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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 509 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CERACCHI ORLANDO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA
CAVOUR, 247 04010 CORI ITALIA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. MARTONE MARIA MASSIMILIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA
DELLE BALENIERE N. 98 00124 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, coniuge per matrimonio contratto in Pomezia in data 5.11.2016 e trascritto nel Registro degli
[...]
atti di matrimonio di quel Comune al n. 94, p. 1, anno 2016.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia in punto status. Ha chiesto l'affido condiviso della figlia , Per_1
nata in data [...], con collocazione presso il padre ed incontri liberi con la madre. Ha chiesto che sia posto a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie e che sia riconosciuta l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, allegando di essere titolare di un bar in Pomezia e allegando che la moglie è occupata in un fast food ed in un locale notturno.
Si è costituita la resistente , contestando le avverse prospettazioni e domande. Più CP_1
precisamente, la resistente si è associata alla domanda di separazione, ma invocandone l'addebito al marito. Si è associata anche alla domanda di affido condiviso della minore, ma ha chiesto la collocazione della stessa presso di sé, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé secondo un ampio regime delle visite. Ha chiesto l'assegnazione della casa familiare a sé nonché un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un contributo per sé pari a 250,00 euro mensili. In via di subordine e segnatamente per il caso di mancata assegnazione della casa familiare, la resistente ha chiesto che sia posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari a 900,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha infatti dedotto che, in costanza di matrimonio, era occupata nel bar del marito senza, peraltro, essere remunerata.
Successivamente, il coniuge avrebbe avviato una relazione extraconiugale e ad ottobre 2022 avrebbe abbandonato la casa familiare.
Da allora, secondo le allegazioni della convenuta, il nulla ha avrebbe versato per il Pt_1
mantenimento della figlia, mentre la Sig.ra ha lavorato in un fast food con contratto a tempo CP_1
determinato alla cui scadenza ha beneficiato della NASPI.
In comparsa la convenuta ha spiegato di essere in cerca di una nuova occupazione e di vivere grazie al supporto economico della famiglia d'origine.
La resistente ha rappresentato di essere onerata dal canone di locazione dell'alloggio comunale sito in Pomezia, P.le Aldo Moro n. 30/A, sc. C int. 10, adibito a casa familiare, benché formalmente assegnato alla madre del Pt_1
Di contro, a suo dire, il coniuge risiederebbe in un immobile di proprietà dei genitori, senza sopportare oneri alloggiativi, e potendo contare su una importante redditività del bar di cui è titolare.
La ha infine riferito che, attesi gli orari di lavoro del padre, lo stesso non riuscirebbe ad CP_1
accudire adeguatamente la figlia minore e soprattutto a portarla regolarmente a scuola.
All'udienza presidenziale del 15.5.2023, il ricorrente ha dichiarato: “mia figlia vive attualmente con la madre;
io cerco di vederla il più possibile. Gestisco un bar di famiglia a Torvaianica. Ho un guadagno annuale di circa € 10.000 l'anno. Attualmente vivo con i miei ad Aprilia”.
La resistente, per parte sua, ha riferito: “vivo a Pomezia in una casa popolare che era la casa coniugale, era assegnata alla madre del mio ex marito;
ci vivo con mia figlia;
vivevamo lì prima di separarci;
ci viviamo io, mia figlia e a volte mio fratello. Attualmente sono disoccupata, prendo la disoccupazione, questo mese ho preso euro 400,00 circa, inoltre ho preso anche il TFR di euro 500,00; prendo inoltre una pensione di invalidità di euro 300,00 mensili;
sto cercando una nuova occupazione.
Il mio ex sta con un'altra ragazza, non so se convive. Stiamo facendo un percorso di mediazione ma senza risultati. Pago un affitto annuale di circa 500 euro all'anno”.
Con ordinanza del 16.5.2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente. E' stato disposto l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre ed ampio regime delle visite con il padre. E' stato posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nessun contributo è stato, invece, riconosciuto in favore della moglie.
Con memoria integrativa, il ha lamentato che la moglie non avrebbe più pagato (a nome Pt_1
dell'assegnataria) i canoni dovuti per l'alloggio comunale, adibito a casa familiare. Ha ribadito che il bar di cui è titolare gli procura entrate modeste, evidenziando di essere gravato dal canone di locazione per l'affitto dei relativi locali. Ha lamentato una carente capacità di accudimento della minore da parte della . CP_1
Nelle proprie difese la convenuta ha eccepito che, in realtà, dopo l'assegnazione della casa familiare a sé “la sig.ra (madre del ed assegnataria formale dell'alloggio, n.d.r.) ha Per_2 Pt_1
strumentalmente omesso di inoltrare i bollettini di pagamento alla sig.ra nonostante le CP_1
richieste di quest'ultima”.
Ha lamentato che il si è reso sotto più profili inosservante del regime delle visite previsto in Pt_1
sede presidenziale e ha negato di essere carente nell'accudimento della figlia.
Ha rappresentato che i locali ove il ricorrente svolge la sua attività sono di proprietà del di lui padre e il pagamento dell'affitto sarebbe curiosamente intervenuto in concomitanza con l'avvio del presente giudizio. Part Ha rappresentato che l'attività del ha sempre procacciato al coniuge rilevanti entrate non dichiarate.
Ha insistito sull'addebito della separazione al coniuge, affermando: “unico motivo che ha portato allo sgretolamento della famiglia è l'infedeltà coniugale perpetrata dal sig. il quale già da alcuni Pt_1
mesi precedenti all'abbandono del tetto coniugale aveva iniziato una relazione extraconiugale con un'altra ragazza, ancorchè la stessa fosse all'epoca dei fatti minorenne, e con la quale a tutt'oggi si accompagna”. Ha inoltre dedotto a sostegno dell'addebito che il marito, successivamente all'allontanamento dalla casa familiare, da ottobre 2022 a maggio 2023, ha omesso di provvedere al mantenimento di moglie e figlia.
Nel corso del giudizio, le parti hanno contestato le rispettive prospettazioni. Il ricorrente ha chiesto che il contributo a suo carico per il mantenimento della figlia sia pari a 300,00 euro, insistendo per l'affido condiviso.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., il ricorrente ha inoltre dedotto che “l'asserita infedeltà coniugale e l'abbandono del tetto coniugale sono stati perpetrati in primis dalla Sig.ra subito CP_1
dopo la nascita della bambina”.
Ha segnalato sugli estratti conto depositati dalla moglie movimentazioni incompatibili con il di lei stato di disoccupazione. Ha specificato che la donna percepisce, per intero, l'assegno unico. Ha insistito che il rapporto di lavoro della moglie presso il fast food sarebbe cessato avendo la stessa rassegnato le proprie dimissioni.
Ha, quindi, chiesto “la conferma dei provvedimenti resi all'udienza presidenziale, insistendo per
l'affidamento condiviso della minore”.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la resistente ha rappresentato che “i bollettini relativi al II, III
e IV trimestre 2023 venivano…inviati (dalla suocera, n.d.r.) solamente a Dicembre 2023 mettendo in difficoltà la sig.ra che si è trovata ad affrontare tutta in una volta una spesa per lei molto CP_1
ingente ed alla quale è riuscita a far fronte solo con l'aiuto dei propri familiari”; la madre del Pt_1
avrebbe finanche chiesto indietro i mobili e gli arredi di sua proprietà.
La convenuta ha replicato che i versamenti di denaro contante risultanti dagli estratti del proprio conto corrente non sono altro che versamenti di denaro prelevato dal libretto di risparmio per far fronte alle spese di tutti i giorni.
Ha ribadito di versare mensilmente € 100,00 a fronte di una polizza vita la cui beneficiaria è la figlia
. Per_1
Ha insistito sul fatto di aver sempre lavorato nel bar del coniuge e di aver, dunque, perso con la disgregazione dell'unità familiare anche il lavoro. Ha negato di aver rassegnato le proprie dimissioni dal lavoro al fast food, deducendo che il rapporto di lavoro era a termine e non è stato prorogato.
Ha infine rilevato che il coniuge gioca d'azzardo “una somma superiore a quella disposta in via provvisoria dall'Ill.mo Giudice per il mantenimento della minore” e che, malgrado la documentazione economica da lui depositata sia incompleta, emergono versamenti in contanti che dimostrano l'esistenza di risorse non dichiarate.
Ha chiesto, per l'effetto delle considerazioni che precedono: “- affidamento esclusivo della minore alla madre;
Persona_3
- assegnazione alla sig.ra della casa coniugale con gli arredi in essa contenuti;
CP_1
- diritto di vista disciplinato come da ordinanza del 16.05.2023;
- mantenimento della figlia attraverso il pagamento di un assegno di € 500,00 mensili, da Per_1
corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alle spese straordinarie come da Protocollo di
Velletri nella misura del 50%”.
La causa è stata istruita documentalmente, stante il rigetto della prova orale richiesta dalle parti con ordinanza dell'8.5.2024.
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi e dal fatto stesso che le parti nel corso del giudizio si sono affrontate con toni aspri incompatibili con qualsiasi residuo spazio di riconciliazione.
Va, quindi, dichiarata la separazione di . Parte_1 CP_1
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla convenuta, la stessa non può trovare accoglimento, in quanto non adeguatamente supportata sul piano probatorio.
Ed invero la resistente non ha offerto alcuna prova, neppure orale, rispetto alla relazione extraconiugale che, a suo dire, il marito avrebbe intrattenuto.
Né ha offerto prova alcuna diretta a dimostrare che l'allontanamento del marito dalla casa familiare sia stato causa della definitiva disgregazione dell'unità familiare e non conseguenza di essa.
Quanto alle domande accessorie, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, benché dai messaggi whatsapp versati in atti dalle parti emerge una elevata conflittualità ed una correlata difficoltà a comunicare.
La convenuta, ad esempio, ha condotto in vacanza con sé la minore senza preventivamente informare il padre o meglio rimettendo il compito di informare il padre alla figlia stessa, con una triangolazione certamente non dovuta.
Le parti si sono confrontate aspramente rispetto al regime delle visite ed alla sua osservanza da parte del padre e si sono rivolte reciproche accuse di inadeguatezza genitoriale.
Il Collegio, però, ritiene che tale conflittualità non debba precludere l'affido condiviso della minore, soprattutto perché non sono emersi nel corso dell'istruttoria espletata evidenti profili di inidoneità genitoriale a carico dell'uno o dell'altro coniuge. Il Collegio ritiene piuttosto di rivolgere alle parti un chiaro invito a sottoporsi presso strutture pubbliche o private ad un percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di acquisire una sufficiente capacità di confronto e di lavorare sull'attenuazione della conflittualità al fine di non esporre la figlia al pregiudizio derivante dal conflitto in atto.
Rispetto alla collocazione di , il Collegio ritiene che la bimba debba restare presso la madre, Per_1
perché il padre ha orari di lavoro incompatibili con il suo stabile accudimento e perché è con la madre che la bimba vive fin dalla disgregazione dell'unità familiare.
Per l'effetto, il Collegio assegna la casa familiare a al fine di preservare l'habitat CP_1
domestico della minore.
Con riguardo alle visite, il Collegio ritiene di confermare il regime previsto nell'ordinanza presidenziale del 16.5.2023:
• il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia a week end alternati prelevandola il venerdì all'uscita di scuola per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre la domenica entro le 20,00;
• durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia un solo pomeriggio a dall'uscita di scuola fino all'ora di cena e comunque entro le ore 21, quando la settimana si conclude con il week end di competenza paterna;
• durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia dal martedì all'uscita di scuola e fino al giovedì all'ingresso a scuola quando la settimana si conclude con il week end di competenza materna.
Quando la scuola sarà chiusa, il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna alle 10 del mattino e la riporterà entro le 21 o entro le 10 del giorno successivo in base al regime di cui sopra.
Durante le vacanze natalizie, la minore starà con un genitore la giornata del 24 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio ed il 25, 26 e 31 dicembre con l'altro. Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà avere la minore per 30 giorni di cui almeno 15 consecutivi da distribuire nei mesi di giugno, luglio e agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il proprio compleanno alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Il giorno del compleanno di ciascun genitore con quest'ultimo. Il giorno della festa della mamma con la madre. Il giorno della festa del papà con il padre. Il tutto fatta salva ogni modifica delle modalità di visita e frequentazione sulla base degli impegni e delle esigenze della bambina, e comunque nell'interesse della minore e nel rispetto della sua volontà.
Resta da affrontare la questione economica. Il ricorrente ha prodotto la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito netto di 10411,00 euro;
dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto di 19.671,00 euro;
dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta
2023 da cui risulta un reddito netto di 18.100,00 euro.
Ha versato in atti:
*estratto del conto corrente acceso presso le relativamente al periodo dal 2.1.2023 al CP_2
19.4.2023, dal 6.9.2023 al 3.10.2023 e dall'1.7.2024 al 30.9.2024. Trattasi di conto riferibile all'attività d'impresa del come ben può desumersi dalla presenza fra i movimenti di accrediti Pt_1
mediante POS. Dall'1.7.2024 al 30.9.2024 e, dunque, nei tre mesi estivi del 2024 solo le entrate mediante POS sono state pari a 12.591,95 euro. Ad esse devono poi aggiungersi i pagamenti mediante denaro contanti, peraltro, non versati sul conto. Compaiono fra le movimentazioni prelievi di denaro contante di importo consistente;
*movimentazioni dal 28.9.2023 al 29.9.2023 e dall'1.1.2023 al 31.12.2023 di carta prepagata postepay evolution. Si segnalano le reiterate ricariche per creare la provvista per effettuare spese tracciabili (anche per importi significativi come in data 3.7.2023 per 1000,00 euro, necessari per il postagiro di 1000,00 disposto in pari data o come in data 5.7.2023 per 950,00 euro, necessari per il postagiro di 900,00 euro disposto in pari data o come in data 28.7.2023 per 1100,00 euro, necessari per il postagiro disposto di 1000,00 euro disposto in pari data o ancora in data 5.8.2023 per 350,00 euro, necessari per il postagiro di 300,00 euro disposto in pari data o come in data 29.8.2023 per
2000,00 euro, necessari per il postagiro di 2000,00 disposto in pari data o come in data 5.9.2023 per
400,00 euro, necessari per il postagiro di 300,00 euro disposto in pari data o come in data 11.9.2023 per 350,00 euro, necessari per il pagamento on line in pari data di 349,63 euro, ecc.). Sulla carta compaiono vincite da gioco e addebiti per gioco (solo che dal 25.12.2023 al 26.12.2023 ci sono addebiti per 460,00 euro).
* ricevute dei pagamenti del canone di affitto del bar da al padre per Parte_1 CP_3
gennaio, febbraio e marzo del 3.7.2023 (1000,00 euro), per aprile, maggio e giugno (900,00 euro) del
5.7.2023 e per luglio, agosto e settembre (1000,00 euro) del 28.7.2023.
Il ricorrente non risulta aver depositato tutta la documentazione economica richiesta, ma ciò nondimeno da quella da lui effettivamente depositata è possibile desumere la sostanziale inattendibilità della posizione economica dallo stesso rappresentata.
Si consideri, in particolare, che risulta che il abbia impegnato risorse anche rilevanti al gioco, Pt_1
dimostrando di non trovarsi in una situazione di impossidenza ma tutt'altro. Si consideri, inoltre, che all'occorrenza l'uomo versa somme anche rilevanti sulla propria carta postepay per affrontare spese necessariamente tracciabili (pagamenti on line o mediante POS), dimostrando di poter attingere a provviste di cui non vi è alcuna evidenza.
La resistente, dal canto suo, ha versato in atti certificazione unica emessa da Aurea Srl per l'attività prestata dal 25.10.2022 per un reddito da lavoro netto di 2337,40 euro nonché relativamente sempre all'anno d'imposta 2022 certificazione unica emessa dall'INPS. Si rammenta, peraltro, che la donna ha dedotto il suo stato di disoccupazione.
La convenuta ha poi prodotto l'estratto del conto personale acceso presso le relativamente al CP_2
periodo dal 30.7.2021 al 31.8.2023 e dal 12.12.2023 al 7.12.2024 e da cui risultano:
*reiterati versamenti di denaro contante: in data 14.9.2021 per 500,00 euro;
in data 21.9.2021 per
200,00 euro;
in data 2.2.2022 per 1000,00 euro;
in data 25.2.2022 per 1090,00 euro;
in data 6.4.2022 per 500,00 euro;
in data 23.5.2022 per 100,00 euro;
in data 30.5.2022 per 250,00 euro;
in data
6.6.2022 per 250,00 euro;
in data 14.6.2022 per 400,00 euro;
in data 24.6.2022 per 400,00 euro;
in data 28.6.2022 per 400,00 euro;
in data 18.7.2022 per 301,21 euro;
in data 29.8.2022 per 350,00 euro;
in data 19.10.2022 per 3000,00 euro;
in data 6.10.2022 per 3.000,00 euro;
in data 24.10.2023 un versamento di denaro contante per 900,00 euro, in data 9.10.2023 un versamento di denaro contante per 1500,00 euro, in data 14.9.2023 un versamento di denaro contante per 1.000,00 euro, in data 7.3.2024 per 400,00 euro, in data 30.9.2024 un versamento di denaro contante per 100,00 euro, in data 1.8.2024 per 500,00 euro, in data 27.5.2024 per 250,00 euro;
*gli accrediti delle retribuzioni da parte di Aurea Srl: in data 11.11.2022 per 209,00 euro;
in data
12.12.2022 per 1311,00 euro;
in data 21.12.2022 per 60,00 euro;
in data 11.1.2023 per 1057,00 euro;
in data 13.2.2023 per 1230,00 euro;
in data 13.3.2023 per 1053,00 euro;
in data 12.4.2023 per
1260,01 euro;
in data 11.5.2023 per 418,26 euro;
*gli accrediti della NASPI: in data 27.4.2023 per 109,77 euro;
in data 11.5.2023 per 411,63 euro;
in data 9.6.2023 per 576,28 euro.
La convenuta ha prodotto l'estratto del libretto personale acceso presso le ad essa intestato CP_2
relativamente al periodo dall'1.7.2022 all'8.11.2023 e dal 24.10.2023 al 2.12.2024 da cui risulta: in data 7.3.2024 un prelievo di 400,00 euro. Lo stesso giorno sul conto corrente compare un versamento di 400,00 euro;
in data 24.10.2023 un prelievo di 1000,00 euro. Lo stesso giorno sul conto corrente compare un versamento di 900,00 euro;
in data 9.10.2023 un prelievo di 1500,00 euro. Lo stesso giorno sul conto corrente compare un versamento di 1500,00 euro;
in data 14.9.2023 un prelievo di
1000,00 euro. Lo stesso giorno sul conto corrente compare un versamento di 1000,00 euro. Dalla documentazione economica prodotta dalla resistente emerge che i versamenti in contanti sul di lei conto corrente da settembre 2023 non sono altro che versamenti di somme prelevate dalla donna dal proprio libretto postale.
I versamenti di denaro contante antecedenti, invece, sembrano corroborare la tesi che la CP_1
lavorasse nel bar del coniuge, ricevendo pagamenti in contanti che poi provvedeva a versare sul proprio libretto.
La ha prodotto anche la polizza vita contratta in favore della figlia, con premio mensile di CP_1
100,00 euro nonché i pagamenti dell'alloggio comunale ove vive con la figlia.
Nel complesso, la posizione economica prospettata dal ricorrente non appare attendibile, mentre la posizione economica prospettata dalla resistente appare sostanzialmente confermata dalle risultanze in atti.
Si consideri, altresì, che mentre il ricorrente non sopporta oneri alloggiativi, la resistente è gravata da un canone annuale pari a circa 500,00 euro complessivi.
Infine, la ha 37 anni e gode di buona capacità lavorativa, non essendovi in atti prova di CP_1
un'impossibilità oggettiva assoluta da parte sua di prestare lavoro. Percepisce una pensione di invalidità per circa 300,00 euro.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, tenuto conto dell'età della minore (circa 10 anni), tenuto conto del regime di frequentazione padre-figlia e tenuto altresì conto delle rispettive posizioni delle parti come sopra descritte, il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo Parte_1
per il mantenimento di pari a 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da Per_1
corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese CP_1
straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Velletri. Dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre resistente.
Rispetto alla domanda di mantenimento della moglie, tenuto conto che il matrimonio ha avuto breve durata (dal 2016 al 2022 e cioè circa 6 anni), tenuto conto che in costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno lavorato nel bar del concorrendo a determinare il tenore di vita goduto dalla Pt_1
famiglia, tenuto conto che il ricorrente è rimasto titolare di detto esercizio, mentre la resistente con la disgregazione dell'unità familiare è rimasta senza lavoro, tenuto conto infine che CP_1
è giovane e gode di buona salute, sicché ben potrà inserirsi nel mercato del lavoro (anche in considerazione dell'aiuto che può senz'altro ricevere nell'accudimento della figlia dalla famiglia d'origine), il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo per il mantenimento Parte_1
della moglie pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore dell'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Stanti le superiori statuizioni le spese di lite, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione di;
Parte_1 CP_1
• respinge la domanda di addebito della resistente;
• dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_1
• invita entrambi i genitori a sottoporsi presso una struttura pubblica o privata ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità con gli obiettivi meglio specificati in parte motiva;
• stabilisce che la figlia minore resti collocata presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa familiare;
• stabilisce il regime delle visite padre-figlia meglio dettagliato in parte motiva;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento di pari a 400,00 euro, Parte_1 Per_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Velletri. Dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre resistente;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della moglie pari a 200,00 euro, Parte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore dell'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 509 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CERACCHI ORLANDO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA
CAVOUR, 247 04010 CORI ITALIA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. MARTONE MARIA MASSIMILIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA
DELLE BALENIERE N. 98 00124 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, coniuge per matrimonio contratto in Pomezia in data 5.11.2016 e trascritto nel Registro degli
[...]
atti di matrimonio di quel Comune al n. 94, p. 1, anno 2016.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia in punto status. Ha chiesto l'affido condiviso della figlia , Per_1
nata in data [...], con collocazione presso il padre ed incontri liberi con la madre. Ha chiesto che sia posto a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie e che sia riconosciuta l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, allegando di essere titolare di un bar in Pomezia e allegando che la moglie è occupata in un fast food ed in un locale notturno.
Si è costituita la resistente , contestando le avverse prospettazioni e domande. Più CP_1
precisamente, la resistente si è associata alla domanda di separazione, ma invocandone l'addebito al marito. Si è associata anche alla domanda di affido condiviso della minore, ma ha chiesto la collocazione della stessa presso di sé, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé secondo un ampio regime delle visite. Ha chiesto l'assegnazione della casa familiare a sé nonché un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un contributo per sé pari a 250,00 euro mensili. In via di subordine e segnatamente per il caso di mancata assegnazione della casa familiare, la resistente ha chiesto che sia posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari a 900,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha infatti dedotto che, in costanza di matrimonio, era occupata nel bar del marito senza, peraltro, essere remunerata.
Successivamente, il coniuge avrebbe avviato una relazione extraconiugale e ad ottobre 2022 avrebbe abbandonato la casa familiare.
Da allora, secondo le allegazioni della convenuta, il nulla ha avrebbe versato per il Pt_1
mantenimento della figlia, mentre la Sig.ra ha lavorato in un fast food con contratto a tempo CP_1
determinato alla cui scadenza ha beneficiato della NASPI.
In comparsa la convenuta ha spiegato di essere in cerca di una nuova occupazione e di vivere grazie al supporto economico della famiglia d'origine.
La resistente ha rappresentato di essere onerata dal canone di locazione dell'alloggio comunale sito in Pomezia, P.le Aldo Moro n. 30/A, sc. C int. 10, adibito a casa familiare, benché formalmente assegnato alla madre del Pt_1
Di contro, a suo dire, il coniuge risiederebbe in un immobile di proprietà dei genitori, senza sopportare oneri alloggiativi, e potendo contare su una importante redditività del bar di cui è titolare.
La ha infine riferito che, attesi gli orari di lavoro del padre, lo stesso non riuscirebbe ad CP_1
accudire adeguatamente la figlia minore e soprattutto a portarla regolarmente a scuola.
All'udienza presidenziale del 15.5.2023, il ricorrente ha dichiarato: “mia figlia vive attualmente con la madre;
io cerco di vederla il più possibile. Gestisco un bar di famiglia a Torvaianica. Ho un guadagno annuale di circa € 10.000 l'anno. Attualmente vivo con i miei ad Aprilia”.
La resistente, per parte sua, ha riferito: “vivo a Pomezia in una casa popolare che era la casa coniugale, era assegnata alla madre del mio ex marito;
ci vivo con mia figlia;
vivevamo lì prima di separarci;
ci viviamo io, mia figlia e a volte mio fratello. Attualmente sono disoccupata, prendo la disoccupazione, questo mese ho preso euro 400,00 circa, inoltre ho preso anche il TFR di euro 500,00; prendo inoltre una pensione di invalidità di euro 300,00 mensili;
sto cercando una nuova occupazione.
Il mio ex sta con un'altra ragazza, non so se convive. Stiamo facendo un percorso di mediazione ma senza risultati. Pago un affitto annuale di circa 500 euro all'anno”.
Con ordinanza del 16.5.2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente. E' stato disposto l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre ed ampio regime delle visite con il padre. E' stato posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nessun contributo è stato, invece, riconosciuto in favore della moglie.
Con memoria integrativa, il ha lamentato che la moglie non avrebbe più pagato (a nome Pt_1
dell'assegnataria) i canoni dovuti per l'alloggio comunale, adibito a casa familiare. Ha ribadito che il bar di cui è titolare gli procura entrate modeste, evidenziando di essere gravato dal canone di locazione per l'affitto dei relativi locali. Ha lamentato una carente capacità di accudimento della minore da parte della . CP_1
Nelle proprie difese la convenuta ha eccepito che, in realtà, dopo l'assegnazione della casa familiare a sé “la sig.ra (madre del ed assegnataria formale dell'alloggio, n.d.r.) ha Per_2 Pt_1
strumentalmente omesso di inoltrare i bollettini di pagamento alla sig.ra nonostante le CP_1
richieste di quest'ultima”.
Ha lamentato che il si è reso sotto più profili inosservante del regime delle visite previsto in Pt_1
sede presidenziale e ha negato di essere carente nell'accudimento della figlia.
Ha rappresentato che i locali ove il ricorrente svolge la sua attività sono di proprietà del di lui padre e il pagamento dell'affitto sarebbe curiosamente intervenuto in concomitanza con l'avvio del presente giudizio. Part Ha rappresentato che l'attività del ha sempre procacciato al coniuge rilevanti entrate non dichiarate.
Ha insistito sull'addebito della separazione al coniuge, affermando: “unico motivo che ha portato allo sgretolamento della famiglia è l'infedeltà coniugale perpetrata dal sig. il quale già da alcuni Pt_1
mesi precedenti all'abbandono del tetto coniugale aveva iniziato una relazione extraconiugale con un'altra ragazza, ancorchè la stessa fosse all'epoca dei fatti minorenne, e con la quale a tutt'oggi si accompagna”. Ha inoltre dedotto a sostegno dell'addebito che il marito, successivamente all'allontanamento dalla casa familiare, da ottobre 2022 a maggio 2023, ha omesso di provvedere al mantenimento di moglie e figlia.
Nel corso del giudizio, le parti hanno contestato le rispettive prospettazioni. Il ricorrente ha chiesto che il contributo a suo carico per il mantenimento della figlia sia pari a 300,00 euro, insistendo per l'affido condiviso.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., il ricorrente ha inoltre dedotto che “l'asserita infedeltà coniugale e l'abbandono del tetto coniugale sono stati perpetrati in primis dalla Sig.ra subito CP_1
dopo la nascita della bambina”.
Ha segnalato sugli estratti conto depositati dalla moglie movimentazioni incompatibili con il di lei stato di disoccupazione. Ha specificato che la donna percepisce, per intero, l'assegno unico. Ha insistito che il rapporto di lavoro della moglie presso il fast food sarebbe cessato avendo la stessa rassegnato le proprie dimissioni.
Ha, quindi, chiesto “la conferma dei provvedimenti resi all'udienza presidenziale, insistendo per
l'affidamento condiviso della minore”.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la resistente ha rappresentato che “i bollettini relativi al II, III
e IV trimestre 2023 venivano…inviati (dalla suocera, n.d.r.) solamente a Dicembre 2023 mettendo in difficoltà la sig.ra che si è trovata ad affrontare tutta in una volta una spesa per lei molto CP_1
ingente ed alla quale è riuscita a far fronte solo con l'aiuto dei propri familiari”; la madre del Pt_1
avrebbe finanche chiesto indietro i mobili e gli arredi di sua proprietà.
La convenuta ha replicato che i versamenti di denaro contante risultanti dagli estratti del proprio conto corrente non sono altro che versamenti di denaro prelevato dal libretto di risparmio per far fronte alle spese di tutti i giorni.
Ha ribadito di versare mensilmente € 100,00 a fronte di una polizza vita la cui beneficiaria è la figlia
. Per_1
Ha insistito sul fatto di aver sempre lavorato nel bar del coniuge e di aver, dunque, perso con la disgregazione dell'unità familiare anche il lavoro. Ha negato di aver rassegnato le proprie dimissioni dal lavoro al fast food, deducendo che il rapporto di lavoro era a termine e non è stato prorogato.
Ha infine rilevato che il coniuge gioca d'azzardo “una somma superiore a quella disposta in via provvisoria dall'Ill.mo Giudice per il mantenimento della minore” e che, malgrado la documentazione economica da lui depositata sia incompleta, emergono versamenti in contanti che dimostrano l'esistenza di risorse non dichiarate.
Ha chiesto, per l'effetto delle considerazioni che precedono: “- affidamento esclusivo della minore alla madre;
Persona_3
- assegnazione alla sig.ra della casa coniugale con gli arredi in essa contenuti;
CP_1
- diritto di vista disciplinato come da ordinanza del 16.05.2023;
- mantenimento della figlia attraverso il pagamento di un assegno di € 500,00 mensili, da Per_1
corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alle spese straordinarie come da Protocollo di
Velletri nella misura del 50%”.
La causa è stata istruita documentalmente, stante il rigetto della prova orale richiesta dalle parti con ordinanza dell'8.5.2024.
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi e dal fatto stesso che le parti nel corso del giudizio si sono affrontate con toni aspri incompatibili con qualsiasi residuo spazio di riconciliazione.
Va, quindi, dichiarata la separazione di . Parte_1 CP_1
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla convenuta, la stessa non può trovare accoglimento, in quanto non adeguatamente supportata sul piano probatorio.
Ed invero la resistente non ha offerto alcuna prova, neppure orale, rispetto alla relazione extraconiugale che, a suo dire, il marito avrebbe intrattenuto.
Né ha offerto prova alcuna diretta a dimostrare che l'allontanamento del marito dalla casa familiare sia stato causa della definitiva disgregazione dell'unità familiare e non conseguenza di essa.
Quanto alle domande accessorie, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, benché dai messaggi whatsapp versati in atti dalle parti emerge una elevata conflittualità ed una correlata difficoltà a comunicare.
La convenuta, ad esempio, ha condotto in vacanza con sé la minore senza preventivamente informare il padre o meglio rimettendo il compito di informare il padre alla figlia stessa, con una triangolazione certamente non dovuta.
Le parti si sono confrontate aspramente rispetto al regime delle visite ed alla sua osservanza da parte del padre e si sono rivolte reciproche accuse di inadeguatezza genitoriale.
Il Collegio, però, ritiene che tale conflittualità non debba precludere l'affido condiviso della minore, soprattutto perché non sono emersi nel corso dell'istruttoria espletata evidenti profili di inidoneità genitoriale a carico dell'uno o dell'altro coniuge. Il Collegio ritiene piuttosto di rivolgere alle parti un chiaro invito a sottoporsi presso strutture pubbliche o private ad un percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di acquisire una sufficiente capacità di confronto e di lavorare sull'attenuazione della conflittualità al fine di non esporre la figlia al pregiudizio derivante dal conflitto in atto.
Rispetto alla collocazione di , il Collegio ritiene che la bimba debba restare presso la madre, Per_1
perché il padre ha orari di lavoro incompatibili con il suo stabile accudimento e perché è con la madre che la bimba vive fin dalla disgregazione dell'unità familiare.
Per l'effetto, il Collegio assegna la casa familiare a al fine di preservare l'habitat CP_1
domestico della minore.
Con riguardo alle visite, il Collegio ritiene di confermare il regime previsto nell'ordinanza presidenziale del 16.5.2023:
• il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia a week end alternati prelevandola il venerdì all'uscita di scuola per riaccompagnarla presso l'abitazione della madre la domenica entro le 20,00;
• durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia un solo pomeriggio a dall'uscita di scuola fino all'ora di cena e comunque entro le ore 21, quando la settimana si conclude con il week end di competenza paterna;
• durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia dal martedì all'uscita di scuola e fino al giovedì all'ingresso a scuola quando la settimana si conclude con il week end di competenza materna.
Quando la scuola sarà chiusa, il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna alle 10 del mattino e la riporterà entro le 21 o entro le 10 del giorno successivo in base al regime di cui sopra.
Durante le vacanze natalizie, la minore starà con un genitore la giornata del 24 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio ed il 25, 26 e 31 dicembre con l'altro. Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà avere la minore per 30 giorni di cui almeno 15 consecutivi da distribuire nei mesi di giugno, luglio e agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il proprio compleanno alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Il giorno del compleanno di ciascun genitore con quest'ultimo. Il giorno della festa della mamma con la madre. Il giorno della festa del papà con il padre. Il tutto fatta salva ogni modifica delle modalità di visita e frequentazione sulla base degli impegni e delle esigenze della bambina, e comunque nell'interesse della minore e nel rispetto della sua volontà.
Resta da affrontare la questione economica. Il ricorrente ha prodotto la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito netto di 10411,00 euro;
dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto di 19.671,00 euro;
dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta
2023 da cui risulta un reddito netto di 18.100,00 euro.
Ha versato in atti:
*estratto del conto corrente acceso presso le relativamente al periodo dal 2.1.2023 al CP_2
19.4.2023, dal 6.9.2023 al 3.10.2023 e dall'1.7.2024 al 30.9.2024. Trattasi di conto riferibile all'attività d'impresa del come ben può desumersi dalla presenza fra i movimenti di accrediti Pt_1
mediante POS. Dall'1.7.2024 al 30.9.2024 e, dunque, nei tre mesi estivi del 2024 solo le entrate mediante POS sono state pari a 12.591,95 euro. Ad esse devono poi aggiungersi i pagamenti mediante denaro contanti, peraltro, non versati sul conto. Compaiono fra le movimentazioni prelievi di denaro contante di importo consistente;
*movimentazioni dal 28.9.2023 al 29.9.2023 e dall'1.1.2023 al 31.12.2023 di carta prepagata postepay evolution. Si segnalano le reiterate ricariche per creare la provvista per effettuare spese tracciabili (anche per importi significativi come in data 3.7.2023 per 1000,00 euro, necessari per il postagiro di 1000,00 disposto in pari data o come in data 5.7.2023 per 950,00 euro, necessari per il postagiro di 900,00 euro disposto in pari data o come in data 28.7.2023 per 1100,00 euro, necessari per il postagiro disposto di 1000,00 euro disposto in pari data o ancora in data 5.8.2023 per 350,00 euro, necessari per il postagiro di 300,00 euro disposto in pari data o come in data 29.8.2023 per
2000,00 euro, necessari per il postagiro di 2000,00 disposto in pari data o come in data 5.9.2023 per
400,00 euro, necessari per il postagiro di 300,00 euro disposto in pari data o come in data 11.9.2023 per 350,00 euro, necessari per il pagamento on line in pari data di 349,63 euro, ecc.). Sulla carta compaiono vincite da gioco e addebiti per gioco (solo che dal 25.12.2023 al 26.12.2023 ci sono addebiti per 460,00 euro).
* ricevute dei pagamenti del canone di affitto del bar da al padre per Parte_1 CP_3
gennaio, febbraio e marzo del 3.7.2023 (1000,00 euro), per aprile, maggio e giugno (900,00 euro) del
5.7.2023 e per luglio, agosto e settembre (1000,00 euro) del 28.7.2023.
Il ricorrente non risulta aver depositato tutta la documentazione economica richiesta, ma ciò nondimeno da quella da lui effettivamente depositata è possibile desumere la sostanziale inattendibilità della posizione economica dallo stesso rappresentata.
Si consideri, in particolare, che risulta che il abbia impegnato risorse anche rilevanti al gioco, Pt_1
dimostrando di non trovarsi in una situazione di impossidenza ma tutt'altro. Si consideri, inoltre, che all'occorrenza l'uomo versa somme anche rilevanti sulla propria carta postepay per affrontare spese necessariamente tracciabili (pagamenti on line o mediante POS), dimostrando di poter attingere a provviste di cui non vi è alcuna evidenza.
La resistente, dal canto suo, ha versato in atti certificazione unica emessa da Aurea Srl per l'attività prestata dal 25.10.2022 per un reddito da lavoro netto di 2337,40 euro nonché relativamente sempre all'anno d'imposta 2022 certificazione unica emessa dall'INPS. Si rammenta, peraltro, che la donna ha dedotto il suo stato di disoccupazione.
La convenuta ha poi prodotto l'estratto del conto personale acceso presso le relativamente al CP_2
periodo dal 30.7.2021 al 31.8.2023 e dal 12.12.2023 al 7.12.2024 e da cui risultano:
*reiterati versamenti di denaro contante: in data 14.9.2021 per 500,00 euro;
in data 21.9.2021 per
200,00 euro;
in data 2.2.2022 per 1000,00 euro;
in data 25.2.2022 per 1090,00 euro;
in data 6.4.2022 per 500,00 euro;
in data 23.5.2022 per 100,00 euro;
in data 30.5.2022 per 250,00 euro;
in data
6.6.2022 per 250,00 euro;
in data 14.6.2022 per 400,00 euro;
in data 24.6.2022 per 400,00 euro;
in data 28.6.2022 per 400,00 euro;
in data 18.7.2022 per 301,21 euro;
in data 29.8.2022 per 350,00 euro;
in data 19.10.2022 per 3000,00 euro;
in data 6.10.2022 per 3.000,00 euro;
in data 24.10.2023 un versamento di denaro contante per 900,00 euro, in data 9.10.2023 un versamento di denaro contante per 1500,00 euro, in data 14.9.2023 un versamento di denaro contante per 1.000,00 euro, in data 7.3.2024 per 400,00 euro, in data 30.9.2024 un versamento di denaro contante per 100,00 euro, in data 1.8.2024 per 500,00 euro, in data 27.5.2024 per 250,00 euro;
*gli accrediti delle retribuzioni da parte di Aurea Srl: in data 11.11.2022 per 209,00 euro;
in data
12.12.2022 per 1311,00 euro;
in data 21.12.2022 per 60,00 euro;
in data 11.1.2023 per 1057,00 euro;
in data 13.2.2023 per 1230,00 euro;
in data 13.3.2023 per 1053,00 euro;
in data 12.4.2023 per
1260,01 euro;
in data 11.5.2023 per 418,26 euro;
*gli accrediti della NASPI: in data 27.4.2023 per 109,77 euro;
in data 11.5.2023 per 411,63 euro;
in data 9.6.2023 per 576,28 euro.
La convenuta ha prodotto l'estratto del libretto personale acceso presso le ad essa intestato CP_2
relativamente al periodo dall'1.7.2022 all'8.11.2023 e dal 24.10.2023 al 2.12.2024 da cui risulta: in data 7.3.2024 un prelievo di 400,00 euro. Lo stesso giorno sul conto corrente compare un versamento di 400,00 euro;
in data 24.10.2023 un prelievo di 1000,00 euro. Lo stesso giorno sul conto corrente compare un versamento di 900,00 euro;
in data 9.10.2023 un prelievo di 1500,00 euro. Lo stesso giorno sul conto corrente compare un versamento di 1500,00 euro;
in data 14.9.2023 un prelievo di
1000,00 euro. Lo stesso giorno sul conto corrente compare un versamento di 1000,00 euro. Dalla documentazione economica prodotta dalla resistente emerge che i versamenti in contanti sul di lei conto corrente da settembre 2023 non sono altro che versamenti di somme prelevate dalla donna dal proprio libretto postale.
I versamenti di denaro contante antecedenti, invece, sembrano corroborare la tesi che la CP_1
lavorasse nel bar del coniuge, ricevendo pagamenti in contanti che poi provvedeva a versare sul proprio libretto.
La ha prodotto anche la polizza vita contratta in favore della figlia, con premio mensile di CP_1
100,00 euro nonché i pagamenti dell'alloggio comunale ove vive con la figlia.
Nel complesso, la posizione economica prospettata dal ricorrente non appare attendibile, mentre la posizione economica prospettata dalla resistente appare sostanzialmente confermata dalle risultanze in atti.
Si consideri, altresì, che mentre il ricorrente non sopporta oneri alloggiativi, la resistente è gravata da un canone annuale pari a circa 500,00 euro complessivi.
Infine, la ha 37 anni e gode di buona capacità lavorativa, non essendovi in atti prova di CP_1
un'impossibilità oggettiva assoluta da parte sua di prestare lavoro. Percepisce una pensione di invalidità per circa 300,00 euro.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, tenuto conto dell'età della minore (circa 10 anni), tenuto conto del regime di frequentazione padre-figlia e tenuto altresì conto delle rispettive posizioni delle parti come sopra descritte, il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo Parte_1
per il mantenimento di pari a 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da Per_1
corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese CP_1
straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Velletri. Dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre resistente.
Rispetto alla domanda di mantenimento della moglie, tenuto conto che il matrimonio ha avuto breve durata (dal 2016 al 2022 e cioè circa 6 anni), tenuto conto che in costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno lavorato nel bar del concorrendo a determinare il tenore di vita goduto dalla Pt_1
famiglia, tenuto conto che il ricorrente è rimasto titolare di detto esercizio, mentre la resistente con la disgregazione dell'unità familiare è rimasta senza lavoro, tenuto conto infine che CP_1
è giovane e gode di buona salute, sicché ben potrà inserirsi nel mercato del lavoro (anche in considerazione dell'aiuto che può senz'altro ricevere nell'accudimento della figlia dalla famiglia d'origine), il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo per il mantenimento Parte_1
della moglie pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore dell'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Stanti le superiori statuizioni le spese di lite, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione di;
Parte_1 CP_1
• respinge la domanda di addebito della resistente;
• dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_1
• invita entrambi i genitori a sottoporsi presso una struttura pubblica o privata ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità con gli obiettivi meglio specificati in parte motiva;
• stabilisce che la figlia minore resti collocata presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa familiare;
• stabilisce il regime delle visite padre-figlia meglio dettagliato in parte motiva;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento di pari a 400,00 euro, Parte_1 Per_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Velletri. Dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre resistente;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della moglie pari a 200,00 euro, Parte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore dell'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera