Articolo 3 della Legge 29 giugno 1960, n. 657
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 luglio 1960
Art. 3.
Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalita' ed agevolazioni contemplate dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 .
Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente art. 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e fara' carico ai corrispondenti fondi di rotazione.
La differenza fra il saggio d'interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio d'interesse dovuto ai sensi del precedente comma e' trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese d'amministrazione e del rischio.
Per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente, legge gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie.
Entrata in vigore il 30 luglio 1960