Articolo 375 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 374Articolo 376
Versione
12 maggio 1963
Art. 375. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1945-46, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti gomme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1945-46 (art. 371) ............... L. 25.799.782,12 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 373) ............... " 51.031.277,18
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1946 ... L. 76.831.059,30
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963