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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 883/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GRIMALDI ANNA RITA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
- L'abitazione coniugale, condotta in locazione, rimane nella disponibilità esclusiva del marito, avendo la moglie già portato via dalla stessa ogni suo bene personale. - nulla viene stabilito in merito al mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti, rinunciandovi reciprocamente;
- i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica anche in relazione alla comunione dei beni e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
- I coniugi si prestano reciproco consenso alla richiesta di documenti anche validi per l'espatrio”.
Si precisa che in assenza di prole non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale, bensì, la stessa potrà restare nella esclusiva disponibilità del marito.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 06/10/2016,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 60, Parte II, Serie A, dell'anno 2016), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 29/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GRIMALDI ANNA RITA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
- L'abitazione coniugale, condotta in locazione, rimane nella disponibilità esclusiva del marito, avendo la moglie già portato via dalla stessa ogni suo bene personale. - nulla viene stabilito in merito al mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti, rinunciandovi reciprocamente;
- i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica anche in relazione alla comunione dei beni e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
- I coniugi si prestano reciproco consenso alla richiesta di documenti anche validi per l'espatrio”.
Si precisa che in assenza di prole non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale, bensì, la stessa potrà restare nella esclusiva disponibilità del marito.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 06/10/2016,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 60, Parte II, Serie A, dell'anno 2016), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 29/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino