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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22270/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 19/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 01/01/1981 in MOLDAVIA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Milano rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo TALIA e Giuseppe AGOSTINO presso il cui studio in
Milano Viale Abruzzi n. 13/A ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 05/12/1984 a MOLDOVA
Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 17.06.2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio LA il 10/06/2016 con rito civile
(anno 2016, atto n 0833)
Dall'unione coniugale non sono nati figli
I medesimi coniugi si sono separati con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di Milano in data 30.03.2023 (iscritto nei registri di matrimonio A. 2003-N. 191 – R. 5, P. 2,
S. C/1)
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 19/06/2024 ha Parte_2 chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
All'udienza del_17.06.2025 8celebrata a seguito di due rinvii) il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale CP_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.06.2025
******* ritenuto
Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti si sono separate con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di Milano in data 30.03.2023 (iscritto nei registri di matrimonio A. 2003-N. 191 – R. 5, P. 2, S. C/1) e il ricorso per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 17/06/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_2
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa o CP_1 respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_2 [...]
a LA il 10/06/2016 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio CP_1 di Stato Civile del Comune di LA (anno 2016, atto n 0833);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di LA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 19/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 01/01/1981 in MOLDAVIA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Milano rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo TALIA e Giuseppe AGOSTINO presso il cui studio in
Milano Viale Abruzzi n. 13/A ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 05/12/1984 a MOLDOVA
Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 17.06.2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio LA il 10/06/2016 con rito civile
(anno 2016, atto n 0833)
Dall'unione coniugale non sono nati figli
I medesimi coniugi si sono separati con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di Milano in data 30.03.2023 (iscritto nei registri di matrimonio A. 2003-N. 191 – R. 5, P. 2,
S. C/1)
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 19/06/2024 ha Parte_2 chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
All'udienza del_17.06.2025 8celebrata a seguito di due rinvii) il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale CP_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.06.2025
******* ritenuto
Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti si sono separate con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di Milano in data 30.03.2023 (iscritto nei registri di matrimonio A. 2003-N. 191 – R. 5, P. 2, S. C/1) e il ricorso per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 17/06/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_2
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa o CP_1 respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_2 [...]
a LA il 10/06/2016 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio CP_1 di Stato Civile del Comune di LA (anno 2016, atto n 0833);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di LA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato