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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12256/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250089569805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22280/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso
contro
Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione avverso cartella di pagamento n. 07120250089569805000, notificata in data 19.05.2025, e relativa a Tassa Automobilistica anno 2020, per l'importo di euro 202,70.
Eccepiva, in sintesi, con i motivi di ricorso: - la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e condanna delle resistenti, anche con il vincolo solidale, al pagamento del compenso professionale, da attribuirsi al difensore.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituita, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, ed alla prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Chiedeva dichiararsi, pertanto, la propria estraneità rigettando la domanda proposta nei suoi confronti e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della
Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Non risultava costituita la Regione Campania.
All' udienza del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo impugnato parte ricorrente la cartella di pagamento eccependo anche l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, nella specie avviso di accertamento n.064058421696, sarebbe stato onere dell'Ente impositore documentarne la rituale notifica. Tale prova non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania, non si è neanche costituita nonostante il ricorso risulta notificato con messaggio di posta elettronica certificata ricevuto il 30.05.2025.
Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell' atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Si evidenzia che alla mancata notifica dell'avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982. In accoglimento delle eccezioni della ricorrente di omessa notifica dell'avviso presupposto e prescrizione del credito, le cui valutazioni assorbono le altre , l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. Le spese di giudizio sono compensate sia nei confronti della Regione
Campania perché non costituita che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, esente da responsabilità rispetto all'esito del giudizio .
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12256/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250089569805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22280/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso
contro
Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione avverso cartella di pagamento n. 07120250089569805000, notificata in data 19.05.2025, e relativa a Tassa Automobilistica anno 2020, per l'importo di euro 202,70.
Eccepiva, in sintesi, con i motivi di ricorso: - la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e condanna delle resistenti, anche con il vincolo solidale, al pagamento del compenso professionale, da attribuirsi al difensore.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituita, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, ed alla prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Chiedeva dichiararsi, pertanto, la propria estraneità rigettando la domanda proposta nei suoi confronti e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della
Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Non risultava costituita la Regione Campania.
All' udienza del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo impugnato parte ricorrente la cartella di pagamento eccependo anche l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, nella specie avviso di accertamento n.064058421696, sarebbe stato onere dell'Ente impositore documentarne la rituale notifica. Tale prova non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania, non si è neanche costituita nonostante il ricorso risulta notificato con messaggio di posta elettronica certificata ricevuto il 30.05.2025.
Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell' atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Si evidenzia che alla mancata notifica dell'avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982. In accoglimento delle eccezioni della ricorrente di omessa notifica dell'avviso presupposto e prescrizione del credito, le cui valutazioni assorbono le altre , l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. Le spese di giudizio sono compensate sia nei confronti della Regione
Campania perché non costituita che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, esente da responsabilità rispetto all'esito del giudizio .
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE