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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/11/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. GI DR LI Presidente dott. RC TA Giudice rel. dott. DR Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della p. iva , in persona del legale rappresentante , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con sede legale in Asti, via Bigatti n. 1;
***
vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata da Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Colli;
[...]
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
1 dato atto che la società resistente si è costituita in giudizio con l'assistenza dell'avv. Tiziana Ratto,
contestando l'esistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e chiedendo il rigetto del ricorso;
considerato che la società resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società debitrice sede legale in
Asti, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che la società debba essere considerata quale imprenditore commerciale, avuto riguardo all'attività in concreto dalla stessa esercitata come risulta dagli atti e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d) CCII, esse risultano superate, diversamente da quanto eccepito dalla resistente, avuto riguardo in particolare all'ammontare dei debiti, anche non scaduti, che supera la soglia di € 500.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente, non contestato, pari ad € 67.591,44 come da atto di precetto, nonché dei debiti fiscali e previdenziali iscritti a ruolo e affidati all' , pari complessivamente a Controparte_4
€ 498.493,70 come da comunicazione in atti dell' ; Controparte_5
rilevato, in particolare, con riferimento ai debiti affidati all'Agente della Riscossione, che non ha trovato alcun riscontro l'eccezione di parte resistente secondo cui essi sarebbero stati oggetto di una procedura di rateizzazione e che ai fini della verifica del superamento della soglia di € 500.000,00
devono computarsi anche le somme dovute per sanzioni e interessi, rilevando ai sensi dell'art. 2, lett.
d) n. 3 del CCII tutti i debiti anche non scaduti a prescindere dal titolo;
2 ritenuto, inoltre, che alla luce dell'ammontare della suddetta esposizione debitoria nei confronti degli enti pubblici e della ricorrente, comprovata dalle informative dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
e dalla documentazione allegata al ricorso, risultino del tutto inattendibili i bilanci prodotti dalla società debitrice, i quali oltre ad essere stati approvati e depositati in ritardo espongono un importo complessivo dei debiti decisamente inferiore, pari a € 287.984,00 per l'esercizio 2023 ed € 294.841,00
per l'esercizio 2024;
ritenuto che, alla luce di quanto precede, risulti accertato anche il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dal mancato pagamento del credito della ricorrente, non contestato e fondato su titolo giudiziale passato in giudicato, dall'esistenza dei suddetti ingenti debiti fiscali e previdenziali e dal tardivo deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
considerato che lo stato di insolvenza non è stato inoltre contestato dalla società debitrice;
visto l'art. 49 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di p. iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante , con sede legale in Asti, via P.IVA_1 Controparte_2
Bigatti n. 1;
NOMINA
3 il dott. RC TA Giudice Delegato alla procedura e il dott. curatore;
Persona_1
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1)
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 23.3.2026, ore 11,15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
EG
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
4 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa debitrice;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
RC TA GI DR LI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. GI DR LI Presidente dott. RC TA Giudice rel. dott. DR Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della p. iva , in persona del legale rappresentante , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con sede legale in Asti, via Bigatti n. 1;
***
vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata da Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Colli;
[...]
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
1 dato atto che la società resistente si è costituita in giudizio con l'assistenza dell'avv. Tiziana Ratto,
contestando l'esistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e chiedendo il rigetto del ricorso;
considerato che la società resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società debitrice sede legale in
Asti, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che la società debba essere considerata quale imprenditore commerciale, avuto riguardo all'attività in concreto dalla stessa esercitata come risulta dagli atti e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d) CCII, esse risultano superate, diversamente da quanto eccepito dalla resistente, avuto riguardo in particolare all'ammontare dei debiti, anche non scaduti, che supera la soglia di € 500.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente, non contestato, pari ad € 67.591,44 come da atto di precetto, nonché dei debiti fiscali e previdenziali iscritti a ruolo e affidati all' , pari complessivamente a Controparte_4
€ 498.493,70 come da comunicazione in atti dell' ; Controparte_5
rilevato, in particolare, con riferimento ai debiti affidati all'Agente della Riscossione, che non ha trovato alcun riscontro l'eccezione di parte resistente secondo cui essi sarebbero stati oggetto di una procedura di rateizzazione e che ai fini della verifica del superamento della soglia di € 500.000,00
devono computarsi anche le somme dovute per sanzioni e interessi, rilevando ai sensi dell'art. 2, lett.
d) n. 3 del CCII tutti i debiti anche non scaduti a prescindere dal titolo;
2 ritenuto, inoltre, che alla luce dell'ammontare della suddetta esposizione debitoria nei confronti degli enti pubblici e della ricorrente, comprovata dalle informative dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
e dalla documentazione allegata al ricorso, risultino del tutto inattendibili i bilanci prodotti dalla società debitrice, i quali oltre ad essere stati approvati e depositati in ritardo espongono un importo complessivo dei debiti decisamente inferiore, pari a € 287.984,00 per l'esercizio 2023 ed € 294.841,00
per l'esercizio 2024;
ritenuto che, alla luce di quanto precede, risulti accertato anche il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dal mancato pagamento del credito della ricorrente, non contestato e fondato su titolo giudiziale passato in giudicato, dall'esistenza dei suddetti ingenti debiti fiscali e previdenziali e dal tardivo deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
considerato che lo stato di insolvenza non è stato inoltre contestato dalla società debitrice;
visto l'art. 49 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di p. iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante , con sede legale in Asti, via P.IVA_1 Controparte_2
Bigatti n. 1;
NOMINA
3 il dott. RC TA Giudice Delegato alla procedura e il dott. curatore;
Persona_1
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1)
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 23.3.2026, ore 11,15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
EG
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
4 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa debitrice;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
RC TA GI DR LI
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