TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/03/2026, n. 4021
TAR
Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
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Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà; violazione di legge

    La giurisprudenza considera non sindacabile la congruità dei tempi di correzione. L'assenza di segni di correzione non è motivo di illegittimità in quanto la finalità è valutativa e non didattica. La mancata indicazione del voto sui singoli elaborati non è illegittima. La normativa non impone la sottoscrizione contestuale dei verbali. L'omessa verbalizzazione di operazioni preistruttorie non inficia la procedura se non vi è prova che la funzione probatoria sia compromessa. I dubbi sulla conservazione degli elaborati non sono provati. La sottoscrizione incompleta del verbale non è invalidante.

  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione

    Il punteggio numerico, assegnato in base a criteri predeterminati e dettagliati, è sufficiente a giustificare il giudizio di inidoneità. La formula 'non idoneo' è una sintesi della valutazione. La discrezionalità tecnica non richiede una motivazione estesa come quella amministrativa. Le griglie di valutazione forniscono parametri sufficienti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di anonimato

    La numerazione progressiva non prova la riconoscibilità dell'elaborato prima dell'abbinamento. La proporzione di candidati vincitori per curriculum non dimostra la violazione dell'anonimato. I segni grafici rilevati (asterisco, sottolineature, cancellature, freccia) rientrano nella normalità e non sono oggettivamente anomali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/03/2026, n. 4021
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4021
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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