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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4065/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 4065/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SPATARA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato il [...] in [...] e nato il [...] in [...] Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 25/02/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Deve precisarsi che nell'ambito dell'affidamento condiviso, le decisioni di straordinaria amministrazione devono essere prese in accordo da entrambi i genitori. Deve dunque specificarsi che le decisioni urgenti che potrà assumere il genitore collocatario dovranno comunque rientrare nell'ordinaria amministrazione.
Il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
e in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Parte_3 Per_2 la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti, comunque rientranti nell'ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) si troveranno di volta in volta al momento della decisione. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere i minori.
DISPONE che attualmente, e restino collocati anagraficamente presso la residenza Per_1 Per_2 familiare sita in Torino, Via Luigi Capriolo, 11 ed i genitori alternino la loro permanenza nella casa familiare con il seguente calendario:
. a settimane alterne, lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica un genitore e mercoledì e giovedì l'altro genitore;
. nelle giornate di pertinenza, ciascun genitore si occuperà di prendere e portare i figli a/da scuola/centro estivo;
. eventuali cambiamenti/modifiche dovranno essere comunicati all'altro genitore entro la mattina del giorno precedente a quello di pertinenza;
. tali modalità verranno mantenute anche in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti ed il periodo di vacanze scolastiche estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e quello antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno successivo;
. nel mese di agosto, i minori trascorreranno con i genitori almeno due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 maggio (compatibilmente con l'indicazione da parte del datore di lavoro del periodo di ferie) e con l'obbligo reciproco di comunicarsi prima della partenza la località di soggiorno (in caso di disaccordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto con la mamma negli anni pari e le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre con la mamma negli anni dispari);
. il genitore, nel periodo di vacanze estive di propria competenza, può portare i figli anche all'estero e, allo scopo, le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
. durante le vacanze natalizie, alternativamente, la prima metà del periodo di vacanze natalizie previsto da calendario scolastico, comprensivo del natale, con un genitore e la seconda metà del periodo di vacanze natalizie, comprensivo del capodanno, con l'altro genitore (in caso di disaccordo, negli anni dispari la prima metà del periodo di vacanze natalizie previsto da calendario scolastico, comprensivo del natale con la mamma).
. durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, la prima metà del periodo di vacanze pasquali previsto da calendario scolastico, comprensivo della pasqua, con un genitore e la seconda metà del periodo di vacanze pasquali, comprensivo della pasquetta, con l'altro genitore (in caso di disaccordo, negli anni dispari la prima metà del periodo di vacanze pasquali previsto da calendario scolastico, comprensivo della pasqua con la mamma).
. il giorno del compleanno dei bambini insieme ad entrambi i genitori;
. il giorno del compleanno dei genitori con il genitore che compie gli anni.
DISPONE che successivamente all'acquisto da parte della sig.ra della nuova abitazione, Pt_1
e restino collocati anagraficamente presso la madre, ed il padre possa vederli e tenerli Per_1 Per_2 con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze di studio ed i desiderata di e ed i propri impegni lavorativi, e comunque almeno Per_1 Per_2 secondo la calendarizzazione che segue: . e staranno con il papà a weekend alterni;
Per_1 Per_2
. nella settimana del weekend in cui i figli saranno con la madre, il papà li terrà dal mercoledì all'uscita dalla scuola al venerdì all'entrata di scuola (si occuperà quindi anche di prenderli da scuola il mercoledì e giovedì e portarli a scuola il giovedì ed il venerdì);
. nella settimana del weekend in cui i figli saranno con il padre, quest'ultimo li terrà dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì all'entrata a scuola (si occuperà quindi anche di prenderli da scuola il mercoledì e portarli a scuola il giovedì), nonché dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì della settimana successiva all'entrata a scuola (si occuperà quindi anche di prenderli da scuola il venerdì e portarli a scuola il lunedì);
. eventuali cambiamenti/modifiche di orario dovranno essere comunicati all'altro genitore entro la mattina del giorno precedente a quello di pertinenza;
. tali modalità verranno mantenute anche in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti;
. nel corso delle vacanze estive (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e quello antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno successivo), i minori trascorreranno il mese di giugno, luglio e settembre con le stesse modalità individuate per il periodo scolastico, dunque a weekend alterni e, precisamente, nella settimana del weekend in cui i figli saranno con la madre, il papà li terrà dal mercoledì all'uscita dal centro estivo al venerdì all'entrata del centro estivo (si occuperà quindi anche di prenderli dal centro estivo il mercoledì e giovedì e portarli al centro estivo il giovedì ed il venerdì); nella settimana del weekend in cui i figli saranno con il padre, quest'ultimo li terrà dal mercoledì all'uscita dal centro estivo al giovedì all'entrata del centro estivo (si occuperà quindi anche di prenderli dal centro estivo il mercoledì e portarli al centro estivo il giovedì), nonché dal venerdì all'uscita del centro estivo al lunedì della settimana successiva all'entrata del centro estivo (si occuperà quindi anche di prenderli dal centro estivo il venerdì e portarli al centro estivo il lunedì); nelle giornate in cui i figli non dovessero frequentare per qualsivoglia ragione il centro estivo, la presa in carico e il rilascio dei figli verrà effettuato negli stessi giorni e con le stesse modalità ma presso la residenza della madre e degli stessi;
- nel mese di agosto, i minori trascorreranno con i genitori almeno due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 maggio (compatibilmente con l'indicazione da parte del datore di lavoro del periodo di ferie) e con l'obbligo reciproco di comunicarsi prima della partenza la località di soggiorno (in caso di disaccordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto con la mamma negli anni pari e le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre con la mamma negli anni dispari); - il genitore, nel periodo di vacanze estive di propria competenza, può portare i figli anche all'estero e, allo scopo, le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente, la prima metà del periodo di vacanze natalizie previsto da calendario scolastico, comprensivo del natale, con un genitore e la seconda metà del periodo di vacanze natalizie, comprensivo del capodanno, con l'altro genitore (in caso di disaccordo, negli anni dispari la prima metà del periodo di vacanze natalizie previsto da calendario scolastico, comprensivo del natale con la mamma).
- durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, la prima metà del periodo di vacanze pasquali previsto da calendario scolastico, comprensivo della pasqua, con un genitore e la seconda metà del periodo di vacanze pasquali, comprensivo della pasquetta, con l'altro genitore (in caso di disaccordo, negli anni dispari la prima metà del periodo di vacanze pasquali previsto da calendario scolastico, comprensivo della pasqua con la mamma).
- il giorno del compleanno dei bambini insieme ad entrambi i genitori;
- il giorno del compleanno dei genitori con il genitore che compie gli anni.
DA' ATTO che nella gestione di e i signori e potranno Per_1 Per_2 Pt_1 Parte_2 farsi coadiuvare da parenti/affini/persone di fiducia (compagno/compagna stabili).
DA' ATTO che le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche e alle frequentazioni abituali nel piano genitoriale allegato al ricorso.
DA' ATTO che a far data dall'omologa del presente accordo, le detrazioni per i figli a carico verranno ripartite al 50% tra i genitori.
DISPONE che sino al mantenimento della casa familiare in Via L. Capriolo, 11 con permanenza alternata dei genitori presso la stessa, le spese di gestione dei figli e della casa verranno suddivise come segue:
- le spese per la casa al 50% ciascuno;
- il mutuo, il 65% a carico del sig. ed il 35% a carico della sig.ra Parte_2
; Parte_1
- le spese relative ai figli, il 60% a carico del sig. e il 40% a carico Parte_2 della sig.ra ; Parte_1
- non viene previsto mantenimento per i figli
DISPONE che dall'intervenuto trasloco e, dunque, cambio di residenza della casa familiare, della sig.ra di e dei bambini, il sig. contribuisca al mantenimento di Pt_1 Pt_1 Parte_2
e versando alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, Per_1 Per_2 Pt_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un importo per il mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad € 212,50 mensili (complessivi € 425,00 per entrambi i figli), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
DA' ATTO che la somma per il mantenimento in favore di entrambi i figli, pari ad € 425,00 mensili meglio sopra indicata, non comprende la quota dell'assegno unico (o qualsiasi altro ammortizzatore sociale previsto in favore dei figli che eventualmente in futuro lo sostituisca/integri) spettante ai sig.ri e di importo complessivo pari ad € 380,00 mensili, che verrà Parte_1 Parte_2 percepito in toto dalla sig.ra . Nell'ipotesi di aumento dell'importo del succitato Pt_1 ammortizzatore sociale per qualsivoglia causa, l'importo dell'aumento dovrà essere detratto dalla somma di € 425,00 complessivi mensili dovuti dal sig. alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento.
[...]
DISPONE che rientrano nell'importo di € 425,00 complessivi mensili sopra individuato di contributo al mantenimento le seguenti spese relative a:
. iscrizione a scuola;
. attività extrascolastiche/sportive già frequentate e praticate (si veda piano genitoriale) con relativo abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei) sino ad un massimo di € 1.500,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al 50%;
. centri estivi, sino ad un massimo di € 1.500,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al 50%;
. spese sanitarie coperte da SSN e ticket sanitari, farmaci da banco;
. libri di testo;
. corredo scolastico inizio anno;
. doposcuola;
. mensa scolastica;
. abbigliamento quotidiano, sino ad un massimo di € 1.200,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al 50%;
. barbiere, sino ad un massimo di € 200,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al 50%;
. feste di compleanno (loro e di amici/compagni di scuola), sino ad un massimo di € 1.100,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al
50%;
. ricarica cellulare.
DISPONE che siano da ritenersi, invece, spese straordinarie da dividersi al 50% ciascuno, le quali richiedono quindi sempre un preventivo accordo tra le parti (salvo casi di urgenza conclamata) e il loro giustificativo scritto per procedere al versamento del 50% di competenza di ciascun genitore, le seguenti spese relative a:
. gite, soggiorni di istruzione, vacanze indipendenti, attività didattiche extra, abbonamenti a musei e cinema;
. paghetta settimanale (per la quale non è richiesto, né preventivo accordo, né giustificativo scritto);
. cellulare, pc, tablet e altri dispositivi elettronici;
. spese sanitarie impreviste e visite specialistiche;
. cure odontoiatriche e oculistiche;
. farmaci non coperti da SSN;
. cure termali o fisioterapiche;
. eventuali esigenze di lezioni private;
. attività extrascolastiche/sportive diverse da quelle già praticate e relative attrezzature, abbigliamento e spese di iscrizione a gare e tornei;
. abbonamento mezzo pubblici;
. importi superiori ad € 1.500,00 annuali per attività extrascolastiche/sportive già frequentate e praticate con relativo abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei);
. importi superiori ad € 1.500,00 annuali per centri estivi;
. importi superiori ad € 1.200,00 annuali per abbigliamento quotidiano;
. importi superiori ad € 200,00 annuali per barbiere;
. importi superiori ad € 1.100,00 annuali per feste di compleanno.
DA' ATTO che il sig. si farà carico dei costi per gli abbonamenti di Parte_2 intrattenimento /svago quali, in via esemplificativa e non esaustiva, Netflix, Amazon prime ecc.
DISPONE che per tutto quanto sopra non disciplinato, i ricorrenti utilizzino le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa del Tribunale di Torino, già a loro mani.
DA' ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
DA' ATTO che le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 4065/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SPATARA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato il [...] in [...] e nato il [...] in [...] Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 25/02/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Deve precisarsi che nell'ambito dell'affidamento condiviso, le decisioni di straordinaria amministrazione devono essere prese in accordo da entrambi i genitori. Deve dunque specificarsi che le decisioni urgenti che potrà assumere il genitore collocatario dovranno comunque rientrare nell'ordinaria amministrazione.
Il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
e in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente Parte_3 Per_2 la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti, comunque rientranti nell'ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) si troveranno di volta in volta al momento della decisione. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere i minori.
DISPONE che attualmente, e restino collocati anagraficamente presso la residenza Per_1 Per_2 familiare sita in Torino, Via Luigi Capriolo, 11 ed i genitori alternino la loro permanenza nella casa familiare con il seguente calendario:
. a settimane alterne, lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica un genitore e mercoledì e giovedì l'altro genitore;
. nelle giornate di pertinenza, ciascun genitore si occuperà di prendere e portare i figli a/da scuola/centro estivo;
. eventuali cambiamenti/modifiche dovranno essere comunicati all'altro genitore entro la mattina del giorno precedente a quello di pertinenza;
. tali modalità verranno mantenute anche in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti ed il periodo di vacanze scolastiche estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e quello antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno successivo;
. nel mese di agosto, i minori trascorreranno con i genitori almeno due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 maggio (compatibilmente con l'indicazione da parte del datore di lavoro del periodo di ferie) e con l'obbligo reciproco di comunicarsi prima della partenza la località di soggiorno (in caso di disaccordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto con la mamma negli anni pari e le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre con la mamma negli anni dispari);
. il genitore, nel periodo di vacanze estive di propria competenza, può portare i figli anche all'estero e, allo scopo, le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
. durante le vacanze natalizie, alternativamente, la prima metà del periodo di vacanze natalizie previsto da calendario scolastico, comprensivo del natale, con un genitore e la seconda metà del periodo di vacanze natalizie, comprensivo del capodanno, con l'altro genitore (in caso di disaccordo, negli anni dispari la prima metà del periodo di vacanze natalizie previsto da calendario scolastico, comprensivo del natale con la mamma).
. durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, la prima metà del periodo di vacanze pasquali previsto da calendario scolastico, comprensivo della pasqua, con un genitore e la seconda metà del periodo di vacanze pasquali, comprensivo della pasquetta, con l'altro genitore (in caso di disaccordo, negli anni dispari la prima metà del periodo di vacanze pasquali previsto da calendario scolastico, comprensivo della pasqua con la mamma).
. il giorno del compleanno dei bambini insieme ad entrambi i genitori;
. il giorno del compleanno dei genitori con il genitore che compie gli anni.
DISPONE che successivamente all'acquisto da parte della sig.ra della nuova abitazione, Pt_1
e restino collocati anagraficamente presso la madre, ed il padre possa vederli e tenerli Per_1 Per_2 con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze di studio ed i desiderata di e ed i propri impegni lavorativi, e comunque almeno Per_1 Per_2 secondo la calendarizzazione che segue: . e staranno con il papà a weekend alterni;
Per_1 Per_2
. nella settimana del weekend in cui i figli saranno con la madre, il papà li terrà dal mercoledì all'uscita dalla scuola al venerdì all'entrata di scuola (si occuperà quindi anche di prenderli da scuola il mercoledì e giovedì e portarli a scuola il giovedì ed il venerdì);
. nella settimana del weekend in cui i figli saranno con il padre, quest'ultimo li terrà dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì all'entrata a scuola (si occuperà quindi anche di prenderli da scuola il mercoledì e portarli a scuola il giovedì), nonché dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì della settimana successiva all'entrata a scuola (si occuperà quindi anche di prenderli da scuola il venerdì e portarli a scuola il lunedì);
. eventuali cambiamenti/modifiche di orario dovranno essere comunicati all'altro genitore entro la mattina del giorno precedente a quello di pertinenza;
. tali modalità verranno mantenute anche in occasione delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti;
. nel corso delle vacanze estive (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e quello antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno successivo), i minori trascorreranno il mese di giugno, luglio e settembre con le stesse modalità individuate per il periodo scolastico, dunque a weekend alterni e, precisamente, nella settimana del weekend in cui i figli saranno con la madre, il papà li terrà dal mercoledì all'uscita dal centro estivo al venerdì all'entrata del centro estivo (si occuperà quindi anche di prenderli dal centro estivo il mercoledì e giovedì e portarli al centro estivo il giovedì ed il venerdì); nella settimana del weekend in cui i figli saranno con il padre, quest'ultimo li terrà dal mercoledì all'uscita dal centro estivo al giovedì all'entrata del centro estivo (si occuperà quindi anche di prenderli dal centro estivo il mercoledì e portarli al centro estivo il giovedì), nonché dal venerdì all'uscita del centro estivo al lunedì della settimana successiva all'entrata del centro estivo (si occuperà quindi anche di prenderli dal centro estivo il venerdì e portarli al centro estivo il lunedì); nelle giornate in cui i figli non dovessero frequentare per qualsivoglia ragione il centro estivo, la presa in carico e il rilascio dei figli verrà effettuato negli stessi giorni e con le stesse modalità ma presso la residenza della madre e degli stessi;
- nel mese di agosto, i minori trascorreranno con i genitori almeno due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 maggio (compatibilmente con l'indicazione da parte del datore di lavoro del periodo di ferie) e con l'obbligo reciproco di comunicarsi prima della partenza la località di soggiorno (in caso di disaccordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto con la mamma negli anni pari e le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre con la mamma negli anni dispari); - il genitore, nel periodo di vacanze estive di propria competenza, può portare i figli anche all'estero e, allo scopo, le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente, la prima metà del periodo di vacanze natalizie previsto da calendario scolastico, comprensivo del natale, con un genitore e la seconda metà del periodo di vacanze natalizie, comprensivo del capodanno, con l'altro genitore (in caso di disaccordo, negli anni dispari la prima metà del periodo di vacanze natalizie previsto da calendario scolastico, comprensivo del natale con la mamma).
- durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, la prima metà del periodo di vacanze pasquali previsto da calendario scolastico, comprensivo della pasqua, con un genitore e la seconda metà del periodo di vacanze pasquali, comprensivo della pasquetta, con l'altro genitore (in caso di disaccordo, negli anni dispari la prima metà del periodo di vacanze pasquali previsto da calendario scolastico, comprensivo della pasqua con la mamma).
- il giorno del compleanno dei bambini insieme ad entrambi i genitori;
- il giorno del compleanno dei genitori con il genitore che compie gli anni.
DA' ATTO che nella gestione di e i signori e potranno Per_1 Per_2 Pt_1 Parte_2 farsi coadiuvare da parenti/affini/persone di fiducia (compagno/compagna stabili).
DA' ATTO che le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche e alle frequentazioni abituali nel piano genitoriale allegato al ricorso.
DA' ATTO che a far data dall'omologa del presente accordo, le detrazioni per i figli a carico verranno ripartite al 50% tra i genitori.
DISPONE che sino al mantenimento della casa familiare in Via L. Capriolo, 11 con permanenza alternata dei genitori presso la stessa, le spese di gestione dei figli e della casa verranno suddivise come segue:
- le spese per la casa al 50% ciascuno;
- il mutuo, il 65% a carico del sig. ed il 35% a carico della sig.ra Parte_2
; Parte_1
- le spese relative ai figli, il 60% a carico del sig. e il 40% a carico Parte_2 della sig.ra ; Parte_1
- non viene previsto mantenimento per i figli
DISPONE che dall'intervenuto trasloco e, dunque, cambio di residenza della casa familiare, della sig.ra di e dei bambini, il sig. contribuisca al mantenimento di Pt_1 Pt_1 Parte_2
e versando alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, Per_1 Per_2 Pt_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un importo per il mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad € 212,50 mensili (complessivi € 425,00 per entrambi i figli), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
DA' ATTO che la somma per il mantenimento in favore di entrambi i figli, pari ad € 425,00 mensili meglio sopra indicata, non comprende la quota dell'assegno unico (o qualsiasi altro ammortizzatore sociale previsto in favore dei figli che eventualmente in futuro lo sostituisca/integri) spettante ai sig.ri e di importo complessivo pari ad € 380,00 mensili, che verrà Parte_1 Parte_2 percepito in toto dalla sig.ra . Nell'ipotesi di aumento dell'importo del succitato Pt_1 ammortizzatore sociale per qualsivoglia causa, l'importo dell'aumento dovrà essere detratto dalla somma di € 425,00 complessivi mensili dovuti dal sig. alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento.
[...]
DISPONE che rientrano nell'importo di € 425,00 complessivi mensili sopra individuato di contributo al mantenimento le seguenti spese relative a:
. iscrizione a scuola;
. attività extrascolastiche/sportive già frequentate e praticate (si veda piano genitoriale) con relativo abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei) sino ad un massimo di € 1.500,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al 50%;
. centri estivi, sino ad un massimo di € 1.500,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al 50%;
. spese sanitarie coperte da SSN e ticket sanitari, farmaci da banco;
. libri di testo;
. corredo scolastico inizio anno;
. doposcuola;
. mensa scolastica;
. abbigliamento quotidiano, sino ad un massimo di € 1.200,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al 50%;
. barbiere, sino ad un massimo di € 200,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al 50%;
. feste di compleanno (loro e di amici/compagni di scuola), sino ad un massimo di € 1.100,00 annuali. I costi che supereranno tale soglia andranno inseriti nelle spese straordinarie da dividersi al
50%;
. ricarica cellulare.
DISPONE che siano da ritenersi, invece, spese straordinarie da dividersi al 50% ciascuno, le quali richiedono quindi sempre un preventivo accordo tra le parti (salvo casi di urgenza conclamata) e il loro giustificativo scritto per procedere al versamento del 50% di competenza di ciascun genitore, le seguenti spese relative a:
. gite, soggiorni di istruzione, vacanze indipendenti, attività didattiche extra, abbonamenti a musei e cinema;
. paghetta settimanale (per la quale non è richiesto, né preventivo accordo, né giustificativo scritto);
. cellulare, pc, tablet e altri dispositivi elettronici;
. spese sanitarie impreviste e visite specialistiche;
. cure odontoiatriche e oculistiche;
. farmaci non coperti da SSN;
. cure termali o fisioterapiche;
. eventuali esigenze di lezioni private;
. attività extrascolastiche/sportive diverse da quelle già praticate e relative attrezzature, abbigliamento e spese di iscrizione a gare e tornei;
. abbonamento mezzo pubblici;
. importi superiori ad € 1.500,00 annuali per attività extrascolastiche/sportive già frequentate e praticate con relativo abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei);
. importi superiori ad € 1.500,00 annuali per centri estivi;
. importi superiori ad € 1.200,00 annuali per abbigliamento quotidiano;
. importi superiori ad € 200,00 annuali per barbiere;
. importi superiori ad € 1.100,00 annuali per feste di compleanno.
DA' ATTO che il sig. si farà carico dei costi per gli abbonamenti di Parte_2 intrattenimento /svago quali, in via esemplificativa e non esaustiva, Netflix, Amazon prime ecc.
DISPONE che per tutto quanto sopra non disciplinato, i ricorrenti utilizzino le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa del Tribunale di Torino, già a loro mani.
DA' ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
DA' ATTO che le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.