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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3465/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to La Barbera)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
E
[...] Controparte_2
(avv. Di Cola)
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7068 del 15/6/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e della - d'ora in poi, breviter, solo “ ” - volta alla condanna Controparte_1 Controparte_2 CP_3 dei resistenti al pagamento della complessiva somma di € 40.465,76, a titolo di differenze retributive
(asseritamente) maturate nel periodo di lavoro 1/10/2009-21/12/2018, ponendo le spese di lite a carico della ricorrente.
La interponeva gravame;
resistevano il e la Società costituendosi tardivamente. Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in tre motivi di gravame, evidenziando che, nell'odierno thema decidendum, non vengono devoluti né i profili concernenti l'illegittimità del licenziamento del 21/12/2018
(oggetto di rinuncia già nel giudizio R.G. n. 30368/2019, conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma n.
1495 del 16/2/2021, che aveva dichiarato la nullità del precedente ricorso avanzato dalla stessa , Parte_1 né il coinvolgimento della Società, pur evocata in questa sede (nei confronti della quale, come “parte datoriale diversa da quella formalmente risultante”, lo stesso Tribunale, nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto l'infondatezza della domanda della lavoratrice).
Con il primo motivo, l'appellante si lamenta del mancato riconoscimento della subordinazione relativa al periodo 1/10/2009-31/3/2014, in cui avrebbe lavorato, senza alcuna formalizzazione contrattuale, alle dipendenze del . CP_1
La doglianza si rivela infondata.
In proposito, si condivide l'assunto del primo giudice, ad avviso del quale la descrizione delle caratteristiche del rapporto lavorativo, ai fini dell'invocata subordinazione della quale si assume la sussistenza, era stata estremamente lacunosa.
Invero, la si è limitata a dedurre che rispondeva al telefono, predisponeva elaborati Parte_1 contabili, teneva la corrispondenza elettronica e cartacea, ma se tale descrizione risulta sufficiente per descrivere l'attività di fronte ad un rapporto inquadrato in base ad accordo contrattuale, non lo è nell'ipotesi in cui si affermi la sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto, difettando una compiuta allegazione degli elementi essenziali della definizione codicistica della subordinazione, costituiti essenzialmente dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa e dalla dipendenza dall'imprenditore.
Nella specie, la sulla quale incombeva l'onere probatorio, non ha allegato nemmeno la Parte_1 sussistenza dei requisiti o sintomi del rapporto di lavoro subordinato, limitandosi ad affermare di aver svolto, in favore del , le mansioni di impiegata amministrativa, come “tuttofare” e “braccio operativo” dello CP_1 studio di amministrazione di edifici condominiali gestiti dall'odierno appellato, ma omettendo di fornire elementi specifici, concreti, fattuali, che dovrebbero - secondo il suo assunto - avvalorare la conclusione della natura dipendente del rapporto di lavoro intercorso.
In quest'ottica, l'istruttoria testimoniale richiesta, anche se espletata, non avrebbe potuto in ogni caso condurre all'accoglimento della domanda, in quanto non relativa a quegli elementi che, se ritenuti sussistenti, avrebbero potuto configurare la subordinazione, mentre nemmeno la documentazione offerta nel giudizio di primo grado - ed evidenziata anche in questa sede - milita in tal senso, segnatamente sul versante della c.d. eterodirezione (ossia l'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e di controllo, da parte del datore di lavoro, con specifico riferimento ai contenuti ed alle modalità delle mansioni svolte). Con il secondo motivo di gravame, l'appellante rileva l'erronea valutazione delle risultanze processuali con riferimento al periodo c.d. contrattualizzato 1/4/2014-21/12/2018, rimproverando al giudice di prime cure di non aver ritenuto provato il lavoro straordinario svolto alle dipendenze del . CP_1
La doglianza si rivela fondata.
Invero, alla luce delle deposizioni dei testi escussi - v., in particolare, le dichiarazioni di Testimone_1
e (entrambe indifferenti, a conoscenza diretta dei fatti causa), non smentite da quelle di _2
(moglie del , la quale ha riferito “non so se la ricorrente si trattenesse in ufficio Controparte_4 CP_1 anche negli orari in cui non era aperto al pubblico”) - è emerso che, a fronte dell'orario contrattuale, part time, di 20 ore settimanali - articolato in lunedì/mercoledì/venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì/giovedì dalle 15.00 alle 19.00 - la aveva lavorato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, Parte_1 per un totale di otto ore di media settimanali, senza considerare i pomeriggi (“quasi ogni giorno”).
In quest'ottica, appare irrazionale la conclusione a cui è giunto il primo giudice, secondo il quale la
“non è riuscita a provare l'effettuazione delle ore straordinario che ha assunto di aver svolto”, Parte_1 perchè “la prima testimone ha indicato che la medesima ha svolto un numero di ore maggiore di quelle indicate dalla stessa ricorrente”, mentre l'altra testimone “non ha indicato in modo circostanziato in quali giornate avesse constatato che la ricorrente avesse lavorato la mattina e il pomeriggio”.
Pertanto, a titolo di straordinario, con i consequenziali riflessi su 13^ e 14^ mensilità nonché t.f.r., spettano all'odierna appellante le differenze retributive pari a complessivi € 12.561,15, sulla base dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, non contestati specificamente dalla controparte.
Per quanto fin qui esposto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, per cui, ferma nel resto, vanno adottate le pronunce di cui appresso (salvo sottolineare la contraddittorietà della stessa sentenza, che, da un lato, ritiene la “causa istruita solo documentalmente” e considera “il ricorso parzialmente fondato”,
e, dall'altro, dà atto dell'espletamento della prova testimoniale e conclude per il “rigetto del ricorso”).
Il parziale accoglimento dell'originaria domanda, che conteneva la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 40.465,76, legittima la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante parte (liquidata in dispositivo e da distrarre) a carico del - accogliendo così il CP_1 terzo motivo di gravame, relativo alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado - mentre sussistono giusti motivi compensare le stesse spese tra la lavoratrice e la Società.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto rimane ferma, condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
12.561,15, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal maturato al soddisfo;
b - compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, e pone la restante parte a carico del
, che liquida a titolo di compensi, per l'intero, quanto al primo grado, nella misura determinata del CP_1
Tribunale e, quanto al secondo, in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - compensa le suddette spese tra la e la . Parte_1 Controparte_2
Roma, 25/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)