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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2241 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata in [...] il [...], e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. RAZZANO MODESTINO, presso il quale elettivamente domiciliano RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 24/10/1975
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Maddaloni (CE) in data 11/07/2006 e che dal matrimonio sono nate tre figlie nata il [...]; , Per_1 Per_2 nata il [...]; , nata il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente Per_3 sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale sita in Maddaloni, alla via Appia 187 è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario delle figlie Parte_1
, e . Per_1 Per_2 Per_3
3. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli Il sig. contribuirà al mantenimento di , e Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3
a) versando alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario, in via Parte_1 anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 60 0,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie e con decorrenza dal mese della comparizione dinanzi al Giudice istruttore;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla sig.ra per il caso Parte_1 di anticipazione, il 50 % delle seguenti spese straordinarie per le figlie
– spese scolastiche, di istruzione e di formazione, sottoposte al preventivo accordo;
– spese mediche sottoposte a preventivo accordo;
– ulteriori spese sottoposte a preventivo accordo. c) l'assegno unico per i figli sarà attribuito in maniera totale ed esclusiva alla sig.ra
Parte_1
4. Assegno di mantenimento per il coniuge (eventuale). Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
5. diritto di visita del padre I figli minori staranno con il padre secondo le seguenti modalità:
- il padre avrà la facoltà di avere con sé le figli e ogni martedì ed il Parte_2 venerdì dalle ore 17.00 alle 20.30 (periodo ottobre -maggio) e dalle 18.00 alle 22.00 (periodo giugno – settembre); in caso di malattia delle figlie durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà contattarle telefonicamente. Nei giorni di visita del padre le minori saranno prelevati presso la casa materna, previo accordo tra i genitori;
- le minori altresì trascorreranno con il papà a settimane alterne, anche un fine settimana (dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica) con pernotto sempre che le condizioni del genitore e lo sviluppo delle minori lo permettano.
- altresì le stesse trascorreranno con il padre 15 giorni nel periodo estivo, periodo che verrà definito entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
- le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì in Albis verranno trascorsi dalle minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi;
per le altre festività i genitori concorderanno di anno in anno.
6. entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie minori valida anche per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 24/10/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 83, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006 ). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 24/10/25 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2241 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata in [...] il [...], e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. RAZZANO MODESTINO, presso il quale elettivamente domiciliano RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 24/10/1975
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Maddaloni (CE) in data 11/07/2006 e che dal matrimonio sono nate tre figlie nata il [...]; , Per_1 Per_2 nata il [...]; , nata il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente Per_3 sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale sita in Maddaloni, alla via Appia 187 è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario delle figlie Parte_1
, e . Per_1 Per_2 Per_3
3. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli Il sig. contribuirà al mantenimento di , e Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3
a) versando alla sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario, in via Parte_1 anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 60 0,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie e con decorrenza dal mese della comparizione dinanzi al Giudice istruttore;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla sig.ra per il caso Parte_1 di anticipazione, il 50 % delle seguenti spese straordinarie per le figlie
– spese scolastiche, di istruzione e di formazione, sottoposte al preventivo accordo;
– spese mediche sottoposte a preventivo accordo;
– ulteriori spese sottoposte a preventivo accordo. c) l'assegno unico per i figli sarà attribuito in maniera totale ed esclusiva alla sig.ra
Parte_1
4. Assegno di mantenimento per il coniuge (eventuale). Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
5. diritto di visita del padre I figli minori staranno con il padre secondo le seguenti modalità:
- il padre avrà la facoltà di avere con sé le figli e ogni martedì ed il Parte_2 venerdì dalle ore 17.00 alle 20.30 (periodo ottobre -maggio) e dalle 18.00 alle 22.00 (periodo giugno – settembre); in caso di malattia delle figlie durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà contattarle telefonicamente. Nei giorni di visita del padre le minori saranno prelevati presso la casa materna, previo accordo tra i genitori;
- le minori altresì trascorreranno con il papà a settimane alterne, anche un fine settimana (dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica) con pernotto sempre che le condizioni del genitore e lo sviluppo delle minori lo permettano.
- altresì le stesse trascorreranno con il padre 15 giorni nel periodo estivo, periodo che verrà definito entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
- le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì in Albis verranno trascorsi dalle minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi;
per le altre festività i genitori concorderanno di anno in anno.
6. entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione delle figlie sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie minori valida anche per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 24/10/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 83, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006 ). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 24/10/25 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso