Art. 10.
Il concorso per esame e' giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, e composta da un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da cinque magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.
Fanno, altresi', parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.
La Commissione e' assistita da non piu' di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.
Il concorso per esame e' giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, e composta da un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da cinque magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.
Fanno, altresi', parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.
La Commissione e' assistita da non piu' di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.