Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/03/2026, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12606 del 2025, proposto da ZI D'Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Baruffi, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via G. e L. Olivi n. 34;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN IA TT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
1) del provvedimento recante “esito correzione prova scritta”, emesso in data 08.07.2025 e così pubblicato sul portale web dell’Amministrazione all’indirizzo Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, nell’ambito del Concorso Pubblico per Esami a n. 13 Posti di dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, 41° Ciclo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 43 del 03.06.2025 (DOC. 1);
2) del provvedimento recante “esito finale” di approvazione della graduatoria definitiva ad opera della Commissione Giudicatrice, emesso in data 05.08.2025 e allo stato non pubblicato sul portale web dell’Amministrazione (che si allega così come fatto pervenire dall’Ateneo all’esito della richiesta di ostensione: DOC. 2);
3) della graduatoria finale di merito, emessa in data 08.09.2025, pubblicata sul portale web dell’Amministrazione all’indirizzo Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale (DOC. 3);
4) nonché di ogni altro atto, anche se ignoto, precedente, successivo, conseguente, consequenziale e presupposto, nonché in ogni caso lesivo della posizione soggettiva della parte ricorrente;
nonché per l’adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire l’ammissione, interinale e con riserva, della parte ricorrente, anche se del caso in sovrannumero e senza oneri finanziari per l’Amministrazione, al corso di dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, ciclo XLI, in avvio alla data del 01.11.2025, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Università “La Sapienza” di Roma ha bandito il concorso per l’accesso al 41° ciclo di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2025/2026 (doc. 4 prodotto dal ricorrente).
2. L’odierno ricorrente ha concorso per il curriculum di diritto privato comparato del corso di dottorato in “ Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale ”, che prevede ai fini dell’assegnazione di 13 posti (10 con borsa e 3 senza borsa) una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli (doc. 4 prod. ric., pag. 20).
3. A seguito della correzione degli elaborati della prova scritta l’odierno ricorrente è risultato “non idoneo”, avendo riportato un punteggio inferiore (36/60) rispetto a quello utile ai fini dell’ammissione alla prova orale (40/60).
4. Ha quindi presentato un’istanza di accesso per ottenere l’ostensione del proprio elaborato, degli elaborati degli altri candidati e del verbale di correzione della prova scritta. L’istanza, rimasta inevasa, è stata reiterata.
5. Nelle more l’odierno ricorrente ha assistito quale uditore allo svolgimento della prova orale dei candidati del curriculum di diritto privato comparato che avevano superato la prova scritta.
6. L’istanza di accesso rimasta inevasa e poi reiterata è stata nuovamente presentata con l’ulteriore richiesta dei documenti relativi alla composizione della commissione esaminatrice, allo svolgimento della prova orale, alla valutazione dei titoli.
7. L’istanza è stata accolta e, a seguito di interlocuzioni, l’Ateneo ha osteso l’elaborato dell’odierno ricorrente e il verbale della prova scritta. Dopo ulteriori interlocuzioni, sono stati trasmessi il verbale della prova orale e della valutazione dei titoli con omissis (doc. 18 prod. ric.), l’esito finale della procedura con omissis (doc. 2 prod. ric.), l’estratto del verbale preliminare relativo alla prova scritta con omissis (doc. 19 prod. ric.), gli elaborati della prova scritta dei candidati con il curriculum di diritto privato comparato (docc. 20-A, 20-B prod. ric.).
8. Il giudizio di inidoneità e gli esiti della procedura sono stati contestati in questa sede con il ricorso in esame, articolato nei seguenti motivi:
I. Eccesso di potere ex art. 21-octies, co. 1, l. n. 241/1990, per difetto radicale di istruttoria, nonché per la sua illogicità e contraddittorietà, relativamente alla correzione degli elaborati; violazione di legge, relativamente al disposto dell’art. 15, D.P.R. n. 487/1994 .
Viene contestata la carenza di istruttoria nella correzione degli elaborati, che emergerebbe dalla brevità dei tempi di correzione, dalla mancanza di segni di correzione della commissione esaminatrice sugli elaborati, dalla mancanza dell’indicazione del voto e della sottoscrizione di uno o più commissari sull’elaborato corretto, dall’omessa verbalizzazione di operazioni svolte dalla commissione prima dell’abbinamento. Vengono inoltre sollevati dubbi in ordine alla conservazione delle buste contenenti gli elaborati ed è criticata la circostanza che il verbale osteso dall’Ateneo in data 5 agosto 2025 risulta sottoscritto solo da un componente della commissione.
II. Violazione di legge, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 3, l. n. 241/1990, per difetto assoluto di motivazione .
Il giudizio di inidoneità sarebbe viziato da difetto assoluto di motivazione. L’obbligo di motivazione dei punteggi rinverrebbe il proprio addentellato normativo nel D.P.R. 487/1994 e troverebbe riscontro anche nel D.P.R. 95/2016 in materia di abilitazione scientifica nazionale. Viene inoltre censurata la circostanza che il punteggio dei candidati idonei sarebbe stato motivato alla luce delle voci predeterminate, mentre ai candidati non idonei sarebbe stato attribuito solo un punteggio numerico complessivo, non apposto sull’elaborato ma riportato unicamente nella griglia di valutazione, che in tesi sarebbe stata redatta solo in un momento successivo. Al riguardo viene fatta riserva di chiedere l’accertamento in sede civile e, inoltre, si insta in questa sede affinché siano disposti accertamenti istruttori, anche informatici.
III. Violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 15, co. 1, D.P.R. n. 487/1994, nonché eccesso di potere, per riportare, gli elaborati dei candidati giudicati IDONEI, palesi segni di riconoscimento; violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento all’art. 13, co. 4 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (D.R. n. 1150 del 20.05.2024) .
La numerazione progressiva dal numero 42 al numero 52 attribuita agli elaborati dei candidati del curriculum in diritto privato comparato consentirebbe di ricondurre l’elaborato al candidato. Sono inoltre sollevati dubbi sul carattere anonimo della procedura che, pur accorpando candidati di diversi settori disciplinari e prevedendo una graduatoria unica, ha avuto quale risultato una proporzione analoga di candidati vincitori in relazione ai posti da assegnare a ciascun curriculum . Inoltre, gli elaborati dei candidati idonei rivelerebbero segni di riconoscimento tali da consentire l’identificazione del candidato, quali asterisco, sottolineature, cancellature, segno grafico della freccia verso il basso. A titolo di esempio, le cancellature presenti nell’elaborato n. 43 sarebbero avvenute attraverso una modalità grafica “ sensibilmente riconoscibile dall’esterno ”.
IV. Violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 13, co. 1, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con Decreto Rettorale (D.R.) n. 1150/2024, per essersi svolta la prova orale senza la presenza della Commissione giudicatrice .
La prova orale, alla quale il ricorrente ha assistito in qualità di uditore, non si sarebbe svolta dinanzi alla commissione in regolare composizione, ma dinanzi a singoli componenti ovvero a soggetti esterni ad essa.
L’impugnativa si conclude con l’espressa riserva di presentare domanda risarcitoria, la richiesta di tutela cautelare e la domanda di annullamento degli atti impugnati.
9. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si è costituita in giudizio e ha depositato documenti, fra cui le osservazioni della commissione esaminatrice e la relazione dell’Amministrazione, che recano controdeduzioni con riguardo ai tempi di correzione e alla conservazione degli elaborati, all’apposizione delle firme al verbale, al rispetto del principio dell’anonimato. Inoltre, nella relazione viene prefigurata la carenza interesse del ricorrente con riguardo al quarto motivo, non potendo essere contestato l’illegittimo svolgimento della prova orale da parte di chi non vi abbia partecipato in qualità di candidato ammesso.
10. Parte ricorrente ha depositato la propria memoria difensiva, nella quale contesta la carenza di interesse ravvisata dall’Ateneo, evidenziando che l’azione di annullamento non si limita a denunciare l’illegittimità dell'esclusione del candidato ma è estesa ai vizi dell’intera procedura, al fine di ottenerne la caducazione. Viene contestato il fatto che il verbale di insediamento della commissione in data 2 luglio 2025 riporta che l’organo collegiale si era già riunito in data 26 giugno 2025 e in data 1° luglio 2025 e di tali riunioni non esisterebbe tuttavia una (autonoma) verbalizzazione. Al riguardo parte ricorrente si riserva la proposizione di querela di falso dinanzi al giudice civile. Inoltre, la ricostruzione delle operazioni di correzione offerta dall’Ateneo con la nota prot. n. 0157003 del 23.10.2025 contrasterebbe con il contenuto dei verbali e non offrirebbe garanzia della corretta conservazione degli atti della procedura. Quanto alla mancanza delle firme dei componenti della commissione in calce al verbale in data 5 agosto 2025, la documentazione depositata in giudizio dall’Ateneo non sarebbe idonea a provare la sottoscrizione del documento trattandosi, da un lato, di corrispondenza via posta elettronica ordinaria tra docenti e personale amministrativo e, dall’altro, dell’attestazione del cosiddetto verificatore delle firme sul sito di Poste Italiane, riferita alla diversa nota del 23 ottobre 2025. Infine, si insiste sulla questione della riconoscibilità degli elaborati sulla base dei segni grafici apposti dai candidati. Non viene invece fatto cenno alla domanda risarcitoria che il ricorrente si era riservato di proporre.
11. Ad esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, con ordinanza n. 6355/2025 il Collegio ha preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla tutela cautelare e, considerato che il ricorso è stato notificato solo ad un controinteressato collocato utilmente in graduatoria, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati a mezzo di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ateneo, fissando per la trattazione l’udienza pubblica del 17 febbraio 2026.
12. L’Ateneo ha depositato la nota con cui ha comunicato alla parte ricorrente e alla difesa erariale di aver adempiuto alla pubblicazione degli atti sul proprio sito internet istituzionale.
13. La parti non hanno svolto ulteriore attività difensiva.
14. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Non sussistono i vizi di eccesso di potere e di violazione di legge denunciati con il primo motivo di ricorso.
1.1. Priva di pregio è la censura della carenza di istruttoria che affliggerebbe la correzione degli elaborati a causa della brevità dei tempi di correzione.
Secondo consolidata giurisprudenza la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame dei candidati non è sindacabile, poiché “ manca una predeterminazione, ad opera di leggi e regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e, inoltre, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione ” (Cons. Stato, sez. I, n. 87/2024; sez. VII, n. 8462/2022; n. 743/2022).
Bisogna aggiungere che “ i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947) ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 454/2021).
Il tempo medio di correzione (indicato in 1 minuto e 30 secondi) è calcolato dal ricorrente prendendo in considerazione solo la durata della riunione del 2 luglio (dalle 12,30 alle 14,00: un’ora e trenta minuti) e i valori aggregati delle pagine dell’insieme degli elaborati ( oltre 300) e del numero degli elaborati da correggere (52) (pag. 9 di 23 del ricorso).
In primo luogo, il tempo medio di correzione individuato dal ricorrente (come detto, 1 minuto e 30 secondi ) è inferiore rispetto a quello ricavabile, con semplici operazioni, sulla base delle variabili prese in considerazione (1 ora e 30 minuti=90 minuti=5400 secondi; 300 pagine/52 elaborati=5,7 pagine a elaborato; 5400 secondi/300 pagine=18 secondi a pagina; 18 secondi*5,7 pagine=102,6 secondi= 2 minuti e 11 secondi ).
In secondo luogo, non tiene conto della diversa lunghezza dei compiti relativi ai differenti curriculum , per cui è un tempo medio ipotetico, quale risultato di un calcolo meramente presuntivo . In terzo luogo, la durata maggiore dei tempi di correzione (11 ore e 30 minuti) è ricavabile - come chiarito dalla commissione nella nota di osservazioni - dal verbale del 2 luglio del 2025 (doc. 1, 13, prod. Ateneo in data 4 novembre 2025).
1.2. Non merita ingresso la censura che imputa alla commissione esaminatrice di non aver apposto segni di correzione sugli elaborati.
Per costante giurisprudenza nelle procedure concorsuali è escluso che le commissioni esaminatrici abbiano l’onere di apporre sugli elaborati segni grafici e correzioni < stante l’inconfigurabilità, a loro carico, di alcun compito “didattico” > ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 1568/2021).
La circostanza che gli elaborati non rechino correzioni non può essere considerata quale indice del vizio di eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione poiché tali segni, “ apposti in genere sugli scritti scolastici, perseguono una finalità didattica assolutamente estranea alle finalità di una procedura concorsuale (cfr. C.d.S. Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2881) ” (Cons. Stato, sez. III, n. 1489/2011).
1.3. Per quanto concerne la mancata indicazione del voto sui singoli elaborati, essa “ non è elemento di illegittimità della correzione, come è del tutto pacifico in giurisprudenza, nella considerazione che il voto della commissione in un concorso pubblico assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest'ultima espletato non essendo necessario apportare sul testo dell'elaborato segni di correzione poiché all'esaminatore spetta soltanto di valutare la qualità del lavoro sottoposto al suo esame (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 25 ottobre 2010, n. 1029) ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 708/2012)
1.4. Priva di pregio è la censura volta a stigmatizzare la mancanza della sottoscrizione di uno o più commissari sull’elaborato corretto, non essendo rinvenibile nella normativa applicabile al caso in esame un obbligo in tal senso.
Per completezza, anche dall’analisi della disciplina generale dei concorsi pubblici, che prevedeva la stesura dell’elaborato su supporto cartaceo (art. 14 del D.P.R. 487/1994, abrogato dal D.P.R. 82/2023), si evince che fra gli adempimenti della commissione al termine delle prove scritte era previsto unicamente l’obbligo di apposizione della firma del presidente della commissione sui lembi di chiusura della busta che conteneva l’elaborato.
1.5. Infondata è la doglianza concernente la verbalizzazione di operazioni svolte dalla commissione prima dell’abbinamento.
Nel caso in esame l’attività di verbalizzazione non ha integrato alcuna violazione del disposto dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui “ Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario ”.
Lo scopo dei verbali della commissione esaminatrice non è quello di riportare ogni dettaglio dell’attività di correzione svolta dal collegio, ma di documentare le operazioni più significative, dovendo pertanto “ contenere i soli dati strettamente rilevanti ed essenziali (cfr. TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 1627 del 5 marzo 2002) ” (Cons. Stato, sez. I, n. 1489/2011).
Al proposito la giurisprudenza ha chiarito che “ Nei concorsi pubblici, oggetto del processo verbale sono soltanto gli aspetti più salienti e significativi dell’attività amministrativa, con la conseguenza che l’omessa verbalizzazione delle sedute e delle prove d’esame di una procedura di concorso non comporta la nullità delle sedute e delle operazioni concorsuali (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805). Invero la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora non sia stato validamente provato che detta funzione sia rimasta compromessa (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8; id. Sez. IV, 12 novembre 1993, n. 1001) ” (Cons. Stato, sez. VII, n. 743/2022).
Alla luce di tali principi non può darsi rilevo alla mancata verbalizzazione di un’eventuale attività preistruttoria della commissione.
1.6. Non assumono consistenza i dubbi sollevati dal ricorrente in ordine alla conservazione delle buste contenenti gli elaborati. La contestazione della legittimità degli atti di una procedura di concorso non può basarsi unicamente sulla mancata menzione a verbale della regolarità delle operazioni in ogni loro singolo passaggio, ma deve provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei a consentire in sede giurisdizionale l’accertamento delle irregolarità con la conseguenza che, “ in assenza di tale prova, si può desumere che le operazioni non descritte nel verbale si siano svolte secondo quanto le norme prevedono (Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677 con la giurisprudenza ivi richiamata: id. Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3948; id. Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3803; id. Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1099) ” (Cons. Stato, sez. VII, n. 743/2022 cit.).
1.7. Parte ricorrente si duole poi della circostanza che il verbale osteso dall’Ateneo in data 5 agosto 2025 risulta sottoscritto solo da un componente della commissione, senza tuttavia rappresentare quale incidenza possa aver avuto in concreto sulla correzione delle prove. Al riguardo si osserva che “ Il comma 1 dell’art. 15 del D.P.R. 487 del 1994 si limita a prevedere la necessità che il verbale delle operazioni concorsuali sia redatto giorno per giorno, ma non obbliga espressamente i commissari a sottoscriverlo nella medesima scansione temporale ” (Cons. Stato, sez. VII, n. 8844/2023), per cui “ non assume carattere invalidante della procedura concorsuale la mera circostanza del differimento nel tempo delle diverse firme dei verbali, la cui sottoscrizione da parte dei commissari presuppone la previa redazione del testo e la sua correzione, solo al termine dei lavori che si attesta essersi svolti in sede collegiale con dichiarazione contestabile solo mediante querela di falso ” (Cons. Stato, sez. VII, n. 1928/2024).
Inoltre, in caso di “ mero errore nell’attività di sottoscrizione dei verbali successivamente redatti in formato elettronico ” (…) “ non può desumersi l’illegittimità dell’atto dalla mera circostanza della non contestuale redazione del verbale ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 400/2017).
Nel caso in esame la censura non è sorretta da idoneo supporto probatorio e si risolve nella contestazione di una mera irregolarità, che è priva di efficacia invalidante (Cons. Stato, sez. VII, n. 7676/2022), ha carattere sanabile (Cons. Stato, sez. VII, n. 8844/2023 cit.) e, inoltre, non disvela la mancata partecipazione collegiale alla valutazione (Cons. Stato, sez. VII, n. 1136/2026).
2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il difetto assoluto di motivazione dei punteggi attribuiti ad esito della valutazione degli elaborati.
2.1. La censura non coglie nel segno nella parte in cui individua quale addentellato normativo dell’obbligo di motivazione il decreto che regola il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, trattandosi di una procedura idoneativa che è informata ad una valutazione di merito assoluto e non, invece, di merito comparativo (Cons. Stato, sez. VII, n. 2835/2025).
2.2. Privo di pregio è poi il tentativo di rinvenire il fondamento dell’obbligo motivazionale dei punteggi numerici nel D.P.R. 487/1994.
Secondo la giurisprudenza “ Il voto numerico, infatti, «quale principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto» (Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2021, n. 7899; Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2021, n. 864) ” (Cons. Stato, sez. VII, n. 7677/2024).
Nel caso in esame i punteggi numerici sono stati assegnati in base a criteri predeterminati in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, come si evince dall’allegato n. 3 del “verbale preliminare” recante “griglie di valutazione” (doc. 19 prodotto dal ricorrente). Le griglie di valutazione stabiliscono il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta in 60 punti e illustrano i parametri di assegnazione del punteggio agli elaborati (“ correttezza grammaticale e sintattica ”, “ chiarezza espositiva ”, “ sviluppo argomentativo completo, coerente e ordinato ”, “ analisi problematica degli argomenti ”, “ conoscenza del dibattito dottrinale e dei principali indirizzi giurisprudenziali ”, “ capacità di inquadramento storico-comparativo ”). Tale grado di dettaglio può essere considerato sufficientemente analitico, in quanto consente al candidato di verificare la coerenza dei giudizi espressi dalla commissione con riguardo alle caratteristiche dello specifico elaborato.
2.3. Inoltre, l’espressione su scala numerica del voto complessivamente attribuito - da cui è possibile desumere l’idoneità ovvero l’inidoneità del candidato - si rivela adeguatamente motivata e trasparente, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.
La giurisprudenza consolidata ritiene che < la formula “non idoneo” sia una formula riassuntiva che ben può sintetizzare la valutazione operata dalla commissione > e che < il predetto giudizio di “non idoneo” in combinato con la griglia dei criteri di correzione fissati dalla commissione (sostanzi) una piena congruenza e sufficienza motivazionale del giudizio tecnico della commissione > (Cons. Stato, sez. VII, n. 5622/2024).
2.4. Con riguardo al rapporto tra obbligo di motivazione di cui alla legge 241/1990 e giudizio espresso in forma numerica è stato chiarito che “ allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, come è appunto nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell’ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa. Cosa che, peraltro, è espressamente ribadita dallo stesso art. 3 della legge n. 241 del 1990, che riferisce la motivazione al “provvedimento” amministrativo, e cioè a quell’atto, conclusivo dell’apposito omonimo procedimento, con il quale l’Amministrazione pubblica “provvede” in via autoritativa al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5468/2007).
Tali principi sono stati ripresi dalla giurisprudenza successiva, secondo cui “ il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 6099/2017).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche illustrate, l’attribuzione ai candidati non idonei del punteggio numerico complessivo (doc. 7 prod. Ateneo in data 4 novembre 2025, pagg. 18) è di per sé sufficiente a giustificare il giudizio espresso dalla commissione. L’espressione del giudizio (unicamente) in forma numerica sulla base di criteri predeterminati costituisce una forma “ sintetica, in linea con l’indicata normativa, che esplicita l’apprezzamento compiuto e non abbisogna di ulteriori chiarificazioni, che costituirebbero un appesantimento non necessario delle procedure concorsuali, in contrasto con la stessa esigenza costituzionale del buon andamento dell’amministrazione ” (Cons. Stato, sez. I, n. 1489/2011 cit.).
2.5. La comparazione invocata dal ricorrente tra i giudizi attribuiti ai candidati idonei (recanti voci di dettaglio) e quelli assegnati ai non idonei non conduce alla conclusione del difetto assoluto di motivazione con riguardo al punteggio numerico attribuito ai secondi, poiché tale punteggio esprime la valutazione di inidoneità quale sintesi dei criteri predeterminati nella griglia.
2.6. Quanto alla compilazione delle griglie di valutazione, in tesi avvenuta a posteriori, si ribadisce che la redazione non contestuale del verbale di una riunione dell’organo collegiale non è prevista quale ragione invalidante delle operazioni compiute. Inoltre, nei confronti del verbale il ricorrente non ha presentato querela di falso e a tale mancata presentazione non è possibile sopperire tramite la disposizione d’ufficio di accertamenti istruttori, anche informatici.
3. Non meritano accoglimento le censure relative alla violazione della regola dell’anonimato, sollevate con il terzo motivo di ricorso.
3.1. Non può condividersi la tesi secondo cui la numerazione progressiva attribuita agli elaborati dei candidati del curriculum di diritto privato comparato consentirebbe di ricondurre l’elaborato al candidato.
Ciò in quanto la deduzione secondo cui ad una data serie numerica corrisponderebbe un dato insieme di elaborati prova unicamente l’associabilità - tramite l’abbinamento - dei singoli numeri progressivi dei plichi contenitivi agli elaborati in essi contenuti ma non la riconoscibilità dello specifico elaborato prima che si proceda ad abbinare il numero assegnato al nominativo del candidato.
3.2. Inoltre, non è possibile dedurre la violazione del principio dell’anonimato dalla circostanza che, pur prevedendo il bando una graduatoria unica in relazione ad una pluralità di settori disciplinari, all’esito delle valutazioni i candidati vincitori rispecchino la proporzione dei posti da assegnare a ciascun curriculum .
La censura ha carattere generico, in quanto non viene prospettato in quali termini le modalità procedurali previste dalla lex specialis avrebbero determinato la denunciata violazione del principio dell’anonimato, e in ogni caso è infondata, poiché si scontra con il contenuto dei verbali, ove l’abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati (che presentano curriculum diversi) è avvenuto successivamente alla fase di attribuzione dei punteggi (doc. 7 prod. Ateneo in data 4 novembre 2025, pagg. 14-15).
3.3. Quanto ai segni di riconoscimento sugli elaborati si richiama la costante giurisprudenza, secondo cui “ In materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati. A tale fine, va innanzitutto valutata l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1740) ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1943/2025).
Nella fattispecie all’esame non vengono in rilievo segni di riconoscimento che presentino carattere assolutamente anomalo, ma segni grafici (asterisco, sottolineature, cancellature, freccia verso il basso) che “ rientrano in una nozione di normalità plausibile, poiché per loro attitudine suscettibili di essere ripetuti da più candidati ” (Cons. Stato, sez. III, n. 8572/2023).
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che, in spregio al regolamento di Ateneo, la prova orale - alla quale il ricorrente ha assistito in qualità di uditore -, non si sarebbe svolta dinanzi alla commissione in regolare composizione, ma dinanzi a singoli componenti ovvero a soggetti esterni ad essa.
La censura in argomento è inammissibile in quanto attiene alla fase concorsuale successiva, alla quale il ricorrente non è stato ammesso (Cons. Stato, sez. IV, n. 1943/2025 cit.). Al riguardo non giova l’argomentazione secondo cui tale censura non sarebbe circoscritta all’esclusione del candidato ma estesa ai vizi dell’intera procedura per ottenerne la caducazione, poiché essa è anche infondata. Al fine di darle corpo, avrebbe dovuto essere presentata querela di falso, poiché le risultanze del verbale della commissione esaminatrice - che è un atto pubblico assistito da fede privilegiata - non possono essere inficiate dalle dichiarazioni rese dal ricorrente (Cons. Stato, sez. VI, n. 8453/2024; sez. III, n. 11535/2022).
5. Conclusivamente, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
6. Le peculiarità della vicenda controversa consentono di giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LO, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
IO LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LL | RA LO |
IL SEGRETARIO