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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 28/01/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1541/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034492035000 I.C.I. 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nicolosi - Piazza V. Emanuele 1 95030 Nicolosi CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050295469000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249034492035000 , notificata in data 10.1.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di € 718,58 scaturente dalla sottesa cartella di pagamento pure impugnata, n. 29320130050295469000, asseritamente notificata in data 1.8.2024, riferita a ruolo emesso nel 2013 dal Comune di Nicolosi per ICI anno d'imposta 2009.
Il ricorrente eccepiva:
-l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento per omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
-l'illegittimità degli atti presupposti per maturata prescrizione e decadenza dell'ICI anno d'imposta 2009 per omessa prodromica richiesta di pagamento.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con atto di costituzione in giudizio del 29.7.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, posto che la cartella di pagamento n. 29320130050295469000 sottesa all'avviso di intimazione impugnato è stata impugnata dal ricorrente con ricorso iscritto al n. RGR n. 3402/19 che è stato esitato con sentenza di inammissibilità n. 6478/22 del
20.9.2022;
-in via subordinata l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 d. lgs. n. 546/92 posto che l'agente della riscossione avrebbe correttamente notificato la sottesa cartella di pagamento n. 29320130050295469000 in data 1.8.2014 a mezzo messo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e l'invio della c.d.” raccomandata informativa” dell'avvenuto deposito all'Albo Pretorio del Comune di Nicolosi;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione delle somme richieste in pagamento in quanto, permanendo la posizione debitoria per cui è causa e prima della notifica dell'impugnato avviso di intimazione al ricorrente, sarebbero state notificate in data 30.7.2017 e 22.7.2022 le comunicazioni nn.ri 29328201700000764000 e 29328202200001428000 di proposta di compensazione ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. n. 602/73 con le quali gli veniva offerta la possibilità di compensare quanto a lui spettante a titolo di rimborso dell'Agenzia delle Entrate con le somme iscritto a ruolo e non pagate e dovendosi, altresì, tener conto che nel calcolo del termine prescrizionale si dovrebbe tener conto della sospensione prevista dal D.L. n. 18/2020 e s.m. emanati dal Legislatore per fronteggiare la pandemia da Covid-19.
Pertanto l'ADER concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con memoria illustrativa del 5.1.2026 il ricorrente replicava alle deduzioni dell'ADER eccependo che le comunicazioni di compensazione dei crediti/debiti notificate al ricorrente non potrebbero costituire atto avente valore interruttivo dei termini di prescrizione dei debiti tributari e che in ogni caso dette comunicazioni non potrebbero essere considerate regolarmente notificate ex art. 140 c.p.c. poiché la parte resistente non avrebbe versato agli atti di causa prova dell'avvenuta spedizione della c.d. raccomandata informativa.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo
In primis il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, posto che la cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento è stata già precedentemente impugnata con ricorso iscritto al n. RGR n. 3402/19 che è stato esitato con sentenza di inammissibilità n. 6478/22 del
20.9.2022, ragion per cui il giudice adito non può pronunciarsi una seconda volta in relazione ad un atto già opposto con emissione di un relativo provvedimento giurisdizionale.
Sotto altro profilo il ricorso è in ogni caso inammissibile perché, al contrario di quanto eccepito dal ricorrente, nel caso di specie l'impugnata intimazione di pagamento è stata preceduta da: 1) regolare notifica della sottesa cartella di pagamento n. 29320130050295469000, in data 1.8.2014 a mezzo messo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e con l'invio della successiva c.d. “raccomandata informativa” dell'avvenuto deposito all'Albo Pretorio del Comune di Nicolosi;
nonché 2) da successive notifiche in data 30.7.2017 e 22.7.2022 di comunicazioni di compensazioni dei crediti/debiti nn.ri 29328201700000764000 e 29328202200001428000 ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. n. 602/73 con le quali gli veniva offerta la possibilità di compensare quanto a lui spettante a titolo di rimborso dell'Agenzia delle Entrate con le somme iscritto a ruolo e non pagate, atti questi ultimi atti che devono ritenersi valevoli anche ai fini interruttivi dell'eccepita asserita prescrizione dei tributi pretesi, proprio per essere a sua volta divenuti definitivi per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge. In ogni caso la censura di parte ricorrente di irregolare notifica delle suddette comunicazioni di compensazione dei crediti/debiti notificate dall'ADER deve ritenersi, altresì, inammissibile in quanto, trattandosi di nuovo motivo del ricorso, questo doveva essere sollevato non con semplici memorie illustrative ma con rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d. lgs. n. 546/92 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d. lgs. n. 174/2024) per fronteggiare la produzione documentale versata in atti dall'agente della riscossione e/o dall'ente impositore e per contestarne il lamentato difetto di notifica dei suddetti atti, cosa che la parte ricorrente non ha fatto nel caso di specie.
Le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150,00, oltre IVA ed accessori come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1541/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034492035000 I.C.I. 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nicolosi - Piazza V. Emanuele 1 95030 Nicolosi CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050295469000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249034492035000 , notificata in data 10.1.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di € 718,58 scaturente dalla sottesa cartella di pagamento pure impugnata, n. 29320130050295469000, asseritamente notificata in data 1.8.2024, riferita a ruolo emesso nel 2013 dal Comune di Nicolosi per ICI anno d'imposta 2009.
Il ricorrente eccepiva:
-l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento per omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
-l'illegittimità degli atti presupposti per maturata prescrizione e decadenza dell'ICI anno d'imposta 2009 per omessa prodromica richiesta di pagamento.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Con atto di costituzione in giudizio del 29.7.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, posto che la cartella di pagamento n. 29320130050295469000 sottesa all'avviso di intimazione impugnato è stata impugnata dal ricorrente con ricorso iscritto al n. RGR n. 3402/19 che è stato esitato con sentenza di inammissibilità n. 6478/22 del
20.9.2022;
-in via subordinata l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 d. lgs. n. 546/92 posto che l'agente della riscossione avrebbe correttamente notificato la sottesa cartella di pagamento n. 29320130050295469000 in data 1.8.2014 a mezzo messo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e l'invio della c.d.” raccomandata informativa” dell'avvenuto deposito all'Albo Pretorio del Comune di Nicolosi;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione delle somme richieste in pagamento in quanto, permanendo la posizione debitoria per cui è causa e prima della notifica dell'impugnato avviso di intimazione al ricorrente, sarebbero state notificate in data 30.7.2017 e 22.7.2022 le comunicazioni nn.ri 29328201700000764000 e 29328202200001428000 di proposta di compensazione ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. n. 602/73 con le quali gli veniva offerta la possibilità di compensare quanto a lui spettante a titolo di rimborso dell'Agenzia delle Entrate con le somme iscritto a ruolo e non pagate e dovendosi, altresì, tener conto che nel calcolo del termine prescrizionale si dovrebbe tener conto della sospensione prevista dal D.L. n. 18/2020 e s.m. emanati dal Legislatore per fronteggiare la pandemia da Covid-19.
Pertanto l'ADER concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con memoria illustrativa del 5.1.2026 il ricorrente replicava alle deduzioni dell'ADER eccependo che le comunicazioni di compensazione dei crediti/debiti notificate al ricorrente non potrebbero costituire atto avente valore interruttivo dei termini di prescrizione dei debiti tributari e che in ogni caso dette comunicazioni non potrebbero essere considerate regolarmente notificate ex art. 140 c.p.c. poiché la parte resistente non avrebbe versato agli atti di causa prova dell'avvenuta spedizione della c.d. raccomandata informativa.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo
In primis il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, posto che la cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento è stata già precedentemente impugnata con ricorso iscritto al n. RGR n. 3402/19 che è stato esitato con sentenza di inammissibilità n. 6478/22 del
20.9.2022, ragion per cui il giudice adito non può pronunciarsi una seconda volta in relazione ad un atto già opposto con emissione di un relativo provvedimento giurisdizionale.
Sotto altro profilo il ricorso è in ogni caso inammissibile perché, al contrario di quanto eccepito dal ricorrente, nel caso di specie l'impugnata intimazione di pagamento è stata preceduta da: 1) regolare notifica della sottesa cartella di pagamento n. 29320130050295469000, in data 1.8.2014 a mezzo messo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e con l'invio della successiva c.d. “raccomandata informativa” dell'avvenuto deposito all'Albo Pretorio del Comune di Nicolosi;
nonché 2) da successive notifiche in data 30.7.2017 e 22.7.2022 di comunicazioni di compensazioni dei crediti/debiti nn.ri 29328201700000764000 e 29328202200001428000 ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. n. 602/73 con le quali gli veniva offerta la possibilità di compensare quanto a lui spettante a titolo di rimborso dell'Agenzia delle Entrate con le somme iscritto a ruolo e non pagate, atti questi ultimi atti che devono ritenersi valevoli anche ai fini interruttivi dell'eccepita asserita prescrizione dei tributi pretesi, proprio per essere a sua volta divenuti definitivi per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge. In ogni caso la censura di parte ricorrente di irregolare notifica delle suddette comunicazioni di compensazione dei crediti/debiti notificate dall'ADER deve ritenersi, altresì, inammissibile in quanto, trattandosi di nuovo motivo del ricorso, questo doveva essere sollevato non con semplici memorie illustrative ma con rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d. lgs. n. 546/92 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d. lgs. n. 174/2024) per fronteggiare la produzione documentale versata in atti dall'agente della riscossione e/o dall'ente impositore e per contestarne il lamentato difetto di notifica dei suddetti atti, cosa che la parte ricorrente non ha fatto nel caso di specie.
Le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150,00, oltre IVA ed accessori come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)