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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonifiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 868 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
c.f. e P.Iva , ente pubblico Parte_1 P.IVA_1 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_1 Controparte_2
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del
[...] decreto legge n. 203 del 2005 in persona del Procuratore p.t. in Controparte_3 qualità di Responsabile Contenzioso CALABRIA giusta procura autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso in appello, dall' Avv. Danilo Grandoni, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. – P.IVA Controparte_4 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano, 18, presso gli Avv.ti P.IVA_3
ES SC LI e IL PA, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. in Roma lì 22/03/2024, Persona_2 rep. 37875, raccolta n. 7313 appellato e ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Controparte_5 C.F._1
Amalfi n. 1, presso lo studio dell'avv. Annunziata D'Ambra, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <1) Dichiarare il ricorso in appello ammissibile, proponibile, procedibile e tempestivo;
2) nel merito, accertare che tra la data di notifica dell'avviso di addebito n. 33020150000897837000 (26.10.2015) e quella della intimazione di pagamento impugnata n. 030201999004620188000 (15.03.2022) il termine prescrizionale quinquennale non è decorso tenuto conto dei termini di sospensione per emergenza COVID (542 giorni); 3) per l'effetto, dichiarare non prescritte le somme portate dall'avviso di addebito n. 33020150000897837000, per un totale complessivo di
€ 2.505,58; 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio in favore dell' e a carico dell'appellato. >>; Controparte_6
CP_ per l' <voglia l'ecc.ma corte d'appello adita, eccezione e difesa: in via preliminare, parziale riforma della sentenza di primo grado appellata, dichiarare l'intervenuta cessazione materia del contendere per stralcio integrale ex lege delle partite debitorie portate nell'ava 33020150000897837000, notificato il 26.10.2015; Parte_1 P.IVA_1 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_1 Controparte_2
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del
[...] decreto legge n. 203 del 2005 in persona del Procuratore p.t. in Controparte_3 qualità di Responsabile Contenzioso CALABRIA giusta procura autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso in appello, dall' Avv. Danilo Grandoni, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. – P.IVA Controparte_4 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano, 18, presso gli Avv.ti P.IVA_3
ES SC LI e IL PA, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. in Roma lì 22/03/2024, Persona_2 rep. 37875, raccolta n. 7313 appellato e ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Controparte_5 C.F._1
Amalfi n. 1, presso lo studio dell'avv. Annunziata D'Ambra, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <1) Dichiarare il ricorso in appello ammissibile, proponibile, procedibile e tempestivo;
2) nel merito, accertare che tra la data di notifica dell'avviso di addebito n. 33020150000897837000 (26.10.2015) e quella della intimazione di pagamento impugnata n. 030201999004620188000 (15.03.2022) il termine prescrizionale quinquennale non è decorso tenuto conto dei termini di sospensione per emergenza COVID (542 giorni); 3) per l'effetto, dichiarare non prescritte le somme portate dall'avviso di addebito n. 33020150000897837000, per un totale complessivo di
€ 2.505,58; 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio in favore dell' e a carico dell'appellato. >>; Controparte_6
CP_ per l'Con subordinata, accogliere l'appello proposto da;
in via ulteriormente gradata, per la CP_ denegata ipotesi di accertata prescrizione del credito dell' portato nell'ava CP_ 33020150000897837000, notificato il 26.10.20, tenere indenne l' da ogni responsabilità anche in ordine alle spese di lite;
confermare per il resto la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi o, in subordine, compensazione delle stesse >>; per : << 1) Respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Controparte_5
Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3) Condannare l'appellante alle spese del presente giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
Pag. 2 di 5 < premesso di aver ricevuto le intimazioni di pagamento n. 03020199001250659000 e n. 030201999004620188000 contenenti, rispettivamente, l'avviso di addebito n. 33020140001852724000 (la prima), e le cartelle di pagamento 03020150015670892000, n. 03020160007528830000, n. 03020170007577939000 nonché gli avvisi di addebito n. 33020120000801050000, n. 33020120002352029000, n. 33020130000318342000, n. 33020130002361009000, n. 33020140000764119000, n. 33020140003186765000, n. 33020150000897837000, n. 33020160000781566000, n. 33020160002250865000, n. 33020170001493609000, n. 33020180001357324000, n. 33020180003200744000 (la seconda), eccepiva vizi attinenti alla procedura di riscossione, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, nonché l'errata quantificazione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi di mora. CP_
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Si costituiva, altresì, l'
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice adito in favore della giustizia tributaria relativamente alle cartelle di pagamento 03020150015670892000, n. 03020160007528830000 e n. 03020170007577939000 ed argomentando nel merito per il rigetto della domanda>>
§2.1
Il Tribunale <dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020150015670892000, n. 03020160007528830000 e n. 03020170007577939000;
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020140001852724000 portato dall'intimazione di pagamento n. 03020199001250659000, nonché degli avvisi di addebito n. 33020120000801050000, n. 33020120002352029000, n. 33020130000318342000, n. 33020140003186765000, n. 33020150000897837000 portati dall'intimazione di pagamento n. 030201999004620188000 notificata in data 15.03.2022; - rigetta il ricorso per il resto;
- compensa le spese processuali tra le parti>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 3 Controparte_8 agosto 2024.
CP_ Costituitisi in giudizio, l e hanno formulato le conclusioni sopra Controparte_5 CP_ riportate. In particolare, l' deduce che è intervenuta rottamazione con riferimento all'avviso di addebito per cui è gravame.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Pag. 3 di 5 Con il proposto gravame, , chiede la riforma della Parte_1 sentenza “nella sola parte in cui in relazione all'avviso di addebito n. 33020150000897837000 notificato il 26.10.2015, è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione, risultando, a parere del Giudicante, l'intimazione di pagamento impugnata n. 03020199004620188000 notificata il 15/03/2022 il primo atto interruttivo notificato oltre il quinquennio, non tenendo conto della sospensione dei termini Covid”.
§5
L'appello di , in quanto vertente unicamente sul capo di Parte_1 sentenza inerente alla declaratoria di prescrizione, è inammissibile, difettando il concessionario addetto alla riscossione di legittimazione ad agire con riferimento al merito della pretesa contributiva;
cfr., in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 7372 del 19.03.2024, “Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022)”.
“Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
“Le doglianze formulate con il presente ricorso da vertono sul merito della pretesa CP_9 CP_ avanzata da e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione”.
“In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad CP_9 all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
Non c'è, peraltro, giudicato sulla carenza di legittimazione passiva, che l' odierna Pt_1 appellante aveva eccepito in primo grado, perché il Tribunale non si è pronunciato sul punto (cfr. Cass. S.L. ordinanza n. 41019 del 21.12.2021).
§6
In virtù delle argomentazioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione agitata dalle parti, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata.
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa dell'ambito della legittimazione passiva di , nonché della circostanza che la Parte_1 declaratoria sul punto viene resa d'ufficio dalla Corte, si impone l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 3 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 182/2024, resa in data 21 febbraio 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonifiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 868 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
c.f. e P.Iva , ente pubblico Parte_1 P.IVA_1 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_1 Controparte_2
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del
[...] decreto legge n. 203 del 2005 in persona del Procuratore p.t. in Controparte_3 qualità di Responsabile Contenzioso CALABRIA giusta procura autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso in appello, dall' Avv. Danilo Grandoni, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. – P.IVA Controparte_4 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano, 18, presso gli Avv.ti P.IVA_3
ES SC LI e IL PA, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. in Roma lì 22/03/2024, Persona_2 rep. 37875, raccolta n. 7313 appellato e ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Controparte_5 C.F._1
Amalfi n. 1, presso lo studio dell'avv. Annunziata D'Ambra, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <1) Dichiarare il ricorso in appello ammissibile, proponibile, procedibile e tempestivo;
2) nel merito, accertare che tra la data di notifica dell'avviso di addebito n. 33020150000897837000 (26.10.2015) e quella della intimazione di pagamento impugnata n. 030201999004620188000 (15.03.2022) il termine prescrizionale quinquennale non è decorso tenuto conto dei termini di sospensione per emergenza COVID (542 giorni); 3) per l'effetto, dichiarare non prescritte le somme portate dall'avviso di addebito n. 33020150000897837000, per un totale complessivo di
€ 2.505,58; 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio in favore dell' e a carico dell'appellato. >>; Controparte_6
CP_ per l' <voglia l'ecc.ma corte d'appello adita, eccezione e difesa: in via preliminare, parziale riforma della sentenza di primo grado appellata, dichiarare l'intervenuta cessazione materia del contendere per stralcio integrale ex lege delle partite debitorie portate nell'ava 33020150000897837000, notificato il 26.10.2015; Parte_1 P.IVA_1 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_1 Controparte_2
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del
[...] decreto legge n. 203 del 2005 in persona del Procuratore p.t. in Controparte_3 qualità di Responsabile Contenzioso CALABRIA giusta procura autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso in appello, dall' Avv. Danilo Grandoni, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. – P.IVA Controparte_4 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano, 18, presso gli Avv.ti P.IVA_3
ES SC LI e IL PA, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. in Roma lì 22/03/2024, Persona_2 rep. 37875, raccolta n. 7313 appellato e ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Controparte_5 C.F._1
Amalfi n. 1, presso lo studio dell'avv. Annunziata D'Ambra, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla memoria di costituzione in appello appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <1) Dichiarare il ricorso in appello ammissibile, proponibile, procedibile e tempestivo;
2) nel merito, accertare che tra la data di notifica dell'avviso di addebito n. 33020150000897837000 (26.10.2015) e quella della intimazione di pagamento impugnata n. 030201999004620188000 (15.03.2022) il termine prescrizionale quinquennale non è decorso tenuto conto dei termini di sospensione per emergenza COVID (542 giorni); 3) per l'effetto, dichiarare non prescritte le somme portate dall'avviso di addebito n. 33020150000897837000, per un totale complessivo di
€ 2.505,58; 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio in favore dell' e a carico dell'appellato. >>; Controparte_6
CP_ per l'
in via ulteriormente gradata, per la CP_ denegata ipotesi di accertata prescrizione del credito dell' portato nell'ava CP_ 33020150000897837000, notificato il 26.10.20, tenere indenne l' da ogni responsabilità anche in ordine alle spese di lite;
confermare per il resto la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi o, in subordine, compensazione delle stesse >>; per : << 1) Respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Controparte_5
Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3) Condannare l'appellante alle spese del presente giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
Pag. 2 di 5 < premesso di aver ricevuto le intimazioni di pagamento n. 03020199001250659000 e n. 030201999004620188000 contenenti, rispettivamente, l'avviso di addebito n. 33020140001852724000 (la prima), e le cartelle di pagamento 03020150015670892000, n. 03020160007528830000, n. 03020170007577939000 nonché gli avvisi di addebito n. 33020120000801050000, n. 33020120002352029000, n. 33020130000318342000, n. 33020130002361009000, n. 33020140000764119000, n. 33020140003186765000, n. 33020150000897837000, n. 33020160000781566000, n. 33020160002250865000, n. 33020170001493609000, n. 33020180001357324000, n. 33020180003200744000 (la seconda), eccepiva vizi attinenti alla procedura di riscossione, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, nonché l'errata quantificazione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi di mora. CP_
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Si costituiva, altresì, l'
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice adito in favore della giustizia tributaria relativamente alle cartelle di pagamento 03020150015670892000, n. 03020160007528830000 e n. 03020170007577939000 ed argomentando nel merito per il rigetto della domanda>>
§2.1
Il Tribunale <dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020150015670892000, n. 03020160007528830000 e n. 03020170007577939000;
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020140001852724000 portato dall'intimazione di pagamento n. 03020199001250659000, nonché degli avvisi di addebito n. 33020120000801050000, n. 33020120002352029000, n. 33020130000318342000, n. 33020140003186765000, n. 33020150000897837000 portati dall'intimazione di pagamento n. 030201999004620188000 notificata in data 15.03.2022; - rigetta il ricorso per il resto;
- compensa le spese processuali tra le parti>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 3 Controparte_8 agosto 2024.
CP_ Costituitisi in giudizio, l e hanno formulato le conclusioni sopra Controparte_5 CP_ riportate. In particolare, l' deduce che è intervenuta rottamazione con riferimento all'avviso di addebito per cui è gravame.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Pag. 3 di 5 Con il proposto gravame, , chiede la riforma della Parte_1 sentenza “nella sola parte in cui in relazione all'avviso di addebito n. 33020150000897837000 notificato il 26.10.2015, è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione, risultando, a parere del Giudicante, l'intimazione di pagamento impugnata n. 03020199004620188000 notificata il 15/03/2022 il primo atto interruttivo notificato oltre il quinquennio, non tenendo conto della sospensione dei termini Covid”.
§5
L'appello di , in quanto vertente unicamente sul capo di Parte_1 sentenza inerente alla declaratoria di prescrizione, è inammissibile, difettando il concessionario addetto alla riscossione di legittimazione ad agire con riferimento al merito della pretesa contributiva;
cfr., in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 7372 del 19.03.2024, “Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022)”.
“Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
“Le doglianze formulate con il presente ricorso da vertono sul merito della pretesa CP_9 CP_ avanzata da e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione”.
“In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad CP_9 all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
Non c'è, peraltro, giudicato sulla carenza di legittimazione passiva, che l' odierna Pt_1 appellante aveva eccepito in primo grado, perché il Tribunale non si è pronunciato sul punto (cfr. Cass. S.L. ordinanza n. 41019 del 21.12.2021).
§6
In virtù delle argomentazioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione agitata dalle parti, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata.
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa dell'ambito della legittimazione passiva di , nonché della circostanza che la Parte_1 declaratoria sul punto viene resa d'ufficio dalla Corte, si impone l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 3 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 182/2024, resa in data 21 febbraio 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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