Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4964 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Visconti, Massimiliano Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi e Carolina Fanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura municipale, in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
- del provvedimento amministrativo avente ad oggetto lo sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio di servizio di proprietà del Comune di Napoli - sito in Napoli – quartiere Montecalvario alla via -OMISSIS-scuola Primaria “-OMISSIS-” (ex casa custode) occupato dal signor -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS- unitamente al proprio nucleo familiare - ordinanza comunale n.-OMISSIS-e notificata in data 11/07/2024;
- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con il provvedimento impugnato, ancorché non noto, ivi compreso il provvedimento di diniego al diritto alla casa o all’abitazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa LL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafata ordinanza dirigenziale, il Comune di Napoli ha disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio (ex casa custode) facente parte dell-OMISSIS-, scuola Primaria “-OMISSIS-”, occupato dal ricorrente, ex custode del precitato plesso scolastico, unitamente al proprio nucleo familiare.
1.1 A sostegno della pretesa illegittimità del provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto articolate censure con cui lamenta, in estrema sintesi, la violazione delle norme e dei principi in tema al diritto di ciascun cittadino al diritto di abitazione, l’assoluta assenza dell'occupazione senza titolo con versamento canone mensile ed assenza di morosità, il legittimo affidamento immobile non interessato da progetto di rifunzionalizzazione pubblica, nonché la violazione dell’art. 54 dlgs 267/2000 - T.U.E.L..
1.2 Si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, atteso che analogo provvedimento di sgombero si è ormai consolidato a seguito del rigetto del ricorso proposto avverso il suo annullamento con sentenza di questa sezione n. 704/2014 del 30.01.2014, passata in giudicato, e, nel merito, ha difeso la legittimità dell’ordinanza impugnata, opponendosi all’accoglimento del ricorso. In particolare, ha rimarcato la natura di atto dovuto del provvedimento di recupero dell’alloggio di servizio una volta terminato il rapporto di lavoro con la P.A., senza che possa avere rilievo qualsiasi valutazione circa la situazione soggettiva degli occupanti.
1.3 Con ordinanza della Sezione n. 2261/2024 è stata accolta l’istanza cautelare al solo fine di concedere al deducente “un termine dilatorio di quattro mesi” in ragione della necessità di disporre di un lasso temporale congruo per poter lasciare l’immobile.
2. All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità, essendo il ricorso infondato nel merito.
3.1. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha fatto legittimamente ricorso al potere di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c., al fine di riacquisire l’immobile comunale ad oggi occupato sine titulo dalla parte ricorrente, essendo lo stesso cessato dall’incarico di custode dell’edificio scolastico dal 2007, e perciò non titolare più di alcun rapporto di servizio con l’amministrazione resistente e perciò non in possesso di alcun titolo a permanere ivi (cfr. TAR Campania, Napoli, VII, 10 marzo 2023, n. 1567; 28 luglio 2014, n. 4347; 24 giugno 2013, n. 3320 e 3 giugno 2013, n. 2873).
Nella specie, l’immobile per il quale è causa ha natura patrimoniale indisponibile, trattandosi di immobile adibito ad alloggio del custode dell’istituto scolastico e, pertanto, il relativo utilizzo è destinato all’assolvimento di un pubblico servizio. Dunque, non è controvertibile che, essendo cessato da tempo il rapporto di servizio con l’amministrazione e perdurando il godimento sine titulo , con sottrazione dell’immobile all’utilizzo suo proprio, il Comune abbia legittimamente proceduto all’esplicazione dei poteri di autotutela esecutiva.
Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente e ragionevolmente motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che ne hanno indirizzato l’adozione, essendo la concessione in godimento dell’alloggio inscindibilmente correlata al perdurare del nesso funzionale fra il servizio espletato e l’alloggio medesimo. A fronte di tale presupposto fattuale, dunque, come ribadito dalla costante giurisprudenza, è ben possibile il ricorso ai poteri di autotutela esecutiva, senza che occorra alcuna motivazione sotto il profilo della comparazione dell’interesse della parte pubblica – legittimamente indicato nell’ipotesi di specie nella necessità di ripristino della legalità, costituente ragione di per sé sufficiente a sorreggere l’atto adottato, al fine di destinare il cespite occupato alle sue finalità istituzionali – con quelle della parte occupante privo di titolo legittimante (in termini, cfr. ex multis TAR Campania – Napoli 28 luglio 2014, n. 4347; Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2008, n. 510).
3.2. Né in senso ostativo varrebbe opporre il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 C.E.D.U., il quale non viene tutelato in termini assoluti, ma deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale (cfr. Cons. Stato sez. VII, n. 11037/23); e, del resto, come sottolineato da questo TAR (sent. Sez. V, 25 marzo 2022, n. 2022) il cd. “diritto all’abitazione” non può certo comprendere anche la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici, ovvero al suo mantenimento una volta che l’occupazione sia stata effettuata, innanzitutto in ragione della evidente intrinseca contraddittorietà tra il preteso “diritto” e la riconosciuta antigiuridicità della condotta che lo fonderebbe, ma anche perché tale conclusione sacrificherebbe il concorrente diritto proprietario (che riguarda, ovviamente, anche il soggetto pubblico titolare) che “non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale” (cfr. Cass., n. 8603/2015). Tale affermazione è ancor più pregnante allorché riguardi, come nella specie, immobili di proprietà pubblica, il cui uso è disciplinato per legge coerentemente con la funzione impressa e non può essere condizionato o limitato dalle condotte degli occupatori che tale funzione (e tale naturale destinazione) venissero unilateralmente a modificare, anche qualora si trattasse di alloggi popolari da assegnarsi secondo procedure pubbliche e regolamentate (cfr. Cass., n. 8603/2015).
3.3. Quanto, infine, all’affermazione di un diritto all’assegnazione di un alloggio comunale, asseritamente fondato sulle previsioni di delibere comunali datate e, in ogni caso, superate dal vigente “regolamento comunale per l’assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli” (di cui alla delibera di C.C. del 28 febbraio 2013), va comunque rilevato, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che una tale pretesa non potrebbe che avvenire nel rispetto dei principi di par condicio , conformemente a procedure di evidenza pubbliche, fondate sulle norme e sui regolamenti vigenti. Per tali ragioni, il rilascio di detto immobile non è neppure condizionabile, come ex adverso opposto, alla concessione di altro alloggio di erp, atteso che l’aver rivestito le funzioni di custode potrebbe al più rilevare, ove previsto, in termini di preferenza a parità di posizione con altri soggetti.
3.4. D’altro canto, il ricorrente ha già avanzato un precedente ricorso al Tar Campania RG 02974/2013 avverso analogo provvedimento di sgombero che è stato rigettato nel merito con sentenza passata in giudicato di questa Settima sezione n. 704/2014 del 30.01.2014, cui si rinvia anche a fini motivazionali, con conseguente consolidamento dell’ingiunzione, dovendosi ritenere l’ordinanza gravata in questa sede meramente ripetitiva di quella già adottata, ripetuta per calendarizzare lo sgombero all’esito del nuovo verbale della Polizia Locale, che ha riscontrato che l’occupazione abusiva del cespite era ancora in essere.
3.5. Ciò posto, ai sensi dell’art. 30 regolamento n.11/2019 l’occupante senza titolo è tenuto a versare un’indennità calcolata secondo le modalità previste dal precedente articolo 22, per tutto il periodo in cui perdura l’occupazione del cespite di proprietà comunale.
4. In conclusione, il ricorso è respinto.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LA MA, Presidente
LL NI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL NI | RI LA MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.