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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13060/2019 R.G. vertente tra:
(con l'Avv. Antonio Pio Pinto e Avv. Rosa Parte_1
Carolina Caposiena)
-ATTORE-
E con gli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani) Controparte_1
-CONVENUTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con atto di citazione notificato in data 24.5.2017 , Parte_1 Pt_2
, e in qualità di eredi di , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale e Parte_10 Controparte_1 [...]
(all'epoca ancora in bonis), al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) In CP_2 via principale, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1418 c.1 c.c., dei contratti di acquisto dei titoli dagli odierni attori, per violazione di norme imperative, di rilevanza Parte_11 penale, di cui agli artt. 2621, 2637, e 2638, c.c. e 173 bis del T.U.F., di cui si chiede l'accertamento anche incidenter tantum - ovvero in subordine la nullità dei contratti di acquisto ex art. 1418 c.c. comma II - e, per l'effetto, condannare la e la in persona Controparte_1 Controparte_2 dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, alla restituzione degli importi così illegittimamente percepiti, pari a € 11.850,00 in favore del sig. , € 11.850,00 in favore del sig. , Parte_5 Parte_6
€ 57.377,00 in favore del sig. , € 52.522,00 in favore del sig. Parte_1
, € 7.625,00 in favore del sig. , € 13.597,00 in favore Parte_7 Parte_8 del Sig. , , € 33.977,00 in favore del sig. , € 99.910,00 Parte_9 Parte_10 in favore dei sigg.ri , e , in qualità di eredi del sig. , Parte_2 Pt_3 Pt_4 Persona_1
€ 27.533,58 in favore delle sigg.re e , € 3.600,00 in favore Parte_12 Parte_13 della in persona del suo Amministratore e l.r.p.t. fatta salva la somma Controparte_3 maggiore o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre maggior danno da rivalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., nonché interessi legali dal dì del versamento, sino al soddisfo;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità per errore ex artt. 1427,1428 e 1429 c.c., ovvero, in via gradata, per dolo ex art. 1439 c.c., dei contratti di acquisto dei titoli azionari CP_2 stipulati dagli odierni attori, e, per l'effetto, condannare la e la
[...] Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido tra loro, alla restituzione degli importi CP_2 percepiti a titolo di prezzo delle azioni vendute, pari a quelli indicati nella domanda sub a) che precede;
c) in via autonoma e concorrente, per le causali indicate nel capitolo 2 e nei suoi paragrafi da 2.1 a 2.4 della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, ovvero contrattuale, ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza, ovvero, in via gradata, la responsabilità da contatto sociale, ovvero, in via ancor più gradata, la responsabilità da falso in prospetto, ovvero ancor più gradatamente la responsabilità extracontrattuale della con il concorso della controllata e, Controparte_2 Controparte_1 per l'effetto, condannare la e la in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_1
l.r.p.t., in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori, pari agli importi indicati e quantificati nella domanda sub a) che precede;
d) in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel capitolo 3 e nei suoi paragrafi da 3.1 a 3.4 della parte in diritto del presente atto, i vizi di forma, le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel TUIF D.Lgs.n.58/98 e nei Regolamenti Controparte_1
Consob 16190/2007 e 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli CP_2 stipulati dagli odierni attori, o quantomeno accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...] [...] alle predette prescrizioni e, sempre e comunque, condannare la convenuta CP_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione delle somme investite dagli odierni attori CP_1 ovvero al risarcimento dei danni subiti, sempre pari agli importi come quantificati e indicati nella domanda sub a) che precede;
e) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Costituendosi, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, riconoscere e Controparte_1 dichiarare unica legittimata passivamente a conoscere delle domande Parte_14 degli istanti, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
in caso di soccombenza, la ha chiesto di condannare parte attrice CP_1
a restituire i titoli in contestazione e i dividendi nelle more incassati;
il tutto, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con altra comparsa, la ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità Parte_14 delle domande formulate nei suoi confronti, ex art. 83 del TUB;
con vittoria delle spese di lite.
A scioglimento della riserva assunta in conseguenza dell'impugnazione dell'ordinanza del 3.8.2018 con la quale era stata disposta la separazione delle domande di ciascuno degli istanti, con altra ordinanza del 29.5.2019 è stata disposta la separazione delle domande ai sensi dell'art. 103, comma 2 c.p.c., sicché il presente giudizio riguarda unicamente la posizione del . Parte_1 Successivamente, con sentenza parziale n. 3683/2019, pubblicata in data 07.10.2019, questo Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande proposte dal nei confronti della Parte_1 in LCA, condannando l'istante al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 della VB, liquidate in € 900,00 per compenso, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%; contestualmente, è stata fissava l'udienza del 10.12.2019 per il prosieguo.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento della prova orale.
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 10.06.2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius, estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio) della convenuta Al riguardo, Controparte_1 occorre premettere che nella sua qualità di intermediario, ha posto in essere le Controparte_1 operazioni di commercializzazione dei titoli della ed è in ragione di tali operazioni Controparte_2 che parte attrice deduce la sussistenza di distinti profili di invalidità degli atti negoziali e di responsabilità.
In argomento, va rilevato che il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Potenza con ordinanza del 14.9.2023, al quale ha fatto riferimento la difesa della Controparte_1 per la risoluzione della questione qui in esame, è stato dichiarato inammissibile con decreto del Primo Presidente della Cassazione del 19 ottobre 2023, n. 29032, a causa della non riconducibilità del quesito sottoposto nella questione di puro diritto, implicando lo stesso un giudizio in fatto in relazione alla portata delle cessioni operate con il contratto di cessione di azienda del 26 giugno 2017 tra
[...]
e da un lato, come cedenti, e Parte_14 Controparte_4 Controparte_5 dall'altro, come cessionaria, sul quale ci si soffermerà nel prosieguo.
Nel decreto si legge che “l'accertamento che il giudice del merito deve svolgere (nell'attività di interpretazione della volontà delle parti) si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto: la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte (nullità dei contratti-quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento;
conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali) aventi, comunque, il tratto comune dell'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario e non dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari;
l'incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario;
la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, derivanti esclusivamente dal rapporto investitore intermediario, come nella generalità delle azioni che hanno a oggetto censure relative a contratti d'investimento, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti”.
Nel caso di specie, ricorre senz'altro il primo dei profili indicati, poiché la presente controversia verte proprio sull'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario ( e non Controparte_1 dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari ( e sui conseguenti profili di Controparte_2 invalidità/responsabilità. Quanto al terzo dei profili indicati dal Primo Presidente nel richiamato decreto, ossia “la necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti” di cessione, si rende opportuna una breve ricostruzione dell'iter normativo-contrattuale che ha coinvolto e (all'epoca dei fatti la prima partecipava al capitale Controparte_2 Controparte_1 della seconda nella misura del 70,414%).
Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e di al fine di far fronte alla Controparte_2 Controparte_4 gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di
[...]
e di (ciascuna singolarmente, la « o, collettivamente, le Controparte_4 CP_2 CP_1
«Banche») nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”.
In forza dell'art.
1.1. lett. c), i commissari liquidatori devono procedere “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”, cioè SA AN AO spa. La cessione, ex art. 3 D.L. n. 99/2017 include
“l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa, “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b).
In base a quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, in Controparte_2
LCA e la concludevano con un contratto di Controparte_4 Controparte_5 cessione di azienda, prodotto in giudizio, comprendente, tra l'altro, le partecipazioni di CP_2 in in forza dell'art. 3.1.2. (xi) del contratto. Inoltre, per “Attività incluse” e
[...] Controparte_1
“Passività incluse” di l'art.
3.1.1. prevede debbano intendersi “anche quelle delle Controparte_2 sue partecipate (tra cui ), che siano espressamente incluse nell'”Insieme Controparte_1
Aggregato” (si noti che l'Allegato D al contratto di cessione, relativo ai “Prospetti relativi all'Insieme Aggregato”, indica nel “Perimetro consolidato (sintetico)” anche le voci patrimoniali di CP_1
. Tuttavia, ai sensi del successivo art.
3.1.4. lett. (b) - (iv) (in linea con quanto previsto dal predetto
[...] art. 3, co. 1, lett. b D.L. n. 99/2017) devono ritenersi esclusi dalla cessione “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in LCA”.
Quindi, alla luce di tale ultima diposizione del contratto di cessione di azienda concluso il 26 giugno 2017 tra in LCA (cedente) e (cessionario), sono escluse Controparte_2 Controparte_5 espressamente dalla cessione i debiti e le responsabilità derivanti da o comunque connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili della
[...] in LCA, effettuate dalla e in questa sede contestate. Pertanto, resta in CP_2 Controparte_1 capo a quest'ultima la responsabilità delle violazioni commesse in dette operazioni di commercializzazione. Per comprendere compiutamente la portata della disposizione negoziale appena menzionata (cioè quella di cui all'art.
3.1.4. lett. (b) - (iv) e quindi il fatto che questa riguardi anche la responsabilità per l'attività di collocazione sul mercato dei titoli da parte della CP_2
(controllata dalla società i cui titoli venivano collocati), va ribadito che, come visto, Controparte_1 il contratto di cessione di azienda in questione ha riguardato anche le attività e le passività delle partecipate della cedente nel senso che anche queste sono incluse nell'”Insieme Controparte_2
Aggregato” oggetto di cessione.
La previsione negoziale di cui all'art. 3.1.4. (in deroga alla previsione generale di cui all'art.
3.1.1. per cui anche le passività delle controllate rientrano nella cessione) ha escluso tra le passività delle partecipate (come ) la cessione di quelle originate dalla responsabilità di queste Controparte_1 per l'attività di collocazione sul mercato dei titoli CP_2
La difesa della ha dedotto che con il “Secondo Atto ricognitivo del contratto Controparte_1 di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a e Controparte_6 [...]
del 17 gennaio 2018 e indicavano nella Tabella Parte_14 Controparte_2 Controparte_5
B che il contenzioso giudiziale relativo anche a in materia di azioni delle ex Banche Controparte_1
TE rientra nel “Contenzioso Escluso” dalla cessione, ai sensi dell'art.
3.1.1 e dell'art.
3.1.4 lett. (b) - (iv) del contratto di cessione di azienda in discussione. Nella predetta tabella si legge che il
“Contenzioso giudiziale in materia di azioni / obbligazioni subordinate delle ex Banche TE” deve intendersi “escluso dalla cessione ad e resta quindi di competenza della LCA”. Controparte_5
Tale previsione (che comunque conferma quanto si dirà a breve sull'esclusione dalla cessione a SA AN AO del contenzioso che qui rileva: quello sulla commercializzazione dei titoli CP_2
va correttamente intesa: se infatti, come si è già esposto, in base al contratto del 26 giungo
[...]
2017 oggetto di cessione ad SA AN AO spa erano state anche le passività della controllata
[...]
, con esclusione però delle responsabilità relative alla commercializzazione delle azioni o CP_1 obbligazioni il relativo contenzioso è conseguentemente e logicamente escluso Controparte_2 dalla cessione e resta in capo ai soggetti/parti originari, cioè, per quanto qui interessa, CP_1 ritenuta responsabile delle attività compiute.
[...]
D'altronde, non può sostenersi che rientri nella sfera della LCA della un Controparte_2 contenzioso che prima della cessione di cui si discute non rientrava tra le poste passive di tale società, ma tra quelle della soggetto di diritto autonomo (neppure, come già esposto, Controparte_1 controllato al 100% dalla , che aveva posto in essere le relative operazioni di Controparte_2 collocazione sul mercato dei titoli società questa comunque estranea all'operato Controparte_2 della Controparte_1
Alla luce di quanto fin qui esposto, la previsione negoziale del contratto di cessione del 26 giungo 2017 per cui deve ritenersi escluso dalla cessione “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso” (art.
3.1.4. lett. (b) - (vi), in linea con il comma 1 dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 (che esclude dalla prevista cessione "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività") va intesa nel senso che la stessa fa riferimento a tutte le controversie relative all'attivo ed al passivo ceduto, con esclusione di quelle, al di là del dato temporale, relative alle responsabilità per le operazioni di commercializzazione dei titolo che, come visto, sono escluse dalla cessione. Si noti, a tal proposito, che l'art. Controparte_2
3.1.2. (b) - (vii) del contratto prevede che tra le “Passività Incluse” nella cessione vi sono, tra l'altro,
“i contenziosi civili (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o obbligazionisti subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA …”, con la conseguenza che le controversie relative alla negoziazione di azioni e obbligazioni convertibili/subordinate delle Banche in LCA, a prescindere dal momento in cui sono state instaurate, sono, ratione materiae, fuori dalla cessione a SA AN AO. Quindi, questo contenzioso resta a carico del soggetto che si assume essere responsabile e cioè la stessa se la stessa ha collocato direttamente i propri titoli, ovvero la Controparte_2 [...]
che ha collocato i titoli della prima (ne deriva, che solo rispetto al contenzioso diverso da CP_1 quello che qui interessa, e cioè quello relativo alle responsabilità per negoziazione di titoli della Pt_15 in LCA, vale la regola dell'esclusione delle controversie non ancora pendenti alla data della cessione d'azienda e dell'inclusione, invece, delle controversie pendenti a tale data (“Contenzioso pregresso”) con il subentro di SA AN AO spa, quale cessionaria, in tali rapporti processuali pendenti).
In questo senso, è esplicativa la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2022, n. 225, che ha dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n. 99/2017.
I Giudici delle leggi, nel delineare dichiaratamente la portata normativa di detto provvedimento legislativo, osservano con estrema puntualità che “il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia” (né quanto fin qui esposto si ritiene possa essere smentito dalla pronuncia della Cassazione del 21 giugno 2023 n. 17834, invocata dalla difesa della che, con Controparte_1 riferimento all'affermato subentro dell'SA AN AO in una delle due Banche Venente ha valorizzato, rispetto al caso esaminato, solo il profilo per cui sono escluse dalla cessione le sole controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, ma sorte successivamente, senza però tenere conto del tipo di contenzioso esaminato, cioè quello delle responsabilità conseguenti alle negoziazioni di titoli di una delle Banche venete che, come visto, resta comunque escluso).
Giova ulteriormente osservare che, come riferito, intanto la disposizione negoziale appena menzionata può riguardare anche il passivo legato all'attività di collocazione sul mercato dei titoli da parte della (controllata dalla società i cui titoli venivano collocati), CP_2 Controparte_1 in quanto, come visto, il contratto di cessione di azienda in questione ha espressamente riguardato anche le attività e le passività delle partecipate dalla cedente, come Controparte_1
Tuttavia, una siffatta previsione negoziale va ritenuta, a monte ed in via incidentale, priva di effetti poiché, in tesi generale, con l'atto di cessione di azienda la società cedente (nel nostro caso,
non è legittimata, sul piano sostanziale, a disporre delle attività e delle passività Controparte_2 delle quali è titolare una sua partecipata (nel nostro caso, , che, quale soggetto Controparte_1 autonomo, è titolare di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo lui può disporre (d'altronde, nel menzionato decreto del Primo Presidente della Cassazione del 19 ottobre 2023, n. 29032 si evidenzia tale autonomia tanto che la questione di cui si discorre deve tenere conto dell'
“l'incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario”). Dunque, a fronte dell'inequivocabile previsione contrattuale, va affermato che in LCA non era Controparte_2 legittimata a disporre del patrimonio della partecipata tanto più che nel caso in Controparte_1 esame la partecipazione non era nemmeno totalitaria (come visto, era partecipata Controparte_1 da nella misura del 70,414%). CP_2
D'altronde, il contratto di cessione di azienda non può avere ad oggetto situazioni attive e passive di un soggetto estraneo all'accordo (cfr. art. 1372 c.c.).
Così argomentando, si deve concludere che il passivo in genere relativo alla Controparte_1 non è stato oggetto della cessione di cui si discute, compreso quindi quello afferente alle responsabilità di tale banca per la commercializzazione dei titoli Controparte_2
Del resto, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge, in modo inequivocabile, che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in LCA, tra cui Infatti, l'art. 3 co. 1 di detto decreto prevede che i Controparte_1 commissari liquidatori delle LCA di e di in linea Controparte_4 Controparte_2 con quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 1, lett. c) “provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonchè beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2 del D.L. n. 99/2017, sono precisi nel restringere il campo applicativo della LCA alle due banche venete, nel cui ambito opera la cessione di azienda, cioè al patrimonio della
[...]
e della Controparte_4 Controparte_2
Comunque, per quanto fin qui esposto e tenendo a parametro il diritto di difesa e la tutela del risparmio, valori costituzionalmente protetti (artt. 24 e 47 Cost.), il D.L. n. 99/2017 non può essere, in qualche modo, inteso nel senso che consente di arrivare alla conclusione per cui ammette il trasferimento della responsabilità per comportamenti posti in essere dalla controllata ( CP_1
in capo alla banca controllante, e ciò solo perché i comportamenti della prima hanno riguardato
[...] azioni emesse dalla seconda. In altri termini, la disciplina di cui al D.L. n. 99/2017 non può essere letta come volta ad esonerare la società controllata da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo.
Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la titolarità da lato passivo del rapporto dedotto in giudizio della . Controparte_1
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam del , in quanto cofirmatario del contratto quadro di cui si dirà. Invero, a mente Parte_1 della giurisprudenza di legittimità, “la fase in cui si collocano i singoli ordini, che è successiva alla stipula del contratto quadro, rappresenta il segmento realmente decisionale dell'attività di investimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, n.8997). Ebbene, è proprio nella fase di sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto che l'investitore assume la propria determinazione, la quale, “secondo la protezione dettata dal sistema vigente, deve essere frutto di un lungo itinerario, che è interamente contrattuale” (Cass. 23 maggio 2017, n. 12937); per modo che proprio nelle singole decisioni assunte sulla base delle condizioni che il mercato di volta in volta offre è dato di cogliere la natura negoziale di ciascuno dei singoli ordini di investimento.
Dalle suddette considerazioni, discende che l'attore è l'unico effettivo titolare delle azioni oggetto del presente giudizio, avendo personalmente sottoscritto i relativi ordini di acquisto prodotti in questa sede.
4. In relazione all'eccezione di prescrizione, va osservato che per la giurisprudenza di legittimità il termine decennale di prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento dell'inadempimento (Cass. n. 11640/2003) e a tale principio si è conformata la giurisprudenza in materia di intermediazione finanziaria che identifica il dies a quo della prescrizione con il momento in cui l'intermediario non ha fornito le dovute informazioni all'investitore e, quindi, con la data di acquisto del titolo contestato (tra le altre, Trib. Firenze, 18 settembre 2019; Trib. Ancona, 21 maggio 2019, n. 986).
Nel caso che ci occupa, il termine decennale non è trascorso poiché il primo degli investimenti in contestazione risale al 2012 e l'attore ha validamente interrotto la prescrizione, dapprima con l'introduzione del procedimento di mediazione in data 2.1.2017 e poi con l'atto di citazione notificato in data 24.5.2017.
5. Venendo al merito della vicenda, le operazioni delle quali si duole la difesa attorea sono i seguenti acquisti effettuati dal : Parte_1
a) 31.1.2012, acquisto di n. 500 azioni VB, al prezzo unitario di € 39,50, versando l'importo di € 19.750,00 (v. doc. n. 54, nonché 83 pag.79 di parte convenuta);
b) 23.1.2013 partecipazione all'offerta del prestito denominato 5% 2013-2017 CP_2 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, acquistando obbligazioni convertibili VB per complessivi € 21.690,00 (poi unilateralmente convertite dalla Banca in n.576 azioni VB) (v. doc. n. 54, 83 pag.56 di parte convenuta e doc. n. 51 di parte attrice);
c) 13.6.2013 acquisto di n. 100 azioni VB, al prezzo unitario di € 40,75, versando l'importo di € 4.075,00 (v. doc. 54, 83 pag. 56 di parte convenuta e doc. n. 51 di parte attrice).;
d) 27.6.2014 acquisto di n. 377 azioni VB, al prezzo unitario di € 36,00, versando un corrispettivo di € 13.572,00 (v. doc. n. 54, 83 pag. 38 di parte convenuta e doc. n. 51 di parte attrice);
In particolare, parte attrice lamenta la drastica perdita di valore delle azioni CP_2 acquistate dal (si prospetta che la convenuta a seguito Parte_1 Controparte_2 dell'assemblea del 5 maggio del 2016, che approvava, in particolare, il bilancio dell'esercizio 2015, azzerava sostanzialmente il valore delle proprie azioni, fissato ad un prezzo di 0,10 centesimi per azione) ed una serie di irregolarità, compiute dall'emittente e dall'intermediario Controparte_2
fonte di invalidità del contratto e comunque di risarcimento del danno e/o Controparte_1 risoluzione degli atti di negoziazione dei titoli per violazione della disciplina in tema CP_2 di intermediazione finanziaria.
La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso” (v. sent. Sez Un. cit.).
La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso Cass. civ. n 9018/2020).
Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Quindi, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del c.d. contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del c.d. contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (tra le altre, più di recente, Cass. n. 10646/2023).
Inoltre, ha chiarito la Cassazione che qualora sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'articolo 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'articolo 1243 c.c. (tra le altre, Cass. n. 17948/2020). Dunque, la restituzione del capitale investito, da un lato, e la restituzione delle cedole e dei dividendi corrisposti, nonché dei titoli, dall'altro lato, costituiscono l'oggetto delle reciproche obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto.
Passando all'esame degli acquisti eseguiti dal , occorre premettere che questi, Parte_1 in data 10.04.2009, ha sottoscritto unitamente a un “contratto di negoziazione per Parte_16 conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento su strumenti finanziari e di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi”, nonché un “contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione” (cfr. doc. 11 e 12 di . CP_1
In occasione della stipulazione di detti contratti, come in occasione della sottoscrizione degli ordini di acquisto di cui alle lettere a) e c) difetta in atti la prova che la banca abbia assolto all'obbligo di informazione c.d. attiva, omettendo di consegnare la documentazione idonea a descrivere le caratteristiche dei prodotti finanziari commercializzati (cfr. doc. n. 54 del fascicolo di . CP_1
In particolare, dai documenti prodotti dalle parti, risulta che nei suddetti ordini di acquisto venisse fatto esclusivo riferimento alla presa visione delle norme statutarie, senza operare alcun rinvio all'avvenuta consegna del prospetto informativo contenente altresì il set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi.
Esaminando, invece, l'operazione di cui alla lettera b) deve essere rilevato che in tale occasione se da un lato risultano ottemperati gli obblighi di informazione c.d. attiva, dall'altro risultano pacificamente violati i diversi obblighi di informazione c.d. passiva, avendo la banca omesso di somministrare al cliente il questionario di profilatura in un tempo ragionevole prima dell'acquisto. Infatti, le condizioni personali dell'investitore non sono statiche, ma possono modificarsi nel tempo e, quindi, influenzare il suo profilo.
Invero, dall'esame della documentazione presente agli atti, risulta che l'unico questionario sottoscritto anteriormente all'acquisto de quo risale al 28.11.2007 e, dunque, a ben sei anni prima rispetto all'investimento del 23.1.2013; tale questionario è, pertanto, inidoneo a descrivere la propensione al rischio e gli obbiettivi di investimento del cliente al momento dell'ordine.
Si noti, inoltre, che investimenti pregressi similari non implicano necessariamente il mantenimento della medesima propensione al rischio, potendo il cliente aver modificato i propri obiettivi verso un'impostazione più prudente. In altri termini, ogni nuova operazione va valutata ex ante alla luce del profilo attuale del cliente, senza dare per scontato che l'esperienza passata o operazioni ripetute sullo stesso titolo colmino eventuali lacune informative. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha in più riprese giudicato inammissibile l'idea di sanare ex post le carenze informative facendo leva su precedenti acquisti dello stesso strumento: neppure la reiterazione dell'investimento può attenuare la gravità dell'inadempimento originario agli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza (Cass. n. 8212/2020).
Per quanto concerne, invece, l'ordine di acquisto di cui alla lettera d), tale investimento è stato eseguito da sulla base della profilatura del 13.06.2013 (cfr. doc. 54 e 16 del fascicolo CP_1 di ove emergono risposte contraddittorie, indicative di una propensione al rischio del CP_1
inconciliabile con l'acquisto in titoli illiquidi. Parte_1 Invero, in occasione di detta profilatura il cliente ha dichiarato di possedere la licenza superiore sebbene dalla lettura del precedente questionario (datato 28.11.2007) risulti che il abbia conseguito la licenza di scuola media inferiore. Tale imprecisione sembra già Parte_1 disvelare che il cliente non fosse pienamente consapevole delle risposte rese in sede di profilatura.
A tanto si aggiunge che nel questionario del 2013 l'investitore ha dichiarato di avere un obiettivo di investimento e di accettare un rischio di credito alto precisando che “non vi sono le premesse per un investimento sicuro. La sicurezza che la società possa far fronte ai suoi oneri per un lungo periodo è minima” e con riferimento al rischio di liquidità, ha dichiarato di accettare una
“modesta probabilità di liquidazione dell'investimento con sacrificio di prezzo”. Tuttavia, all'interno del medesimo questionario risulta che il ha, altresì, dichiarato di voler “accantonare Parte_1 capitale in ottica di acquisti futuri e/o previdenziali”.
Tali contraddizioni in ordine agli obiettivi di investimento, unitamente al profilo di esperienza e conoscenza del cliente, in ragione del livello di istruzione conseguito (erroneamente indicato in sede di seconda profilatura) e della professione svolta (invero, come emerge dalla prova testimoniale assunta all'udienza 17.11.2020 il prestava la propria attività lavorativa all'interno di Parte_1 un ristorante), portano a ritenere non adeguatamente assolti gli obblighi informativi dell'intermediario, il quale avrebbe dovuto rilevare la contraddittorietà delle risposte del e, dunque, effettuare approfondimenti volti ad individuare il reale profilo di rischio del Parte_1 cliente.
Ad ulteriore conferma della condotta inadempiente della con riferimento a detta CP_1 operazione (di cui alla lett. d), l'intermediario ha in un primo momento segnalato al cliente l'inadeguatezza dell'investimento, per poi - a distanza di un minuto - eseguire l'operazione in regime di appropriatezza (v. doc. n. 54 del fascicolo della convenuta). CP_1
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto in ragione dell'inadempimento imputabile all'intermediario CP_1 con riferimento ai singoli ordini di acquisto.
Trattasi, invero, di violazioni gravi che giustificano, in base al criterio della ragione più liquida, l'accoglimento della domanda (autonoma e concorrente) di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento, atteso che l'intermediario ha, per un verso, omesso di fornire all'investitore, prima della sottoscrizione degli ordini di acquisito, ogni informazione in relazione alle caratteristiche dei titoli azionari e alla rischiosità dell'investimento speculativo in CP_2 questione, trattandosi, tra l'altro, di azioni non quotate, emesse cioè su un mercato non regolamentato il cui valore è calcolato dalla banca che li emette;
per altro verso, sottoposto al cliente operazioni inadeguate al proprio profilo di rischio.
Venendo alla domanda di restituzione, si è visto che il ha corrisposto per Parte_1
l'acquisito delle azioni in discussione la somma di complessivi € 59.087,00 e la stessa difesa dell'attore ha dedotto che ciascun attore ha ricevuto il complessivo importo di € 23.628,32 (cfr. note di t.s. del 13.12.2022 di parte attrice, nonché comparsa conclusionale) dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, sicché la somma ancora dovuta agli odierni esponenti in forza delle operazioni di investimento qui contestate è pari ad € 35.458,68 (ossia pari all'importo investito diminuito del predetto importo ricevuto a titolo di indennizzo) da corrispondersi in favore del , al Parte_1 netto delle cedole incassate per € 1.172,69 (v. comparsa conclusionale e doc. n. 83 di parte convenuta). A tale importo, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, atteso il carattere retroattivo della risoluzione (art. 1468 c.c.), nonché gli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale.
Nulla è dovuto, invece, per la pure richiesta rivalutazione monetaria in assenza di alcuna allegazione e prova del maggior danno (art. 1224 co. 2 c.c.).
Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame delle ulteriori domande proposte.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 26.000 a € 52.000 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara la risoluzione per inadempimento della delle operazioni negoziali di Controparte_1 acquisto dei titoli azionari di cui in motivazione e condanna da un lato la alla Controparte_1 restituzione della somma di € 34.285,99 in favore dell'attore, oltre al pagamento degli interessi come indicato in motivazione, e dall'altro l'attore alla restituzione dei titoli azionari;
3) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che si Controparte_1 liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana