Art. 2.
Per la concessione, ai fini dell'art. 1 della presente legge, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 , e' autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1963-64.
La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 al 1998-99.
Per la concessione, ai fini dell'art. 1 della presente legge, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 , e' autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1963-64.
La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 al 1998-99.