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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 101/2025 promossa con ricorso da:
C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Civate (LC), Via Alla Santa n. 58, con il patrocinio dell'avv. DAVIDE AGOSTONI, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PAOLO GESUALDO
MARIA PROCOPIO,
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
➢ Dichiarare la separazione personale dei coniugi, IG. e IG.ra , Parte_2 Parte_1 matrimonio contratto in data 04/01/2020 a AN EM (Pakistan) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Civate al N. 9, P. II, Serie C, anno 2023, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile l'annotazione della emananda sentenza, limitatamente al capo riguardante la separazione, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze previste ex lege;
➢ Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
➢ Con vittoria di spese in favore della IG.ra . Parte_1 Per il resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1 seguenti
condizioni
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 17.1.2025, a convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale il SI. , esponendo di avere contratto Parte_2 con lo stesso, in data 4.1.2020, nella città di AN EM (Pakistan), matrimonio celebrato “con prestazione del consenso “da remoto” da parte della IG.ra , con l'assenza, quindi, fisica Parte_1 della sposa che in quel momento era in Italia”.
La ricorrente, premesso di avere sposato l'odierno resistente in base ad accordi raggiunti dalle rispettive famiglie per ragioni di ordine economico e di avere vissuto con lo stesso solo dal mese di febbraio 2023 (data di ingresso in Italia del SI. ) al mese di agosto 2023, ha spiegato di Pt_2 non avere mai avuto alcun tipo di legame affettivo o una comunione di intendi con il marito e di non avere pertanto mai consumato il matrimonio.
Essendo intenzione della SI.ra addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed Pt_1 essendo stati vani i tentativi di introdurre un giudizio consensuale, la stessa ha infine riferito di essersi vista costretta ad incardinare il presente giudizio, chiedendo che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Costituitosi in giudizio con memoria del 12.5.2025, il SI. ha confermato sostanzialmente Pt_2 quanto dedotto dalla ricorrente ed ha quindi aderito alle domande dalla stessa svolta.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 15.4.2025, il quale dato atto delle concordi domande formulate dalle parti, ha consensualizzato il rito e concesso il termine del 15.5.2025 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni, scaduto il quale la causa
è stata trattenuta in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che sia mai esistita e, dunque, possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Le parti hanno formulato entrambi, nei rispettivi atti introduttivi ed in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di divorzio, la quale, tuttavia, non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970. La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a AN EM (Pakistan), il 4.1.2020, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Civate, reg. atti di matrimonio, anno 2023, parte II, serie C, numero 9, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conSIlio del 10.6.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 101/2025 promossa con ricorso da:
C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Civate (LC), Via Alla Santa n. 58, con il patrocinio dell'avv. DAVIDE AGOSTONI, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PAOLO GESUALDO
MARIA PROCOPIO,
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
➢ Dichiarare la separazione personale dei coniugi, IG. e IG.ra , Parte_2 Parte_1 matrimonio contratto in data 04/01/2020 a AN EM (Pakistan) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Civate al N. 9, P. II, Serie C, anno 2023, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile l'annotazione della emananda sentenza, limitatamente al capo riguardante la separazione, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze previste ex lege;
➢ Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
➢ Con vittoria di spese in favore della IG.ra . Parte_1 Per il resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1 seguenti
condizioni
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 17.1.2025, a convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale il SI. , esponendo di avere contratto Parte_2 con lo stesso, in data 4.1.2020, nella città di AN EM (Pakistan), matrimonio celebrato “con prestazione del consenso “da remoto” da parte della IG.ra , con l'assenza, quindi, fisica Parte_1 della sposa che in quel momento era in Italia”.
La ricorrente, premesso di avere sposato l'odierno resistente in base ad accordi raggiunti dalle rispettive famiglie per ragioni di ordine economico e di avere vissuto con lo stesso solo dal mese di febbraio 2023 (data di ingresso in Italia del SI. ) al mese di agosto 2023, ha spiegato di Pt_2 non avere mai avuto alcun tipo di legame affettivo o una comunione di intendi con il marito e di non avere pertanto mai consumato il matrimonio.
Essendo intenzione della SI.ra addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed Pt_1 essendo stati vani i tentativi di introdurre un giudizio consensuale, la stessa ha infine riferito di essersi vista costretta ad incardinare il presente giudizio, chiedendo che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Costituitosi in giudizio con memoria del 12.5.2025, il SI. ha confermato sostanzialmente Pt_2 quanto dedotto dalla ricorrente ed ha quindi aderito alle domande dalla stessa svolta.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 15.4.2025, il quale dato atto delle concordi domande formulate dalle parti, ha consensualizzato il rito e concesso il termine del 15.5.2025 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni, scaduto il quale la causa
è stata trattenuta in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che sia mai esistita e, dunque, possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Le parti hanno formulato entrambi, nei rispettivi atti introduttivi ed in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di divorzio, la quale, tuttavia, non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970. La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a AN EM (Pakistan), il 4.1.2020, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Civate, reg. atti di matrimonio, anno 2023, parte II, serie C, numero 9, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conSIlio del 10.6.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada