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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 670/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. AO TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6 settembre 2022
Da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
G.AO LA e CO ES, giusta mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale
PEC Email_1
Appellante
Contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_3
FR NO e IA OR, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
Email_3 E contro
(P.IVA: ), in persona del procuratore ad Controparte_4 P.IVA_2 negotia dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Vinci, giusta mandato Controparte_5 allegato alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC
Email_4
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro n.
110/2022, pubblicata il 22.03.2022 e non notificata
In punto: Risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI
Per : “I. - Nel merito: 1. - in totale riforma della sentenza n. 110/2022 Parte_1 del 22.3.2022, pronunciata dal Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa
n. 444/2019 R.G.L., accertata la sussistenza dell'infortunio di cui in premessa e la responsabilità, in ordine allo stesso, della , con sede legale in Arzignano (VI), via Seconda Strada Controparte_6
n. 38 (P.IVA: ), per i motivi di cui in narrativa, condannare la medesima P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig. CP_6 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché di spese mediche,
[...] la somma totale di Euro 71.089,72, per i titoli e come specificato in narrativa sub punto III., salvo le diverse somme risultanti in causa, anche a seguito di CTU;
2. - con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, 4° comma, c.c. su tutte le somme sopra indicate;
3. - con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, previa distrazione in favore dei procuratori costituiti, che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
II. - In via istruttoria: […]”
Per “in via principale: - rigettare il ricorso in quanto infondato in Controparte_6 fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e confermare integralmente la Sentenza
n.110/2022 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 22/3/2022; in via subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello e riforma dell'impugnata Sentenza: - con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'infortunio di cui è causa, ridursi il quantum della pretesa per le ragioni tutte di cui in narrativa del presente atto ed in ogni caso dichiarare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 in forza della polizza con essa stipulata, obbligata a tenere indenne e manlevata Controparte_6
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, dall'obbligo di pagare le somme
[...] che la stessa fosse eventualmente tenuta a versare all'esito del giudizio e, per l'effetto, condannare la terza chiamata in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, ai conseguenti dovuti pagamenti in favore di con il favore delle Controparte_6 spese anche di causa dalla medesima sostenute;
in ogni caso: - condannare chi di ragione alla integrale rifusione in favore di Controparte_6 delle spese e compensi di causa spese e compensi di causa.
In via istruttoria, […]”
Per “in via principale: Rigettare il ricorso introduttivo in Controparte_4 quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi venisse accertata una qualche responsabilità in capo a condannare a manlevare e tenere indenne Controparte_6 Controparte_4
l'Assicurata di quanto la stessa sarà tenuta a pagare nella misura di stretta giustizia, tenuto conto dei limiti di polizza, della franchigia fissa ed assoluta e del minimo assoluto. in ogni caso: condannare chi di ragione alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite in favore di Controparte_4
In via istruttoria […]”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.9.2022, propone appello avverso la sentenza definitiva Parte_1
n.110/2022 Tribunale di Vicenza, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, conseguente all'infortunio subito dal ricorrente il 22 settembre 2017,
compensando le spese di lite tra le parti.
1. Il Tribunale di Vicenza, rilevato che la domanda risarcitoria si articolava su due differenti prospettazioni, una legata alla natura contrattuale della responsabilità datoriale, l'altra alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 cc, ha ritenuto quanto alla prima prospettazione che la società resistente avesse assolto all'onere probatorio che le incombeva, dimostrando di aver adottato le misure necessarie ad evitare dalla scala derivassero pericoli per la salute i lavoratori. In particolare, il primo Giudice rilevava che in via di fatto risultava appurato che il ricorrente si fosse infortunato cadendo da una scala metallica i cui gradini erano costituiti da grate di 2 cm di larghezza e 8 cm di lunghezza;
riteneva che le modalità dell'infortunio non fossero state
Tes correttamente chiarite dal teste stante la parziale contraddizione delle sue dichiarazioni e in ogni caso l'inattendibilità della ricostruzione, essendo poco credibile che una scarpa con tasselli irregolari potesse incastrarsi su un pavimento a grata regolare di una larghezza di soli 2 cm. Quanto alla presunta violazione dell'art. 2051 cc, il Giudice di prime cure rilevava che, in virtù di costante giurisprudenza,
non era sufficiente che il danneggiato provasse di essersi procurato il danno sulla scala, ma doveva fornire compiuta prova di essere inciampato a causa della scala, dimostrando che tale cosa si connotava, nonostante la sua staticità, da un particolare grado di pericolosità nell'ambito di un contesto relazionale. Riteneva quindi che il ricorrente non avesse dimostrato che la caduta fosse stata causata dalle caratteristiche peculiari della scala e dalla sua oggettiva pericolosità.
2. Propone appello il sig. in virtù di due motivi. Pt_1
2.1 Con il primo motivo di appello, il ricorrente rileva che il Giudice di prime cure non chiarisce fino in fondo se l'infortunio sia avvenuto come prospettato in ricorso, laddove la rilettura della deposizione
Tes del teste escusso presente al momento del fatto, ha chiaramente evidenziato come sia Pt_1
caduto in quanto il piede si è incastrato nella scala. Il fatto risulterebbe provato in modo chiaro e preciso, così come descritto in ricorso. L'unico motivo per cui il Giudice di prime cure disattende la deposizione del teste è in realtà la scarsa credibilità del fatto che una scarpa con tasselli irregolari possa incastrarsi su un pavimento a grata regolare di una larghezza di 8 cm per 2 cm. L'affermazione del Tribunale - a detta dell'appellante – sarebbe però errata, perché non considera che i fori della grata erano rettangolari con un lato di 8 cm e dall'altro di 2,5, di modo che era ben possibile che i tasselli della scarpa antinfortunistica entrassero negli spazi vuoti, incastrandosi nella rete metallica della scala. L'infortunio si sarebbe pertanto verificato per fatto e colpa della posto che l'azienda: - CP_6
avrebbe consentito che il ricorrente utilizzasse DPI non idonei alla discesa della scala;
- avrebbe dotato la scala di gradini con fondo pericoloso, se percorsi da personale con scarpe tassellate;
- non avrebbe dotato la scala di gradini con fondo antisdrucciolevole;
- non avrebbe informato il ricorrente sui rischi legati alla discesa della scala, né lo avrebbe formato sull'utilizzo della stessa;
- non avrebbe valutato i rischi legati alla discesa della scala con scarpe antinfortunistiche.
Nessun rilievo avrebbe poi il fatto che la scarpa antinfortunistica fosse conforme alla normativa ISO
30345, che la scala fosse conforme ai requisiti CEE e che fosse percorsa da numerose persone,
nessuna delle quali si era mai infortunata, posto che l'art. 2087 cc impone al datore di lavoro di considerare anche l'interazione tra scarpa antinfortunistica (tassellata) e scala.
2.2 Con il secondo motivo d'appello parte appellante, pur dando atto della corretta ricostruzione effettuata nella sentenza di I grado per quanto riguarda i principi affermati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 2051 cc, rileva che il Giudice di prime cure non ha applicato correttamente i suesposti principi, non ravvisando che la scala fosse oggettivamente pericolosa e non considerando che incombeva sulla società l'onere di provare eventuali fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra cosa e danno.
Parte appellante insiste quindi nella liquidazione del danno, patrimoniale non patrimoniale, così
come indicato nel ricorso introduttivo.
3. Si è ritualmente costituita , contestando integralmente i motivi d'appello e Controparte_6
chiedendone il rigetto e, solo in via subordinata per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, ha chiesto ridursi il quantum della pretesa e in ogni caso dichiararsi obbligata
[...]
a manlevarla dall'obbligo di pagare le somme eventualmente dovute all'esito del CP_4
giudizio.
4. Si è costituita ritualmente anche contestando nell'an qualsivoglia Controparte_4
responsabilità della società CE AS e comunque la quantificazione effettuata dal lavoratore. In subordine ha chiesto che l'obbligo di manleva sia circoscritto entro i limiti di polizza e di franchigia.
La causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025 e decisa come da dispositivo in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è assolutamente infondato.
E' pacifico in punto di fatto che il sig. si sia infortunato nel mentre scendeva al piano terra Pt_1
dalla scala dello stabilimento, scala con fondo dei gradini in reta metallica. E' altresì pacifico che il lavoratore indossasse al momento del sinistro scarpe antinfortunistiche, con la suola in gomma con tasselli.
1. Parte appellante contesta innanzitutto che il Giudice di prime cure non abbia correttamente
Tes valorizzato la testimonianza del sig. che – così si legge nella sentenza - non avrebbe chiarito se l'infortunio “sia avvenuto come prospettato in ricorso”, stante l'incertezza della dichiarazione e la scarsa credibilità della ricostruzione operata nella deposizione. Si rileva che le dichiarazioni rese dal
Tes teste sono obiettivamente non lineari, posto che dapprima riferisce di “ritenere” che la scarpa del ricorrente si fosse incastrata nella grata della scala, poi afferma di aver “visto” il piede incastrato.
Tes Anche ammesso, come sostenuto dall'appellante, che le “imprecisioni” del teste siano imputabili alla scarsa conoscenza della lingua italiana, è peraltro evidente che la modalità descritta, per cui sarebbe rimasto con il piede incastrato nella rete metallica, sia del tutto inverosimile e Pt_1
contraria alla comune esperienza. era dotato di calzature antinfortunistiche con suola in Pt_1
gomma a tasselli irregolari (v. doc. 18 ricorso I grado), per cui è impossibile che la calzatura sia rimasta incastrata nei fori della grata metallica, che misurano da un lato 8 cm e dall'altro 2,5 cm (v.
atto di appello) e sono di gran lunga più grandi dei tasselli della suola. L'esempio fatto dall'appellante del possibile “incastro” del tacco della scarpa da donna è un fuor d'opera: il tacco della scarpa da donna può essere lungo e pertanto più insidioso. Non è così per le calzature utilizzate da la Pt_1
cui suola era dotata di tasselli profondi non più di mezzo centimetro (v. foto sub doc. 18 ricorso I
grado) e tra l'altro irregolari, proprio per evitare il rischio di incastrarsi anche in terreni accidentati. La dinamica descritta in ricorso non è dunque affatto provata, come già evidenziato dal I Giudice.
In ogni caso, sono del tutto infondate anche le ulteriori doglianze, volte a dimostrare la pretesa responsabilità di . Ed infatti: Controparte_6
- le calzature utilizzate, conformi alla normativa ISO 20345, erano perfettamente idonee alla discesa della scala, essendo dotate di suola antiscivolo e di tassellature irregolari che impediscono alla scarpa di rimanere impigliata nelle grate, ivi comprese le grate metalliche costituenti il fondo dei gradini;
- la scala di cui trattasi rispetta pienamente la normativa vigente (il D.M. 14.06.1989 n. 236 e le normative UNI 10803 gennaio 1999 e UNI 10804 gennaio 1999; v. docc.
5-6 fascicolo di primo grado
Parte I), ed in particolare le prescrizioni normative in tema di larghezza delle scale, rispetto dei giusti rapporti tra altezza e larghezza del gradino e tra pedata ed alzata, presenza di dispositivi antiscivolo idonei al tipo di ambiente e di corrimano. La scala è stata oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro (cfr. DVR doc. 8 fascicolo di primo grado Parte I, a pag. 31);
- non è dato comprendere quale ulteriore formazione o informazione la società avrebbe dovuto impartire al lavoratore per scendere la scala, che come già evidenziato non presenta nessuna particolarità che comporti rischi ulteriori. Come esattamente osservato da parte appellata, la discesa dalle scale con scarpe antinfortunistiche in luogo di normali calzature non incrementa il rischio, ma anzi lo diminuisce.
Avendo adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza sulla stessa gravanti, il Collegio non CP_6
ravvisa alcuna responsabilità in capo alla società ex art. 2087 cc.
2. Con il secondo motivo d'appello, parte appellante censura la sentenza impugnata laddove avrebbe fatto erronea applicazione dei principi dettati dalla S.C. in merito alla disciplina dell'art. 2051 cc. La
scala utilizzata da sarebbe stata oggettivamente pericolosa, non solo nella sua staticità, ma Pt_1
anche con riferimento all'interazione con l'ambiente circostante, per cui solo un contegno abnorme del danneggiato avrebbe potuto esonerare la società da responsabilità.
Il motivo non è fondato. Ribadito che “il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà
circostante” (v. Cass. n. 20601/2010), il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio della S.C. La scala utilizzata dal proprio perché percorsa con calzature Pt_1
antinfortunistiche assolutamente adeguate, non poteva affatto considerarsi pericolosa. La scala è stata costruita in ottemperanza a tutte le prescrizioni normative vigenti, né d'altro canto è stata utilizzata in un contesto pericoloso, perché come tutti i dipendenti che la utilizzavano centinaia di Pt_1
volte al giorno, era dotato di scarpe idonee.
L'infortunio, dovuto evidentemente ad una mera casualità, non può essere addebitato alla società
. CP_6
L'appello deve essere rigettato, con condanna della parte appellante a rifondere le spese del grado tanto a , quanto ad . Controparte_6 Controparte_4
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna parte appellante a rifondere le spese del grado a e a Controparte_6 [...]
, liquidando per ciascuna parte l'importo di €9.991,00, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_4
spese generali.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.12.2025
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. AO TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6 settembre 2022
Da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
G.AO LA e CO ES, giusta mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale
PEC Email_1
Appellante
Contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_3
FR NO e IA OR, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
Email_3 E contro
(P.IVA: ), in persona del procuratore ad Controparte_4 P.IVA_2 negotia dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Vinci, giusta mandato Controparte_5 allegato alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC
Email_4
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro n.
110/2022, pubblicata il 22.03.2022 e non notificata
In punto: Risarcimento danni da infortunio
CONCLUSIONI
Per : “I. - Nel merito: 1. - in totale riforma della sentenza n. 110/2022 Parte_1 del 22.3.2022, pronunciata dal Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa
n. 444/2019 R.G.L., accertata la sussistenza dell'infortunio di cui in premessa e la responsabilità, in ordine allo stesso, della , con sede legale in Arzignano (VI), via Seconda Strada Controparte_6
n. 38 (P.IVA: ), per i motivi di cui in narrativa, condannare la medesima P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig. CP_6 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché di spese mediche,
[...] la somma totale di Euro 71.089,72, per i titoli e come specificato in narrativa sub punto III., salvo le diverse somme risultanti in causa, anche a seguito di CTU;
2. - con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, 4° comma, c.c. su tutte le somme sopra indicate;
3. - con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, previa distrazione in favore dei procuratori costituiti, che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
II. - In via istruttoria: […]”
Per “in via principale: - rigettare il ricorso in quanto infondato in Controparte_6 fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e confermare integralmente la Sentenza
n.110/2022 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 22/3/2022; in via subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello e riforma dell'impugnata Sentenza: - con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'infortunio di cui è causa, ridursi il quantum della pretesa per le ragioni tutte di cui in narrativa del presente atto ed in ogni caso dichiarare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 in forza della polizza con essa stipulata, obbligata a tenere indenne e manlevata Controparte_6
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, dall'obbligo di pagare le somme
[...] che la stessa fosse eventualmente tenuta a versare all'esito del giudizio e, per l'effetto, condannare la terza chiamata in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, ai conseguenti dovuti pagamenti in favore di con il favore delle Controparte_6 spese anche di causa dalla medesima sostenute;
in ogni caso: - condannare chi di ragione alla integrale rifusione in favore di Controparte_6 delle spese e compensi di causa spese e compensi di causa.
In via istruttoria, […]”
Per “in via principale: Rigettare il ricorso introduttivo in Controparte_4 quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi venisse accertata una qualche responsabilità in capo a condannare a manlevare e tenere indenne Controparte_6 Controparte_4
l'Assicurata di quanto la stessa sarà tenuta a pagare nella misura di stretta giustizia, tenuto conto dei limiti di polizza, della franchigia fissa ed assoluta e del minimo assoluto. in ogni caso: condannare chi di ragione alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite in favore di Controparte_4
In via istruttoria […]”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.9.2022, propone appello avverso la sentenza definitiva Parte_1
n.110/2022 Tribunale di Vicenza, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, conseguente all'infortunio subito dal ricorrente il 22 settembre 2017,
compensando le spese di lite tra le parti.
1. Il Tribunale di Vicenza, rilevato che la domanda risarcitoria si articolava su due differenti prospettazioni, una legata alla natura contrattuale della responsabilità datoriale, l'altra alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 cc, ha ritenuto quanto alla prima prospettazione che la società resistente avesse assolto all'onere probatorio che le incombeva, dimostrando di aver adottato le misure necessarie ad evitare dalla scala derivassero pericoli per la salute i lavoratori. In particolare, il primo Giudice rilevava che in via di fatto risultava appurato che il ricorrente si fosse infortunato cadendo da una scala metallica i cui gradini erano costituiti da grate di 2 cm di larghezza e 8 cm di lunghezza;
riteneva che le modalità dell'infortunio non fossero state
Tes correttamente chiarite dal teste stante la parziale contraddizione delle sue dichiarazioni e in ogni caso l'inattendibilità della ricostruzione, essendo poco credibile che una scarpa con tasselli irregolari potesse incastrarsi su un pavimento a grata regolare di una larghezza di soli 2 cm. Quanto alla presunta violazione dell'art. 2051 cc, il Giudice di prime cure rilevava che, in virtù di costante giurisprudenza,
non era sufficiente che il danneggiato provasse di essersi procurato il danno sulla scala, ma doveva fornire compiuta prova di essere inciampato a causa della scala, dimostrando che tale cosa si connotava, nonostante la sua staticità, da un particolare grado di pericolosità nell'ambito di un contesto relazionale. Riteneva quindi che il ricorrente non avesse dimostrato che la caduta fosse stata causata dalle caratteristiche peculiari della scala e dalla sua oggettiva pericolosità.
2. Propone appello il sig. in virtù di due motivi. Pt_1
2.1 Con il primo motivo di appello, il ricorrente rileva che il Giudice di prime cure non chiarisce fino in fondo se l'infortunio sia avvenuto come prospettato in ricorso, laddove la rilettura della deposizione
Tes del teste escusso presente al momento del fatto, ha chiaramente evidenziato come sia Pt_1
caduto in quanto il piede si è incastrato nella scala. Il fatto risulterebbe provato in modo chiaro e preciso, così come descritto in ricorso. L'unico motivo per cui il Giudice di prime cure disattende la deposizione del teste è in realtà la scarsa credibilità del fatto che una scarpa con tasselli irregolari possa incastrarsi su un pavimento a grata regolare di una larghezza di 8 cm per 2 cm. L'affermazione del Tribunale - a detta dell'appellante – sarebbe però errata, perché non considera che i fori della grata erano rettangolari con un lato di 8 cm e dall'altro di 2,5, di modo che era ben possibile che i tasselli della scarpa antinfortunistica entrassero negli spazi vuoti, incastrandosi nella rete metallica della scala. L'infortunio si sarebbe pertanto verificato per fatto e colpa della posto che l'azienda: - CP_6
avrebbe consentito che il ricorrente utilizzasse DPI non idonei alla discesa della scala;
- avrebbe dotato la scala di gradini con fondo pericoloso, se percorsi da personale con scarpe tassellate;
- non avrebbe dotato la scala di gradini con fondo antisdrucciolevole;
- non avrebbe informato il ricorrente sui rischi legati alla discesa della scala, né lo avrebbe formato sull'utilizzo della stessa;
- non avrebbe valutato i rischi legati alla discesa della scala con scarpe antinfortunistiche.
Nessun rilievo avrebbe poi il fatto che la scarpa antinfortunistica fosse conforme alla normativa ISO
30345, che la scala fosse conforme ai requisiti CEE e che fosse percorsa da numerose persone,
nessuna delle quali si era mai infortunata, posto che l'art. 2087 cc impone al datore di lavoro di considerare anche l'interazione tra scarpa antinfortunistica (tassellata) e scala.
2.2 Con il secondo motivo d'appello parte appellante, pur dando atto della corretta ricostruzione effettuata nella sentenza di I grado per quanto riguarda i principi affermati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 2051 cc, rileva che il Giudice di prime cure non ha applicato correttamente i suesposti principi, non ravvisando che la scala fosse oggettivamente pericolosa e non considerando che incombeva sulla società l'onere di provare eventuali fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra cosa e danno.
Parte appellante insiste quindi nella liquidazione del danno, patrimoniale non patrimoniale, così
come indicato nel ricorso introduttivo.
3. Si è ritualmente costituita , contestando integralmente i motivi d'appello e Controparte_6
chiedendone il rigetto e, solo in via subordinata per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, ha chiesto ridursi il quantum della pretesa e in ogni caso dichiararsi obbligata
[...]
a manlevarla dall'obbligo di pagare le somme eventualmente dovute all'esito del CP_4
giudizio.
4. Si è costituita ritualmente anche contestando nell'an qualsivoglia Controparte_4
responsabilità della società CE AS e comunque la quantificazione effettuata dal lavoratore. In subordine ha chiesto che l'obbligo di manleva sia circoscritto entro i limiti di polizza e di franchigia.
La causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025 e decisa come da dispositivo in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è assolutamente infondato.
E' pacifico in punto di fatto che il sig. si sia infortunato nel mentre scendeva al piano terra Pt_1
dalla scala dello stabilimento, scala con fondo dei gradini in reta metallica. E' altresì pacifico che il lavoratore indossasse al momento del sinistro scarpe antinfortunistiche, con la suola in gomma con tasselli.
1. Parte appellante contesta innanzitutto che il Giudice di prime cure non abbia correttamente
Tes valorizzato la testimonianza del sig. che – così si legge nella sentenza - non avrebbe chiarito se l'infortunio “sia avvenuto come prospettato in ricorso”, stante l'incertezza della dichiarazione e la scarsa credibilità della ricostruzione operata nella deposizione. Si rileva che le dichiarazioni rese dal
Tes teste sono obiettivamente non lineari, posto che dapprima riferisce di “ritenere” che la scarpa del ricorrente si fosse incastrata nella grata della scala, poi afferma di aver “visto” il piede incastrato.
Tes Anche ammesso, come sostenuto dall'appellante, che le “imprecisioni” del teste siano imputabili alla scarsa conoscenza della lingua italiana, è peraltro evidente che la modalità descritta, per cui sarebbe rimasto con il piede incastrato nella rete metallica, sia del tutto inverosimile e Pt_1
contraria alla comune esperienza. era dotato di calzature antinfortunistiche con suola in Pt_1
gomma a tasselli irregolari (v. doc. 18 ricorso I grado), per cui è impossibile che la calzatura sia rimasta incastrata nei fori della grata metallica, che misurano da un lato 8 cm e dall'altro 2,5 cm (v.
atto di appello) e sono di gran lunga più grandi dei tasselli della suola. L'esempio fatto dall'appellante del possibile “incastro” del tacco della scarpa da donna è un fuor d'opera: il tacco della scarpa da donna può essere lungo e pertanto più insidioso. Non è così per le calzature utilizzate da la Pt_1
cui suola era dotata di tasselli profondi non più di mezzo centimetro (v. foto sub doc. 18 ricorso I
grado) e tra l'altro irregolari, proprio per evitare il rischio di incastrarsi anche in terreni accidentati. La dinamica descritta in ricorso non è dunque affatto provata, come già evidenziato dal I Giudice.
In ogni caso, sono del tutto infondate anche le ulteriori doglianze, volte a dimostrare la pretesa responsabilità di . Ed infatti: Controparte_6
- le calzature utilizzate, conformi alla normativa ISO 20345, erano perfettamente idonee alla discesa della scala, essendo dotate di suola antiscivolo e di tassellature irregolari che impediscono alla scarpa di rimanere impigliata nelle grate, ivi comprese le grate metalliche costituenti il fondo dei gradini;
- la scala di cui trattasi rispetta pienamente la normativa vigente (il D.M. 14.06.1989 n. 236 e le normative UNI 10803 gennaio 1999 e UNI 10804 gennaio 1999; v. docc.
5-6 fascicolo di primo grado
Parte I), ed in particolare le prescrizioni normative in tema di larghezza delle scale, rispetto dei giusti rapporti tra altezza e larghezza del gradino e tra pedata ed alzata, presenza di dispositivi antiscivolo idonei al tipo di ambiente e di corrimano. La scala è stata oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro (cfr. DVR doc. 8 fascicolo di primo grado Parte I, a pag. 31);
- non è dato comprendere quale ulteriore formazione o informazione la società avrebbe dovuto impartire al lavoratore per scendere la scala, che come già evidenziato non presenta nessuna particolarità che comporti rischi ulteriori. Come esattamente osservato da parte appellata, la discesa dalle scale con scarpe antinfortunistiche in luogo di normali calzature non incrementa il rischio, ma anzi lo diminuisce.
Avendo adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza sulla stessa gravanti, il Collegio non CP_6
ravvisa alcuna responsabilità in capo alla società ex art. 2087 cc.
2. Con il secondo motivo d'appello, parte appellante censura la sentenza impugnata laddove avrebbe fatto erronea applicazione dei principi dettati dalla S.C. in merito alla disciplina dell'art. 2051 cc. La
scala utilizzata da sarebbe stata oggettivamente pericolosa, non solo nella sua staticità, ma Pt_1
anche con riferimento all'interazione con l'ambiente circostante, per cui solo un contegno abnorme del danneggiato avrebbe potuto esonerare la società da responsabilità.
Il motivo non è fondato. Ribadito che “il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà
circostante” (v. Cass. n. 20601/2010), il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio della S.C. La scala utilizzata dal proprio perché percorsa con calzature Pt_1
antinfortunistiche assolutamente adeguate, non poteva affatto considerarsi pericolosa. La scala è stata costruita in ottemperanza a tutte le prescrizioni normative vigenti, né d'altro canto è stata utilizzata in un contesto pericoloso, perché come tutti i dipendenti che la utilizzavano centinaia di Pt_1
volte al giorno, era dotato di scarpe idonee.
L'infortunio, dovuto evidentemente ad una mera casualità, non può essere addebitato alla società
. CP_6
L'appello deve essere rigettato, con condanna della parte appellante a rifondere le spese del grado tanto a , quanto ad . Controparte_6 Controparte_4
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna parte appellante a rifondere le spese del grado a e a Controparte_6 [...]
, liquidando per ciascuna parte l'importo di €9.991,00, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_4
spese generali.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18.12.2025
La Presidente