Articolo 210 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 209Articolo 211
Versione
6 maggio 1952
Art. 210.
(Mezzi nautici degli ormeggiatori)


Il comandante del porto determina il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere provvisti gli ormeggiatori.
Le imbarcazioni degli ormeggiatori devono portare scritta sulla prua e sulla poppa la parola "ormeggiatore" e tenere alzato un pennello bianco con eguale scritta in rosso.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952