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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
CH NA AN, IU
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pavia - Piazza Municipio N. 2 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1. - P IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Provincia Pavia - Piazza Italia N. 2 27100 Pavia PV elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3958 2025
- PIG. PRES TERZI n. 2588 2025
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23171 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21827 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23169 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30483 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25565 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44577 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15700 TARI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50331 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54032 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19775 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23172 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23173 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23170 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40012 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62812 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso e condannare alle spese.
Resistente/Appellato:Respingere lo stesso e,analogamente, condannare alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha prodotto ricorso, avverso l'intimazione ad adempiere numero 3958 notificata il 27 marzo 2025 e il pignoramento presso terzi, nella specie la Provincia di Pavia, numero 2588 notificato il 24/4/2025, emessi dalla Resistente_1 Spa(concessionaria della riscossione delle Entrate del Comune di Pavia), per mancato pagamento dell'IMU dal 2012 al 2017; della Tarsu 2012; della Tares 2013
e della Tari dal 2014 al 2020, attinenti ad una sua titolarità immobiliare.
La scaturigine di quanto precede, risiede nei qui riportati atti tributari come di seguito notificati: avvisi di accertamento: IMU 2012 numero 21827 del 14/12/2017; IMU 2013 numero 23169 del 3/10/2018; IMU
2014 numero 23170 del 11/12/2019; IMU 2015 numero 23171 del 22/2/2021; IMU 2016 numero 23172 del 23/11/2021; IMU 2017 numero 23173 del 16/9/2022; TARSU 2012 numero 15700 dell'11/12/2017;
TARES 2013 numero 19775 del 29/11/2018; TARI 2014 numero 25565 del 3/10/2019; TARI 2015 numero, 30483 del 4/12/2020; TARI 2016 numero 40012 del 19/11/2021; TARI 2017 numero 44577 del
16/12/2021; TARI 2018 numero 50331 del 21/4/2022; TARI 2019 numero 54032 del 21/4/2022; TARI 2020 numero 62812 del 7/10/2022. Oltre quanto precede la resistente Resistente_1 Spa ha notificato alla date di seguito indicate, i qui riportati atti interruttivi della prescrizione: Ingiunzioni di pagamento numero 101056 del 12/12/2018 relativa all'IMU 2012; numero 48086 del 15/11/2019 relativa all'IMU 2013; numero 47283 del 10/1/2022 relativa all'IMU 2014; Comunicazioni di procedibilità dei crediti numero 1211 del 17/5/2022 relativa all'IMU 2015; numero 6018 del 18/5/2023 relativa all'IMU 2016; numero 5154 del 2/4/2024 relativa all'IMU 2017; Ingiunzioni di pagamento numero 63363 del 5/3/2020 relativa alla TARSU 2012; numero 47258 del
10/1/2022 relativa alla TARES 2013; numero 4649 del 4/4/2022 relativa alla TARI 2014; Comunicazioni di procedibilità dei crediti numero
15465 del 22/8/2022 relativa alla TARI 2015; numero 23735 del
12/11/2022 relativa alla TARI 2016; numero 6577 del 18/3/2023 relativa alla TARI 2017; numero 5497 del 3/3/2023 relativa alla TARI 2018; numero 2527 del 3/3/2023 relativa alla TARI 2019; numero 13697 del
23/5/2023 relativa alla TARI 2020; Intimazioni ad adempiere per avvio di esecuzione forzata numero
14578 del 18/8/2022 (relativa all' IMU
2012 e 2013); numero 1608 del 18/3/2023 (relativa sia all' IMU dal
2012 al 2015 che alla TARSU, TARES, TARI dal 2012 al 2016); numero
14620 del 29/8/2023 relativa alla TARI dal 2017 al 2020, numero 14596 del 29/8/2023 relativa all' IMU
2016.
Oltre tutto quanto precede la resistente Resistente_1 Spa, notificato in data 28/12/2024 il preavviso di iscrizione ipotecaria numero 366, ha poi notificato i due atti in epigrafe, oggetto peraltro del presente ricorso, quali l'intimazione ad adempiere numero 3958 notificata in data 27 marzo 2025 e la procedura espropriativa di pignoramento presso terzi, nella specie la Provincia di Pavia, numero 2588 notificata il 24/4/2025, in relazione ai quali atti, la ricorrente Signora Ricorrente_1, nel chiedere il loro annullamento, oltre la sospensione, ex articolo 47 del Dlgs. 546/92, della connessa esecutività, ha eccepito: 1)l'errato conteggio delle somme versate e degli importi dovuti;
2)l'annullamento totale e/o parziale degli atti per i quali tornerebbe applicabile la legge
197/22 relativa all'annullamento dei carichi tributari inferiori ai mille euro;
3)la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria riguardante gli atti relativi all'opposta intimazione ad adempiere;
4)la decadenza dal diritto a procedere tramite ruolo;
5)la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
6) la mancata allegazione dei relativi atti prodromici.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della Ricorrente e il
Delegato della Resistente_1 Spa, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva in via preliminare rileva che, poiché la ricorrente, per tutti i summenzionati atti, ad esclusione di quelli qui contestati, non ha mai prodotto alcuna opposizione, gli stessi sono divenuti definitivi.
Poi, rileva che il conteggio effettuato dalla Resistente_1 Spa ha tenuto presente che la Ricorrente, relativamente all'IMU 2017 , non ha fatto pervenire alcun pagamento e che per la TARI 2020, sebbene il relativo pagamento sia stato effettuato tardivamente, la detta Resistente comunque lo ha dedotto dal totale del debito complessivo.
Circa la seconda eccezione si osserva che la surrichiamata legge 197/22 torna applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Essendo la più volte richiamata Resistente_1 Spa un soggetto privato, che, quantunque legittimato alla riscossione delle Entrate del Comune di Pavia, rimane sempre, ad ogni effetto di legge, organismo privato e quindi giuridicamente impossibilitato ad assurgere a soggetto istituzionalmente pubblico.
Riguardo la terza eccezione si richiama la notifica dei citati atti interruttivi della prescrizione, con l'aggiunta della sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, per il DL 18/2020(legge) Cura Italia Covid.
Inoltre neanche la quarta eccezione viene condivisa visto che la mancata opposizione degli atti , puntualmente notificati alla Ricorrente, legittima la Resistente_1 Spa ad iscrivere a ruolo i carichi tributari in argomento, onde consentire agli Enti Impositori il recupero delle proprie pretese fiscali.
Riguardo la quinta eccezione si osserva che la Corte di Cassazione (v. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile in quanto determinato con provvedimento generale e i limiti temporali di riferimento, necessari per il calcolo , sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Riguardo l'ultima eccezione si osserva che poiché gli atti qui opposti sono di natura vincolata, ex articolo
50 del DPR 602/73, alcuna allegazione degli atti prodromici è attualmente prevista.
In ordine infine alle spese , atteso il valore di lite pari ad euro 69.445:
2430(studio)+1145(introduzione)+1350(istruttoria)+3970(decisione)+1820(cautelare)=10715.
Aggiunto a questo il suo 15% per spese forfettarie(1607,25)si giunge all'importo finale di euro 12.322,25.
Non è prevista la riduzione del 20% perché la difesa della Resistente è stata assunta da uno studio legale privato
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - primo grado Pavia rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite , pari a complessivi euro 12.322,25.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
CH NA AN, IU
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pavia - Piazza Municipio N. 2 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1. - P IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Provincia Pavia - Piazza Italia N. 2 27100 Pavia PV elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3958 2025
- PIG. PRES TERZI n. 2588 2025
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23171 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21827 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23169 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30483 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25565 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44577 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15700 TARI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50331 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54032 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19775 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23172 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23173 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23170 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40012 TARI 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62812 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso e condannare alle spese.
Resistente/Appellato:Respingere lo stesso e,analogamente, condannare alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha prodotto ricorso, avverso l'intimazione ad adempiere numero 3958 notificata il 27 marzo 2025 e il pignoramento presso terzi, nella specie la Provincia di Pavia, numero 2588 notificato il 24/4/2025, emessi dalla Resistente_1 Spa(concessionaria della riscossione delle Entrate del Comune di Pavia), per mancato pagamento dell'IMU dal 2012 al 2017; della Tarsu 2012; della Tares 2013
e della Tari dal 2014 al 2020, attinenti ad una sua titolarità immobiliare.
La scaturigine di quanto precede, risiede nei qui riportati atti tributari come di seguito notificati: avvisi di accertamento: IMU 2012 numero 21827 del 14/12/2017; IMU 2013 numero 23169 del 3/10/2018; IMU
2014 numero 23170 del 11/12/2019; IMU 2015 numero 23171 del 22/2/2021; IMU 2016 numero 23172 del 23/11/2021; IMU 2017 numero 23173 del 16/9/2022; TARSU 2012 numero 15700 dell'11/12/2017;
TARES 2013 numero 19775 del 29/11/2018; TARI 2014 numero 25565 del 3/10/2019; TARI 2015 numero, 30483 del 4/12/2020; TARI 2016 numero 40012 del 19/11/2021; TARI 2017 numero 44577 del
16/12/2021; TARI 2018 numero 50331 del 21/4/2022; TARI 2019 numero 54032 del 21/4/2022; TARI 2020 numero 62812 del 7/10/2022. Oltre quanto precede la resistente Resistente_1 Spa ha notificato alla date di seguito indicate, i qui riportati atti interruttivi della prescrizione: Ingiunzioni di pagamento numero 101056 del 12/12/2018 relativa all'IMU 2012; numero 48086 del 15/11/2019 relativa all'IMU 2013; numero 47283 del 10/1/2022 relativa all'IMU 2014; Comunicazioni di procedibilità dei crediti numero 1211 del 17/5/2022 relativa all'IMU 2015; numero 6018 del 18/5/2023 relativa all'IMU 2016; numero 5154 del 2/4/2024 relativa all'IMU 2017; Ingiunzioni di pagamento numero 63363 del 5/3/2020 relativa alla TARSU 2012; numero 47258 del
10/1/2022 relativa alla TARES 2013; numero 4649 del 4/4/2022 relativa alla TARI 2014; Comunicazioni di procedibilità dei crediti numero
15465 del 22/8/2022 relativa alla TARI 2015; numero 23735 del
12/11/2022 relativa alla TARI 2016; numero 6577 del 18/3/2023 relativa alla TARI 2017; numero 5497 del 3/3/2023 relativa alla TARI 2018; numero 2527 del 3/3/2023 relativa alla TARI 2019; numero 13697 del
23/5/2023 relativa alla TARI 2020; Intimazioni ad adempiere per avvio di esecuzione forzata numero
14578 del 18/8/2022 (relativa all' IMU
2012 e 2013); numero 1608 del 18/3/2023 (relativa sia all' IMU dal
2012 al 2015 che alla TARSU, TARES, TARI dal 2012 al 2016); numero
14620 del 29/8/2023 relativa alla TARI dal 2017 al 2020, numero 14596 del 29/8/2023 relativa all' IMU
2016.
Oltre tutto quanto precede la resistente Resistente_1 Spa, notificato in data 28/12/2024 il preavviso di iscrizione ipotecaria numero 366, ha poi notificato i due atti in epigrafe, oggetto peraltro del presente ricorso, quali l'intimazione ad adempiere numero 3958 notificata in data 27 marzo 2025 e la procedura espropriativa di pignoramento presso terzi, nella specie la Provincia di Pavia, numero 2588 notificata il 24/4/2025, in relazione ai quali atti, la ricorrente Signora Ricorrente_1, nel chiedere il loro annullamento, oltre la sospensione, ex articolo 47 del Dlgs. 546/92, della connessa esecutività, ha eccepito: 1)l'errato conteggio delle somme versate e degli importi dovuti;
2)l'annullamento totale e/o parziale degli atti per i quali tornerebbe applicabile la legge
197/22 relativa all'annullamento dei carichi tributari inferiori ai mille euro;
3)la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria riguardante gli atti relativi all'opposta intimazione ad adempiere;
4)la decadenza dal diritto a procedere tramite ruolo;
5)la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
6) la mancata allegazione dei relativi atti prodromici.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della Ricorrente e il
Delegato della Resistente_1 Spa, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva in via preliminare rileva che, poiché la ricorrente, per tutti i summenzionati atti, ad esclusione di quelli qui contestati, non ha mai prodotto alcuna opposizione, gli stessi sono divenuti definitivi.
Poi, rileva che il conteggio effettuato dalla Resistente_1 Spa ha tenuto presente che la Ricorrente, relativamente all'IMU 2017 , non ha fatto pervenire alcun pagamento e che per la TARI 2020, sebbene il relativo pagamento sia stato effettuato tardivamente, la detta Resistente comunque lo ha dedotto dal totale del debito complessivo.
Circa la seconda eccezione si osserva che la surrichiamata legge 197/22 torna applicabile esclusivamente ai carichi tributari affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Essendo la più volte richiamata Resistente_1 Spa un soggetto privato, che, quantunque legittimato alla riscossione delle Entrate del Comune di Pavia, rimane sempre, ad ogni effetto di legge, organismo privato e quindi giuridicamente impossibilitato ad assurgere a soggetto istituzionalmente pubblico.
Riguardo la terza eccezione si richiama la notifica dei citati atti interruttivi della prescrizione, con l'aggiunta della sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, per il DL 18/2020(legge) Cura Italia Covid.
Inoltre neanche la quarta eccezione viene condivisa visto che la mancata opposizione degli atti , puntualmente notificati alla Ricorrente, legittima la Resistente_1 Spa ad iscrivere a ruolo i carichi tributari in argomento, onde consentire agli Enti Impositori il recupero delle proprie pretese fiscali.
Riguardo la quinta eccezione si osserva che la Corte di Cassazione (v. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile in quanto determinato con provvedimento generale e i limiti temporali di riferimento, necessari per il calcolo , sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Riguardo l'ultima eccezione si osserva che poiché gli atti qui opposti sono di natura vincolata, ex articolo
50 del DPR 602/73, alcuna allegazione degli atti prodromici è attualmente prevista.
In ordine infine alle spese , atteso il valore di lite pari ad euro 69.445:
2430(studio)+1145(introduzione)+1350(istruttoria)+3970(decisione)+1820(cautelare)=10715.
Aggiunto a questo il suo 15% per spese forfettarie(1607,25)si giunge all'importo finale di euro 12.322,25.
Non è prevista la riduzione del 20% perché la difesa della Resistente è stata assunta da uno studio legale privato
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - primo grado Pavia rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite , pari a complessivi euro 12.322,25.