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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1240 / 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1240 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Maria Carmela Mirarchi e Emanuele Di Maula, con i quali è elettivamente domiciliato in Caulonia (RC), via Brooklyn n. 3
Ricorrente contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Scarfone dall'avv.
Vincenzo Neri, con i quali è elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata in Catanzaro Via Lucrezia della Valle;
Resistente
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/05/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
-che lavora alle dipendenze dell'azienda dal 7/01/2004, CP_1
con la qualifica di operaio idraulico specializzato di secondo livello, percependo un importo a titolo di indennità chilometrica;
-che, in applicazione dell'art. 7 CIRL, ha percepito un importo di €
6081,50 a titolo di indennità chilometrica in luogo dell'importo di € 9943,33 secondo quanto previsto dall'art. 54 CCNL 2010 2012; 3
-che ha diritto a percepire le differenze retributive tra quanto corrisposto dall'azienda ai sensi dell'art. 7 CIRL e quanto adi spettanza ai sensi dell'art. 54
CCNL;
-che l'indennità chilometrica è stata disciplinata dall'art. 54 del CCNL
2010 2012 e dall'art. 54 CCNL 2021 2024, con disposizioni che devono ritenersi esaustive e che devono trovare applicazione nella specie;
-che lo stesso art. 20 CIRL fa salvi i trattamenti economici di maggiore favore in godimento, rendendoli insensibile alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione collettiva.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1.
Accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto, per i mesi di giugno- Parte_1
ottobre 2018, gennaio-dicembre 2019, gennaio -marzo 2020, giugno-settembre
2020, febbraio-aprile 2021, giugno-settembre 2021, novembre- dicembre 2021, gennaio – maggio 2022, luglio-ottobre 2022, febbraio-giugno 2023 e agosto
2023, a vedersi erogare la somma di €3.861,83 e/o la diversa maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, quale differenza tra quanto già ricevuto dall' resistente a titolo di rimborso per chilometro CP_1
percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro, ai sensi degli dell'art. 7, C.I.R.L. (1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011) e dell'art. 21,
C.I.R.L. (1° luglio 2019 – 30 giugno 2022), per gli addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria e quanto avrebbe avuto diritto a ricevere, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 54, C.C.N.L. 2010-2012 e di cui all'art. 54, C.C.N.L. 2021-2024, per gli addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria. Per l'effetto, 2. Condannare l resistente, in CP_2
persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al Sig. Parte_1
la somma di €3.861,83 e/o la diversa maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, quale differenza tra quanto da egli già ricevuto dall' resistente, per tutte le suindicate mensilità, a titolo di rimborso per CP_1
chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro, ai sensi 4
degli dell'art. 7, (1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011) e dell'art. 21, CP_3
C.I.R.L. (1° luglio 2019 – 30 giugno 2022), per gli addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria e quanto avrebbe avuto diritto a ricevere, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 54, C.C.N.L. 2010-2012 e di cui all'art. 54, C.C.N.L. 2021-2024, per gli addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'
[...]
, eccependo: CP_1
-che l'ente ha natura di ente pubblico non economico CP_1
sottoposto al potere di controllo e di finanziamento della regione;
-che i rapporti di lavoro degli operai idraulico-forestali soggiacciono al
D.Lgs n.165/2001, secondo quanto sancito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 108 del 2023;
-che è intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti pretestuosamente reclamati;
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, con provvedimento del 28/02/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato. 5
Giova premettere che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'azienda ha natura pubblica, dal momento che il datore di CP_1
lavoro è un ente pubblico non economico.
Siffatta natura giuridica emerge inequivocabilmente dalla l. R. n. 25/2013, istitutiva dell'ente e, segnatamente, dalle norme contenenti la finalità cui l'azienda deve tendere (art. 4), dalle modalità di elezione individuazione degli organi (art. 5 e ss.), dalla circostanza che opera prevalentemente con contributi pubblici, mentre le attività di bilancio sono devolute alla Regione (art. 1, art. 10), nonché dall'inesistenza di una concreta indicazione del perseguimento di criteri di economicità o di imprenditorialità nella gestione.
Inoltre, dall'art. 2 della medesima legge regionale, si ricava che l'azienda
è la società in house della Regione Calabria che ha inglobato le CP_1
aziende pubbliche di Regione Afor e comunità montane, poste in liquidazione.
Pertanto, i rapporti di lavoro intercorsi tra l'Ente e i dipendenti, i quali devono perseguire gli scopi istituzionali, hanno natura pubblicistica (, Cass.,
Sez. Un., sent. n. 7419 del 29/7/1998), con conseguente inapplicabilità del
CCNL invocato, risultando corretta l'applicazione del Contratto integrativoregionale per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale (CIRL
Regione Calabria), in virtù del quale è stata erogata l'indennità chilometrica
(secondo quanto si evince dalle buste paga).
Orbene, le previsioni contenute nel Testo Unico sul pubblico impiego, dettate per tutte le Amministrazioni Pubbliche, compresi gli Enti Pubblici non economici regionali ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, sono fonti cui le Regioni si devono attenere (art. 1, comma 3), anche per i trattamenti economici dei dipendenti degli Enti Pubblici, essendo inderogabili: tra queste, figura anche l'art. 2, comma 3, che legittima detti trattamenti economici solo se aventi fonte nei contratti collettivi.
I contratti collettivi cui la norma in questione fa riferimento non possono che essere stipulati nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 40, 46, 47, 48 6
dello stesso TUPI e, dunque, degli accordi operanti per comparti definiti di concerto tra l' e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, CP_4
comma 4.
In merito anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla natura di ente pubblico non economico dell'AFOR con principi che trovano certamente applicazione con riferimento all'azienda e richiamando il CP_1
carattere inderogabile degli artt. 2, 40 e 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, per cui il generico richiamo ai “contratti di lavoro vigenti”, contenuto nell'art. 26 della legge reg. Calabria 19 ottobre 1992,
n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, ma alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza (Sez. L,
Sentenza n. 10973 del 27/05/2015).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del
2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente
"dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
3.1 La Corte territoriale ha ritenuto la perdurante efficacia della fonte legale, costituita nella specie dalla L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26 (secondo cui, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa: "Gli operai idraulico- forestali di cui all'art. 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale)", che a sua volta, secondo l'interpretazione accolta dai Giudici del merito, richiama i contratti collettivi di diritto privato, sul rilievo che il CCNL del personale del 7
Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali non contiene alcuna disposizione per gli operai idraulico-forestali.
Ancorché non esplicitato, deve ritenersi che tale considerazione sia correlata al ridetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, laddove, al secondo periodo, dispone l'inapplicabilità della predetta disciplina legale a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, "in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati". Deve, però, considerarsi che il successivo terzo periodo, sempre con riferimento alle medesime disposizioni (fra le quali vanno ricomprese, per quanto già detto, anche le disposizioni contemplate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224), prevede che le stesse "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001", senza quindi prevedere più la limitazione "ai soggetti
e alle materie" contemplati dai contratti collettivi, ma ricollegando tale cessazione di efficacia soltanto alla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998- 2001 "per ciascun ambito di riferimento".
Inoltre, tra le norme del Decreto Legislativo n. 165/2001, aventi in quanto tali natura di principi fondamentali, sono comprese quelle di cui agli artt. 40 e ss., disciplinanti la contrattazione collettiva, da attuarsi con la partecipazione dell'ARAN, attraverso un'apposita procedura e nel rispetto delle programmate disponibilità economiche, con previsione di appositi controlli sulla compatibilità dei costi in relazione alla contrattazione integrativa.
Ne discende che si esclude, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate
(Cass., SU, n. 9146/2009). 8
Pertanto, la disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica
Amministrazione non può trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alla suddetta specifica inderogabile disciplina.
Ancora, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, si considerano nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt.
2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell , come dell Parte_2 Parte_3
Pubblici non economici, un trattamento economico di migliore favore (nella
[...]
specie, con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato, abilitato con legge regionale (nella specie, la Legge Reg. del 19 ottobre 1992, n. 20 e la CP_1
legge Regione Calabria n. 13/2013) a disciplinare il rapporto lavorativo dei dipendenti dell comportando le clausole dei contratti integrativi oneri CP_1
non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (Cassazione civile, Sez. Lav., n.
14530/2014; Cassazione civile Sez. Lav. Ordinanza n. 27600/2024).
Pertanto, il ricorso avente ad oggetto il pagamento dell'indennità chilometrica intrapreso nei confronti dell'azienda in misura CP_1
superiore rispetto a quella liquidata in base al Contratto integrativo regionale per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale (CIRL Regione Calabria) previa applicazione dell'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, va rigettato, stante l'inapplicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni della contrattazione collettiva che parte ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda.
Ciò innanzitutto, alla luce di quanto esposto, per l'assenza dell'ARAN dal procedimento di formazione del contratto nazionale, che compromette la validità 9
della formazione della volontà dell'amministrazione e, di conseguenza, del contratto collettivo, dando luogo non ad un semplice vizio di volontà dei contraenti, in quanto i contratti invocati dal ricorrente non sono in alcun modo riferibili allo schema previsto dal Testo Unico del Pubblico Impiego, laddove il procedimento previsto dal Testo Unico è inderogabile dalle parti, trattandosi di norma imperativa, la cui violazione, ai sensi dell'art. 1418 c.c., determina la nullità dei contratti collettivi invocati dal dipendente.
Inoltre, il richiamo operato dalla stessa Corte di Cassazione (Sez. L,
Sentenza n. 10973 /2015) alla contrattazione pubblica di comparto di appartenenza va inteso come riferito a quello degli Enti locali e delle Regioni, laddove i comparti della contrattazione collettiva del pubblico impiego sono stabiliti non già in relazione alla tipologia di attività del lavoratore, bensì alla natura dell'Ente di appartenenza: ciò implica che la scelta del ricorrente di invocare, quale disciplina del proprio rapporto di lavoro, un contratto di diritto privato è illegittima, in quanto trae il proprio fondamento da una fonte contrattuale estranea al comparto in cui ricade l'ente datore di lavoro, ossia quello degli enti locali e delle Regioni.
Trova, invece, applicazione il corrispondente contratto di categoria, in virtù del quale l'indennità chilometrica è stata liquidata all'odierno ricorrente in misura corretta (circostanza peraltro mai negata dal ricorrente, che ha riconosciuto e allegato la liquidazione dell'indennità in parola in applicazione della citata norma contrattuale, invocando l'applicazione di una diversa norma contrattuale – l'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria – che disciplina un diverso calcolo dell'indennità chilometrica).
Nella specie, non possono considerarsi conferenti le pronunce della Corte di Cassazione n. 2996 del 02.02.2023 e n. 3918 del 09.02.2023, che hanno stabilito l'applicabilità dell'art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria ai dipendenti del [...] [...]
, in luogo delle norme di Parte_4
cui all'art. 7 del CIRL.
Ed infatti, diversa è la natura dei Consorzi di Bonifica, che, a differenza dell'azienda , che è un ente pubblico non economico, sono enti CP_1
pubblico economici.
Gli enti pubblici non economici sono enti parastatali che forniscono funzioni specifiche ai cittadini e si trovano in una posizione strumentale rispetto allo stato.
Come già precisato, dalla legge istitutiva dell'azienda si CP_1
evince che l'azienda è la società in house della Regione Calabria CP_1
che ha inglobato le aziende pubbliche di Regione Afor e comunità montane, poste in liquidazione, che opera prevalentemente con contributi pubblici, mentre le attività di bilancio sono devolute alla Regione (art. 1, art. 10) ed è priva di una concreta indicazione del perseguimento di criteri di economicità o di imprenditorialità nella gestione.
Inoltre, dall'art. 2 della medesima legge regionale, si ricava che l'azienda
è la società in house della Regione Calabria che ha inglobato le CP_1
aziende pubbliche di Regione Afor e comunità montane, poste in liquidazione.
Invece, gli enti pubblici economici sono sottoposti al diritto privato e, dunque, pur svolgendo attività di interesse pubblico, lo fanno in maniera concorrenziale con le altre aziende sul mercato;
infatti, pur non essendo oggetti al fallimento, sono considerati come delle vere e proprie imprese private.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda va rigettata attesa l'inapplicabilità della contrattazione invocata a fondamento delle pretese azionate.
In ragione della novità della materia trattata, che presenta elementi di oggettiva controvertibilità, le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
11
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1240/2024, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 23/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 1240 / 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1240 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Maria Carmela Mirarchi e Emanuele Di Maula, con i quali è elettivamente domiciliato in Caulonia (RC), via Brooklyn n. 3
Ricorrente contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Scarfone dall'avv.
Vincenzo Neri, con i quali è elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata in Catanzaro Via Lucrezia della Valle;
Resistente
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/05/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
-che lavora alle dipendenze dell'azienda dal 7/01/2004, CP_1
con la qualifica di operaio idraulico specializzato di secondo livello, percependo un importo a titolo di indennità chilometrica;
-che, in applicazione dell'art. 7 CIRL, ha percepito un importo di €
6081,50 a titolo di indennità chilometrica in luogo dell'importo di € 9943,33 secondo quanto previsto dall'art. 54 CCNL 2010 2012; 3
-che ha diritto a percepire le differenze retributive tra quanto corrisposto dall'azienda ai sensi dell'art. 7 CIRL e quanto adi spettanza ai sensi dell'art. 54
CCNL;
-che l'indennità chilometrica è stata disciplinata dall'art. 54 del CCNL
2010 2012 e dall'art. 54 CCNL 2021 2024, con disposizioni che devono ritenersi esaustive e che devono trovare applicazione nella specie;
-che lo stesso art. 20 CIRL fa salvi i trattamenti economici di maggiore favore in godimento, rendendoli insensibile alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione collettiva.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1.
Accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto, per i mesi di giugno- Parte_1
ottobre 2018, gennaio-dicembre 2019, gennaio -marzo 2020, giugno-settembre
2020, febbraio-aprile 2021, giugno-settembre 2021, novembre- dicembre 2021, gennaio – maggio 2022, luglio-ottobre 2022, febbraio-giugno 2023 e agosto
2023, a vedersi erogare la somma di €3.861,83 e/o la diversa maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, quale differenza tra quanto già ricevuto dall' resistente a titolo di rimborso per chilometro CP_1
percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro, ai sensi degli dell'art. 7, C.I.R.L. (1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011) e dell'art. 21,
C.I.R.L. (1° luglio 2019 – 30 giugno 2022), per gli addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria e quanto avrebbe avuto diritto a ricevere, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 54, C.C.N.L. 2010-2012 e di cui all'art. 54, C.C.N.L. 2021-2024, per gli addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria. Per l'effetto, 2. Condannare l resistente, in CP_2
persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al Sig. Parte_1
la somma di €3.861,83 e/o la diversa maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, quale differenza tra quanto da egli già ricevuto dall' resistente, per tutte le suindicate mensilità, a titolo di rimborso per CP_1
chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro, ai sensi 4
degli dell'art. 7, (1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011) e dell'art. 21, CP_3
C.I.R.L. (1° luglio 2019 – 30 giugno 2022), per gli addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria e quanto avrebbe avuto diritto a ricevere, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 54, C.C.N.L. 2010-2012 e di cui all'art. 54, C.C.N.L. 2021-2024, per gli addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'
[...]
, eccependo: CP_1
-che l'ente ha natura di ente pubblico non economico CP_1
sottoposto al potere di controllo e di finanziamento della regione;
-che i rapporti di lavoro degli operai idraulico-forestali soggiacciono al
D.Lgs n.165/2001, secondo quanto sancito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 108 del 2023;
-che è intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti pretestuosamente reclamati;
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, con provvedimento del 28/02/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato. 5
Giova premettere che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'azienda ha natura pubblica, dal momento che il datore di CP_1
lavoro è un ente pubblico non economico.
Siffatta natura giuridica emerge inequivocabilmente dalla l. R. n. 25/2013, istitutiva dell'ente e, segnatamente, dalle norme contenenti la finalità cui l'azienda deve tendere (art. 4), dalle modalità di elezione individuazione degli organi (art. 5 e ss.), dalla circostanza che opera prevalentemente con contributi pubblici, mentre le attività di bilancio sono devolute alla Regione (art. 1, art. 10), nonché dall'inesistenza di una concreta indicazione del perseguimento di criteri di economicità o di imprenditorialità nella gestione.
Inoltre, dall'art. 2 della medesima legge regionale, si ricava che l'azienda
è la società in house della Regione Calabria che ha inglobato le CP_1
aziende pubbliche di Regione Afor e comunità montane, poste in liquidazione.
Pertanto, i rapporti di lavoro intercorsi tra l'Ente e i dipendenti, i quali devono perseguire gli scopi istituzionali, hanno natura pubblicistica (, Cass.,
Sez. Un., sent. n. 7419 del 29/7/1998), con conseguente inapplicabilità del
CCNL invocato, risultando corretta l'applicazione del Contratto integrativoregionale per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale (CIRL
Regione Calabria), in virtù del quale è stata erogata l'indennità chilometrica
(secondo quanto si evince dalle buste paga).
Orbene, le previsioni contenute nel Testo Unico sul pubblico impiego, dettate per tutte le Amministrazioni Pubbliche, compresi gli Enti Pubblici non economici regionali ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, sono fonti cui le Regioni si devono attenere (art. 1, comma 3), anche per i trattamenti economici dei dipendenti degli Enti Pubblici, essendo inderogabili: tra queste, figura anche l'art. 2, comma 3, che legittima detti trattamenti economici solo se aventi fonte nei contratti collettivi.
I contratti collettivi cui la norma in questione fa riferimento non possono che essere stipulati nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 40, 46, 47, 48 6
dello stesso TUPI e, dunque, degli accordi operanti per comparti definiti di concerto tra l' e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, CP_4
comma 4.
In merito anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla natura di ente pubblico non economico dell'AFOR con principi che trovano certamente applicazione con riferimento all'azienda e richiamando il CP_1
carattere inderogabile degli artt. 2, 40 e 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, per cui il generico richiamo ai “contratti di lavoro vigenti”, contenuto nell'art. 26 della legge reg. Calabria 19 ottobre 1992,
n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, ma alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza (Sez. L,
Sentenza n. 10973 del 27/05/2015).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del
2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente
"dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
3.1 La Corte territoriale ha ritenuto la perdurante efficacia della fonte legale, costituita nella specie dalla L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26 (secondo cui, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa: "Gli operai idraulico- forestali di cui all'art. 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale)", che a sua volta, secondo l'interpretazione accolta dai Giudici del merito, richiama i contratti collettivi di diritto privato, sul rilievo che il CCNL del personale del 7
Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali non contiene alcuna disposizione per gli operai idraulico-forestali.
Ancorché non esplicitato, deve ritenersi che tale considerazione sia correlata al ridetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, laddove, al secondo periodo, dispone l'inapplicabilità della predetta disciplina legale a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, "in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati". Deve, però, considerarsi che il successivo terzo periodo, sempre con riferimento alle medesime disposizioni (fra le quali vanno ricomprese, per quanto già detto, anche le disposizioni contemplate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224), prevede che le stesse "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001", senza quindi prevedere più la limitazione "ai soggetti
e alle materie" contemplati dai contratti collettivi, ma ricollegando tale cessazione di efficacia soltanto alla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998- 2001 "per ciascun ambito di riferimento".
Inoltre, tra le norme del Decreto Legislativo n. 165/2001, aventi in quanto tali natura di principi fondamentali, sono comprese quelle di cui agli artt. 40 e ss., disciplinanti la contrattazione collettiva, da attuarsi con la partecipazione dell'ARAN, attraverso un'apposita procedura e nel rispetto delle programmate disponibilità economiche, con previsione di appositi controlli sulla compatibilità dei costi in relazione alla contrattazione integrativa.
Ne discende che si esclude, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate
(Cass., SU, n. 9146/2009). 8
Pertanto, la disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica
Amministrazione non può trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alla suddetta specifica inderogabile disciplina.
Ancora, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, si considerano nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt.
2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell , come dell Parte_2 Parte_3
Pubblici non economici, un trattamento economico di migliore favore (nella
[...]
specie, con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato, abilitato con legge regionale (nella specie, la Legge Reg. del 19 ottobre 1992, n. 20 e la CP_1
legge Regione Calabria n. 13/2013) a disciplinare il rapporto lavorativo dei dipendenti dell comportando le clausole dei contratti integrativi oneri CP_1
non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (Cassazione civile, Sez. Lav., n.
14530/2014; Cassazione civile Sez. Lav. Ordinanza n. 27600/2024).
Pertanto, il ricorso avente ad oggetto il pagamento dell'indennità chilometrica intrapreso nei confronti dell'azienda in misura CP_1
superiore rispetto a quella liquidata in base al Contratto integrativo regionale per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale (CIRL Regione Calabria) previa applicazione dell'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, va rigettato, stante l'inapplicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni della contrattazione collettiva che parte ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda.
Ciò innanzitutto, alla luce di quanto esposto, per l'assenza dell'ARAN dal procedimento di formazione del contratto nazionale, che compromette la validità 9
della formazione della volontà dell'amministrazione e, di conseguenza, del contratto collettivo, dando luogo non ad un semplice vizio di volontà dei contraenti, in quanto i contratti invocati dal ricorrente non sono in alcun modo riferibili allo schema previsto dal Testo Unico del Pubblico Impiego, laddove il procedimento previsto dal Testo Unico è inderogabile dalle parti, trattandosi di norma imperativa, la cui violazione, ai sensi dell'art. 1418 c.c., determina la nullità dei contratti collettivi invocati dal dipendente.
Inoltre, il richiamo operato dalla stessa Corte di Cassazione (Sez. L,
Sentenza n. 10973 /2015) alla contrattazione pubblica di comparto di appartenenza va inteso come riferito a quello degli Enti locali e delle Regioni, laddove i comparti della contrattazione collettiva del pubblico impiego sono stabiliti non già in relazione alla tipologia di attività del lavoratore, bensì alla natura dell'Ente di appartenenza: ciò implica che la scelta del ricorrente di invocare, quale disciplina del proprio rapporto di lavoro, un contratto di diritto privato è illegittima, in quanto trae il proprio fondamento da una fonte contrattuale estranea al comparto in cui ricade l'ente datore di lavoro, ossia quello degli enti locali e delle Regioni.
Trova, invece, applicazione il corrispondente contratto di categoria, in virtù del quale l'indennità chilometrica è stata liquidata all'odierno ricorrente in misura corretta (circostanza peraltro mai negata dal ricorrente, che ha riconosciuto e allegato la liquidazione dell'indennità in parola in applicazione della citata norma contrattuale, invocando l'applicazione di una diversa norma contrattuale – l'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria – che disciplina un diverso calcolo dell'indennità chilometrica).
Nella specie, non possono considerarsi conferenti le pronunce della Corte di Cassazione n. 2996 del 02.02.2023 e n. 3918 del 09.02.2023, che hanno stabilito l'applicabilità dell'art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria ai dipendenti del [...] [...]
, in luogo delle norme di Parte_4
cui all'art. 7 del CIRL.
Ed infatti, diversa è la natura dei Consorzi di Bonifica, che, a differenza dell'azienda , che è un ente pubblico non economico, sono enti CP_1
pubblico economici.
Gli enti pubblici non economici sono enti parastatali che forniscono funzioni specifiche ai cittadini e si trovano in una posizione strumentale rispetto allo stato.
Come già precisato, dalla legge istitutiva dell'azienda si CP_1
evince che l'azienda è la società in house della Regione Calabria CP_1
che ha inglobato le aziende pubbliche di Regione Afor e comunità montane, poste in liquidazione, che opera prevalentemente con contributi pubblici, mentre le attività di bilancio sono devolute alla Regione (art. 1, art. 10) ed è priva di una concreta indicazione del perseguimento di criteri di economicità o di imprenditorialità nella gestione.
Inoltre, dall'art. 2 della medesima legge regionale, si ricava che l'azienda
è la società in house della Regione Calabria che ha inglobato le CP_1
aziende pubbliche di Regione Afor e comunità montane, poste in liquidazione.
Invece, gli enti pubblici economici sono sottoposti al diritto privato e, dunque, pur svolgendo attività di interesse pubblico, lo fanno in maniera concorrenziale con le altre aziende sul mercato;
infatti, pur non essendo oggetti al fallimento, sono considerati come delle vere e proprie imprese private.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda va rigettata attesa l'inapplicabilità della contrattazione invocata a fondamento delle pretese azionate.
In ragione della novità della materia trattata, che presenta elementi di oggettiva controvertibilità, le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1240/2024, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 23/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci