Art. 7.
Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo e' ammesso ricorso da parte degli interessati alla Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data in cui e' stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.
Contro la decisione della Cassa mutua provinciale e' ammesso ricorso alla Commissione provinciale dell'artigianato entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione della Cassa mutua provinciale. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e puo' concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate in sede di pubblicazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.
Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo e' ammesso ricorso da parte degli interessati alla Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data in cui e' stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.
Contro la decisione della Cassa mutua provinciale e' ammesso ricorso alla Commissione provinciale dell'artigianato entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione della Cassa mutua provinciale. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e puo' concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate in sede di pubblicazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.