Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 420
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non abbia fornito la prova della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), non essendosi costituito in giudizio. Di conseguenza, l'atto presupposto è nullo per assenza di notifica, con conseguente nullità derivata della cartella esattoriale impugnata.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'atto presupposto comporti l'estinzione del debito per prescrizione, avuto riguardo al termine triennale applicabile.

  • Rigettato
    Richiesta compenso professionale

    Le spese di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 420
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 420
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo