Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 746
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il giudice non può pronunciarsi una seconda volta su un atto già oggetto di precedente decisione giurisdizionale.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartella di pagamento presupposta

    La notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 1.8.2014 a mezzo messo ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con successiva raccomandata informativa. Inoltre, le successive comunicazioni di compensazione sono state notificate regolarmente e sono divenute definitive per omessa impugnazione, interrompendo la prescrizione. La contestazione sulla notifica di tali comunicazioni, sollevata in memoria illustrativa, è inammissibile per mancata proposizione di motivi aggiunti.

  • Accolto
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il giudice non può pronunciarsi una seconda volta su un atto già oggetto di precedente decisione giurisdizionale.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza ICI 2009

    Le successive comunicazioni di compensazione notificate in data 30.7.2017 e 22.7.2022 interrompono la prescrizione e sono divenute definitive per omessa impugnazione. La contestazione sulla notifica di tali comunicazioni, sollevata in memoria illustrativa, è inammissibile per mancata proposizione di motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 746
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 746
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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