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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. NA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI VALERIO, Presidente
PORRECA SONIA, OR
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 864/2022 depositato il 21/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 27/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01CL01514 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01CL01514 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01CL01514 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 354/2021 la CTP di Ravenna accoglieva il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. THQ01CL01514/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno di imposta
2014 con cui era contestato al contribuente un maggior reddito di partecipazione in una società in accomandita semplice e l'omessa indicazione di redditi da lavoro dipendente percepiti dalla Società_1 Spa. In particolare, i giudici di prime cure, quanto al reddito di lavoro dipendente, ritenevano che nel 2014 il Resistente_1 non avesse in Italia la sede principale dei suoi affari e interessi;
quanto alla quota di reddito di partecipazione, ritenevano corretta e valida la procedura di adesione documentata dal ricorrente con la quale era stata definita la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di Lecce. Le spese di lite erano compensate.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello. L'Ufficio ha contestato la decisione della Commissione Tributaria
Provinciale di Ravenna nella parte in cui ha escluso la sussistenza della residenza fiscale in Italia del contribuente, Resistente_1, per il periodo d'imposta 2014. Secondo l'Ufficio, la sentenza impugnata ha valutato in modo frammentario e atomistico gli elementi di fatto acquisiti, omettendo di considerarli nella loro complessiva portata e pervenendo, per tale ragione, a una ricostruzione dei fatti non conforme ai principi dettati dall'art. 2 del TUIR e dall'art. 43 c.c. L'Agenzia ha evidenziato innanzitutto come il contribuente, pur risultando iscritto all'A.I.R.E. sin dagli anni '90, abbia nel tempo fornito alle amministrazioni fiscali straniere dichiarazioni tra loro contraddittorie, affermando in Belgio e in Spagna di essere residente in Italia, mentre in Italia indicava di essere residente in [...]. A parere dell'Ufficio, tale atteggiamento avrebbe generato una situazione di sostanziale “apolidia fiscale”, con mancata o ridotta imposizione di redditi imponibili in
Italia, nonché un quadro di incertezza che imporrebbe di attribuire prevalenza agli elementi oggettivi di collegamento con il territorio nazionale, piuttosto che alle dichiarazioni soggettive del contribuente. L'Agenzia ha rimarcato che, sulla base delle informazioni rese dalle autorità fiscali spagnole, il sig. Resistente_1 ha percepito nel secondo semestre del 2014 redditi da lavoro dipendente per € 186.100,25, mentre in Belgio non risultano dichiarati redditi della stessa natura. Tuttavia, dalla documentazione fornita da Società_1 S.p.A. era emerso che il contribuente aveva percepito, per tutto l'anno 2014, un compenso annuo lordo di
€ 334.941,21, corrisposto dalla società italiana in cui egli era formalmente dipendente, pur operando all'estero in posizione di distacco. L'Ufficio ha dedotto che tale importo sia quello effettivamente percepito e integralmente imponibile in Italia, sottolineando che il contribuente non aveva indicato nella dichiarazione italiana i redditi prodotti all'estero e non poteva pertanto beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 165 TUIR. L'Agenzia ha evidenziato poi una serie di elementi che, valutati unitariamente, dimostrerebbero il mantenimento in Italia del centro degli affari e degli interessi del contribuente. In particolare, nell'anno 2014: il sig. Resistente_1 era dipendente e amministratore delegato di una società italiana, con poteri rappresentativi e con la firma apposta su dichiarazioni fiscali della società stessa;
ricopriva il ruolo di socio accomandatario e legale rappresentante della Società_2 S.a.s., con sede in Italia;
risultava titolare di un patrimonio immobiliare consistente nel Comune di Ravenna, composto da sei fabbricati al
100%, due al 50% e un terreno;
deteneva da anni un immobile in locazione in Val d'Aosta; aveva in Italia i principali legami familiari (sorella e figlie); risultava presente in Italia in numerose giornate del 2014, anche in date che egli aveva indicato come trascorse all'estero. Secondo l'Agenzia, questi elementi, se correttamente esaminati nella loro complessiva interazione, consentono di affermare che il contribuente nell'anno 2014 qui in esame aveva mantenuto in Italia il proprio domicilio ai sensi dell'art. 43 c.c., inteso come sede principale degli interessi personali ed economici, e quindi la propria residenza fiscale ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente conferma integrale della pretesa erariale per l'anno d'imposta 2014 e condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio.
Si è costituito in fase di gravame Resistente_1 per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione, proponendo, altresì, appello incidentale per reiterare tutte le domande e le questioni non esaminate dai giudici di prime cure in quanto ritenute assorbite.
Con memoria illustrativa il Resistente_1 ha ulteriormente supportato le proprie argomentazioni difensive.
All'udienza del 19.1.2026, sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti emerge un quadro fattuale e giuridico che consente di ritenere corretta la decisione di primo grado, laddove ha escluso che il contribuente Resistente_1 fosse fiscalmente residente in Italia nell'anno d'imposta 2014, con conseguente illegittimità dell'Avviso di
Accertamento impugnato.
È pacifico in atti che il contribuente vive stabilmente all'estero da oltre trent'anni, essendosi trasferito dapprima in Francia, poi in Belgio e infine in Spagna, ove risulta aver fissato la propria dimora abituale dal luglio 2014,
e dove risiede in un'abitazione di sua proprietà. Egli risulta iscritto all'A.I.R.E. quantomeno dagli anni '90 e, per l'anno 2014 oggetto di causa, l'Autorità fiscale spagnola ne certifica espressamente la residenza fiscale, con applicazione del regime speciale previsto per i lavoratori trasferiti in Spagna.
Il complesso della documentazione prodotta — articoli di distacco, contratti di lavoro, documenti bancari, estratti conto della carta di credito, biglietti di viaggio, ricevute di spese di vita quotidiana — consente inoltre di ricostruire, con sufficiente precisione, la presenza fisica di Resistente_1 nel corso del 2014: egli risulta aver trascorso oltre 240 giorni in Spagna, mentre i giorni trascorsi in Italia sono meno di un centinaio. Tale dato
è pienamente coerente con la continuità ultratrentennale della sua permanenza all'estero e con lo svolgimento ininterrotto, anche nel 2014, della sua attività lavorativa presso società del gruppo multinazionale Società_3 con sede in Belgio e Spagna.
L'Agenzia delle Entrate insiste nel pretendere di desumere la (presunta) residenza in Italia da elementi che, tuttavia, sono stati correttamente ritenuti dal primo Giudice — con argomentazioni condivisibili — irrilevanti, inconferenti o privi di effettivo contenuto probatorio. In particolare, si tratta:
· della carica formale di amministratore o consigliere presso Società_1 S.p.A., priva di effettività gestionale e esercitata nell'ambito di un ruolo apicale internazionale, come confermato anche da altri componenti del CdA;
· della firma di alcuni modelli 770 nell'arco di sei anni, atto meramente rappresentativo e non indicativo dello svolgimento di attività lavorativa in Italia;
· della qualità di socio in una piccola società immobiliare pugliese e della proprietà di alcuni modesti immobili ereditati a Ravenna, tutti dati irrilevanti, privi di collegamento con il centro degli affari e degli interessi del contribuente;
· dell'affitto di un appartamento a Gressoney con contratto espressamente qualificato come “locazione ad uso turistico”, dunque non idoneo a costituire abitazione permanente;
· della presenza in Italia di figlie adulte (e ormai del tutto autonome) e della sorella, relazioni familiari che non comportano di per sé stesse alcun effettivo indice di radicamento in Italia ai fini che qui interessano, tanto più ove si consideri che il Resistente_1 nel 2014 era affettivamente legato ad una nuova compagna convivente, sposata poi nel 2016.
Questi elementi, anche se considerati nel loro insieme, non risultano idonei a dimostrare che nel 2014 il centro degli affari e degli interessi del contribuente si trovasse in Italia, come richiesto dall'art. 43 c.c. per l'individuazione del domicilio fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 2 TUIR.
Va inoltre rilevato che l'Ufficio non ha neppure sostenuto che Resistente_1 avesse in Italia una dimora abituale, né ha provato alcuna presenza nel territorio nazionale per la maggior parte del periodo d'imposta. È lo stesso
Avviso di Accertamento a riconoscere che tutta l'attività lavorativa del contribuent è stato prodotto all'estero.
Peraltro, ove anche si volesse ipotizzare una doppia residenza del Resistente_1, la questione andrebbe comunque risolta applicando l'art. 4 della Convenzione Italia–Spagna. La tie-breaker rule individua innanzitutto come determinante il possesso di un'abitazione permanente, che nel caso di Resistente_1 esiste unicamente in Spagna, mentre l'Ufficio non ha indicato alcun immobile destinato a stabile dimora in Italia.
Tale dato sarebbe da solo sufficiente a radicare la residenza fiscale in Spagna. A ciò si aggiunge che, anche applicando gli ulteriori criteri convenzionali (centro degli interessi vitali, soggiorno abituale), l'esito rimane invariato: gli interessi economici, il luogo di lavoro, i rapporti affettivi e la permanenza fisica del contribuente risultano tutti collocati all'estero.
Non meritano rilievo neppure le ulteriori doglianze dell'Ufficio relative alla presunta “apolidia fiscale” o all'asserita irregolarità delle tassazioni estere, poiché tali aspetti non rilevano ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia, né possono prevalere sui criteri legali e convenzionali sopra richiamati.
Correttamente, pertanto, la CGT1 di Ravenna ha ritenuto che l'Ufficio non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per qualificare Resistente_1 come residente fiscalmente in Italia, e ha annullato l'atto impositivo.
Quanto alle ulteriori questioni riproposte dal contribuente, anche sotto forma di appello incidentale — mancato contraddittorio endoprocedimentale, incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente, violazioni dei principi di buona fede e trasparenza — le stesse possono dirsi assorbite dalla ragione più liquida della accertata totale infondatezza nel merito della pretesa tributaria.
Da ultimo, in riferimento al capo della sentenza di primo grado relativa al reddito di partecipazione nella società Società_2 S.a.s., l'impugnazione dell'Ufficio va dichiarata inammissibile (prima ancora che infondata), poiché la ragione della decisione espressa sul punto dai giudici di prime cure (costituita dalla documentata definizione del contenzioso a mezzo di istanza di adesione) non è oggetto di alcuna specifica censura in questa sede di gravame.
L'appello dell'Ufficio è, in definitiva, infondato e va respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'Ufficio appellante. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore della causa con applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'Ufficio a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessive € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'MI NA in data 19.1.2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott. Valerio Bolognesi
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. NA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI VALERIO, Presidente
PORRECA SONIA, OR
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 864/2022 depositato il 21/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 27/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01CL01514 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01CL01514 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01CL01514 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 354/2021 la CTP di Ravenna accoglieva il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. THQ01CL01514/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno di imposta
2014 con cui era contestato al contribuente un maggior reddito di partecipazione in una società in accomandita semplice e l'omessa indicazione di redditi da lavoro dipendente percepiti dalla Società_1 Spa. In particolare, i giudici di prime cure, quanto al reddito di lavoro dipendente, ritenevano che nel 2014 il Resistente_1 non avesse in Italia la sede principale dei suoi affari e interessi;
quanto alla quota di reddito di partecipazione, ritenevano corretta e valida la procedura di adesione documentata dal ricorrente con la quale era stata definita la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di Lecce. Le spese di lite erano compensate.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello. L'Ufficio ha contestato la decisione della Commissione Tributaria
Provinciale di Ravenna nella parte in cui ha escluso la sussistenza della residenza fiscale in Italia del contribuente, Resistente_1, per il periodo d'imposta 2014. Secondo l'Ufficio, la sentenza impugnata ha valutato in modo frammentario e atomistico gli elementi di fatto acquisiti, omettendo di considerarli nella loro complessiva portata e pervenendo, per tale ragione, a una ricostruzione dei fatti non conforme ai principi dettati dall'art. 2 del TUIR e dall'art. 43 c.c. L'Agenzia ha evidenziato innanzitutto come il contribuente, pur risultando iscritto all'A.I.R.E. sin dagli anni '90, abbia nel tempo fornito alle amministrazioni fiscali straniere dichiarazioni tra loro contraddittorie, affermando in Belgio e in Spagna di essere residente in Italia, mentre in Italia indicava di essere residente in [...]. A parere dell'Ufficio, tale atteggiamento avrebbe generato una situazione di sostanziale “apolidia fiscale”, con mancata o ridotta imposizione di redditi imponibili in
Italia, nonché un quadro di incertezza che imporrebbe di attribuire prevalenza agli elementi oggettivi di collegamento con il territorio nazionale, piuttosto che alle dichiarazioni soggettive del contribuente. L'Agenzia ha rimarcato che, sulla base delle informazioni rese dalle autorità fiscali spagnole, il sig. Resistente_1 ha percepito nel secondo semestre del 2014 redditi da lavoro dipendente per € 186.100,25, mentre in Belgio non risultano dichiarati redditi della stessa natura. Tuttavia, dalla documentazione fornita da Società_1 S.p.A. era emerso che il contribuente aveva percepito, per tutto l'anno 2014, un compenso annuo lordo di
€ 334.941,21, corrisposto dalla società italiana in cui egli era formalmente dipendente, pur operando all'estero in posizione di distacco. L'Ufficio ha dedotto che tale importo sia quello effettivamente percepito e integralmente imponibile in Italia, sottolineando che il contribuente non aveva indicato nella dichiarazione italiana i redditi prodotti all'estero e non poteva pertanto beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 165 TUIR. L'Agenzia ha evidenziato poi una serie di elementi che, valutati unitariamente, dimostrerebbero il mantenimento in Italia del centro degli affari e degli interessi del contribuente. In particolare, nell'anno 2014: il sig. Resistente_1 era dipendente e amministratore delegato di una società italiana, con poteri rappresentativi e con la firma apposta su dichiarazioni fiscali della società stessa;
ricopriva il ruolo di socio accomandatario e legale rappresentante della Società_2 S.a.s., con sede in Italia;
risultava titolare di un patrimonio immobiliare consistente nel Comune di Ravenna, composto da sei fabbricati al
100%, due al 50% e un terreno;
deteneva da anni un immobile in locazione in Val d'Aosta; aveva in Italia i principali legami familiari (sorella e figlie); risultava presente in Italia in numerose giornate del 2014, anche in date che egli aveva indicato come trascorse all'estero. Secondo l'Agenzia, questi elementi, se correttamente esaminati nella loro complessiva interazione, consentono di affermare che il contribuente nell'anno 2014 qui in esame aveva mantenuto in Italia il proprio domicilio ai sensi dell'art. 43 c.c., inteso come sede principale degli interessi personali ed economici, e quindi la propria residenza fiscale ai sensi dell'art. 2, comma 2, TUIR.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente conferma integrale della pretesa erariale per l'anno d'imposta 2014 e condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio.
Si è costituito in fase di gravame Resistente_1 per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione, proponendo, altresì, appello incidentale per reiterare tutte le domande e le questioni non esaminate dai giudici di prime cure in quanto ritenute assorbite.
Con memoria illustrativa il Resistente_1 ha ulteriormente supportato le proprie argomentazioni difensive.
All'udienza del 19.1.2026, sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti emerge un quadro fattuale e giuridico che consente di ritenere corretta la decisione di primo grado, laddove ha escluso che il contribuente Resistente_1 fosse fiscalmente residente in Italia nell'anno d'imposta 2014, con conseguente illegittimità dell'Avviso di
Accertamento impugnato.
È pacifico in atti che il contribuente vive stabilmente all'estero da oltre trent'anni, essendosi trasferito dapprima in Francia, poi in Belgio e infine in Spagna, ove risulta aver fissato la propria dimora abituale dal luglio 2014,
e dove risiede in un'abitazione di sua proprietà. Egli risulta iscritto all'A.I.R.E. quantomeno dagli anni '90 e, per l'anno 2014 oggetto di causa, l'Autorità fiscale spagnola ne certifica espressamente la residenza fiscale, con applicazione del regime speciale previsto per i lavoratori trasferiti in Spagna.
Il complesso della documentazione prodotta — articoli di distacco, contratti di lavoro, documenti bancari, estratti conto della carta di credito, biglietti di viaggio, ricevute di spese di vita quotidiana — consente inoltre di ricostruire, con sufficiente precisione, la presenza fisica di Resistente_1 nel corso del 2014: egli risulta aver trascorso oltre 240 giorni in Spagna, mentre i giorni trascorsi in Italia sono meno di un centinaio. Tale dato
è pienamente coerente con la continuità ultratrentennale della sua permanenza all'estero e con lo svolgimento ininterrotto, anche nel 2014, della sua attività lavorativa presso società del gruppo multinazionale Società_3 con sede in Belgio e Spagna.
L'Agenzia delle Entrate insiste nel pretendere di desumere la (presunta) residenza in Italia da elementi che, tuttavia, sono stati correttamente ritenuti dal primo Giudice — con argomentazioni condivisibili — irrilevanti, inconferenti o privi di effettivo contenuto probatorio. In particolare, si tratta:
· della carica formale di amministratore o consigliere presso Società_1 S.p.A., priva di effettività gestionale e esercitata nell'ambito di un ruolo apicale internazionale, come confermato anche da altri componenti del CdA;
· della firma di alcuni modelli 770 nell'arco di sei anni, atto meramente rappresentativo e non indicativo dello svolgimento di attività lavorativa in Italia;
· della qualità di socio in una piccola società immobiliare pugliese e della proprietà di alcuni modesti immobili ereditati a Ravenna, tutti dati irrilevanti, privi di collegamento con il centro degli affari e degli interessi del contribuente;
· dell'affitto di un appartamento a Gressoney con contratto espressamente qualificato come “locazione ad uso turistico”, dunque non idoneo a costituire abitazione permanente;
· della presenza in Italia di figlie adulte (e ormai del tutto autonome) e della sorella, relazioni familiari che non comportano di per sé stesse alcun effettivo indice di radicamento in Italia ai fini che qui interessano, tanto più ove si consideri che il Resistente_1 nel 2014 era affettivamente legato ad una nuova compagna convivente, sposata poi nel 2016.
Questi elementi, anche se considerati nel loro insieme, non risultano idonei a dimostrare che nel 2014 il centro degli affari e degli interessi del contribuente si trovasse in Italia, come richiesto dall'art. 43 c.c. per l'individuazione del domicilio fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 2 TUIR.
Va inoltre rilevato che l'Ufficio non ha neppure sostenuto che Resistente_1 avesse in Italia una dimora abituale, né ha provato alcuna presenza nel territorio nazionale per la maggior parte del periodo d'imposta. È lo stesso
Avviso di Accertamento a riconoscere che tutta l'attività lavorativa del contribuent è stato prodotto all'estero.
Peraltro, ove anche si volesse ipotizzare una doppia residenza del Resistente_1, la questione andrebbe comunque risolta applicando l'art. 4 della Convenzione Italia–Spagna. La tie-breaker rule individua innanzitutto come determinante il possesso di un'abitazione permanente, che nel caso di Resistente_1 esiste unicamente in Spagna, mentre l'Ufficio non ha indicato alcun immobile destinato a stabile dimora in Italia.
Tale dato sarebbe da solo sufficiente a radicare la residenza fiscale in Spagna. A ciò si aggiunge che, anche applicando gli ulteriori criteri convenzionali (centro degli interessi vitali, soggiorno abituale), l'esito rimane invariato: gli interessi economici, il luogo di lavoro, i rapporti affettivi e la permanenza fisica del contribuente risultano tutti collocati all'estero.
Non meritano rilievo neppure le ulteriori doglianze dell'Ufficio relative alla presunta “apolidia fiscale” o all'asserita irregolarità delle tassazioni estere, poiché tali aspetti non rilevano ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia, né possono prevalere sui criteri legali e convenzionali sopra richiamati.
Correttamente, pertanto, la CGT1 di Ravenna ha ritenuto che l'Ufficio non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per qualificare Resistente_1 come residente fiscalmente in Italia, e ha annullato l'atto impositivo.
Quanto alle ulteriori questioni riproposte dal contribuente, anche sotto forma di appello incidentale — mancato contraddittorio endoprocedimentale, incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente, violazioni dei principi di buona fede e trasparenza — le stesse possono dirsi assorbite dalla ragione più liquida della accertata totale infondatezza nel merito della pretesa tributaria.
Da ultimo, in riferimento al capo della sentenza di primo grado relativa al reddito di partecipazione nella società Società_2 S.a.s., l'impugnazione dell'Ufficio va dichiarata inammissibile (prima ancora che infondata), poiché la ragione della decisione espressa sul punto dai giudici di prime cure (costituita dalla documentata definizione del contenzioso a mezzo di istanza di adesione) non è oggetto di alcuna specifica censura in questa sede di gravame.
L'appello dell'Ufficio è, in definitiva, infondato e va respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'Ufficio appellante. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore della causa con applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'Ufficio a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessive € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'MI NA in data 19.1.2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott. Valerio Bolognesi