Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 EL 2025, proposto da
We OU S.r.l., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Pinamonti e Sergio D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nello studio EL primo, in Pergine Valsugana (TN), via Petrarca, n. 84;
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona EL Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro e Eric Chini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
IVS Italia S.p.a., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Netti e Cristina Brasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Macerata, via Carducci, n. 63;
per l'annullamento
previa sospensione ELl’efficacia
quanto al ricorso introduttivo:
ELl'aggiudicazione in favore di IVS Italia SpA ELla concessione EL servizio di installazione e gestione di distributori automatici per l'erogazione di alimenti confezionati e bevande calde e fredde nelle scuole statali in lingua italiana ELla Provincia di Bolzano (CIG B5DDCF001F), disposta con provvedimento di proposta di aggiudicazione di data 16.7.2025, ELla Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione 17. Intendenza scolastica italiana, Ufficio Finanziamento scolastico, comunicato mediante pubblicazione sul portale “ Sistema Informativo Contratti Pubblici ” ELla Provincia in data 25.08.2025, e degli atti di gara, tra cui il verbale n. 3 di data 7.5.2025-14.5.2025 di seduta per la procedura aperta svolta con modalità telematica, con il quale sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ELle offerte tecniche presentati dalle imprese concorrenti, ELla graduatoria di cui al verbale n. 4 EL 26.5.2025-29.5.2025 nonché ELla dichiarazione di efficacia ELl'aggiudicazione di data 25.8.2025, con la quale l'Autorità di gara e RUP ha dichiarato l'efficacia ELl'aggiudicazione ELla gara in favore di IVS Italia S.p.a., e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai suddetti;
quanto al ricorso incidentale presentato da IVS Italia S.p.a. 4.11.2025:
per l’annullamento e/o per la riforma
- in parte qua , EL verbale n. 3 relativo alle sedute di gara EL 7.5.2025 e EL 14.5.2025 per la valutazione e attribuzione EL punteggio ELle offerte tecniche, segnatamente nella parte in cui, quanto al criterio di valutazione 2, sono stati attribuiti a We OU S.r.l. 5 punti per il criterio 2a e altri 5 per il criterio 2b, giusto “ riepilogo dei punteggi attribuiti nella valutazione tecnico-qualitativa ”, datato 19.5.2025, ELla procedura di gara per la concessione EL servizio di “ Installazione e gestione di distributori automatici per l’erogazione di alimenti confezionati e di bevande calde e fredde nelle scuole statali in lingua italiana ELla Provincia di Bolzano ” CIG B5DDCF001F;
- in parte qua , EL verbale n. 4 relativo alla seduta di gara EL 26.5.2025, segnatamente nella parte in cui, all’esito ELla valutazione anche ELle offerte economiche, è stato attribuito a We OU S.r.l. il punteggio complessivo di 83,70 punti ELla procedura di gara per la concessione EL servizio di “ Installazione e gestione di distributori automatici per l’erogazione di alimenti confezionati e di bevande calde e fredde nelle scuole statali in lingua italiana ELla Provincia di Bolzano ” CIG B5DDCF001F;
- in parte qua , ELla proposta di aggiudicazione EL 16.7.2025, ELla dichiarazione di efficacia ELl’aggiudicazione EL 25.8.2025 nonché EL Decreto n. 14035/2025 EL 28.8.2025 di affidamento EL servizio, segnatamente nella parte in cui i medesimi, all’esito ELle risultanze ELla valutazione ELle offerte e nel recepire detta valutazione, sottendono We OU S.r.l. quale seconda graduata all’esito EL punteggio assegnato quanto all’offerta tecnica ELla procedura di gara per la concessione EL servizio di “ Installazione e gestione di distributori automatici per l’erogazione di alimenti confezionati e di bevande calde e fredde nelle scuole statali in lingua italiana ELla Provincia di Bolzano ” CIG B5DDCF001F;
- nonché di ogni altro atto e documento anche istruttorio anche a carattere interno e allo stato non cognito, con il quale la Stazione concedente ha attribuito il punteggio assegnato a We OU S.r.l. quanto al criterio di valutazione 2 “ Qualità dei prodotti ”;
- per quanto occorrer possa, ELl’Allegato B) – Criteri Premiali depositato nella procedura di gara da We OU Srl;
- per quanto occorrer possa, in parte qua EL Disciplinare e EL Capitolato di gara, nella parte in cui richiamano i CAM di cui al DM 6.11.2023 per i criteri premiali “ filiera corta ” e “ chilometro zero ” ELla procedura di gara per la concessione EL servizio di “ Installazione e gestione di distributori automatici per l’erogazione di alimenti confezionati e di bevande calde e fredde nelle scuole statali in lingua italiana ELla Provincia di Bolzano ” CIG B5DDCF001F;
- nonché di ogni altro atto, documento e provvedimento con il quale la Stazione concedente ha attribuito il punteggio a We OU S.r.l. quanto al criterio di valutazione 2 “ Qualità dei prodotti ” e successivamente ha assegnato alla stessa il punteggio finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio ELla Provincia autonoma di Bolzano e di IVS Italia S.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto da IVS S.p.a.;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica EL giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa DA NI e uditi per le parti i difensori, come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la proposta di aggiudicazione ELl’appalto dedotto in lite, la dichiarazione di efficacia ELl’aggiudicazione medesima e i presupposti verbali di seduta, nn. 3 e 4, con i quali sono stati attribuiti ai concorrenti i punteggi per le rispettive offerte e stilata la conseguente graduatoria. Prospettata l’illegittima assegnazione a IVS Italia S.p.a., odierna controinteressata, EL punteggio massimo per ciascuno dei due sub criteri “ filiera corta ” e “ chilometro zero ”, in cui era articolato il criterio premiale n. 2 “ Qualità dei prodotti ” attinente ai cd. CAM (Criteri Ambientali Minimi), la ricorrente, We OU, S.r.l. ha chiesto, previa concessione ELla tutela cautelare, l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento EL proprio diritto a vedersi aggiudicato l’appalto.
A sua volta la controinteressata, dopo aver comunque contrastato i motivi d’impugnazione declinati nel gravame introduttivo EL giudizio, ha proposto ricorso incidentale per contestare anch’essa, specularmente, l’illegittima attribuzione alla ricorrente EL punteggio per i medesimi sub criteri premiali e contrastare in tal modo il suo sorpasso nella graduatoria.
2. I fatti di causa possono essere riassunti come segue.
2.1 Con decreto EL 25.10.2024, n. 18541/2024, la Provincia autonoma di Bolzano (Ripartizione 17. Intendenza scolastica italiana, Ufficio Finanziamento scolastico) ha indetto una procedura aperta allo scopo di “ reperire l’Operatore Economico cui affidare il servizio di concessione denominato ‘Installazione e gestione di distributori automatici per l’erogazione di alimenti confezionati e di bevande calde e fredde nelle scuole statali in lingua italiana ELla Provincia di Bolzano’” (doc. 5 ELla ricorrente).
2.2. La procedura di gara è regolata, in particolare, dal Disciplinare, dal Capitolato Tecnico e dal Piano Economico Finanziario (PEF), dai quali si evincono la durata - prevista in cinque anni oltre all’eventuale rinnovo per altri due -, il valore complessivo ELla concessione EL servizio in questione, pari a € 3.171.825,00 e il criterio di aggiudicazione, individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base EL miglior rapporto qualità/prezzo con un massimo di 70 punti previsti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica (docc. 1 e 2 ELla Provincia).
2.3. Il disciplinare di gara prevede al punto 1.2. che “ il servizio è soggetto all’applicazione EL seguente CAM: DM Decreto ministeriale 6 novembre 2023, in G.U.R.I. n. 282 EL 2 dicembre 2023 – Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili ” (doc. 7 ELla ricorrente).
Coerentemente, la tabella dei criteri premiali prevede, al criterio n. 2 afferente alla “ Qualità dei prodotti ”, due sub criteri, il 2a e il 2b, dei quali, il primo, attribuisce “ max 10 punti all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da ‘filiera corta’ (prodotti agricoli e alimentari nazionali la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale) per almeno 5 dei prodotti presenti nel paniere:
- da 5 a 7 prodotti = punti 5
- da 8 a 10 prodotti = punti 10 ”
e il secondo assegna “ un punteggio tecnico premiante ulteriore di max 10 punti rispetto al sub criterio ‘filiera corta’ all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da ‘chilometro zero’ (prodotti provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione ELla materia prima o ELle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 km di raggio dal luogo di vendita o comunque provenienti dalla stessa provincia EL luogo di vendita) per almeno 5 dei prodotti presenti nel paniere:
- da 5 a 7 prodotti = punti 5
- da 8 a 10 prodotti = punti 10”.
Accluso alla documentazione di gara vi è il “ Paniere ” che individua la tipologia di prodotto e il riferimento CAM, suddiviso in due sezioni, di cui la prima relativa ai “ prodotti base gamma classica ” e la seconda ai “ prodotti obbligatori gamma salutare ” (doc. 17 ELla ricorrente) .
2.4. Alla procedura hanno partecipato la ricorrente We OU S.r.l. e la controinteressata IVS Italia S.p.a..
2.5. All’esito ELla gara IVS è risultata vincitrice con 100 punti, avendo ottenuto 70 punti (in seguito alla riparametrazione dei 66 punti ottenuti) per l’offerta tecnica e 30 punti per quella economica. We OU si è attestata, invece, sul punteggio complessivo di 83,70, di cui 59,39 punti (all’esito ELla riparametrazione dei 56 punti ottenuti) per l’offerta tecnica e 24,31 per quella economica (docc. 2 e 3 ELla ricorrente).
2.6. Ultimato il subprocedimento di anomalia attivato ai sensi ELl’art. 30 L.P. 16/2015, l’Autorità di gara e RUP, il 16.7.2025, ha ritenuto congrua l’offerta di IVS, proponendola come aggiudicataria (docc. 10 e 11 ELla ricorrente e 12 ELla Provincia) e, il successivo 25.8.2025, eseguito il controllo dei requisiti, ha dichiarato l’efficacia ELl’aggiudicazione (doc. 13 ELla Provincia), dando comunicazione ai concorrenti EL risultato ELla gara.
2.7. Chiesto e ottenuto l’accesso agli atti, (suo doc. 13), la ricorrente si è avveduta EL fatto che l’esito ELla gara favorevole alla controinteressata era dipeso dall’attribuzione alla medesima di 20 punti per il criterio di valutazione n. 2, afferente alla qualità dei prodotti in conformità ai CAM, di cui 10 per il sub criterio 2a “ filiera corta ” e altri 10 per il sub criterio 2b “ chilometro zero ”, mentre lei aveva ottenuto appena 10 punti complessivi, 5 per ciascuno dei citati sub criteri (docc. 14, 15 e 16 ELla ricorrente).
3. Ritenendo errata l’attribuzione dei punteggi relativi ai menzionati sub criteri premiali, risultati decisivi data la parità di punteggio ottenuto dalle concorrenti per gli altri criteri di valutazione tecnica, We OU S.r.l. ha proposto il presente ricorso fondato sui seguenti motivi.
3.1. “ Violazione in ogni caso errata interpretazione ed applicazione degli artt. 176, 183 e 185 D.Lgs. 36/2023, ELl’art. 4 -bis L.P. 16/2015, EL D.M. 6.11.2023 EL Ministero ELl’ambiente e ELla sicurezza energetica, ELl’art. 2 L. 61/2022, EL decreto n. 18541/2024 ELla Provincia autonoma di Bolzano, EL capitolato speciale di gara, EL disciplinare di gara – lex specialis ELla procedura per l’affidamento ELla concessione EL servizio di installazione e gestione di distributori automatici per l’erogazione di alimenti confezionati e bevande calde e fredde nelle scuole statali in lingua italiana ELla Provincia di Bolzano n. CIG B5DDCF001F. Istruttoria generica, insufficiente ed inadeguata. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, iniquità, ingiustizia manifesta, travisamento ELla realtà di fatto e ELle risultanze documentali, errori di valutazione, valutazioni inficiate da errori di fatto e da elementi di arbitrio, travisamento di fatti, macroscopica illogicità od irragionevolezza. Violazione EL principio che tutela l'affidamento ELle imprese partecipanti. Carenza, in ogni caso erroneità, difetto di motivazione e violazione in ogni caso errata applicazione ELl’art. 3 ELla L. 241/1990. Errata valutazione dei sottocriteri premiali 2a ‘filiera corta’ e 2b ‘chilometro zero’”: la ricorrente ricorda che in conformità al D.M. 6.11.2023 relativo ai CAM EL settore cui l’appalto afferisce (vigente ratione temporis ), in particolare punti 2.3.2.1. e 2.3.2.2, la lex specialis di gara indica un “ Paniere ” (suo doc. 17) con l’elenco ELle diverse “ categorie ” di prodotti per l’attribuzione EL punteggio in relazione al criterio premiale 2 “ Qualità dei prodotti ”, suddiviso in 2a “ filiera corta ” e 2b “ chilometro zero ”, e cita la documentazione di gara, laddove prevede che “ sono attribuiti max 10 punti all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da ‘filiera corta’/’chilometro zero’ per almeno 5 prodotti presenti nel paniere …”; così esordito, la ricorrente lamenta che la Stazione appaltante ha attribuito a IVS il punteggio massimo per i sub criteri 2a e 2b senza effettuare alcuna verifica sulla conformità dei prodotti alle definizioni normative e regolamentari richiamate dalla lex specialis , incorrendo nell’erronea applicazione dei criteri di valutazione; in particolare si lamenta che diversi prodotti indicati dall’aggiudicataria in relazione al sub criterio 2a “ filiera corta ” sarebbero una mera variazione di gusto di un stesso prodotto (snack bio) e sarebbero perciò riconducibili a un’unica categoria di prodotti tra quelle indicate nel “ Paniere ”, cosicché, sommati a quelli attribuibili ad altre categorie EL “ Paniere ”, non raggiungerebbero nemmeno il numero minimo previsto di 5 prodotti; inoltre, nessuno dei prodotti offerti sarebbe disponibile per la linea vending (il settore che riguarda la vendita di prodotti tramite distributori automatici senza bisogno di personale), come attestato dal produttore (doc. 18 ELla ricorrente); in merito al criterio 2b “ chilometro zero ” si afferma che (i) come dichiarato dalla ditta produttrice, uno dei prodotti indicati dall’aggiudicataria nella griglia di referenza (n. 9 – “ Lenis anelli di mela essiccata ”) non sarebbe biologico, come, invece, avrebbe dovuto essere (doc. 19 ELla ricorrente); (ii) altri tre prodotti (i “ mini grissini bio all’olio d’oliva extravergine ” nemmeno esistenti nel listino EL produttore, che contempla solo dei grissini all’olio d’oliva, i “ mini grissini bio al farro integrale con sesamo ” e gli “ snack bio al segale con muesli ”) sarebbero “ in formato non adatto ai distributori automatici (docc. 20, 21, 22 23 e 24 ELla ricorrente); dei nove prodotti indicati dall’aggiudicataria per il sub criterio 2b, dunque, in linea teorica solo cinque sarebbero stati valutabili, con la conseguenza che il punteggio attribuibile sarebbe stato quello di soli 5 punti anziché 10; (iii) in concreto, però, i nove prodotti indicati dall’aggiudicataria sarebbero riconducibili a sole quattro categorie di prodotto previste dal “ Paniere ” indicato dalla lex specialis , perché tutti i grissini bio (all’olio d’oliva, al farro con formaggio, al farro gusto pizza e al farro con rosmarino) sarebbero semplici variazioni di gusto di un unico prodotto, il grissino bio, appunto, e lo stesso varrebbe per i due snack bio (croccante alla segale e alla segale con muesli); gli unici prodotti ELla lista suscettibili di essere ricondotti ad altrettante categorie di prodotto previste dal “ Paniere ” sarebbero le chips di segale con nocciole e uva e gli anelli di mela essiccata, questi ultimi, però, non sarebbero biologici e sarebbero, quindi, da escludere ai fini ELl’attribuzione EL punteggio per il criterio premiale; per tale ragione, in relazione al criterio 2b “ chilometro zero ” si sarebbero potuti prendere in considerazione al massimo quattro prodotti con la conseguenza che sarebbero spettati alla controinteressata 0 punti anziché 10; la ricorrente, invece, avrebbe correttamente indicato come prodotto unico, riconducibile alla rispondente categoria di prodotti indicati nel “ Paniere ”, le diverse variazione di gusto di uno stesso prodotto (merendina di frutta AS EL TO, presente in sei varianti di gusto), in conformità al DM CAM e alla lex specialis di gara (suo doc. 25); in definitiva, si imputa alla Stazione appaltante di aver omesso qualsivoglia verifica circa la rispondenza dei prodotti indicati dalla controinteressata nella propria offerta ai CAM “ filiera corta ” e “ chilometro zero ” e di aver omesso, nel verbale di valutazione e nella proposta di aggiudicazione, ogni motivazione al riguardo, accontentandosi di vuote formule di stile, inidonee a soddisfare l’onere di motivazione che incombe sull’Amministrazione pubblica.
3.2. “ Violazione in ogni caso errata interpretazione ed applicazione degli artt. 176, 183 e 185 D.Lgs. 36/2023, ELl’art. 4- bis L.P. 16/2015, EL D.M. 06.11.2023 EL Ministero ELl’ambiente e ELla sicurezza energetica, ELl’art. 2 L. 61/2022, EL decreto n. 18541/2024 ELla Provincia autonoma di Bolzano, EL capitolato speciale di gara, EL disciplinare di gara – lex specialis ELla procedura per l’affidamento ELla concessione EL servizio di installazione e gestione di distributori automatici per l’erogazione di alimenti confezionati e bevande calde e fredde nelle scuole statali in lingua italiana ELla Provincia di Bolzano n. CIG B5DDCF001F. Istruttoria generica, insufficiente ed inadeguata. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, iniquità, ingiustizia manifesta, travisamento ELla realtà di fatto e ELle risultanze documentali, errori di valutazione, valutazioni inficiate da errori di fatto e da elementi di arbitrio, travisamento di fatti, macroscopica illogicità od irragionevolezza. Violazione EL principio che tutela l'affidamento ELle imprese partecipanti. Carenza, in ogni caso erroneità, difetto di motivazione e violazione in ogni caso errata applicazione ELl’art. 3 ELla L. 241/1990. Rideterminazione EL risultato ELla procedura di affidamento ”: precisato che non è contestata l’attribuzione EL punteggio per le due offerta economiche, la ricorrente, si duole, invece, EL punteggio ottenuto dall’avversaria per l’offerta tecnica, secondo lei pari a 0 anziché a 20; fermo il punteggio che la Stazione appaltante ha assegnato alla propria offerta tecnica (56 punti) e alle offerte economiche di entrambe le concorrenti (30 punti a IVS e 24,31 a We OU), la ricorrente, sulla scorta di quanto dedotto al precedente motivo, sottrae all’offerta economica ELl’odierna controinteressata i 20 punti complessivi da essa erroneamente ottenuti per i sub criteri premiali 2a e 2b (66-20= 46 punti), e, operata la dovuta riparametrazione (70 punti per We OU che con 56 ha ottenuto il punteggio più alto, e 57,50 per IVS), ottiene il diverso risultato che la vede conseguire il punteggio massimo per l’offerta tecnica, cui va ad aggiungersi il punteggio per l’offerta economica, con esito vittorioso in graduatoria (94,31 punti per We OU e 87,50 per IVS). Chiede, pertanto, l’aggiudicazione ELla gara.
4. Si è costituita la Provincia che predica l’infondatezza EL gravame sul rilievo che la conformità dei prodotti “ forniti ” è da eseguire, secondo il D.M. CAM, “ in sede di esecuzione contrattuale ” (citazione tratta dal medesimo decreto – n.d.r.). Ritiene, pertanto, di aver attribuito correttamente i punteggi per le due offerte tecniche, in base all’impegno dichiarato dalle partecipanti alla gara e all’elenco dei prodotti da esse indicati, in conformità al D.M. richiamato e alla legge di gara. Nega, inoltre, la prospettata violazione ELl’onere di motivazione, evidenziandone l’inutilità, laddove, come nel caso di specie, ne vada di criteri tabellari, e conclude per l’insussistenza di ragioni che possano giustificare un ricalcolo dei punteggi.
5. Si è costituita anche la controinteressata che profila l’inammissibilità ELla censura attorea in merito alla legittima attribuzione EL punteggio alla propria offerta tecnica, risolvendosi essa, a ben vedere, nella richiesta di un sindacato sostitutivo EL giudizio tecnico-discrezionale riservato dall’Amministrazione.
Nel merito ELle doglianze formulate nel gravame, la controinteressata contesta, quanto al criterio 2a, la mail EL produttore degli alimenti presenti nell’elenco prodotto in gara da IVS, depositata dalla ricorrente, mail che ritiene generica e dunque inammissibile; in merito al criterio 2b, la controinteressata osserva che con l’eccepita “ non macchinabilità ” dei mini grissini all’olio d’oliva, dei mini grissini al farro integrale e sesamo e degli snack bio segale e muesli e la loro conseguente indisponibilità nel formato vending, la ricorrente mirerebbe a sindacare le “ modalità di esecuzione EL servizio ”. La doglianza, in sostanza, non atterrebbe alla valutazione ELl’offerta né alla procedura selettiva, posto che la macchinabilità di un prodotto non dipenderebbe dal produttore ma dal gestore EL servizio. Quanto, in particolare, agli anelli di mela, contestati dalla ricorrente perché non biologici, la loro sottrazione non modificherebbe il risultato in termini di punteggio attribuito alla controinteressata, perché rimarrebbero pur sempre otto prodotti da “ chilometro zero ”, con la conseguenza che, a mente ELla legge di gara, spetterebbero a IVS sempre gli stessi 10 punti. Sarebbe infondata anche la censura per la quale, ai fini ELl’attribuzione EL punteggio per i sub criteri in questione, occorrerebbe considerare le diverse “ categorie ” e non i prodotti singolarmente, ove costituenti ELle mere varianti di gusto di uno stesso prodotto. Tale interpretazione, infatti, sarebbe (i) in contrasto frontale con la disciplina di gara, per la quale il punteggio sarebbe da attribuire in base al numero dei prodotti offerti, non ELle “ categorie ”; (ii) eccessivamente limitativa e, dunque, irragionevole perché paralizzerebbe i concorrenti in grado di offrire più prodotti all’interno di una stessa categoria.
Data l’inammissibilità (con riguardo al criterio 2a) e l’infondatezza (con riguardo al criterio 2b) ELle doglianze dedotte, nessun ricalcolo EL punteggio potrebbe avere luogo. Annunciando, infine, la proposizione EL ricorso incidentale, la controinteressata conclude, affermando che, anche nella denegata ipotesi di fondatezza EL gravame introduttivo, la ricorrente rimarrebbe comunque relegata al secondo posto ELla graduatoria, dato che anche a lei dovrebbe essere sottratto il punteggio illegittimamente assegnatole per i sub citeri 2a e 2 b, con la conseguenza che, ricalcolati i punteggi di entrambe le offerte tecniche, sommati a quelli, incontestati, ELle offerte economiche, la graduatoria rimarrebbe comunque quella attuale, con IVS in prima posizione.
6. Giunta alla camera di consiglio EL 21.10.2025 con la replica ELla ricorrente alle difese e contestazioni avversarie, il Presidente, su istanza ELla controinteressata, cui non si sono opposte le altre parti, ha disposto il rinvio ELl’istanza cautelare per essere trattata unitamente al merito.
7. Con atto notificato alle altre parti il 25.10.2025 e depositato il 4.11.2025, IVS S.p.a. ha proposto ricorso incidentale per l’annullamento dei verbali ELle sedute di gara nn. 3 e 4, nella parte in cui è stato assegnato a We OU S.r.l. il punteggio per l’offerta tecnica e quello complessivo, nonché per l’annullamento ELla proposta di aggiudicazione, ELla dichiarazione di efficacia ELl’aggiudicazione e EL decreto di affidamento dei lavori, nella parte in cui sottendono detto punteggio attribuito a We OU.
Ricapitolati i fatti di causa, la controinteressata insta per l’azzeramento dei complessivi 10 punti attribuiti alla ricorrente in relazione ai sub criteri premiali 2a e 2b - 5 per ciascuno di essi - in quanto erroneamente assegnati.
Formula a questo riguardo i seguenti motivi:
7.1. “ L’errata valutazione e attribuzione di punteggio alla Società We Tou S.r.l. quanto al criterio di valutazione premiale 2 ‘Qualità dei prodotti’. Violazione e/o falsa applicazione EL disciplinare di gara e EL capitolato di gara nella parte relativa alla valutazione e attribuzione EL punteggio quanto ai criteri di valutazione premiali. Violazione e/o falsa applicazione dei CAM di cui al DM 06/11/2023. Preminenza ELl’offerta di IVS Italia S.p.a .”: la controinteressata lamenta l’illegittima attribuzione EL punteggio alla ricorrente per i sub criteri 2a e 2b; quanto al criterio 2a assume che nessuno dei prodotti indicati da We OU rispetterebbero la definizione di “ filiera corta ”, tale essendo quella in cui sono assenti intermediari commerciali o è composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale; precisato che i gestori EL servizio vending , quali sono la ricorrente e la controinteressata, sono essi stessi intermediari commerciali, è necessario, per il rispetto EL sub criterio in questione, che i prodotti offerti in gara siano reperiti dagli operatori EL vending direttamente dal produttore, inteso come “ soggetto unico che è esso stesso coltivatore ELla materia prima, titolare esclusivo di tutto il processo di trasformazione ELla materia prima nonché titolare esclusivo EL confezionamento EL prodotto ”; considerato che, nel caso dei grissini al farro, la NE BR che li fornisce a We OU, ha dichiarato, con mail in risposta a corrispondente domanda, che l’ingrediente principale, ossia il farro, è macinato da un proprio stabilimento ma non ha confermato di coltivarlo direttamente, e che, con riguardo al mini pane croccante di segale e alle chips di segale, la materia principale, ossia la segale, è sia coltivata che macinata da terzi (doc. 14 ELla controinteressata), gli intermediari tra “ produttore ” e “ consumatore finale ” sono ben più ELl’unico ammesso dalla definizione di “ filiera corta ”; in particolare, nel caso dei grissini al farro vi sarebbe un primo passaggio tra coltivatore ELla materia prima e NE BR che acquista il farro e si qualifica, perciò, come primo intermediario commerciale, un secondo passaggio tra la NE BR e il proprio mulino, che sarebbe il secondo intermediario commerciale, e un terzo passaggio tra la NE BR che trasforma il prodotto macinato e lo vende a We OU, terzo intermediario commerciale; nel caso dei due prodotti di segale i passaggi di intermediazione commerciale sarebbero addirittura quattro: la materia prima sarebbe coltivata da un terzo agricoltore (primo intermediario), venduta al MU NO (secondo intermediario), dalla quale NE BR acquista la farina (terzo intermediario) trasformata nel prodotto poi venduto a We OU (quarto intermediario); tutti e tre i prodotti in parola sarebbero, perciò, da espungere dall’elenco indicato da We OU per il criterio 2a, ciò bastando all’azzeramento EL punteggio ottenuto; ma vi sarebbe di più: il prodotto merendine di frutta bio, sarebbe addirittura fuori produzione da oltre un anno, sicché We OU non avrebbe potuto indicarlo a referenza per il sub criterio premiale in questione (doc. 15 ELla controinteressata); sarebbero, pertanto, addirittura quattro su cinque i prodotti indicati da We OU che, in relazione al sub criterio 2a, non si sarebbero potuti considerare; in merito al criterio 2b la controinteressata sostiene che vi sarebbero ben tre prodotti su sei indicati nella griglia ELle referenze di We OU, i quali non potrebbero venire in considerazione per il requisito EL “ chilometro zero ”: il cioccolato fondente bio a base EL prodotto cioccolato bio fondente con menta e fiori IM ÜD GmbH sarebbe prodotto in Germania dalla TT NN NA (doc. 16 ELla controinteressata); la Barretta Bio mirtilli Hotels proverrebbe da altra azienda ELla Val Venosta e non potrebbe, perciò, considerarsi a “ chilometro zero ” (doc. 17 ELla controinteressata) e lo yogurt al cucchiaio bio bianco sarebbe uscito dalla produzione (doc. 18 ELla controinteressata); i 5 punti attribuiti a We OU in relazione al sub criterio “ chilometro zero ” sarebbero, pertanto, ingiustificati.
7.2. In coda ai motivi EL ricorso incidentale la controinteressata propone diversi schemi di ricalcolo dei punteggi, a seconda che il ricorso introduttivo sia infondato integralmente o solo in parte, e perviene, per ciascuno di essi, alla medesima conclusione: è IVS la prima in graduatoria.
8. Con memoria depositata il 24.11.2025 la ricorrente ha preso posizione sui motivi declinati nel ricorso incidentale, EL quale chiede il fermo rigetto.
Riguardo all’assunto avversario per cui i prodotti indicati da We OU non apparterrebbero a una “ filiera corta ” (criterio 2a), la ricorrente osserva come nella filiera dei prodotti da forno si abbia da intendere come “ produttore ”, ai fini ELla “ filiera corta ” ai sensi ELla L. 61/2022, chi, producendo il prodotto da forno attraverso una “ trasformazione primaria ”, si qualifica come “ trasformatore ” e non come mero intermediario commerciale; nel caso dedotto in lite, dunque, “ produttore ” sarebbe la NE BR e primo e unico intermediario commerciale sarebbe We OU, nel rispetto ELla “ filiera corta ”; i tre prodotti da forno, indicati da We OU ai nn. 1, 2 e 4 ELl’elenco dei prodotti dedotti in referenza per il sub criterio 2a, rientrerebbero, pertanto, a pieno titolo nel sub criterio “ filiera corta ” e, anche volendo espungere le merendine di frutta bio AS EL TO (n. 6 ELl’elenco) perché non più in produzione, comunque, assieme alle incontestate mele essiccate bio (n. 5 ELl’elenco) e alla altrettanta non contestata barretta alla mela bio (n. 3 ELl’elenco), sarebbe raggiunto il numero minimo di 5 prodotti, cui, in base alla disciplina di gara, spettano i 5 punti in effetti attribuiti a We OU; in merito alle contestazioni ELla controinteressata riguardo ai prodotti proposti da We OU per il sub criterio 2b, la ricorrente rimarca che per quelli indicati ai punti 1, 3 e 6 ELl’elenco (grissini Plentini, succo di mela e chips al farro) non sono state svolte contestazioni da parte di IVS, sicché può darsi per pacifico che si tratta di prodotti a “ chilometro zero ”; concorda, invece, sull’espunzione EL cioccolato bio fondente IM (n. 2 ELl’elenco), perché né la materia prima, né la produzione sono locali; contesta, da ultimo, l’affermazione avversaria per cui la barretta bio mirtilli VI non sarebbe a “ chilometro zero ” in quanto proveniente dalla Val Venosta, ed evidenzia che la Val Venosta si trova in provincia di Bolzano, sicché il prodotto in questione, poiché realizzato con materia prima ELla provincia di Bolzano, come dichiarato dal fornitore, rispetta appieno la definizione di “ chilometro zero ” che ricomprende i prodotti “ provenienti dalla stessa provincia EL luogo di vendita o dal luogo di consumo EL servizio di ristorazione …”; per quanto riguarda lo yogurt bianco IL (n. 5 ELl’elenco), esso è andato fuori produzione, come dichiarato dal produttore (doc. 32 ELla ricorrente), da partire da maggio 2025, ossia dopo la scadenza EL termine per la presentazione ELla domanda di partecipazione (10.4.2025), e poteva perciò essere inserito nell’offerta e valorizzato ai fini ELl’attribuzione EL punteggio; per quanto dedotto, i prodotti da tenere in considerazione per il sub criterio premiale 2b erano, dunque, cinque con conseguente piana legittimità dei 5 punti ottenuti da We OU per il criterio in discorso; la ricorrente propone, poi, un ulteriore ricalcolo dei punteggi - che aggiunge a quello già illustrato nel ricorso introduttivo - per la denegata ipotesi in cui questo Giudice ritenga erroneamente attribuitile i 5 punti per la “ filiera corta ”: ferma la sottrazione, per i motivi di cui al gravame, di 20 punti complessivi assegnati a IVS per i sub criteri 2a e 2b, e sottratti anche a We OU 5 punti per il criterio 2a, si perviene al risultato di 46 punti per l’offerta tecnica ELla prima e 51 per quella ELla seconda; operata la prevista riparametrazione si perverrebbe al risultato di 70 punti per We OU e di 63,14 punti per IVS che sommati ai punti ottenuti dalle due concorrenti per la rispettiva offerta economica (30 per IVS e 24,31 per We OU), porterebbero la ricorrente, con 94,31 punti, a superare la controinteressata, con 93,14 punti, collocandola al primo posto ELla graduatoria; infine, la ricorrente prospetta la possibile illegittimità di ulteriori 5 punti ottenuti da IVS per il criterio di valutazione 1a, relativo all’istituzione di una sede operativa/segreteria organizzata nella provincia di Bolzano, non essendo certo, a suo dire, che l’unità locale aperta a Bolzano da IVS entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come previsto dalla disciplina di gara, sia effettivamente una “ segreteria organizzativa/sede operativa ” e non un semplice magazzino temporaneo come risulterebbe dalla visura camerale (doc. 34 ELla ricorrente).
9. In vista ELl’udienza di discussione, il 12.1.2026, la controinteressata ha depositato una memoria in cui (i) fa valere l’improcedibilità EL ricorso introduttivo sul rilievo che We OU avrebbe omesso di impugnare l’aggiudicazione definitiva, avvenuta, a suo dire, con decreto direttoriale n. 14035/2025; (ii) ribadisce l’inammissibilità ELle doglianze dedotte con il ricorso introduttivo, perché volte a sollecitare un sindacato sostitutivo ELla valutazione operata dalla Stazione appaltante nell’ambito ELla propria insindacabile discrezionalità tecnica; (iii) ripete gli argomenti già spesi negli scritti precedenti a ferma contestazione dei motivi d’impugnazione svolti dalla ricorrente ed eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza ELla doglianza afferente ai 5 punti ottenuti da IVS per il criterio 1a, relativo all’istituzione di una sede operativa nella provincia di Bolzano, poiché tardivamente proposta con la memoria difensiva depositata per resistere al ricorso incidentale e comunque afferente alla fase esecutiva ELl’appalto; (iv) ripropone le censure dedotte con il ricorso incidentale; (v) elabora diversi scenari di ricalcolo dei punteggi in ragione di diverse ipotesi di infondatezza integrale o parziale EL ricorso introduttivo e di quello incidentale, tutti confermativi ELla supremazia di IVS nella graduatoria e, in definitivi, ELla legittimità ELl’aggiudicazione.
10. Parte ricorrente ha prodotto una breve memoria riassuntiva ELle ragioni di gravame e ELle contestazioni al ricorso incidentale.
11. Anche la Provincia si è spesa in un breve scritto difensivo per affermare la correttezza EL proprio operato nella gara de qua a fronte sia ELle censure sollevate con il ricorso introduttivo che di quelle modulate nel gravame incidentale, puntando, di nuovo, sull’argomento per cui la verifica di conformità dei requisiti in relazione ai CAM sarebbe demandata alla fase di esecuzione EL contratto, come prevedrebbe il D.M. 6.11.2023. Bene avrebbe agito la Stazione appaltante a limitarsi a prendere atto ELl’elenco dei prodotti portati a referenza dalle due concorrenti in gara senza operare alcuna verifica al riguardo.
Come la controinteressata, anche la Provincia ha rilevato l’inammissibilità ELla censura afferente all’illegittima attribuzione di 5 punti a IVS per il criterio di valutazione 1a, in quanto tardiva.
12. La ricorrente e la controinteressata si sono scambiate, infine, le rispettive repliche sostanzialmente ripetitive ELle censure, ELle eccezioni e ELle difese già spese negli atti di gravame, introduttivo e incidentale, e negli intercorsi scritti difensivi.
Merita, tuttavia, di essere annoverata, quanto alla replica ELla ricorrente, la sua precisazione riguardo a quella che appare come la prospettazione, con la memoria depositata il 24.11.2025, ELl’illegittimità EL punteggio attribuito a IVS per l’impegno all’apertura di una sede operativa/unità organizzativa a Bolzano.
A questo proposito, a svuotamento ELl’eccezione di tardività ELla censura sollevata sia dalla Provincia che dalla controinteressata, la ricorrente ha chiarito che non si tratta di una nuova doglianza volta ad ampliare (tardivamente) il thema decidendum.
Convenendo sul fatto che l’Amministrazione abbia correttamente attribuito a IVS i 5 punti per la sede operativa/unità organizzativa a Bolzano, “ dal momento che il bando prevedeva il suo riconoscimento a fronte EL mero specifico impegno ad aprire tale sede nei 30 giorni successivi dall’aggiudicazione ”, la ricorrente ha puntualizzato, infatti, che le perplessità da essa manifestate a questo riguardo non attengono alla legittimità ELl’attribuzione EL punteggio in sede di gara, ma sono rivolte solamente a “ sollecitare ” l’Amministrazione alla verifica EL corretto ed effettivo adempimento di quanto promesso da IVS in sede di gara e a stimolarne l’autotutela in fase esecutiva, in caso di accertato inadempimento.
La questione, in conclusione, non assurge a motivo d’impugnazione, sicché l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalle parti resistenti a questo riguardo può dirsi superata.
13. Giunta all’udienza EL 28.1.2026, dopo ampia discussione, in cui parte ricorrente ha chiesto a questo Giudice di acquisire, ai sensi ELl’art. 64, comma 3, cod. proc. amm., lo screenshot ELla piattaforma SICP ELla Provincia, da essa depositato con il n. 37 in data 26.1.2026, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
14. Il Collegio, evidenziato che lo screenshot in parola appare utile alla decisione in merito all’eccezione di improcedibilità formulata dalla controinteressata e ricorrente incidentale, ne dispone l’acquisizione ai sensi ELl’art. 64, comma 3, cod. proc. amm..
15. Non superano il vaglio EL Collegio le eccezioni preliminari di inammissibilità EL ricorso introduttivo perché (i) volto, nel complesso ELle censure formulare, a sollecitare un sindacato sostitutorio di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione e (ii) per l’omessa impugnazione EL decreto direttoriale n. 14035/2025 con cui, secondo la controinteressata, sarebbe stata disposta la “ aggiudicazione definitiva ” ELl’appalto.
15.1. Quanto al primo profilo d’inammissibilità, osserva il Collegio che, come correttamente evidenzia We OU, le doglianze a supporto EL gravame introduttivo sono dirette a far emergere l’illegittima applicazione ELla disciplina CAM richiamata dal bando di gara. Al Giudice, in altre parole, non è chiesto di ingerirsi nel merito tecnico riservato alla Amministrazione, per sovrapporre alla sua valutazione tecnica, tipicamente connotata da margini di opinabilità, un proprio diverso giudizio altrettanto opinabile, bensì a verificare il rispetto ELle regole ELla gara in relazione all’attribuzione EL punteggio per i sub criteri premiali per cui è causa e, in particolare, ad accertare la corrispondenza “ ab origine” dei prodotti proposti a referenza da IVS ai requisiti richiesti dalla disciplina dei CAM, ossia ad appurare la riconducibilità dei prodotti medesimi alle categorie premiali definite dal bando.
L’eccezione, dunque, è priva di sostanza.
15.2. Non coglie nel segno nemmeno la prospettazione ELl’inammissibilità EL gravame introduttivo per mancata impugnazione ELl’atto conclusivo EL procedimento di selezione, individuato dalla controinteressata nel decreto direttoriale n. 14035/2025.
La ricorrente, infatti, ha tempestivamente impugnato la proposta di aggiudicazione, formulata dall’Autorità di gara e RUP con atto dd. 16.7.2025 dopo aver svolto il subprocedimento di anomalia, e la dichiarazione di efficacia ELl’aggiudicazione successivamente espressa dalla medesima Autorità di gara e RUP, secondo quanto indicato nella proposta di aggiudicazione, dove, all’ultimo paragrafo, si legge: “ Ai sensi ELl’art.17, c. 5, EL D.Lgs. 36/2023, il successivo provvedimento di aggiudicazione verrà disposto dal RUP dopo la verifica EL possesso dei requisiti ” (v. doc. 3 ELla controinteressata).
Con provvedimento EL 25.8.2025, infatti, l’Autorità di gara e RUP, dato atto ELl’avvenuto controllo dei requisiti in capo all’aggiudicataria, ha dichiarato efficace l’aggiudicazione e ha precisato che “ la stipula EL contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data EL presente provvedimento ai sensi ELl’art. 18, comma 3, lett. d), EL D.Lgs. n. 36/2023 …” (doc. 4 ELla controinteressata). Quest’ultima precisazione, contenuta nella dichiarazione di efficacia ELl’aggiudicazione, rende evidente che per la stipula EL contratto non era necessaria, da parte ELla Stazione appaltante, l’adozione di alcun altro provvedimento attinente alla selezione EL contraente privato.
Dell’avvenuta aggiudicazione l’Amministrazione, che non ha contestato la circostanza, da darsi, dunque, per pacifica, ha dato comunicazione alle parti in data 25.8.2025.
La sequenza dei descritti atti collima con il disciplinare di gara che, nella “ Parte III ”,
(i) al punto 3 “ Aggiudicazione ”, recita: “ La stazione appaltante dichiara l’aggiudicazione che, ai sensi ELl’art. 27, comma 2, L.P. 16/2015, diventa efficace a seguito ELl’esito positivo dei suddetti controlli” (quelli relativi alla verifica EL possesso dei requisiti – n.d.r.). “ La stazione appaltante procederà entro i successivi 5 giorni alle comunicazioni di cui all’art. 90, comma 1, lett. b) e tramite PEC all’offerente. Ai sensi ELl’art. 17, comma 6, d.lgs. 36/2023 l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario …”;
(ii) al successivo punto 5 “ Stipula EL contratto …”, recita: “… La stipula dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione efficace ai sensi ELl’art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023 …”.
In questo quadro, il successivo decreto direttoriale n. 14035/2025, datato 26.8.2025,
(doc. 5 ELla controinteressata) - sull’omessa impugnazione EL quale la controinteressata costruisce l’eccezione d’inammissibilità all’esame - non costituisce, dunque, l’aggiudicazione definitiva, provvedimento non contemplato dal vigente codice dei contratti pubblici (v. art. 17 EL D.Lgs. n. 36/2023) che ha superato la precedente distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva cui si riferisce la giurisprudenza richiamata dalla controinteressata, ma si configura come semplice atto di formale affidamento ELl’appalto all’aggiudicataria da parte EL direttore di Ripartizione, in seguito all’aggiudicazione già in precedenza disposta dal RUP.
Si tratta, invero, di un atto meramente esecutivo, direttamente consequenziale all’aggiudicazione già definitivamente operante ed efficace, come affiora dalla lettura di quello stesso decreto direttoriale, laddove è dato atto che “ sulla piattaforma SICP ELla Provincia autonoma di Bolzano sono stati pubblicati gli atti di gara dai quali si evince che il servizio di concessione, il cui valore ammonta complessivamente a € 2.120.388,60 al netto di IVA e comprensivo dei costi ELla manodopera, è stato aggiudicato alla TT IVS Italia S.p.a. di Seriate (BG) per un periodo di cinque anni ” (doc. 5 ELla controinteressata).
Detto decreto, adottato da un’autorità priva di competenza in ordine all’aggiudicazione ELl’appalto, spettante, nel caso di specie, al RUP, deriva in via diretta e immediata dall’aggiudicazione che l’ha preceduto, per darvi esecuzione. Esso non comporta alcuna autonoma valutazione o dichiarazione di volontà ELla Stazione appaltante in relazione alla procedura selettiva e alla scelta EL contraente per l’affidamento ELl’appalto, e, in quanto avvinto all’aggiudicazione da un rapporto di consequenzialità diretta e immediata, non onera l’interessato ELla sua impugnazione, pena l’improcedibilità EL gravame proposto contro l’aggiudicazione medesima.
L’eventuale annullamento giudiziale ELl’aggiudicazione, infatti, per l’effetto “caducante” ELla sua accertata invalidità rispetto all’atto a essa consequenziale, comporta il travolgimento automatico ELl’atto esecutivo di affidamento formale ELl’appalto all’aggiudicatario, con conseguente inutilità ELla sua autonoma impugnazione.
Questa conclusione è corroborata, infine, dallo screenshot acquisito dal Collegio ai sensi ELl’art. 64, comma 3, cod. proc. amm. (doc. 37 ricorrente), dal quale si evince in modo inequivocabile che l’Amministrazione, sul portale relativo ai bandi ELl’Alto Adige, ha espressamente classificato il decreto n. 14035/2025, EL quale IVS eccepisce l’omessa impugnazione, come “ ELibera/determina a contrarre o atto equivalente ”, cosicché appare chiaro che si tratta di un atto consequenziale all’aggiudicazione e non ELl’atto conclusivo ELla procedura di selezione EL contraente.
L’eccezione, in definitiva è manifestamente infondata e come tale va respinta.
16. Superate le eccezioni preliminari si può passare, in sequenza, all’esame EL ricorso introduttivo e quindi di quello incidentale.
Giova introdurre, per prima, l’identica censura che la ricorrente rivolge all’attribuzione EL punteggio per entrambi i sub criteri premiali inerenti ai CAM, centrata sul rilievo che la Stazione appaltante non si sarebbe avveduta EL fatto che diversi dei prodotti indicati da IVS a referenza per il criterio “ filiera corta ” e per quello “ chilometro zero ” sarebbero ELle mere variazioni di gusto di uno stesso prodotto, non singolarmente valorizzabili, con la conseguenza che non sarebbe stato raggiunto, per nessuno dei citati sub criteri premiali, il numero minimo di prodotti.
16.1. Come riportato al punto 1.2.1. EL disciplinare di gara, il servizio oggetto ELl’appalto per cui è causa “ è soggetto all’applicazione EL seguente CAM: DM Decreto ministeriale 6 novembre 2023 – Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili ” (doc. 7 ELla controinteressata).
A sua volta il bando di gara, al punto 1, “ Descrizione EL servizio ”, elenca tra “ i documenti fondamentali ai quali la procedura di gara si riferisce … i criteri ambientali minimi CAM D.M. 06 novembre 2023 EL ministero ELl’ambiente e ELla sicurezza energetica che mirano a ridurre gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dei servizi di ristoro come meglio specificato al punto 1.1. degli stessi ”.
La disciplina dei CAM in parola, dunque, contenuta nel richiamato decreto ministeriale vigente ratione temporis , innerva l’appalto dedotto in lite che premia, in particolare, attraverso l’attribuzione di massimo 20 punti complessivi sui 70 previsti per la qualità, i prodotti che provengono da “ filiera corta ” e a “ chilometro zero ”.
16.2. A definire la “ filiera corta ” e il “ chilometro zero ” è la L. 61/2022 che all’art. 2, recita:
“1 . Ai fini e per gli effetti ELla presente legge, si intendono per:
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti ELl'agricoltura e ELl'allevamento, compresa l'acquacoltura, …. provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione ELla materia prima o ELle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia EL luogo di vendita, o dal luogo di consumo EL servizio di ristorazione …;
b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all’ articolo 1, comma 2, EL decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari ”.
16.3. I criteri in parola, secondo quanto esplicitato dal DM 6.11.2023 richiamato nel bando di gara, costituiscono “ criteri premianti ” e come tali sono stati introdotti nella lex specialis di gara.
Richiamata la loro definizione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. a) e b), ELla L. 61/2022, il D.M. citato, prevede al punto 2.3.2.1., quanto al sub criterio “ filiera corta ”:
“ È attribuito un punteggio tecnico premiante all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da ‘filiera corta’ per almeno una ELle categorie di prodotti elencate nel capitolo 2.2.2 ‘ Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori ’.
Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da filiera corta offerti.
Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso ”.
Quanto al sub criterio “ chilometro zero ”, il D.M. precisa, al punto 2.3.2.2.:
“ È attribuito un punteggio tecnico premiante ulteriore o comunque maggiore rispetto al subcriterio ‘filiera corta’ all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da chilometro zero per almeno una ELle categorie di prodotti elencate nel capitolo 2.2.2 ‘Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori’.
Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da km 0 offerti.
Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso.
Secondo le riportate disposizioni EL decreto ministeriale, dunque, il punteggio è attribuito in ragione EL numero di categorie coperte dai prodotti offerti.
16.4. Le “ tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all’interno dei distributori ”, elencate al punto 2.2.2.EL DM, sono le seguenti:
“2.2.2.1 Bevande fredde
2.2.2.2 Bevande calde
2.2.2.3 Frutta e ortaggi
2.2.2.4 Insalate
2.2.2.5 Panini e prodotti da forno artigianali
2.2.2.6 Prodotti esotici
2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini
2.2.2.8 Merende (snack) salate
2.2.2.9 Merende (snack) dolci
2.2.2.10 Uova
2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio
16.5. La disciplina di gara, a sua volta, prevede un “ Paniere ”, distinto per “ Prodotti base gamma classica ” e “ Prodotti obbligatori gamma salutare ”, nel quale sono previste, per il primo, 15 tipologie di prodotti con il relativo riferimento alle categorie CAM, e, per il secondo, 17 (doc. 8 ELla Provincia).
Va rilevato che l’elenco ELle tipologie di prodotti elencate nel “ Paniere ” non corrisponde a quello ELle categorie CAM che figurano nel D.M., al punto 2.2.2.. La tabella, infatti, è suddivisa in diverse tipologie di prodotti che possono riferirsi a una stessa categoria indicata dal D.M., puntualmente richiamata. Per esempio, l’elenco EL “ Paniere ” indica come tipologie separate, il caffè espresso, il caffè decaffeinato, il caffè d’orzo ecc., tutte bevande calde ascrivibili alla stessa categoria EL D.M. 2.2.2.2.; e ancora, il “ Paniere ” elenca come tipologie distinte, i croissant farciti, le crostatine o tortine, i biscotti secchi ecc., tutti prodotti che rientrano nella stessa categoria 2.2.2.9. EL D.M..
In merito all’attribuzione EL punteggio, la tabella dei criteri premiali, prevista dalla disciplina di gara, precisa, quanto al sub criterio 2a “ filiera corta ” che “ sono attribuiti max 10 punti all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da ‘filiera corta’ (prodotti agricoli e alimentari nazionali la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale) per almeno 5 dei prodotti presenti nel paniere ”, e, quanto al sub criterio “ chilometro zero ” che “ è attribuito un punteggio tecnico premiante ulteriore di max 10 punti rispetto al sub criterio ‘filiera corta’ all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da ‘chilometro zero’ (prodotti provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione ELla materia prima o ELle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 km di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia EL luogo di vendita) per almeno 5 dei prodotti presenti nel paniere” (doc. 14 ELla ricorrente).
Per entrambi i sub criteri il punteggio è così suddiviso: da 5 a 7 prodotti: 5 punti, e da 8 a 10 prodotti: 10 punti.
16.6. Ebbene, è evidente che l’attribuzione EL punteggio, secondo la legge di gara, non avviene in ragione ELla copertura di un maggior numero di “ categorie ” previste dal D.M., ma è altrettanto certo che essa si articola in base al numero di prodotti indicati nel “ Paniere ” che il concorrente è in grado di offrire (“… per almeno 5 dei prodotti presenti nel paniere ”). I prodotti contenuti nel “ Paniere ” sono 15 per la gamma classica e 17 per la gamma salutare, ciascuno contrassegnato da un diverso numero progressivo, a partire da 1 fino a 15 per la gamma classica e da 1 a 17 per la gamma salutare.
Per ottenere il punteggio premiale, dunque, la disciplina di gara richiede al concorrente di offrire almeno 5 prodotti tra quelli presenti nel “ Paniere ”, laddove mere varianti di gusto di uno stesso prodotto tra quelli “ presenti nel paniere ” non possono essere considerate singolarmente, come altrettanti distinti “ prodotti presenti nel paniere ”, ai fini ELl’attribuzione EL punteggio.
16.7. Messa a fuoco la regola che l’Autorità di gara deve osservare nell’assegnazione EL punteggio premiale, appare fondata la censura attorea qui all’esame.
La controinteressata, ha offerto per il sub criterio 2a “ filiera corta ” i seguenti prodotti: 1. Fiorentini Bio Mais Snack all’olio d’oliva; 2. Fiorentini Bio Mais Snack al rosmarino; 3. Fiorentini Bio Mais Snack al chili dolce; 4. Fiorentini Bio Mais Snack al pomodoro e basilico; 5. Fiorentini Bio Mais Snack ai semi di chia; 6. Fiorentini Bio Mini Snack alla quinoa; 7. Fiorentini Bio Rice Snack all’olio extra vergine di oliva; 7. Fiorentini Bio Rice Snack al chili; 9. Fiorentini Bio Rice Snack al rosmarino.
I prodotti in questione rientrano tutti, come semplici variazioni di uno stesso prodotto, nella categoria “ Merende salate ” EL D.M., punto 2.2.2.8, e nella tipologia n. 8 “ Snack salati ” ELla gamma classica EL “ Paniere ” disegnato dalla legge di gara, oppure nella tipologia n. 10 ELla gamma salutare, se composti da ingredienti integrali.
È evidente, allora, che la controinteressata, avendo proposto 9 tipi di snack tutti ascrivibili ai soli prodotti EL “ Paniere ” n. 8 ELla gamma classica - “ Snack salato ” (“ Crackers, schiacciatine, crostini, minibruschette ”) – e n. 10 ELla gamma salutare – “ Snack salato ” (“ Prodotto da forno integrale salato ”), non ha raggiunto il numero minimo di 5 “ prodotti presenti nel paniere ” per l’attribuzione EL punteggio.
Ne discende che i 10 punti assegnati alla sua offerta in relazione al sub criterio “ filera corta ” non sono giustificati e il punteggio illegittimamente ottenuto va azzerato.
Quanto al sub criterio 2b “ chilometro zero ” la controinteressata ha elencato i seguenti prodotti: 1. NE BR KG Mini Grissini Bio all’olio di oliva extravergine; 2. NE BR KG Mini Grissini Bio al farro con formaggio; 3. NE BR KG Mini Grissini Bio al farro gusto pizza 50 g.; 4. NE BR KG Mini Grissini Bio al farro con rosmarino; 5. NE BR KG Mini Grissini Bio al farro integrale con sesamo; 6. NE BR KG Mini Grissini Bio croccante alla segale “ TT ”; 7. NE BR KG Snack Bio alla segale con muesli; 8. NE BR KG Chips Bio di segale con nocciole e uva 50 g.; 9. Lenis anelli di mela essiccata (doc. 15 ELla ricorrente).
I grissini indicati ai primi 6 posti ELl’elenco di referenza di IVS per il sub criterio 2b, rientrano nella categoria n. 2.2.2.8, “ Merende (snack) salate”, EL D.M. 6.11.2023 ; lo snack bio segale e muesli e le chips di segale nocciole e uvetta, indicate ai punti 7 e 8 ELla lista dei prodotti offerti, sono “Merende (snack) dolci” , sono da inquadrare nella categoria 2.2.2.9, EL medesimo D.M.. Gli anelli di mele essiccati, infine, appartengono alla categoria “Frutta e ortaggi ” al n. 2.2.2.3. EL decreto.
Avuto riguardo alla lex specialis di gara, ai primi sei posti ELla lista presentata da IVS sono indicate ELle variazioni di uno stesso prodotto, i grissini, da ricondurre alla tipologia “ Snack salato ” contemplata dal “ Paniere ” nei distinti prodotti n. 8 ELla gamma classica e n. 10 ELla gamma salutare, se integrali. Gli snack con muesli e le chips con nocciole e uva, indicati ai posti 7 e 8 ELla lista di referenza di IVS, rientrano, invece, come “ snack dolci ”, nella tipologia n. 12 ELla gamma classica EL “ Paniere ” (non risulta, che vi siano anche “ snack dolci” al n. 7 ELla gamma salutare, EL “ Paniere ”, ivi definiti come “ prodotto da forno integrale dolce ”). Gli anelli di mela essiccata, all’ottavo posto ELla griglia che riporta i prodotti referenziati, sono riconducibili al n. 14, “ Frutta essiccata ”, ELla gamma salutare EL “ Paniere ”.
Pure per il sub criterio “ chilometro zero ”, i grissini declinati in diverse versioni di gusto, gli snack dolci in duplice variante e la frutta essiccata, coprono solo quattro prodotti EL “ Paniere ” e non sono, perciò, sufficienti per l’attribuzione di alcun punteggio premiale, che, anche in questo caso dev’essere azzerato.
16.8. Alla censura esaminata la Provincia non ha saputo opporre alcuna specifica difesa, essendosi limitata a contrastare il complesso dei profili di doglianza dedotti dalla ricorrente, con la perentoria affermazione, valida per tutti, che la verifica circa la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti richiesti dai CAM sarebbe propria ELla fase di esecuzione EL contratto e non di quella ELla gara, sicché bene avrebbe fatto la Stazione appaltante a non valutare gli alimenti presentati dalle concorrenti né, tanto meno, le ditte produttrici dei medesimi. In definitiva, la Provincia ha ammesso di essersi limitata a contare il numero dei prodotti indicati a referenza dalle concorrenti senza nemmeno verificare a quali e a quanti “ prodotti presenti nel paniere ” essi fossero riconducibili.
Palese è il contestato difetto di istruttoria.
A questo riguardo si osserva – in disparte ogni valutazione in merito alla fondatezza ELla tesi sostenuta dalla Provincia in ordine al momento in cui devono essere effettuate le verifiche di rispondenza dei prodotti ai CAM – che la censura trattata non attiene affatto a detta verifica, ma alla diversa questione, logicamente sovraordinata, se, ai fini ELl’attribuzione EL punteggio premiale, rilevi il numero degli alimenti offerti oppure il numero “ dei prodotti presenti nel paniere ” cui essi sono riconducibili (nel caso ELla controinteressata sono nove gli alimenti offerti per ciascuno dei sub criteri 2a e 2b; essi, tuttavia – come si è visto in precedenza – sono ascrivibili a meno di cinque prodotti EL “ Paniere ”).
Appare evidente, dunque, che la difesa spesa dalla Provincia non è pertinente al profilo di censura qui trattato.
16.9. La controinteressata, per parte sua, si è limitata a invocare, in poche righe, una lettura meno rigida e formale ELla legge di gara, a garanzia di una più ampia concorrenza e a stimolo di offerte variegate, asserzioni evidentemente generiche, poco pregnanti e EL tutto inidonee a scalfire la puntuale e corretta doglianza prospettata dalla ricorrente.
La chiarezza EL dato letterale (“ sono attribuiti max 10 punti all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da ‘filiera corta’/’chilometro zero’ per almeno 5 dei prodotti presenti nel paniere ”) non lascia margine a un’interpretazione che consenta – come pretende la controinteressata - di valorizzare, ai fini ELl’attribuzione EL punteggio per la qualità, ogni singola variante di un medesimo tipo di prodotto. Una simile lettura non stimolerebbe, ma anzi, comprimerebbe la varietà ELl’offerta. I concorrenti, infatti, avrebbero facile gioco, per ottenere il massimo EL punteggio, a proporre le più disparate versioni di gusto di un medesimo prodotto rispondente ai CAM, anziché offrire una paletta più variegata di prodotti rispondenti ai criteri ambientali minimi. In altri termini, sarebbe premiato chi replica lo stesso prodotto in diverse variazioni di gusto rispetto a chi si impegna a offrire un più ricco ventaglio di prodotti rispettosi EL criterio di qualità. Né è chiaro al Collegio, perché la controinteressata non lo spiega, in che modo l’interpretazione ELla legge di gara professata dalla ricorrente nella censura all’esame possa risolversi in “ una limitazione irragionevole ELla concorrenza ”. L’affermazione, generica nel contenuto, confligge con l’evidenza EL libero accesso al mercato dei prodotti agricoli e alimentari a “ chilometro zero ” e a “ filiera corta ” da parte di ogni operatore EL vending che voglia partecipare a una gara d’appalto.
16.10. In conclusione, la censura è fondata; il suo accoglimento esaurisce la questione sottoposta al Collegio, rimanendo irrilevanti, ai fini ELla decisione, gli altri argomenti di doglianza non specificamene trattati.
17. Passando ora all’esame EL ricorso incidentale, viene in rilievo, per prima, la censura per cui solo quattro su sei dei prodotti indicati da We OU a referenza per il criterio 2a “ filiera corta ” sarebbero suscettibili di essere considerati ai fini ELl’attribuzione EL punteggio per il criterio CAM in questione, con la conseguenza che non sarebbe raggiunto il numero minimo di 5 prodotti da “ filiera corta” richiesto dalla disciplina di gara. Di qui l’illegittimità dei 5 punti attribuiti a We OU per il criterio in questione, punti che, pertanto, devono essere azzerati.
17.1. Secondo la controinteressata e ricorrente incidentale, tre dei prodotti da forno indicati da We OU non rispetterebbero la definizione di “ filiera corta ”, contandosi rispettivamente tre e quattro intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore finale. Si tratta dei mini grissini al farro con formaggio bio, dei mini pane croccante alla segale e ELle chips segale con nocciole e uvetta.
La ricorrente incidentale, più precisamente, muove dal presupposto che, nel caso dei prodotti da forno, produttore è il coltivatore ELla materia prima, mentre il panificio che, trasformando la stessa, produce i prodotti da forno, è un semplice intermediario commerciale, al pari EL gestore EL servizio vending . Ne deriva che in questa filiera vi è più di un intermediario commerciale tra produttore (azienda agricola) e consumatore finale.
In particolare, il farro per gli omonomi mini grissini proviene, secondo la dichiarazione EL panificio NE BR (doc. 14 ELla controinteressata e ricorrente incidentale), da uno stabilimento (mulino) proprio. Non sarebbe però dimostrato, che il grano sia direttamente coltivato dalla medesima NE BR. Ne discenderebbe che, nel moELlo di filiera corta dei prodotti da forno proposto dalla ricorrente incidentale, la NE BR, acquistando il farro da altri produttori, sarebbe già un primo intermediario commerciale; conferendolo in un proprio mulino renderebbe quest’ultimo un secondo intermediario commerciale e vendendolo poi al gestore EL servizio vending inserirebbe un terzo intermediario commerciale. Di qui la difformità EL citato prodotto rispetto alla “ filiera corta ” che, secondo il D.M. 6.11.2023, contempla un solo intermediario commerciale tra produttore e consumatore finale.
I mini pane croccante di segale e le chips di segale evidenzierebbero addirittura quattro intermediari, perché a quelli individuati per i mini grissini al farro, se ne aggiungerebbe un quarto, atteso che a macinare il cereale sarebbe un mulino terzo.
La controinteressata ammette che, considerando produttore il coltivatore ELla materia prima, i prodotti da forno, difficilmente possono rientrare nella definizione di “ filiera corta ” e ottenere un punteggio premiale, se non nel caso limite in cui il coltivatore sia anche titolare di tutto il processo di trasformazione ELla materia prima in prodotti da forno, con l’ulteriore corollario, qui evidenziato dal Collegio, che, verosimilmente, nemmeno i prodotti da forno da essa stessa presentati in gara rispettano la “ filiera corta ”.
17.1.1. La tesi non convince il Collegio.
Secondo l’art. 2, comma 1, lett. b) ELla L. n. 61/2022, “ ai fini e per gli effetti ELla presente legge, si intendono per: … b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all’ articolo 1, comma 2, EL decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari ”.
La disposizione distingue i prodotti in agricoli e alimentari. I primi sono, in sostanza, le materie prime o prodotti primari derivanti dalla coltivazione ELla terra o dall’allevamento, i secondi sono i prodotti agricoli trasformati, lavorati, confezionati, pronti al consumo. Il discrimine tra le due categorie sta nella trasformazione.
In questo quadro la farina, subendo una prima trasformazione meccanica EL cereale strettamente legata alla materia agricola, non può essere considerato un prodotto alimentare, come lo sono pane, pasta, biscotti, grissini ecc..
Questa conclusione è corroborata, dal punto di vista normativo, dal D.M. 6.11.2023, che al punto 2.3.2.2. dice che, per i prodotti con più ingredienti, si guarda all’ingrediente, “ vale a dire la materia agricola primaria più rappresentativa in termini di peso ”. In quelli da forno, che sono prodotti composti, “ la materia agricola primaria ” è certamente il grano macinato a farina. Il decreto ministeriale, in altre parole, assimila la farina al ruolo di materia agricola primaria nel prodotto trasformato/composto.
Venendo al concetto di “ produttore ”, che costituisce il termine iniziale per valutare se una filiera è corta oppure no, nel caso dei prodotti agricoli esso è il coltivatore o l’allevatore, in quello dei prodotti alimentari produttore è chi trasforma e lavora la materia prima per trarne il prodotto oggetto ELla vendita al consumatore finale.
Nel caso dei prodotti da forno, vengono in rilievo quelli che, nella succitata disposizione, sono “ prodotti alimentari ”, perché frutto ELla trasformazione ELla materia prima grano/farina. Produttore EL prodotto alimentare da forno è l’azienda che trasforma la materia prima e prepara l’alimento in questione, che costituisce il prodotto finito messo in vendita al consumatore finale. Il panificio che fa il pane, in altre parole, nella filiera EL prodotto da forno, è produttore e non un semplice intermediario commerciale EL prodotto medesimo, come vorrebbe la controinteressata ricorrente incidentale.
Giova ricordare, in punto di fatto, che gli alimenti da forno indicati da We OU per il criterio 2a “ filiera corta ” sono pacificamente prodotti dal panificio NE BR da cui provengono.
Tornando, dunque, alla definizione di “ filiera corta ” contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b), ELla L. n. 61/2022, nel caso degli alimenti da forno offerti dalla ricorrente originaria, il panificio NE BR è il “ produttore ” e We OU è l’unico “ intermediario commerciale ”, perché, in qualità di gestore EL servizio vending messo a gara, acquista dal nominato panificio i prodotti da forno dal medesimo prodotti e li vende al “ consumatore finale ”, che è l’utente EL servizio medesimo.
La sequenza, come si vede, rispetta la definizione di “ filiera corta ” data dalla norma che viene in rilievo: produttore (EL prodotto da forno) -- nessuno o al massimo un intermediario commerciale ( gestore EL vending ) -- consumatore finale.
Diversamente da quanto sostiene lVS nel ricorso incidentale, il coltivatore EL grano/farina non è “ produttore ” nella “ filiera corta ” dei prodotti da forno; lo è solo nel caso in cui trasforma direttamente la materia prima, producendo egli stesso il prodotto da forno finale, ipotesi, come ammesso dalla stessa controinteressata, davvero improbabile o almeno EL tutto inconsueta.
Il produttore ELla farina che non svolga al contempo la panificazione, non entra, dunque, nella filiera EL prodotto da forno, perché si colloca a monte ELla stessa.
V’è, però da aggiungere che il D.M. 6.11.2023, al punto 2.3.2.1, prevede quanto segue: “ Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all’ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso ”.
La disposizione, nella logica ELla filiera, serve a imporre un controllo anche a monte ELla filiera EL prodotto posto in vendita al consumatore finale, in modo da assicurare che non possa dirsi prodotto da “ filiera corta ” quello realizzato con una materia agricola primaria proveniente da una filiera lunga. La norma indica, in altri termini, una regola di “approvvigionamento”.
In questa prospettiva, la sopra citata precisazione contenuta al punto 2.3.2.2. EL D.M. 6.11.2023 serve a individuare, nel caso di prodotto alimentare composto da più ingredienti, quale è quello da considerare per stabilire l’origine e la filiera ELl’ingrediente medesimo, a monte ELla filiera EL prodotto oggetto di vendita al consumatore.
Volendo evitare che un prodotto composto da più ingredienti possa essere qualificato da “ filiera corta ” solo perché locale è un ingrediente puramente secondario utilizzato per il prodotto oggetto di vendita al consumatore finale, il richiamato D.M. individua come ingrediente da considerare la materia prima “ più rappresentativa in termini di peso ”.
La disposizione EL decreto ministeriale in parola, dunque, non è utilmente evocabile per operare una sostituzione EL concetto di “ produttore ” nella filiera EL prodotto da forno facendolo regredire al produttore ELla materia agricola primaria (grano/farina), come erroneamente propone la controinteressata nel ricorso incidentale, ma individua un criterio oggettivo (in termini di peso ELl’ingrediente, per cui, quello di maggior peso è quello più rappresentativo), necessario per identificare la filiera ELla materia prima a monte, quale mero requisito di approvvigionamento.
Per essere considerato da “ filiera corta ” il prodotto alimentare, risultato dalla trasformazione ELla materia prima, deve avere, infatti, come ingrediente più rappresentativo un prodotto agricolo che rientra a sua volta nei criteri ELla “ filiera corta ”, perché solo così è garantita l’effettività ELla “ filiera corta ” EL prodotto finale oggetto ELla vendita al consumatore.
In sintesi, per potersi avere un prodotto da forno da “ filiera corta ” occorre che il panificio, produttore ELl’alimento finito, oggetto ELla vendita al consumatore finale, si approvvigioni, per quanto attiene all’ingrediente più rappresentativo in termini di peso (grano/farina), da produttori locali, rispettando i passaggi intermedi definiti dal D.M.. In altre parole, l’alimento da forno prodotto dal panificio può dirsi a “ filiera corta ” se il panificio usa la materia primaria proveniente a sua volta da “ filiera corta ”.
La farina, in definitiva, diversamente da quanto sostiene la controinteressata e ricorrente incidentale, esula dalla filiera EL prodotto da forno ma deve provenire essa stessa da una filiera corta, perché tale è il requisito di approvvigionamento di una filiera per essere “ corta ”.
Se, come prospetta parte controinteressata, si considerasse la filiera EL prodotto da forno a partire dal produttore ELla materia primaria (grano/farina), ne risulterebbe una filiera composta che, inanellando i passaggi commerciali di due distinti prodotti, la materia agricola primaria e il prodotto alimentare risultato ELla trasformazione e ELla composizione di diversi prodotti/ingredienti, finirebbe per non corrispondere pressoché mai allo schema ELla “ filera corta ”, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. b), l. 61/2022. Una simile interpretazione non può essere seguita perché eccentrica alla logica EL CAM in parola.
Ciò precisato, occorre ora verificare se la materia primaria ELla quale sono composti i tre prodotti in discorso (mini grissini al farro, mini pane croccante alla segale e chips di segale con nocciole e uva bio) proviene da una “ filiera corta ” e se, pertanto, l’approvvigionamento da parte ELla NE BR sia conforme alla disciplina CAM sopra illustrata.
Ebbene, nel caso ELla farina di farro la filiera è molto corta: il cereale è acquistato da NE BR che la macina direttamente. Non vi sono intermediari commerciali tra produttore agricolo e panificio.
Anche nel caso ELla segale la filiera è corta, anche se vi è un passaggio (tecnico-commerciale) in più, perché chi macina la segale è un mulino terzo e non uno stabilimento proprio EL panificio. La definizione di filiera corta, infatti, ammette un solo intermediario commerciale.
Poiché la filiera ELla materia prima è corta, il requisito di approvvigionamento da parte EL panificio è rispettato e la filiera dei prodotti da forno esaminati, che viene qui in rilevo, corrisponde al moELlo di “ filiera corta ” disegnato dal D.M. 6.11.2023, come sopra illustrato.
Valga aggiungere, per completezza, che non vi sono contestazioni in merito alla provenienza territoriale dei cereali, sicché questo profilo non rientra nel thema decidendum e non forma, perciò, oggetto di verifica da parte di questo Giudice.
Per le considerazioni esposte, il profilo di doglianza trattato è, conclusivamente, infondato.
17.2. La controinteressata, con il medesimo primo mezzo EL gravame incidentale, contesta anche un quarto prodotto indicato da We OU a referenza per il sub criterio 2a. Sostiene, in particolare, che il prodotto merendine di frutta bio AS EL TO sarebbe addirittura fuori produzione da oltre un anno, sicché We OU non avrebbe potuto indicarlo a referenza per il sub criterio premiale in questione.
17.2.1. We OU precisa a questo riguardo che, avendo proposto sei prodotti per il sub criterio in discorso (ci sono, infatti, al punto 3 ELl’elenco dei prodotti referenziati, le barrette alla mela bio e, al punto 5, le mele essiccate bio), anche venendone meno uno, ne rimarrebbero pur sempre cinque utili ai fini ELl’attribuzione di 5 punti.
17.2.2. Il Collegio, rilevato, per le ragioni illustrate al precedente punto 17.1.1., che i tre prodotti da forno di cui ai nn. 1, 2 e 4 ELl’elenco stilato da We OU in relazione al sub criterio 2a corrispondono alla definizione di “ filiera corta ” e che incontestato è l’inserimento, nel medesimo elenco, ELle barrette alla mela bio e ELle mele essiccate bio, deve ritenersi raggiunto il numero minimo di 5 prodotti previsti dal “ Paniere ”, con conseguente corretta attribuzione di 5 punti per il sub criterio in parola.
La censura, in conclusione, è infondata.
18. La ricorrente incidentale contesta anche l’attribuzione di 5 punti a We OU per il sub criterio 2b.
Sostiene a tale proposito che vi sarebbero ben tre prodotti su sei indicati nella griglia ELle referenze di We OU, i quali non potrebbero venire in considerazione per il requisito EL “ chilometro zero ”: il cioccolato fondente bio a base EL prodotto cioccolato bio fondente con menta e fiori IM ÜD GmbH sarebbe prodotto in Germania dalla TT NN NA; la Barretta Bio mirtilli Hotels proverrebbe da altra azienda ELla Val Venosta e non potrebbe, perciò, considerarsi a “ chilometro zero ” e lo yogurt al cucchiaio bio bianco sarebbe uscito dalla produzione.
18.1. Anche questa censura non coglie nel segno.
Occorre rimarcare, innanzi tutto, che per quelli indicati ai punti 1, 3 e 6 ELl’elenco di We OU (grissini Plentini, succo di mela e chips al farro) non sono state svolte contestazioni da parte di IVS, sicché può darsi per pacifico che si tratta di prodotti a “ chilometro zero ”.
Preso atto che We OU ha ammesso l’erroneo inserimento EL cioccolato bio fondente IM nell’elenco dei prodotti in referenza (al n. 2), perché né la materia prima, né la produzione sono locali, il Collegio concorda con la ricorrente originaria nel ritenere la barretta bio mirtilli VI idonea a essere valutata per l’attribuzione EL punteggio in merito al criterio b2, atteso che – come esposto dalla stessa controinteressata e ricorrente incidentale - proviene dalla Val Venosta, ossia da una località in provincia di Bolzano. Detto alimento, dunque, rispetta appieno la definizione di “ chilometro zero ” che ricomprende i prodotti “ provenienti dalla stessa provincia EL luogo di vendita o dal luogo di consumo EL servizio di ristorazione …”.
Per quanto attiene, infine, allo yogurt bianco IL (n. 5 ELl’elenco ELle referenze), We OUy ha dimostrato, a mezzo ELla dichiarazione EL produttore (doc. 32 ELla ricorrente originaria), che esso è andato fuori produzione (doc. 32 ELla ricorrente) a partire da maggio 2025, ossia dopo la scadenza EL termine per la presentazione ELla domanda di partecipazione (10.4.2025), e poteva perciò essere inserito nell’offerta e valorizzato ai fini ELl’attribuzione EL punteggio.
Da tanto discende che i prodotti da tenere legittimamente in considerazione per il sub criterio premiale 2b erano cinque con conseguente piana legittimità dei 5 punti ottenuti da We OU per il criterio in discorso.
19. All’esito ELl’esame EL ricorso introduttivo e di quello incidentale, tenuto conto ELla fondatezza EL primo e ELl’infondatezza EL secondo per le ragioni sopra illustrate, si impone il ricalcolo dei punteggi attribuiti alle due concorrenti in gara, mantenendo fermo quello per l’offerta tecnica conseguito da We OU e sottraendo 20 punti da quella di IVS, in quanto illegittimamente attribuiti.
Si avrà così che We OU conserva i 56 punti ottenuti per l’offerta tecnica, mentre IVS li vede ridursi da 66 a 46 (v., per i punteggi attribuiti all’esito ELla valutazione ELl’offerta tecnica da parte EL RUP, il verbale n. 3, sub doc. 1 ELla ricorrente).
La riparametrazione porta a 70 i punti di We OU ed a 57,50 quelli di IVS.
A questi va sommato il punteggio, non contestato, ottenuto dalle due concorrenti per l’offerta economica, ossia 30 punti per IVS che ne totalizza complessivamente 87,50, e 24,31 per We OU, che si colloca al primo posto ELla graduatoria con un totale di 94,31 punti e si aggiudica l’appalto.
20. In conclusione, il ricorso introduttivo è fondato e va accolto di conseguenza con l’annullamento degli atti impugnati e l’aggiudicazione alla ricorrente ELl’appalto per cui è lite, fatto salvo il controllo dei requisiti da parte ELla Stazione appaltante. È infondato, invece, il ricorso incidentale, che, come tale, dev’essere respinto.
La statuizione in merito alle spese di lite, liquidate nel dispositivo a seguire, segue l’ordinario criterio ELla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, accoglie il primo e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, in particolare la proposta di aggiudicazione, la dichiarazione di efficacia ELla stessa e i verbali di gara nella parte in cui attribuiscono alla controinteressata il punteggio per l’offerta tecnica e quello complessivo, e dispone l’aggiudicazione ELl’appalto in favore ELla ricorrente, fatto salvo il controllo dei requisiti da parte ELla Stazione appaltante.
Rigetta il ricorso incidentale.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre agli accessori di legge, e condanna la controinteressata e ricorrente incidentale a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio EL giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST EI, Presidente
Edith Engl, Consigliere
DA NI, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA NI | ST EI |
IL SEGRETARIO