Art. 162.
Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sara' determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.
Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sara' determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.