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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3539/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GRAMSCI, 53 26823 CASTIGLIONE D'ADDA presso lo studio dell'avv.
EL CA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
C.F. ) Controparte_2 C.F._3 pagina 1 di 11 APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia la Corte D'Appello di Milano Ecc.ma adita, Seconda Sezione civile
R.G. 3539/2024, in riforma dell'appellata sentenza: respingere le domande tutte ex adverso proposte per intervenuta prescrizione o comunque, in subordine, poiché infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Si producono, e si intendono nuovamente prodotti in appello:
A. copia della sentenza appellata,
B. Atti di parte convenuta in primo grado:
B.1. Comparsa di costituzione,
B.2. Memoria art. 183 comma 1 cpc
B.3. Memoria art. 183 comma 2 cpc
B.4. Memoria art. 183 comma 3 cpc
B.5. Comparsa comclusionale
B.6. Memoria di replica.
Documenti prodotti in primo grado che si intendono nuovamente prodotti.
1. atto di citazione notificato via PEC, e . Relata di notifica PEC CP_3
2. Sentenza Commissione Tributaria Regionale;
3. atto di cessione di azienda..
4. Atto di estinzione BI snc,
5. LL NO CP_1
pagina 2 di 11 6. Sentenza CTP.
Si richiede quindi, come nelle istanze istruttorie di primo grado e nelle conclusioni precisate in tale fase: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. VERO CHE Il DO è stato il commercialista della Pt_1
società BI s.n.c. e si è occupato in via meramente incidentale delle posizioni di singole socie solo in relazione ai rapporti delle stesse con la società.
2. VERO CHE la difesa da parte del DO in controversie Pt_1
con l'Agenzia delle Entrate della NO a riguardato CP_1
sempre e solo la di lei posizione di socia della BI S.n.c. che era la cliente del convenuto.
3. VERO CHE dopo la cessione della attività gestita dalla BI
s.n.c. avvenuta nel 2004 – in sede di dichiarazione dei redditi 2005
(redditi 2004) – il DO prospettava alla cliente BI Pt_1
s.n.c. – in persona delle socie NO Controparte_1
NO la doppia opzione della Controparte_2
tassazione in unica soluzione o della spalmatura sui cinque anni.
4. descriveva nell'occasione vantaggi e criticità dell'una Pt_2
e dell'altra ipotesi.
5. VERO CHE la cliente BI S.n.c., per bocca delle socie -
NO NO Controparte_1 CP_2
manifestava indifferenza per l'una o l'altra scelta.
[...]
6. VERO CHE dinanzi all'avviso di accertamento n.
RIU020101880/2009 notificato alla BI s.n.c. il 12 dicembre
2009, quando la società era già stata cancellata, il DO , Pt_1
pur avendo cessato ogni rapporto con la stessa, per mero spirito di pagina 3 di 11 collaborazione, accettava l'incarico di impugnarlo con un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che lo respingeva (DOC. 2 di parte attrice che si rammostra al teste).
7. VERO CHE il DO sempre per spirito di collaborazione, Pt_1
proponeva appello alla Commissione Regionale che lo decideva con la Sentenza n. 379/2014. (DOC. 3 di parte attrice e DOC. 2 parte convenuta che si rammostrano al teste).
Teste: , nata a [...] il [...], Testimone_1
residente in [...], già dipendente della società
[...]
fino al 30 novembre 2018. CP_4
Si richiede la rinnovazione della CTU per i motivi espressi in narrativa o, in subordine, la convocazione del CTU a chiarimenti.
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO il Tribunale di Milano, con la sentenza n.5075\2024 pubblicata il 15-5-2024, pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
condannava quest'ultimo al risarcimento del danno in favore delle attrici, liquidato in euro
[...]
30.640,00 quanto alla signora ed in euro 37.209,00 quanto alla signora CP_1 CP_2
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Milano, il dott. , deducendo che: Parte_1
-il 16.9.1999 costituivano, quali uniche socie in pari quota, la Controparte_5
-davano mandato al commercialista convenuto per la gestione contabile e per l'assistenza fiscale e contributiva della società e delle socie, incarico mantenuto anche successivamente alla cessazione della società, avvenuta nel novembre 2008;
-in data 22.1.2004 l'azienda veniva ceduta;
-la cessione aveva generato una plusvalenza, che doveva concorrere a formare il reddito nell'esercizio
2004;
-in alternativa alla tassazione in un unico esercizio, il convenuto avrebbe potuto optare, compilando il rigo RF 30 della dichiarazione relativa al 2004, per la tassazione in 5 quote, nell'esercizio in cui la plusvalenza era stata realizzata e nei quattro successivi;
-il dott. non aveva invece né indicato l'intero ammontare della plusvalenza, né compilato il Rigo Pt_1
RF 30, che avrebbe consentito di attivare l'opzione sopra indicata;
-da tali errori era derivato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che aveva assoggettato a tassazione l'intera plusvalenza nel solo 2004;
-il convenuto, rispondendo al questionario per conto delle attrici, aveva omesso di produrre la documentazione che l'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'accertamento, aveva chiesto;
-gli atti di accertamento delle maggiori imposte dovute erano stati notificati sia alla Bimbi snc che alle socie della stessa nel novembre-dicembre 2009;
-veniva impugnato, con il patrocinio del dott. , solo l'atto di accertamento notificato alla Bimbi Pt_1 snc, ma non gli accertamenti notificati alle socie;
-la Commissione Tributaria Regionale statuiva che la notifica dell'accertamento nei confronti della società estinta era inesistente;
pagina 5 di 11 -invece gli atti di accertamento regolarmente notificati, nei mesi di novembre e dicembre 2009, alle socie della Bimbi snc, non erano stati impugnati per negligenza del dott. ed erano divenuti così Pt_1 definitivi ed esecutivi.
Le attrici chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti, rappresentati dalle maggiori somme dalle medesime dovute a titolo di imposta, a causa della inadeguata prestazione del professionista.
Si costituiva giudizio il dott. , chiedendo il rigetto delle domande attoree, e facendo Parte_1 rilevare che:
-la vicenda riguardava i singoli soci di Bimbi s.n.c. e non la società, avendo le attrici invocato l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale in realtà inesistente;
-la possibilità di scegliere quale soluzione adottare per la tassazione della plusvalenza era stata rappresentata a Bimbi s.n.c., in persona delle due attrici;
-l'incarico di impugnare l'avviso di accertamento notificato a Bimbi s.n.c. era stato assunto per mero Parte spirito di collaborazione, e detta impugnazione era stata accolta dalla;
-le attrici avrebbero potuto procedere anche autonomamente alla impugnazione degli avvisi di accertamento personalmente diretti alle stesse;
-in assenza di un contratto di prestazione d'opera tra le attrici e il professionista convenuto, la responsabilità di quest'ultimo era astrattamente prospettabile solo in termini di responsabilità extracontrattuale, con conseguente prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, risultando comunque decorso anche il termine ordinario ex art. 2946 c.c.;
-non era dimostrata la sussistenza di un danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
Il tribunale, disposta una ctu di carattere contabile, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del giudice di primo grado si snoda nei termini che seguono.
Anzitutto veniva ravvisata dal tribunale l'esistenza di un rapporto professionale tra le attrici e il dott.
, desumibile, pur in assenza di un incarico scritto, dalle molteplici attività dal medesimo svolte Pt_1 non solo per la società ma anche per le due socie.
Il primo giudice riteneva inoltre fondata la doglianza delle attrici sia quanto alla gestione della plusvalenza relativa all'anno 2004 che quanto alla mancata impugnazione da parte del professionista degli autonomi accertamenti di maggiori imposte dovute, notificati alle singole socie.
Sulla scorta delle conclusioni della ctu, il tribunale individuava il danno patito dalle attrici nella differenza tra gli importi accertati come dovuti dall'Agenzia delle Entrate, e quelli che le dette socie pagina 6 di 11 avrebbero pagato se il professionista avesse agito con diligenza, ripartendo in quote annue la detta plusvalenza.
Il giudice di primo grado respingeva infine, per difetto di prova, sia la richiesta di un ulteriore danno patrimoniale, rappresentato dalle spese sostenute per i vari contenziosi tributari, sia la richiesta di danno non patrimoniale, avanzate dalle attrici.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di tre motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante assume come il giudice di primo grado avesse erroneamente ravvisato la prova dell'esistenza di un incarico professionale affidato dalle singole persone fisiche dei soci al professionista.
Secondo l'appellante, l'errore del tribunale era stato originato in larga parte dal tenore della ctu, che non aveva approfondito la questione della individuazione di chi fosse il cliente del professionista, e per tale ragione dovevano essere rinnovate le indagini peritali.
Sostiene la difesa di come non era stata fornita dalle attrici in primo grado la prova di un Parte_1 incarico conferito al professionista per impugnare gli avvisi di accertamento notificati autonomamente alle socie nel 2009.
Aggiunge l'appellante come le attività professionali dal medesimo svolte in favore delle signore e avevano avuto un carattere frammentario e non potevano far desumere l'esistenza di CP_1 CP_2 un incarico globale conferito al medesimo.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove orali dedotte, da parte del primo giudice, che aveva ritenute le stesse inammissibili con motivazione del tutto generica, privando il convenuto in primo grado della possibilità di dimostrare l'assenza di un incarico professionale conferito dalle socie della Bimbi snc, e in ogni caso l'assenza di una negligenza professionale, avendo il medesimo eseguito, nella gestione della plusvalenza, le disposizioni delle socie.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come il tribunale non si fosse pronunciato sulla eccezione di prescrizione.
Assume l'appellante come la questione della prescrizione, soprattutto in mancanza di prova del formale incarico che si rifletteva sul calcolo del termine prescrizionale, era dirimente.
La difesa del dott. reitera l'eccezione già sollevata in primo grado, nei termini che seguono:” La Pt_1 pretesa azionata con l'atto di citazione notificato, peraltro, risulta ormai prescritta. In mancanza di un contratto d'opera professionale con le attrici in proprio, l'unica possibile fonte di responsabilità del pagina 7 di 11 nei confronti delle odierne attrici dovrebbe essere necessariamente di natura CP_6 aquiliana…Dall'atto di citazione si evince che il primo intervento del legale a tutela delle Signore
e contro l'odierno convenuto rimanda al 28 gennaio 2020. Siamo ben oltre il CP_2 CP_7 quinquennio previsto dall'art. 2947 c.c. ma anche oltre la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. stante la conferma, da parte delle stesse attrici, della avvenuta notifica degli avvisi di accertamento fin dal novembre e dicembre 2009”.
Nonostante la rituale notifica a mezzo pec dell'atto di impugnazione, le appellate non si sono costituite.
Alla prima udienza dell'1-7-2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma (il primo ridotto a 50 giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30 settembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie ex art. 352 c.p.c., depositate dalla parte costituita, veniva fissata nuova udienza per il 14 ottobre 2025, al fine di permettere la produzione delle notifiche dell'atto di appello in formato telematico.
Alla stessa udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, avendo l'appellante rinunciato alla concessione di ulteriori termini difensivi, e quindi decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
Osserva la Corte come il terzo motivo, che attenendo ad una eccezione preliminare di merito, deve essere prioritariamente esaminato, sia fondato.
Il giudice di primo grado ha, implicitamente, disatteso l'eccezione in questione unicamente con riguardo alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., ma non ha scrutinato, neppure in modo implicito, la detta eccezione in relazione al disposto di cui all'art. 2946 c.c.
Il giudice di primo grado, dopo avere interpretato l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in primo grado come indissolubilmente legata alla assenza di un contratto tra le parti, con la conseguente qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale della asserita condotta del professionista, ha, una volta ravvisata una responsabilità di natura contrattuale, ritenuto, in modo implicito, di per sé superata la detta eccezione, in quanto fondata su una ritenuta assenza di un vincolo contrattuale, del quale al contrario si è ritenuta l'esistenza.
Ha omesso al contrario ogni esame, anche implicito, dell'eventuale decorso del termine di prescrizione ordinario, questione che, seppure in modo estremamente sintetico, il convenuto in primo grado aveva ritualmente sollevato, come sopra rilevato.
pagina 8 di 11 Peraltro, deve ricordarsi come secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è costituito dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e dalla manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa, configurando una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, spetta al giudice, da ciò conseguendo che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice (Cass. 30303\2021; Cass. 21357\2020; Cass. 15631\2016).
Come si osserva nella sentenza impugnata, senza rilievi sul punto, la condotta dannosa che le attrici in primo grado hanno imputato al professionista convenuto, si riassume nel non avere indicato, nella presentazione della dichiarazione dei redditi di Bimbi s.n.c. per l'anno 2004, l'intero ammontare della plusvalenza, nella mancata compilazione del rigo RN30 nella detta dichiarazione relativa al 2004 per formalizzare l'opzione per la tassazione in 5 quote, nella mancata risposta al questionario inviato nel
2008 dell'Agenzia delle Entrate, ed infine nella mancata impugnazione degli atti di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate alle attrici nel novembre e dicembre 2009, con la conseguente definitività degli stessi.
E' circostanza incontestata che la prima richiesta risarcitoria sia stata formulata dalle signore e CP_1 solo in data 28-1-2020. CP_2
Ciò posto, deve essere qui richiamato il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista (Cass. 16631\2023; Cass. 22059\2017).
La Corte Regolatrice, esaminando una fattispecie che presenta analogie con quella oggetto del presente giudizio, ha affermato come in tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all'incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non pagina 9 di 11 impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell'avviso di accertamento che è l'atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto
(Cass. 8872\2021).
La trasposizione del detto principio nella vicenda qui in esame, conduce a ritenere che le notifiche alle signore e avvenute, come si afferma nella sentenza impugnata, nel novembre e nel CP_1 CP_2 dicembre dell'anno 2009, degli atti di accertamento delle maggiori imposte dovute, individuino il momento della manifestazione del danno alle danneggiate, e quindi della decorrenza del termine iniziale di prescrizione ordinaria decennale, che si è compiuto nel dicembre del 2019.
Non può infine assegnarsi alcun rilievo alla circostanza, invocata nel giudizio di primo grado dalle attrici, che la (sola) signora abbia proposto una istanza di autotutela in data 30-3-2016, CP_1 chiedendo l'estinzione della pretesa fiscale originata dal debito d'imposta relativo all'anno 2004, ed abbia poi impugnato il diniego di autotutela alla CTP, che ha respinto il ricorso, proponendo appello a tale decisione, confermata con sentenza della CTR del 9 gennaio 2019.
Nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale si rimarcava preliminarmente proprio il fatto che la contribuente avesse introdotto doglianze “che attengono al contenuto della originaria pretesa impositiva, riferibile ad un atto -l'avviso di accertamento emanato nei suoi confronti- divenuto definitivo in quanto mai impugnato”, osservandosi come anche nel merito la tesi della signora CP_1 non aveva fondamento, dato che l'annullamento dell'accertamento a carico della Bimbi snc, per la avvenuta estinzione della società, non faceva venire meno la pretesa impositiva nei confronti dei soci.
L'accoglimento del motivo in esame comporta l'assorbimento degli altri due.
Il diritto risarcitorio azionate dalle attrici in primo grado, ed odierne appellate, si è pertanto estinto per intervenuta prescrizione.
Ciò comporta l'accoglimento dell'appello ed il rigetto, in riforma della sentenza di primo grado, delle domande risarcitorie proposte da e . CP_1 Controparte_1 Controparte_2
Tenuto conto dell'esito complessivo del processo, che ha visto il rigetto delle domande proposte da e , le spese processuali dei due gradi di giudizio, Controparte_1 Controparte_2 vanno poste a carico di queste ultime e sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (cause da euro 52.001 ed euro 260.000) delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.147\2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e comunque nel limite dell'importo indicato nella nota spese depositata, in euro 6.000,00 per compenso,
pagina 10 di 11 oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, nei valori minimi, tenuto conto della contumacia delle appellate, per la fase decisionale, e medi per le fasi studio e introduttiva, esclusa quella istruttoria non svoltasi, in euro
7.440,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Anche le spese relative alla ctu espletata in primo grado vanno poste a carico di Controparte_1
e .
[...] Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 respinge ogni domanda proposta da e;
Controparte_1 Controparte_2
b)condanna e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado, in euro 6.000,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro 7.440,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
c)pone gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado a carico di Controparte_1
e . Controparte_2
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3539/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GRAMSCI, 53 26823 CASTIGLIONE D'ADDA presso lo studio dell'avv.
EL CA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
C.F. ) Controparte_2 C.F._3 pagina 1 di 11 APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia la Corte D'Appello di Milano Ecc.ma adita, Seconda Sezione civile
R.G. 3539/2024, in riforma dell'appellata sentenza: respingere le domande tutte ex adverso proposte per intervenuta prescrizione o comunque, in subordine, poiché infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Si producono, e si intendono nuovamente prodotti in appello:
A. copia della sentenza appellata,
B. Atti di parte convenuta in primo grado:
B.1. Comparsa di costituzione,
B.2. Memoria art. 183 comma 1 cpc
B.3. Memoria art. 183 comma 2 cpc
B.4. Memoria art. 183 comma 3 cpc
B.5. Comparsa comclusionale
B.6. Memoria di replica.
Documenti prodotti in primo grado che si intendono nuovamente prodotti.
1. atto di citazione notificato via PEC, e . Relata di notifica PEC CP_3
2. Sentenza Commissione Tributaria Regionale;
3. atto di cessione di azienda..
4. Atto di estinzione BI snc,
5. LL NO CP_1
pagina 2 di 11 6. Sentenza CTP.
Si richiede quindi, come nelle istanze istruttorie di primo grado e nelle conclusioni precisate in tale fase: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. VERO CHE Il DO è stato il commercialista della Pt_1
società BI s.n.c. e si è occupato in via meramente incidentale delle posizioni di singole socie solo in relazione ai rapporti delle stesse con la società.
2. VERO CHE la difesa da parte del DO in controversie Pt_1
con l'Agenzia delle Entrate della NO a riguardato CP_1
sempre e solo la di lei posizione di socia della BI S.n.c. che era la cliente del convenuto.
3. VERO CHE dopo la cessione della attività gestita dalla BI
s.n.c. avvenuta nel 2004 – in sede di dichiarazione dei redditi 2005
(redditi 2004) – il DO prospettava alla cliente BI Pt_1
s.n.c. – in persona delle socie NO Controparte_1
NO la doppia opzione della Controparte_2
tassazione in unica soluzione o della spalmatura sui cinque anni.
4. descriveva nell'occasione vantaggi e criticità dell'una Pt_2
e dell'altra ipotesi.
5. VERO CHE la cliente BI S.n.c., per bocca delle socie -
NO NO Controparte_1 CP_2
manifestava indifferenza per l'una o l'altra scelta.
[...]
6. VERO CHE dinanzi all'avviso di accertamento n.
RIU020101880/2009 notificato alla BI s.n.c. il 12 dicembre
2009, quando la società era già stata cancellata, il DO , Pt_1
pur avendo cessato ogni rapporto con la stessa, per mero spirito di pagina 3 di 11 collaborazione, accettava l'incarico di impugnarlo con un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che lo respingeva (DOC. 2 di parte attrice che si rammostra al teste).
7. VERO CHE il DO sempre per spirito di collaborazione, Pt_1
proponeva appello alla Commissione Regionale che lo decideva con la Sentenza n. 379/2014. (DOC. 3 di parte attrice e DOC. 2 parte convenuta che si rammostrano al teste).
Teste: , nata a [...] il [...], Testimone_1
residente in [...], già dipendente della società
[...]
fino al 30 novembre 2018. CP_4
Si richiede la rinnovazione della CTU per i motivi espressi in narrativa o, in subordine, la convocazione del CTU a chiarimenti.
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO il Tribunale di Milano, con la sentenza n.5075\2024 pubblicata il 15-5-2024, pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
condannava quest'ultimo al risarcimento del danno in favore delle attrici, liquidato in euro
[...]
30.640,00 quanto alla signora ed in euro 37.209,00 quanto alla signora CP_1 CP_2
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Milano, il dott. , deducendo che: Parte_1
-il 16.9.1999 costituivano, quali uniche socie in pari quota, la Controparte_5
-davano mandato al commercialista convenuto per la gestione contabile e per l'assistenza fiscale e contributiva della società e delle socie, incarico mantenuto anche successivamente alla cessazione della società, avvenuta nel novembre 2008;
-in data 22.1.2004 l'azienda veniva ceduta;
-la cessione aveva generato una plusvalenza, che doveva concorrere a formare il reddito nell'esercizio
2004;
-in alternativa alla tassazione in un unico esercizio, il convenuto avrebbe potuto optare, compilando il rigo RF 30 della dichiarazione relativa al 2004, per la tassazione in 5 quote, nell'esercizio in cui la plusvalenza era stata realizzata e nei quattro successivi;
-il dott. non aveva invece né indicato l'intero ammontare della plusvalenza, né compilato il Rigo Pt_1
RF 30, che avrebbe consentito di attivare l'opzione sopra indicata;
-da tali errori era derivato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che aveva assoggettato a tassazione l'intera plusvalenza nel solo 2004;
-il convenuto, rispondendo al questionario per conto delle attrici, aveva omesso di produrre la documentazione che l'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'accertamento, aveva chiesto;
-gli atti di accertamento delle maggiori imposte dovute erano stati notificati sia alla Bimbi snc che alle socie della stessa nel novembre-dicembre 2009;
-veniva impugnato, con il patrocinio del dott. , solo l'atto di accertamento notificato alla Bimbi Pt_1 snc, ma non gli accertamenti notificati alle socie;
-la Commissione Tributaria Regionale statuiva che la notifica dell'accertamento nei confronti della società estinta era inesistente;
pagina 5 di 11 -invece gli atti di accertamento regolarmente notificati, nei mesi di novembre e dicembre 2009, alle socie della Bimbi snc, non erano stati impugnati per negligenza del dott. ed erano divenuti così Pt_1 definitivi ed esecutivi.
Le attrici chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti, rappresentati dalle maggiori somme dalle medesime dovute a titolo di imposta, a causa della inadeguata prestazione del professionista.
Si costituiva giudizio il dott. , chiedendo il rigetto delle domande attoree, e facendo Parte_1 rilevare che:
-la vicenda riguardava i singoli soci di Bimbi s.n.c. e non la società, avendo le attrici invocato l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale in realtà inesistente;
-la possibilità di scegliere quale soluzione adottare per la tassazione della plusvalenza era stata rappresentata a Bimbi s.n.c., in persona delle due attrici;
-l'incarico di impugnare l'avviso di accertamento notificato a Bimbi s.n.c. era stato assunto per mero Parte spirito di collaborazione, e detta impugnazione era stata accolta dalla;
-le attrici avrebbero potuto procedere anche autonomamente alla impugnazione degli avvisi di accertamento personalmente diretti alle stesse;
-in assenza di un contratto di prestazione d'opera tra le attrici e il professionista convenuto, la responsabilità di quest'ultimo era astrattamente prospettabile solo in termini di responsabilità extracontrattuale, con conseguente prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, risultando comunque decorso anche il termine ordinario ex art. 2946 c.c.;
-non era dimostrata la sussistenza di un danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
Il tribunale, disposta una ctu di carattere contabile, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del giudice di primo grado si snoda nei termini che seguono.
Anzitutto veniva ravvisata dal tribunale l'esistenza di un rapporto professionale tra le attrici e il dott.
, desumibile, pur in assenza di un incarico scritto, dalle molteplici attività dal medesimo svolte Pt_1 non solo per la società ma anche per le due socie.
Il primo giudice riteneva inoltre fondata la doglianza delle attrici sia quanto alla gestione della plusvalenza relativa all'anno 2004 che quanto alla mancata impugnazione da parte del professionista degli autonomi accertamenti di maggiori imposte dovute, notificati alle singole socie.
Sulla scorta delle conclusioni della ctu, il tribunale individuava il danno patito dalle attrici nella differenza tra gli importi accertati come dovuti dall'Agenzia delle Entrate, e quelli che le dette socie pagina 6 di 11 avrebbero pagato se il professionista avesse agito con diligenza, ripartendo in quote annue la detta plusvalenza.
Il giudice di primo grado respingeva infine, per difetto di prova, sia la richiesta di un ulteriore danno patrimoniale, rappresentato dalle spese sostenute per i vari contenziosi tributari, sia la richiesta di danno non patrimoniale, avanzate dalle attrici.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di tre motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante assume come il giudice di primo grado avesse erroneamente ravvisato la prova dell'esistenza di un incarico professionale affidato dalle singole persone fisiche dei soci al professionista.
Secondo l'appellante, l'errore del tribunale era stato originato in larga parte dal tenore della ctu, che non aveva approfondito la questione della individuazione di chi fosse il cliente del professionista, e per tale ragione dovevano essere rinnovate le indagini peritali.
Sostiene la difesa di come non era stata fornita dalle attrici in primo grado la prova di un Parte_1 incarico conferito al professionista per impugnare gli avvisi di accertamento notificati autonomamente alle socie nel 2009.
Aggiunge l'appellante come le attività professionali dal medesimo svolte in favore delle signore e avevano avuto un carattere frammentario e non potevano far desumere l'esistenza di CP_1 CP_2 un incarico globale conferito al medesimo.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove orali dedotte, da parte del primo giudice, che aveva ritenute le stesse inammissibili con motivazione del tutto generica, privando il convenuto in primo grado della possibilità di dimostrare l'assenza di un incarico professionale conferito dalle socie della Bimbi snc, e in ogni caso l'assenza di una negligenza professionale, avendo il medesimo eseguito, nella gestione della plusvalenza, le disposizioni delle socie.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come il tribunale non si fosse pronunciato sulla eccezione di prescrizione.
Assume l'appellante come la questione della prescrizione, soprattutto in mancanza di prova del formale incarico che si rifletteva sul calcolo del termine prescrizionale, era dirimente.
La difesa del dott. reitera l'eccezione già sollevata in primo grado, nei termini che seguono:” La Pt_1 pretesa azionata con l'atto di citazione notificato, peraltro, risulta ormai prescritta. In mancanza di un contratto d'opera professionale con le attrici in proprio, l'unica possibile fonte di responsabilità del pagina 7 di 11 nei confronti delle odierne attrici dovrebbe essere necessariamente di natura CP_6 aquiliana…Dall'atto di citazione si evince che il primo intervento del legale a tutela delle Signore
e contro l'odierno convenuto rimanda al 28 gennaio 2020. Siamo ben oltre il CP_2 CP_7 quinquennio previsto dall'art. 2947 c.c. ma anche oltre la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. stante la conferma, da parte delle stesse attrici, della avvenuta notifica degli avvisi di accertamento fin dal novembre e dicembre 2009”.
Nonostante la rituale notifica a mezzo pec dell'atto di impugnazione, le appellate non si sono costituite.
Alla prima udienza dell'1-7-2025, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma (il primo ridotto a 50 giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30 settembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie ex art. 352 c.p.c., depositate dalla parte costituita, veniva fissata nuova udienza per il 14 ottobre 2025, al fine di permettere la produzione delle notifiche dell'atto di appello in formato telematico.
Alla stessa udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, avendo l'appellante rinunciato alla concessione di ulteriori termini difensivi, e quindi decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
Osserva la Corte come il terzo motivo, che attenendo ad una eccezione preliminare di merito, deve essere prioritariamente esaminato, sia fondato.
Il giudice di primo grado ha, implicitamente, disatteso l'eccezione in questione unicamente con riguardo alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., ma non ha scrutinato, neppure in modo implicito, la detta eccezione in relazione al disposto di cui all'art. 2946 c.c.
Il giudice di primo grado, dopo avere interpretato l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in primo grado come indissolubilmente legata alla assenza di un contratto tra le parti, con la conseguente qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale della asserita condotta del professionista, ha, una volta ravvisata una responsabilità di natura contrattuale, ritenuto, in modo implicito, di per sé superata la detta eccezione, in quanto fondata su una ritenuta assenza di un vincolo contrattuale, del quale al contrario si è ritenuta l'esistenza.
Ha omesso al contrario ogni esame, anche implicito, dell'eventuale decorso del termine di prescrizione ordinario, questione che, seppure in modo estremamente sintetico, il convenuto in primo grado aveva ritualmente sollevato, come sopra rilevato.
pagina 8 di 11 Peraltro, deve ricordarsi come secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è costituito dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e dalla manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa, configurando una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, spetta al giudice, da ciò conseguendo che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice (Cass. 30303\2021; Cass. 21357\2020; Cass. 15631\2016).
Come si osserva nella sentenza impugnata, senza rilievi sul punto, la condotta dannosa che le attrici in primo grado hanno imputato al professionista convenuto, si riassume nel non avere indicato, nella presentazione della dichiarazione dei redditi di Bimbi s.n.c. per l'anno 2004, l'intero ammontare della plusvalenza, nella mancata compilazione del rigo RN30 nella detta dichiarazione relativa al 2004 per formalizzare l'opzione per la tassazione in 5 quote, nella mancata risposta al questionario inviato nel
2008 dell'Agenzia delle Entrate, ed infine nella mancata impugnazione degli atti di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate alle attrici nel novembre e dicembre 2009, con la conseguente definitività degli stessi.
E' circostanza incontestata che la prima richiesta risarcitoria sia stata formulata dalle signore e CP_1 solo in data 28-1-2020. CP_2
Ciò posto, deve essere qui richiamato il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista (Cass. 16631\2023; Cass. 22059\2017).
La Corte Regolatrice, esaminando una fattispecie che presenta analogie con quella oggetto del presente giudizio, ha affermato come in tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all'incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non pagina 9 di 11 impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell'avviso di accertamento che è l'atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto
(Cass. 8872\2021).
La trasposizione del detto principio nella vicenda qui in esame, conduce a ritenere che le notifiche alle signore e avvenute, come si afferma nella sentenza impugnata, nel novembre e nel CP_1 CP_2 dicembre dell'anno 2009, degli atti di accertamento delle maggiori imposte dovute, individuino il momento della manifestazione del danno alle danneggiate, e quindi della decorrenza del termine iniziale di prescrizione ordinaria decennale, che si è compiuto nel dicembre del 2019.
Non può infine assegnarsi alcun rilievo alla circostanza, invocata nel giudizio di primo grado dalle attrici, che la (sola) signora abbia proposto una istanza di autotutela in data 30-3-2016, CP_1 chiedendo l'estinzione della pretesa fiscale originata dal debito d'imposta relativo all'anno 2004, ed abbia poi impugnato il diniego di autotutela alla CTP, che ha respinto il ricorso, proponendo appello a tale decisione, confermata con sentenza della CTR del 9 gennaio 2019.
Nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale si rimarcava preliminarmente proprio il fatto che la contribuente avesse introdotto doglianze “che attengono al contenuto della originaria pretesa impositiva, riferibile ad un atto -l'avviso di accertamento emanato nei suoi confronti- divenuto definitivo in quanto mai impugnato”, osservandosi come anche nel merito la tesi della signora CP_1 non aveva fondamento, dato che l'annullamento dell'accertamento a carico della Bimbi snc, per la avvenuta estinzione della società, non faceva venire meno la pretesa impositiva nei confronti dei soci.
L'accoglimento del motivo in esame comporta l'assorbimento degli altri due.
Il diritto risarcitorio azionate dalle attrici in primo grado, ed odierne appellate, si è pertanto estinto per intervenuta prescrizione.
Ciò comporta l'accoglimento dell'appello ed il rigetto, in riforma della sentenza di primo grado, delle domande risarcitorie proposte da e . CP_1 Controparte_1 Controparte_2
Tenuto conto dell'esito complessivo del processo, che ha visto il rigetto delle domande proposte da e , le spese processuali dei due gradi di giudizio, Controparte_1 Controparte_2 vanno poste a carico di queste ultime e sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (cause da euro 52.001 ed euro 260.000) delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.147\2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e comunque nel limite dell'importo indicato nella nota spese depositata, in euro 6.000,00 per compenso,
pagina 10 di 11 oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, nei valori minimi, tenuto conto della contumacia delle appellate, per la fase decisionale, e medi per le fasi studio e introduttiva, esclusa quella istruttoria non svoltasi, in euro
7.440,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Anche le spese relative alla ctu espletata in primo grado vanno poste a carico di Controparte_1
e .
[...] Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 respinge ogni domanda proposta da e;
Controparte_1 Controparte_2
b)condanna e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado, in euro 6.000,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro 7.440,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
c)pone gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado a carico di Controparte_1
e . Controparte_2
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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