari, atteso che “nel caso in esame, indipendentemente dall'analisi delle condizioni reddituali del solvens – dal punto di vista del rispetto della regola della proporzionalità – di per sé l'intestazione formale all'altro coniuge di un bene immobile, pagato interamente da uno solo, travalica di per sé i confini della nozione di prestazione effettuata in adempimento di obbligazioni riconducibili, nel matrimonio, al dovere primario di contribuzione ai bisogni della famiglia…stante la natura del bene e l'entità economica dell'arricchimento”, il Giudice di primo grado ha riconosciuto la fondatezza della domanda.
Il Tribunale ha così statuito: “
1. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 34.412,80 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessive € 5.600,00, di cui € 600,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge”.
1.4. Avverso l'indicata pronuncia, con atto notificato in data 16.2.2021, ha promosso appello costituendosi in data 22.2.2021, deducendo, a Parte_2 sostegno, cinque motivi di impugnazione: 1) l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non dichiarare la rinuncia alla domanda implicitamente resa da parte attrice, per non essere comparsa, quest'ultima, all'udienza di precisazione della conclusioni;
2) l'erroneità della complessiva decisione, viziata, a monte, dalla mancata ammissione delle istanze istruttorie, superate, peraltro, con ordinanza priva di motivazione;
3) l'erroneità della decisione per mancata dichiarazione dell'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata da parte convenuta in comparsa di costituzione, reiterata in sede di prima udienza e nelle difese successive;
4) l'errata ricostruzione della vicenda e la non corretta valutazione della documentazione acquisita;
5) la violazione delle norme, in materia di soccombenza, regolanti le spese.
L'istante ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e di “assumere all'uopo ogni conseguente provvedimento di legge in rito e nel merito e, per gli effetti, riformare la sentenza impugnata, e dichiarare infondata ed inammissibile la domanda di parte attrice nel giudizio di primo grado”.
pagina 4 di 9 Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello.
Nel corso del giudizio la Corte ha assegnato termine per espletare la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
2. Il merito
2.1 in primo luogo, l'appello si reputa ammissibile, essedo sufficientemente specifico, ex art. 342 cpc, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, nonché la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante.
Di contro, ogni questione espressamente o implicitamente decisa dal Tribunale e non oggetto di analitica deduzione deve necessariamente reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Con il primo motivo di appello, la Signora ha dedotto l'errore commesso Parte_2 dal Tribunale nella parte in cui non è stata valorizzata la rinuncia implicita alla domanda, per non essere parte attrice comparsa in sede di precisazione delle conclusioni.
La censura non è condivisibile.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (Cass civ. n. 12756/2024).
Occorre quindi “accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 3, n. 1603, 3/2/2/2012, Rv. 621711; Sez. 1, n. 15860, 10/7/2014, Rv.
632116; Sez. 2, n. 17875, 10/9/2015, Rv. 636379), integrando l'omissione una mera presunzione di abbandono (Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017).
Nella specie, l'istante, seppure non sia comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2020, ha tuttavia illustrato le proprie difese con la comparsa conclusionale del 29.5.2020 e con la successiva memoria di replica del 19.6.2020.
Il primo motivo va quindi disatteso.
2.3. Con il secondo motivo, la Signora ha lamentato il mancato espletamento Parte_2 di attività istruttoria, mentre, con il quarto, ha contestato il mancato riconoscimento dell'esistenza di una donazione indiretta, oltre a ritenere tardiva l'allegazione dell'esistenza di un patto fiduciario, in ogni caso non dimostrato.
In ordine al secondo motivo, i capi di prova sono i seguenti: “A) "Vero è che la sig.ra
[...] ha acquistato all'asta l'immobile in LA alla via Gamboni, senza aver Pt_2
pagina 5 di 9 stipulato alcun accordo di mutuo e/o prestito con il marito sig. al fine del Parte_1 pagamento del prezzo di acquisto o di intestazione fittizia e/o fiduciaria del bene”; B)
"Vero è che alcun rapporto contrattuale di prestito è stato concluso tra i sigg. Parte_2
e e/o tra la sig.ra e la relativamente all'acquisto Pt_1 Parte_2 Controparte_1 da parte della sig.ra dell'immobile all'asta in LA alla via Gamboni"; C) Parte_2
"Vero è che la sig.ra è estranea rispetto al rapporto intercorso, e comunque Parte_2 rispetto alle pattuizioni commerciali, tra la ed il sig. Controparte_1 Parte_1 relativamente al bonifico bancario eseguito dalla il 15.09.2015"; D) “Vero CP_1
è che, nei bilanci della è omesso ogni riferimento ad un prestito Controparte_1 eseguito il 15.09.2015 alla sig.ra o al sig. ”; E) "Vero è che il Parte_2 Parte_1 pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile all'asta in LA alla via Gamboni
è stato regolamentato tra i sigg. e nell'ambito dei rapporti economici Parte_2 Pt_1 tra loro esistenti ed all'interno della vita matrimoniale di essi coniugi, basandosi anche sugli apporti economici di essi coniugi e dei rispettivi genitori, ed in particolare così i coniugi sono riusciti a pagare gli importi degli assegni presentati unitamente alla istanza di partecipazione all'asta, ed, invece, per il pagamento a saldo del prezzo di aggiudicazione, sono stati utilizzati, per la maggior parte, i donativi di somme da parte del marito in favore della moglie, e sono state all'uopo movimentate le somme in modo tale da compensare gli apporti di ciascun coniuge e, per scelta personale del e Pt_1 per suoi vantaggi nei rapporti con gli altri soci suoi familiari, il pagamento a saldo del prezzo di aggiudicazione versato in favore del Notaio - proc. esec. imm. n. 24/2009 Per_1
RGE, avveniva il 15.09.2015 a mezzo bonifico bancario di € 26.059,60 ad opera della
"; F) “Vero è che il bonifico bancario del 15.09.2015 è stato eseguito Controparte_1 dal sig. , quale amministratore della in favore del Parte_1 Controparte_1
Notaio - proc. esec. n. 24/2009 R.G. Esec. imm”; G) “Vero è che la Per_1 CP_1 ha omesso di richiedere la restituzione delle somme di cui al bonifico bancario del
[...]
15.09.2015 di € 26.059,60 al sig. ”; H) "Vero è che, alla data di acquisto all'asta Pt_1 dell'immobile in LA alla via Gamboni da parte della sig.ra il sig. Parte_2
poteva avvalersi delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa"; I) Parte_1
“Vero è che il sig. è legale rappresentante ed amministratore unico della Parte_1
e lo era anche nel periodo in cui la moglie ha acquistato all'asta il Controparte_1 bene immobile in LA alla via Gamboni”.
Ebbene, tenuto conto, ex art. 342 cpc, dei motivi di impugnazione, i capi a) e b) sono sostanzialmente negativi, mentre i capi c), d), f), g), h) e i), sono irrilevanti ai fini del decidere.
Infatti, non può essere sottaciuto, come anche rilevato dal Giudice di primo grado, che la
Signora nel costituirsi in giudizio, ha sostanzialmente ammesso l'elargizione Parte_2
pagina 6 di 9 di somme “anche per ragioni fiscali, potendo la stessa avvalersi delle agevolazioni per
l'acquisto della prima casa” (pag. 3).
Il capo e), invece, è eccessivamente generico (…in particolare così i coniugi sono riusciti
a pagare gli importi degli assegni presentati unitamente alla istanza di partecipazione all'asta, ed, invece, per il pagamento a saldo del prezzo di aggiudicazione, sono stati utilizzati, per la maggior parte, i donativi di somme da parte del marito in favore della moglie, e sono state all'uopo movimentate le somme in modo tale da compensare gli apporti di ciascun coniuge e, per scelta personale del e per suoi vantaggi nei Pt_1 rapporti con gli altri soci suoi familiari…), e quindi articolato in violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 230 e 244 cpc.
Dunque, parte appellante, originaria convenuta, ha allegato che le somme sono state oggetto di donazione indiretta (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado: “si è in presenza di una donazione indiretta e, quindi, il sig. non è Pt_1 titolare di alcuna pretesa creditoria e/o restitutoria nei confronti della sig.ra
[...]
). Pt_2
E con riguardo poi al quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato proprio che “il Giudice di ha erroneamente ritenuto che la parte convenuta non ha Parte_3 fornito la prova che l'acquisto all'asta dell'immobile rientra nell'ipotesi di donazione indiretta” (cfr. pag. 9 dell'appello; cfr. anche pag. 10: nel caso di specie, il Giudice di ha errato nel valutare quanto dedotto da parte convenuta, ed ha errato Parte_3 laddove non h inteso configurare una forma di donazione indiretta).
Ebbene, tale impostazione e in ossequio ai principi previsti dall'art. 342 cpc, condiziona inevitabilmente l'impugnazione, poiché cristallizza e rende non più contestabile la circostanza che le somme siano state fornite dall'appellato, al di là di affermazioni generiche pure contenute nell'impugnazione.
Ciò detto, e nel solco della ricostruzione operata, va condivisa l'impostazione del
Tribunale in ordine all'impossibilità, in radice, di configurare una vera e propria donazione indiretta (“conclusivamente, osserva il Tribunale che, nel caso di specie,
l'intenzione dell'attore di acquistare un bene immobile con denaro proprio, con
l'esclusivo intento di determinare un arricchimento patrimoniale della convenuta, risulta smentita dalle allegazioni delle parti e, in ogni caso, indimostrata”).
La convenuta ha dedotto l'inesistenza di qualunque obbligo contrattuale, a suo carico, di restituzione dell'immobile, in mancanza di contratto o patto di restituzione, rappresentando, a sua volta, la volontà dello stesso coniuge di intestare l'immobile alla moglie per poter usufruire delle agevolazioni fiscali collegate all'acquisto della prima casa.
Orbene, fermo e rilevante quanto appena detto in ordine ai benefici fiscali, secondo pagina 7 di 9 l'insegnamento della Suprema Corte, “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità
e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass.
Civ. SS.UU. 9282/1982; Cass. civ. n. 9379/2020).
Nella specie, proprio le allegazioni in ordine all'animus donandi in capo al marito, come detto, sono risultate prive di concreto riscontro probatorio.
Quanto poi alle censure mosse dall'appellante in ordine alla pretesa mutatio libelli dell'attore, laddove si richiamava l'esistenza di un patto fiduciario tra i coniugi, se ne rileva l'irrilevanza, tenuto conto che trattasi di un aspetto non compiutamente valorizzato dal giudice di primo grado, anche in ragione del fatto che la richiesta contenuta nelle conclusioni della citazione è limitata al recupero della somma corrisposta per l'acquisto del bene e non del bene stesso (in questo specifico caso, del valore corrispondente ed allegato come di importo superiore, stante la prospettata vendita successiva dell'immobile).
Pertanto, nella ritenuta mancanza di prova certa e tranquillizzante dell'esistenza di donazione indiretta, non solo per l'assoluta equivocità del quadro probatorio formatosi, ma anche per alcune allegazioni della stessa parte convenuta in primo grado, ritenute incompatibili con la predetta donazione, il secondo e il quarto motivo di impugnazione vanno respinti.
2.4 Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha erroneamente rigettato l'eccezione di improcedibilità, ritenendola tardiva, pure se tempestivamente sollevata dalla convenuta in sede di comparsa di risposta.
La censura, condivisibile, è da ritenersi superata alla luce dell'ordinanza del 19.9.2025, di assegnazione del termine di quindici giorni per iniziare il predetto procedimento di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 132 del
2014. È stato prodotto anche l'esito, negativo, della procedura.
2.5 Il rigetto sostanziale dell'impugnazione condiziona inevitabilmente anche il quinto motivo inerente alle spese.
Vale richiamare l'impostazione secondo cui “in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/04/2019, n. 11329).
pagina 8 di 9
3. Considerazioni conclusive
3.1 L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della riduzione massima, in ragione della ridotta complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata n. 1196/2020 emessa dal Tribunale di Avellino in data 29.7.2020, nel procedimento n. 879/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.995,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, in data 4.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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